Opposizione a precetto intimato dall’avvocato per spese processuali e oneri accessori

In caso di opposizione a precetto intimato da un avvocato per le spese processuali di cui era distrattario, il Giudice di merito, a prescindere del pagamento delle somme dovute in base al titolo, deve accertare in concreto la spettanza ovvero il pagamento anche delle spese accessorie.

Sul tema è intervenuta la Suprema Corte con l’ordinanza n. 24704/20, depositata il 5 novembre. Una società assicurativa proponeva opposizione al precetto intimato da un avvocato per le spese processuali di cui era distrattario, liquidate nella sentenza che aveva definito il giudizio a favore della cliente del legale. La donna aveva agito in proprio e quale rappresentante del figlio allora minorenne, per il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso dell’altro figlio in un sinistro stradale. Secondo l’opponente l’avvocato aveva precettato una somma doppia rispetto a quella liquidata nella sentenza, dove si affermava che l’ammontare delle spese era liquidato per ciascuna parte processuale ”. Il Tribunale ha accolto l’opposizione affermando che tale precisazione doveva intendersi riferita all’ unica posizione processuale , sia pur composta da due soggetti la cliente ed il figlio . La Corte d’Appello ha confermato la decisione annullando il precetto. L’avvocato ha dunque proposto ricorso di legittimità. Delle due censure proposte, risulta fondata quella relativa all’annullamento integrale del precetto, che era invece legittimo quanto alla richiesta di pagamento delle spese liquidate unitariamente a favore del difensore dei due soggetti con omologa posizione processuale, posto che al momento dell’intimazione non era stata pagata la parte dovuta. Il Collegio precisa infatti l’irrilevanza del fatto che non fosse stata emessa e trasmessa la relativa fattura e che il pagamento sia avvenuto prima dell’opposizione all’intimazione. La giurisprudenza ha infatti affermato che il debitore è tenuto a pagare le spese sostenute dal creditore per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché per la redazione di quest’ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale Cass. n. 17895/15 . In definitiva, al di là del pagamento delle somme dovute in base al titolo, successivamente alla notifica del precetto spetterà al giudice di merito accertare in concreto la spettanza ovvero il pagamento anche delle spese legittimamente accessorie . Conclude il Collegio affermando che è corretta la decisione dei Giudici di merito laddove ha riconosciuto che il titolo azionato ha legittimamente liquidato le spese unitariamente a favore dell’avvocato che difendeva due soggetti portatori della medesima posizione processuale. Per questi motivi, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 luglio – 5 novembre 2020, n. 24704 Presidente Vivaldi – Relatore Porreca Fatto e diritto Rilevato che Generali Italia s.p.a., si opponeva al precetto intimato dall’avvocato B.C. per spese processuali di cui quest’ultimo era distrattario, liquidate in una sentenza che aveva definito il giudizio nel quale il suddetto difensore aveva rappresentato la signora R.Q.B.F. , che aveva agito, in proprio e quale rappresentante legale dell’allora minore R.N. , per il risarcimento dei danni conseguenti al decesso, a seguito di incidente stradale, di R.M. , rispettivamente figlio e fratello degli attori l’opponente deduceva che l’avvocato aveva precettato una somma doppia rispetto a quella liquidata nella sentenza azionata, affermando che la statuizione del relativo dispositivo per cui l’ammontare delle spese era liquidato per ciascuna parte processuale , andava riferita sia alla signora R.Q.B.F. che al figlio allora minorenne legalmente rappresentato il Tribunale accoglieva l’opposizione annullando il precetto, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui per ciascuna parte processuale doveva intendersi l’unica posizione processuale sia pure riferita a due soggetti, mentre con il precetto era stato richiesto un importo doppio rispetto al liquidato e invece correttamente pagato con bonifico bancario precedente la fatturazione e, seppure successivo all’intimazione, precedente anche la citazione in opposizione introduttiva del giudizio così definito avverso questa decisione ricorre per cassazione l’avvocato B.C. articolando due motivi, corredati di memoria resiste con controricorso Generali Italia s.p.a. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2910 c.c., artt. 480, 91, 92 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato annullando interamente il precetto mentre, al momento dell’intimazione, non era stata pagata neppure la parte certamente dovuta, unitamente alle relative spese, e poi saldata dopo oltre due mesi dalla prima diffida e dopo venti giorni dalla notifica del precetto stesso con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che altro era la sovrapponibile posizione processuale, altro la duplicità di parti processuali rappresentate e attrici in giudizio, senza che la richiamata norma regolamentare potesse incidere su tale conclusione facendo riferimento alla prima delle due ipotesi Rilevato che il primo motivo di ricorso principale è fondato la Corte di appello ha infatti erroneamente avallato l’annullamento integrale del precetto che, invece, era in parte legittimo quanto alla richiesta di pagamento delle spese liquidate unitariamente in favore del difensore dei due soggetti con omologa posizione processuale nè può rilevare la circostanza che non fosse già stata emessa e trasmessa la relativa fatturazione e che il pagamento sia avvenuto prima dell’opposizione all’intimazione, posto che il primo è un profilo fiscale a fronte del titolo esecutivo giudiziale pacificamente conosciuto, mentre il secondo non incide sulla legittimità del precetto stesso cfr. Cass., 10/09/2015, n. 17895, in cui è stato precisato che il debitore è tenuto a pagare le spese sostenute dal creditore per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché per la redazione di quest’ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, purché il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario e, a tale momento, ne permanga l’inadempimento, fermo che ove il debitore, prima di ricevere la notifica del precetto, abbia provveduto a saldare le spese di notifica, ma non anche quelle di redazione dell’atto, il creditore può ugualmente procedere anche solo per queste ultime, salvo che non sia accertato che la sua attività, funzionale all’esercizio della pretesa esecutiva, sia stata posta in essere in violazione del dovere di lealtà processuale al di là, pertanto, dell’ammesso pagamento delle somme dovute in base al titolo, successivamente alla notifica del precetto pag. 10, primo capoverso , spetterà al giudice di merito accertare in concreto la spettanza ovvero il pagamento anche delle spese legittimamente accessorie il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato ciò che viene in gioco nella presente fattispecie non è la correttezza di quanto statuito nel titolo esecutivo azionato, bensì l’interpretazione di quest’ultimo questa Corte ha chiarito che l’interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell’esecuzione o da quello delle opposizioni esecutive, si risolve nell’apprezzamento di un fatto , come tale incensurabile in sede di legittimità se esente come tale da vizi logici o giuridici, atteso che il provvedimento non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale dell’esecuzione minacciata o introdotta, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa Cass., 06/07/2010, n. 15852, Cass., 13/06/2018, n. 15538 in questa prospettiva, la censura ora in scrutinio risulta eccentrica rispetto alla decisione che ne costituisce l’oggetto ciò posto, è corretto concludere che il titolo azionato abbia legittimamente liquidato le spese unitariamente in favore dell’avvocato che difendeva due soggetti processuali portatori di una posizione processuale unica, poiché omologa rispetto alla tutela azionata, senza che il portato di differenziazione della plurisoggettività potesse incidere sull’omogeneità regolata, al riguardo, dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2 la norma secondaria in parola stabilisce che quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato nella misura prevista la prescrizione attua ragionevolmente il principio primario della soccombenza art. 91 c.p.c. , per cui il costo del processo non può pregiudicare chi risulta in ragione, nel senso che quando plurimi soggetti siano assistiti da un unico difensore e siano espressione di una posizione processuale sovrapponibile, la liquidazione spese legali dovrà essere unica salva facoltà giudiziale di maggiorazione nei limiti indicati con ciò intendendosi, pertanto, che, a questi fini, la parte processuale sarà considerata unitaria, come lo è la correlativa posizione nè risulta che la sentenza oggetto di precetto sia stata impugnata per l’omessa maggiorazione, spiegata in chiave interpretativa dal giudice dell’opposizione a precetto nel senso che la sostanziale identità di posizioni difese doveva ritenersi aver indotto il giudice della presupposta cognizione a non operarla tale rilievo interpretativo della Corte territoriale non risulta neppure specificatamente censurato come tale ovvero con la valenza ermeneutica in parola spese al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.