Chi liquida il compenso all’avvocato che ha assistito la parte ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia?

L’ordinanza impugnata specificava che il programma di protezione prevedeva, tra le misure di assistenza economica, l’assistenza legale a favore del collaboratore dinanzi alla Magistratura di Sorveglianza e che il Ministero dell’Interno dovesse per questo considerarsi quale parte necessaria del giudizio, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, che individua quale unico legittimato passivo il Ministero della Giustizia, poiché è sul bilancio di quest’ultimo che grava il relativo onere economico.

Questa la questione oggetto della sentenza della Suprema Corte n. 18917/20, depositata l’11 settembre. Il Tribunale di Roma rigettava l’ opposizione che l’attuale ricorrente aveva proposto contro il decreto con cui il Tribunale di Sorveglianza le aveva liquidato il suo compenso professionale per l’attività svolta in qualità di difensore della parte ammessa al piano provvisorio di protezione , con misure di salvaguardia di sicurezza e di assistenza economica ai sensi della l. n. 82/1991. Nello specifico, il Tribunale riteneva che il suddetto programma di protezione prevedeva l’assistenza legale a favore del collaboratore dinanzi alla Magistratura di Sorveglianza e che il Ministero dell’Interno doveva considerarsi parte necessaria del processo. Avverso tale pronuncia, l’avvocato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che il Tribunale avesse ritenuto il Ministero dell’Interno quale parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori degli ammessi al patrocinio gratuito quando, invece, l’unico legittimato passivo è il Ministero della Giustizia . La Corte di Cassazione dichiara il ricorso infondato , osservando come in materia di patrocinio a spese dello Stato , effettivamente, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione previsto dagli artt. 84 e 170, d.P.R. n. 115/2002, anche se riferito ad attività compiute dal difensore in un giudizio penale, vede il Ministero della Giustizia quale parte necessaria, in quanto esposto al relativo onere economico . Tuttavia, l’art. 115 della stessa legge stabilisce che la liquidazione del compenso al difensore di soggetto ammesso al programma di protezione dei collaboratori di giustizia ex art. 13, d.l. n. 8/1991, è regolata da disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato ma solo per quanto attiene la misura ed il procedimento di liquidazione e di opposizione , non anche in riferimento all’individuazione del Ministero obbligato . Ciò rilevato, la Corte afferma che nel caso concreto il Ministero gravato degli oneri economici è solo quello dell’ Interno , il quale è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione pronunciato ai sensi dell’art. 115 citato. Avendo il Tribunale applicato correttamente tale principio, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 11 settembre 2020, n. 18917 Presidente Cosentino – Relatore Dongiacomo Fatti di causa Il tribunale di Roma, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che l’avv. P.R. aveva proposto avverso il decreto con il quale il tribunale di sorveglianza della medesima città, in data 7/7/2016, aveva liquidato il compenso dalla stessa maturato per l’attività professionale svolta quale difensore di F.M. , ammesso al piano provvisorio di protezione, con misure di salvaguardia di sicurezza e di assistenza economica, ai sensi della L. n. 82 del 1991. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il programma di protezione specificava, tra le misura di assistenza economica, l’assistenza legale in favore del collaboratore innanzi alla magistratura di sorveglianza e che il ministero dell’interno, pertanto, doveva essere considerato quale parte necessaria del giudizio. Il tribunale, tuttavia, ha rilevato che il ricorso in opposizione, nonostante il rinvio a tal fine concesso, era stato notificato solo al ministero della giustizia e non anche al ministero dell’interno, con la conseguenza che lo stesso doveva essere rigettato. P.R. , con ricorso notificato il 25.26/5/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza, dichiaratamente comunicata il 29/3/2018. Il ministero della giustizia è rimasto intimato. Fissata per la decisione l’adunanza camerale del 12/9/2019, la Corte, con ordinanza, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza. La ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione o la falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e art. 185, comma 1, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il ministero dell’interno era una parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato, laddove, al contrario, in tale procedimento, l’unico legittimato passivo è il ministero della giustizia, sul cui bilancio grava il relativo onere economico. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il ministero dell’interno era una parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato richiamando, a sostegno del provvedimento di rigetto, una nota del ministero dell’interno con la quale veniva specificato che, tra le misura economiche contemplate nel programma di protezione, vi fosse l’assistenza legale del collaboratore anche nei procedimento innanzi alla magistratura di sorveglianza, laddove, al contrario, in tale procedimento, l’unico legittimato passivo è il ministero della giustizia. 3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono infondati. 3.2. In linea di principio, in effetti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell’ambito di un giudizio penale, vede, quale parte necessaria, il soggetto esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso, da individuarsi nel ministero della giustizia Cass. n. 5314 del 2018 Cass. SU n. 8516 del 2012 . 3.3. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115, tuttavia, prevede che la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 13, conv. in L. n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato ma solo per ciò che riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione cfr. Cass. n. 22965 del 2011 non anche, evidentemente, per ciò che riguarda l’individuazione del ministero che, in quanto obbligato al pagamento delle relative spese, è l’unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione. 3.4. Ora, nel caso in cui la parte assistita dal difensore sia una persona ammessa al programma ancorché provvisorio del D.M. n. 161 del 2004, art. 6, comma 4, lett. e di protezione dei collaboratori di giustizia, il ministero gravato degli oneri economici conseguenti alla relativa applicazione compresa l’assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza del D.M. n. 161 cit., art. 8, comma 9 è solo quello dell’interno D.L. n. 8 cit., art. 17 , il quale, pertanto, come correttamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione pronunciato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115. 3.5. Resta, peraltro, fermo il principio nella specie, però, non applicabile in difetto di una specifica censura sul punto da parte del ricorrente secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, l’eventuale errata identificazione del legittimato passivo come, ad esempio, il ministero dell’interno anziché il ministero della giustizia oppure, com’è accaduto nel caso in esame, il contrario non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale ma una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, mediante la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice o con la costituzione in giudizio dell’amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione Cass. n. 12322 del 2019 . 4. Il ricorso dev’essere, in definitiva, rigettato. 5. Nulla per le spese di lite, non avendo il ministero resistente svolto alcuna attività difensiva. 6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede rigetta il ricorso dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.