Il difensore d’ufficio momentaneamente sostituito ha comunque diritto al compenso professionale

In virtù del principio dell’immutabilità della difesa, il rapporto difensivo permane in caso di nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti.

Così l’ordinanza della Suprema Corte n. 11831/21, depositata il 6 maggio, accogliendo il ricorso avverso l’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti ad un avvocato per l’attività prestata quale difensore d’ufficio in un giudizio di merito in ambito penale, rigettando invece la richiesta di compenso per l’assistenza per la fase di legittimità . L’avvocato ricorrente lamentava infatti la violazione degli artt. 24 Cost., 97 c.p.c. e 29 disp. att. c.p.c. e la Corte ha ritenuto fondata la censura richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui nell’ordinamento processuale vigente vige il principio dell’immutabilità della difesa in riferimento sia al legale di fiducia scelto dall’imputato, quanto a quello d’ufficio nominato dal giudice o dal Pubblico ministero da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa ex art. 97, comma 5, c.p.p Ne consegue che sul permanere di tale rapporto difensivo non incide la nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti Cass.Pen. n. 18060/18 . In conclusione, il principio dell’immutabilità della difesa si riverbera sulla spettanza dei compensi professionali in favore del difensore che abbia impugnato anche in sede di legittimità decisioni sfavorevoli al proprio cliente, anche in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 11 novembre 2020 – 6 maggio 2021, n. 11831 Presidente Cosentino – Relatore Giannaccari Rilevato che i Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 25.3.2010, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’avv. D.G. avverso l’ordinanza di rigetto dei compensi professionali, quale difensore d’ufficio di Z.H. , liquidò i compensi relativi all’attività svolta nella fase delle indagini preliminari ed innanzi al Tribunale e rigettò il compenso per l’assistenza innanzi alla Corte di cassazione per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. D.G. sulla base di un unico motivo il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso - in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Ritenuto che - con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 24 Cost., art. 97 c.p.c. e art. 29 disp. att. c.p.c. per non avere il giudice di merito liquidato i compensi professionali per la difesa d’ufficio svolta nel giudizio di cassazione, pur essendo la difesa d’ufficio equiparabile a quella di fiducia il motivo è fondato appartiene al costante insegnamento di questa Corte, formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 22 dell’11/11/94, Nicoletti, Rv. 199398, l’affermazione secondo la quale nell’ordinamento processuale attuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall’imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal Pubblico ministero, da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa, a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 5 conseguentemente sul permanere di tale rapporto difensivo non incide la nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti Cassazione penale sez. VI, 25/01/2018, n. 18060 - il principio dell’immutabilità della difesa ha riverberi sulla spettanza dei compensi professionali in favore del difensore che, nel garantire il diritto di difesa dell’imputato, abbia impugnato, anche in sede di legittimità, decisioni a sé sfavorevoli - il Tribunale non si è conformato ai principi di diritto affermati da questa Corte negando immotivatamente i compensi professionali per la difesa dell’imputato in sede di legittimità - il ricorso va, pertanto, accolto l’ordinanza impugnata a cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi ai Tribunale di Arezzo in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Arezzo in diversa composizione.