Rinunciano alla casa per gli schiamazzi nella via: il recesso anticipato non è giustificato

Se l'inquilino sceglie di abitare in un appartamento del centro, non può invocare la giusta causa per recedere dal contratto di locazione in qualunque momento a causa del frastuono e degli schiamazzi.

Non si può modificare il modo di vivere della società, riportando indietro le lancette dell'orologio all'era della quiete né si può ritenere inabitabile la zona centrale di una città, particolarmente appetita dal punto di vista immobiliare, cosa peraltro testimoniata dalle leggi del mercato e dai prezzi delle case. Per cui gli inquilini che scelgano di abitarvi devono ponderare aspetti positivi e negativi della decisione e non possono invocarne a posteriori l'invivibilità per recedere arbitrariamente da un contratto di locazione. Il caso. Capita a volte che lo stabile così ambito al centro della città, di rilievo commerciale strategico, prestigioso, vivace e affollato sia di giorno che di notte, si trasformi in un incubo per gli inquilini che lasciano l'appartamento e recedono dal contratto di locazione con congruo preavviso per gravi motivi , legati alla presunta inabitabilità della zona. Il proprietario dell'immobile non ci sta e non restituisce la cauzione. Nel caso di specie, una donna ha preso in locazione un appartamento nel cuore di Firenze per abitarlo assieme al marito. Dopo circa un anno dall'inizio della locazione, ha comunicato al locatore - giusta la facoltà, contrattualmente prevista, di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi con preavviso di sei mesi - la propria intenzione di recedere dal rapporto, e sei mesi dopo ha rilasciato l'immobile. I gravi motivi addotti riguardano lo stato di presunta invivibilità della via e del relativo quartiere per la eccessiva presenza di locali notturni e gli schiamazzi, la musica assordante, la confusione incontrollata, il tutto aggravatosi dopo l'apertura dell'ennesimo locale, proprio in prossimità dell'abitazione. Trascorsi sei mesi, l'appartamento viene restituito al proprietario, che però trattiene la cauzione ricevuta all'inizio del contratto. Ribaltate le argomentazioni del primo grado in appello. La diatriba approda nel Tribunale di Firenze che dichiara giustificato il recesso. La Corte d'Appello ribalta la statuizione, senza però grosse modifiche sul piano pratico e bacchetta i giudici di primo grado che avrebbero dovuto ritenere risolta la locazione per atto unilaterale arbitrario della locataria, salvo poi accertare la sussistenza o meno del dedotto danno da parte del locatore. Scelta consapevole. I coniugi, nello scegliere la casa, non hanno considerato con sufficiente attenzione, in rapporto alle loro personali esigenze, le caratteristiche del quartiere e quelle che, a prima vista, potevano essere delle condizioni di appetibilità si son rivelate inevitabili aspetti negativi. Sostanzialmente, troppa superficialità nella scelta e nessuna giustificazione al recesso anticipato.

Corte di Appello di Firenze, sez. II Civile, sentenza 17 novembre - 31 dicembre 2010, n. 1644 Presidente Occhipinti - Relatore Materi Svolgimento del processo L'ing. S. E. aveva preso in locazione un appartamento di proprietà del dott. G. Alberti Egidio in questa via D. B., n. 10, per abitarlo assieme al marito M. I Dopo circa un anno dall'inizio della locazione, la S. comunicava al locatore - giusta la facoltà, contrattualmente prevista, di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi con preavviso di sei mesi - la propria intenzione di recedere dal rapporto, e sei mesi dopo rilasciava l'immobile. I gravi motivi addotti erano lo stato di pratica inabitabilità della via D. B. e del relativo quartiere per la eccessiva presenza di locali notturni e gli schiamazzi, la musica assordante, la confusione incontrollata e perfino pericolosa che ne veniva, il tutto aggravatosi per la recente apertura di un nuovo locale, proprio in prossimità dell'abitazione. Trascorsi sei mesi, l'appartamento veniva restituito al proprietario, il quale, tuttavia, non restituiva la cauzione di euro 2.100,00, ricevuta all'inizio del contratto. La S. otteneva a questo punto decreto ingiuntivo per la restituzione del deposito cauzionale e il G. proponeva opposizione, sostenendo che non sussistessero i gravi motivi per il recesso anticipato e che pertanto andasse pronunciata la risoluzione del rapporto per inadempimento della locataria, con sua condanna al risarcimento dei danni. Con sentenza del 17.4.2008 l'adito Tribunale di Firenze, dando per pacifico, o comunque certo, lo stato dei luoghi lamentato dalla recedente, riteneva legittimo il recesso, con conseguente rigetto dell'opposizione e condanna dell'opponente alle spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto appello il G La S. resiste al gravame. La Corte ha posto in decisione la causa sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Firenze sotto accusa il cuore di Firenze, anzi, la via D. B., il tratto fra piazza Della Signoria e piazza Santa Croce, uno dei più prestigiosi e richiesti in Italia e non solo in Italia, è invivibile di notte si trasforma in una corte dei miracoli dove per la persona saggia è prudente non aggirarsi e dove, conseguentemente, il sussidio della polizia è secondario, ammesso che ci sia. Colpa della Città e di chi l'amministra colpa dei tempi, del sistema, dei giovani e di chi li ha educati o di chi non lo ha fatto . E' questo che la sentenza dovrebbe dire, se dovesse accogliere in pieno la tesi dell'appellata, della invivibilità oggettiva di quella zona del centro cittadino ove essa aveva preso in locazione la casa. Dovrebbe anzi spingersi oltre, dichiarando perfino l'invalidità 1346 e 1418 c.c. del contratto per inidoneità dell'oggetto, dando addosso al locatore che ha dato in locazione per abitabile un luogo da rimetterci la salute, dichiarando implicitamente invalidi tutti i contratti di vendita o locazione a scopo abitativo della pur ricercatissima zona, ed avvisandone gl'inquilini che potranno far causa ai rispettivi proprietari, ovvero anche al Comune, allegando a fondamento la presente decisione, per estendere poi l'esempio giurisprudenziale a tutti i centri storici nazionali, da Roma a Milano, da Bologna a Venezia, in cui la situazione notturna si presenta, più o meno, allo stesso modo. Non è che tutto ciò non si potrebbe fare solo si tratterebbe di modificare il modo di vivere della società, riportare all'indietro l'orologio del tempo, il quale saprebbe mostrarci ere, come quella mediana, in cui, malgrado la ronda passasse a dire è l'ora sesta dopo il tramonto, e tutto va bene , uscir di notte era pericoloso non meno di oggi, sia pure per tutt'altri motivi. Senza dire, però, che esistono persone, anche attempate, ed anzi specie fra queste, che amano proprio la confusione, le luci, il frastuono, da cui si sentono rincuorate contro la solitudine, l'insonnia e il silenzio definitivo che le attende. E, d'altra parte, la vocazione abitativa della via D. B. e dintorni, meglio di quanto potrebbe fare qualsiasi sentenza, è attestata dalla legge del mercato e dai prezzi degl'immobili, i quali, o locati, o venduti, sono prezzi di tutto rispetto e non per tutte le tasche. Né serve argomentare che la situazione sarebbe peggiorata negli ultimi mesi per l'apertura di un ennesimo locale, proprio nelle vicinanze dell'appartamento se il problema fosse stato solo quel locale, sarebbe stato sufficiente a risolverlo un provvedimento d'urgenza, ove non fosse bastata una semplice misura di polizia. Diciamo, piuttosto, che i coniugi M., nello scegliere la casa, non considerarono con sufficiente attenzione, in rapporto alle loro personali esigenze, le caratteristiche del quartiere e quelle che, a prima vista, potevano essere delle condizioni di appetibilità, come la centralità, l'importanza commerciale, il prestigio architettonico, rivelarono i loro inevitabili aspetti negativi. Sotto questo riguardo, non appare condivisibile la sentenza del primo giudice, sul punto in cui ha ritenuto senz'altro giustificato il recesso anticipato per gravi motivi della conduttrice, mentre, ed a rigore, avrebbe dovuto ritenere risolta la locazione per atto unilaterale arbitrario della locataria, salvo poi accertare la sussistenza o meno del dedotto danno da parte del locatore. Agli effetti pratici, tuttavia, non cambia molto, giacché il risarcimento del maggior danno che, oltre al preavviso di sei mesi di cui il locatore ha comunque beneficiato, dal momento che la disdetta era stata data a maggio 2005 e l'immobile rilasciato a dicembre , viene invocato, non risulta dimostrato e, del resto, è smentito dalle considerazioni sopra fatte riguardo alla grande appetibilità della zona, per cui non è dubitabile che, entro quello spazio temporale, il locatore avrebbe trovato un nuovo inquilino a condizioni pressoché equivalenti. Per quanto riguarda, infine, le spese processuali, il primo giudice ben avrebbe potuto compensarle, e probabilmente non avremmo avuto questo giudizio di appello. La materia si prestava alla compensazione, soprattutto considerando, da un lato, che la legittimità del recesso era invocata a torto, e che, dall'altro lato, era invocato a torto un danno risultato non dimostrato. P.Q.M. La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da G. A. E. avverso la sentenza del Tribunale di Prato, così provvede 1 in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara integralmente compensate le spese di primo grado, fermo il resto 2 dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso in Firenze, il 17.11.2010.