Quando il reclamo diventa un boomerang

Con l’ordinanza del 24.08.2020 il Tribunale di Roma, sul mandato del Presidente di Cassa Forense, aveva rilevato che anche in seno alle fondazioni vi sono diritti soggettivi da tutelare avanti la giurisdizione ordinaria che il mandato elettorale del presidente è scaduto nell'aprile 2020 e nessuna norma statutaria prevede il prolungamento della durata oltre il termine prescritto, né alcun principio dell'ordinamento può sorreggere il travalicamento del limite temporale di durata del mandato mancando una norma statutaria transitoria ne consegue che la disposta proroga deve inquadrarsi nell'istituto della prorogatio con poteri limitati all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti, necessitati non indifferibili.

Si veda il contributo a mia firma Un non delegato al vertice in prorogatio , Diritto e Giustizia del 26.08.2020. A seguito del reclamo il Tribunale di Roma, Sedicesima già Terza Sezione Civile, ha ribaltato i termini della questione rigettando il gravame per motivi parzialmente diversi da quelli posti a base della decisione del Giudice di prime cure. Ed infatti il Tribunale di Roma, in sede di reclamo, ha affermato che l’azione dell’Autorità governativa ex art. 25 c.c. rientra nella amministrazione pubblica del diritto privato cfr. TAR Lombardia n. 4598/2000 . In questa ottica per il Tribunale di Roma la salvaguardia della conformità alla legge e allo statuto dell’azione e delle decisioni dell’organo gestorio della fondazione è affidata – e riservata – all’Autorità governativa in via esclusiva. Il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulla legittimità dell’operato e delle delibere dell’organo gestorio della fondazione è ammissibile solo nelle ipotesi in cui l’atto impugnato sia direttamente lesivo di un diritto soggettivo del singolo iscritto. Per converso, deve escludersi che analogo intervento dell’Autorità giudiziaria possa essere utilmente attivato, dal singolo iscritto, al fine di far valere l’interesse - indistinto rispetto a quello dell’ente - alla legalità e conformità allo statuto dell’operato degli amministratori della fondazione in particolare, neppure l’eventuale inerzia dell’Autorità governativa a fronte di denunce dei singoli iscritti vale a conferire a questi ultimi la legittimazione a richiedere l’intervento dell’Autorità giudiziaria per il ripristino della legalità e conformità allo statuto dell’amministrazione della fondazione e del relativo assetto organizzativo . In definitiva, dunque, il reclamo è stato rigettato non controvertendosi in ordine a lesioni di diritti soggettivi individuali dei reclamanti a cui consegue il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. In allora la scelta tra la forma giuridica della fondazione o della associazione fu determinata proprio dagli elementi oggi evidenziati dal Tribunale di Roma in sede di reclamo. Questo per la storia.

Tribunale di Roma, sez. XVI Civile, ordinanza 10 dicembre 2020 Presidente Di Salvo Osserva Ritiene il Tribunale che, sia pur per motivi parzialmente diversi da quelli posti a base della decisione del Giudice di prime cure, debba pervenirsi al rigetto del reclamo. Come noto la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - al pari di altri enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza – per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 509/1994, attuativo della delega contenuta nella Legge n. 537 del 1993, è stato trasformato ex lege, a far tempo dall’1 gennaio 1995, da ente pubblico in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato fondazione alla quale sono, quindi, applicabili le disposizioni di cui agli artt. 12 e ss. c.c Ciò posto deve rammentarsi che l’art. 25 c.c. rimette all’Autorità governativa un penetrante potere di controllo sulla amministrazione delle fondazioni, finalizzato ad assicurare che la gestione dell’ente si svolga nell’osservanza delle norme imperative nonché delle previsioni statutarie e dell’atto di fondazione. Segnatamente, la citata disposizione prevede testualmente che l’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni provvede alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge”. Come noto, il penetrante potere di controllo previsto dall’art. 25 c.c. è ben diverso rispetto a quello che l’Autorità governativa può esercitare nei confronti delle associazioni riconosciute. Invero, mentre con riferimento alle associazioni riconosciute l’intervento pubblico è finalizzato ad evitare che l’attività degli organi arrechi pregiudizio ad interessi legislativamente configurati come esterni all’associazione, in rapporto alle fondazioni il controllo pubblico è preordinato, essenzialmente, alla protezione degli interessi dell’ente in essi compreso anche l’interesse alla destinazione del patrimonio alle finalità previste nell’atto di fondazione . L’esigenza di un controllo pubblico come quello previsto dall’art. 25 c.c. si ricollega alla diversa struttura della fondazione ed, in particolare, al fatto che, in questa, manca un congegno interno alla struttura dell’ente, che consenta una correzione o regolarizzazione della gestione” in tale ordine di concetti si è, quindi, precisato che l’azione dell’Autorità governativa ex art. 25 c.c rientra nella amministrazione pubblica del diritto privato” cfr. Tar Lombardia n. 4598/2000 . Il controllo pubblico è, dunque, funzionale alla protezione dell’interesse dell’ente, in quanto si ricollega alla mancanza di un controllo interno corrispondente a quello delle corporazioni e mira a tutelare il vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore. Come accennato, il controllo governativo di cui all’art. 25 c.c. investe la legittimità e non il merito delle deliberazioni e degli atti dell’organo amministrativo della fondazione. In particolare, anche il provvedimento di scioglimento dell’organo gestorio e di nomina di un commissario straordinario può essere assunto dall’Autorità governativa non certo sulla scorta di valutazioni di opportunità ma solo laddove, nell’esercizio dei compiti e delle prerogative di pertinenza, gli amministratori abbiano violato i doveri posti a loro carico dalla legge e dallo statuto dell’ente, ledendo gli interessi di quest’ultimo Per i fini che ci occupano va ora rimarcato che - come già ripetutamente evidenziato dall’intestata Sezione in fattispecie analoghe a quelle all’attenzione - la salvaguardia della conformità alla legge ed allo statuto dell’azione e delle decisioni dell’organo gestorio delle fondazione è affidata - e riservata - alla Autorità governativa in via esclusiva. Segnatamente, la vigilanza ed il controllo ex art. 25 c.c. sono funzioni pubbliche, esercitate dall’Amministrazione d’ufficio in funzione della tutela delle fondazioni stesse, ed hanno carattere non concorrente con quelle esercitabili dall’Autorità giurisdizionale ordinaria. Ed infatti, anche per gli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulla legittimità dell’operato e delle delibere dell’organo gestorio della fondazione è ammissibile solo nelle ipotesi in cui l’atto impugnato sia direttamente lesivo di un diritto soggettivo del singolo iscritto. Per converso, deve escludersi che analogo intervento dell’Autorità giudiziaria possa essere utilmente attivato, dal singolo iscritto, al fine di far valere l’interesse - indistinto rispetto a quello dell’ente - alla legalità e conformità allo statuto dell’operato degli amministratori della fondazione in particolare, neppure l’eventuale inerzia dell’Autorità governativa a fronte di denunce dei singoli iscritti vale a conferire a questi ultimi la legittimazione a richiedere l’intervento dell’Autorità giudiziaria per il ripristino della legalità e conformità allo statuto dell’amministrazione della fondazione e del relativo assetto organizzativo. Nel senso sopra indicato si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, evidenziando che l’esercizio del potere pubblico di controllo può certamente essere attivato in base a sollecitazioni esterne. Queste, tuttavia, restano mere segnalazioni e non possono concretare, in capo a chi le opera indipendentemente dal suo eventuale ruolo nell’ambito della fondazione posizioni meritevoli di tutela giurisdizionale. Ciò in quanto l’interesse tutelato dal controllo pubblico sulle fondazioni è quello dell’ente e, in senso più lato, quello alla salvaguardia della volontà del fondatore al di là di detti interessi sono configurabili posizioni suscettibili di essere fatte valere in sede giurisdizionale solo in capo a soggetti la cui sfera giuridica risulti negativamente e direttamente incisa. Per contro, chi abbia presentato istanze o esposti all’autorità tutoria per richiedere l’adozione di provvedimenti ex art. 25 c.c. non per ciò solo acquisisce una posizione che lo legittima ad agire in giudizio, perché o il suo interesse resta indistinto rispetto a quello dell’ente o trova un fondamento diverso, che ne consente la tutela a prescindere dalla segnalazione rivolta all’autorità amministrativa” in tal senso, T.A.R. Lombardia, 23 giugno 2000, n. 4598 . Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all’esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che gli odierni reclamanti - pur avendo variamente modificato, nella presente fase, le doglianze e richieste originariamente avanzate - hanno sollecitato la sospensione dalla carica del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Avv. Nu. Lu., e, comunque, l’adozione di ogni misura idonea alla immediata rimozione del Predetto dalla cennata carica, sul presupposto che lo Stesso, nonostante la scadenza del mandato, avesse violato le norme statutarie continuando, in via di fatto, ad esercitare le funzioni e prerogative di competenza ben oltre il termine massimo previsto dall’art. 9 dello Statuto. Segnatamente i reclamanti, pur avendo tentato di individuare propri diritti soggettivi negativamente incisi, in via diretta, dall’attuale assetto gestorio della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, di fatto, a fondamento della misura cautelare richiesta, hanno allegato la non conformità allo Statuto della proroga dei poteri in capo al Presidente in carica, facendo valere, dunque, l’interesse al ripristino della legalità e conformità alle norme statutarie della composizione ed azione dell’organo gestorio, ovvero un interesse indistinto rispetto a quello dell’ente. Senonché - come sopra evidenziato - l’art. 25 c.c. riserva all’autorità governativa il controllo e la vigilanza sulle fondazioni dotate di personalità giuridica di diritto privato quale è anche la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense , rimettendo in via esclusiva all’autorità tutoria anche il potere di sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazioneo della legge”. Sotto tale profilo, quindi, appare pienamente condivisibile l’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto immeritevole di accoglimento il ricorso cautelare d’urgenza proposto dagli odierni reclamanti, sul rilievo che il tribunale non ha il potere di ingerirsi nella vita degli organi della fondazione, dovendo essa essere presidiata dal sistema dei controlli previsti dall’art. 25 c.c., ricorrendone i presupposti, né può emettere una decisione di contenuto conformativo, sostituendosi all’autorità di Vigilanza nella determinazione delle modalità di risoluzione delle denunciate violazioni”. In definitiva, dunque, deve pervenirsi al rigetto del reclamo, dacché, non controvertendosi in ordine a lesioni di diritti soggettivi individuali dei reclamanti, non appare sussistente la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, esulando la decisione dai poteri ad essa riconosciuti e non potendosi ritenere che il potere di controllo dell’Autorità governativa abbia natura meramente alternativa e concorrente. Alla soccombenza consegue la condanna dei reclamanti, Avv.ti Al. Em. Bu., Mi. Lo., Da. Na., Do. St., Fr. An., Lu. Ma. Aq., Pa. Av., An. Bo., Em. Sa. Ca., Ar. Di Do., Vi. Pa., An. Pa., Fr. Ru., Pi. Sa. e Gi. Pi., in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, delle spese della presente fase del procedimento cautelare, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014. In considerazione dell’esito del giudizio, i predetti reclamanti sono tenuti, altresì, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228. Ritiene, invece, il Tribunale che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali nei rapporti tra la reclamata e La Ca. Lu. atteso che quest’Ultimo, ancor prima della costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ha rinunciato al reclamo. Infine, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili nei confronti del reclamato contumace, Lu. Nu P.Q.M. Il Tribunale di Roma, come sopra composto, pronunciando nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al N. 44668/2020 R.G., così provvede - Rigetta il reclamo. - Condanna i reclamanti Avv.ti Al. Em. Bu., Mi. Lo., Da. Na., Do. St., Fr. An., Lu. Ma. Aq., Pa. Av., An. Bo., Em. Sa. Ca., Ar. Di Do., Vi. Pa., An. Pa., Fr. Ru., Pi. Sa. e Gi. Pi., in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, delle spese della presente fase del procedimento cautelare, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. - Condanna, inoltre, i predetti reclamanti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione. - Dispone la compensazione delle spese processuali nei rapporti tra La Ca. Lu. e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. - Dichiara le spese processuali irripetibili nei confronti del reclamato contumace, Lu. Nu