Parcella dell’avvocato: si applicano le tariffe per prestazioni giudiziali anche per attività non processuali in senso stretto

Ai fini dell’applicazione della l. n. 794/1942 e della relativa tariffa professionale, si considerano prestazioni giudiziali non solo quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle che si svolgono al di fuori di un processo sempre che siano strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e alla rappresentanza in giudizio.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8777/20, depositata il 12 maggio. Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo a titolo di compensi professionali nei confronti di un cliente, il quale ha proposto opposizione . Dalla ricostruzione dei fatti emerge che l’ingiunto aveva conferito mandato all’avvocato per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro. Dopo la revoca del mandato, aveva ricevuto una nota specifica per il compenso in merito alla quale aveva chiesto chiarimenti al legale senza ottenere riscontro. Successivamente l’avvocato aveva adito il giudice con ricorso monitorio corredato dal parere dell’Ordine chiedendo una cifra ancora maggiore . Il Tribunale ha respinto l’opposizione, decisione confermata poi in Appello. Il cliente soccombente ha impugnato la pronuncia con corposo ricorso in Cassazione. Il Collegio ricorda in primo luogo che laddove l’avvocato, dopo aver presentato al cliente una parcella per il pagamento dei compensi redatta in conformità ai minimi tabellari, chieda successivamente una somma maggiore per le stesse attività sulla base di una nuova parcella, il giudice richiesto della liquidazione può ben valutare se sussistono elementi che facciano ritenere giustificata la maggiore richiesta, ferma restando la necessaria congruità degli onorari richieste e sempre che la prima parcella non abbia carattere vincolante in virtù di un pregresso accordo. Tra le altre numerose doglianze, merita approfondimento quella relativa alla violazione degli artt. 2697 c.c. e 2, comma 1 e 2, della tariffa stragiudiziale allegata al d.m. 585/1994 per aver la Corte territoriale applicato tale tariffa laddove l’incarico era invece finalizzato ad instaurare il giudizio risarcitorio, avendo il difensore difatti redatto l’atto di citazione. La censura risulta fondata in virtù del principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’applicazione della l. n. 794/1942 e della relativa tariffa professionale, si considerano prestazioni giudiziali non solo quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle che si svolgono al di fuori di un processo sempre che siano strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e alla rappresentanza in giudizio e che siano dunque preordinate allo svolgimento delle attività processuali. Le diffide di pagamento e l’attività di consulenza ed assistenza svolta dall’avvocato nel caso di specie erano dunque riconducibili all’incarico diretto a promuovere il giudizio, essendo irrilevante il fatto che poi il cliente insoddisfatto abbia revocato l’incarico prima ancora di addivenire al giudizio. La Corte accoglie la suddetta censura, rigetta gli altri motivi del ricorso e cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 3 dicembre 2019 – 12 maggio 2020, n. 8777 Presidente Gorjan – Relatore Fortunato Fatti di causa L'avv. M.M. ha ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 1136 del 2002 per l'importo di Euro 4.946,87 nei confronti di P.S., a titolo di compensi professionali. L'ingiunto ha proposto opposizione, sostenendo di aver officiato il ricorrente per ottenere il risarcimento del danno provocato da un sinistro occorso in omissis che, dopo la revoca del mandato, il difensore aveva inviato una nota specifica riportante l'importo di Lire 10.127.278, su cui il P. aveva chiesto chiarimenti, senza ottenere alcun riscontro che, successivamente, il M. aveva adito il giudice con ricorso monitorio corredato dal parere dell'Ordine professionale, richiedendo la maggior somma di Lire 12.133.550. Ha dedotto che a anche la seconda nota specifica era stata elaborata in base alla somma richiesta a titolo di risarcimento e non all'importo realmente ottenuto dal ricorrente b che nulla era dovuto a titolo di consulenza, avendo conferito il solo incarico di assistenza legale c che la richiesta del parere di congruità indirizzata al Consiglio dell'ordine era corredata dalla documentazione medica del ricorrente, che in tal modo aveva reso pubblici dati personali riservati. Ha chiesto di revocare l'ingiunzione e, in via riconvenzionale, di condannare l'opposto al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione della privacy. Con successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, P.S. ha contestato l'ammontare delle somme richieste a titolo di diritti, asserendo che le spese generali erano state erroneamente calcolate e che il Consiglio dell'ordine avrebbe dovuto esprimere il parere sulla prima nota e non sulla seconda. Ha proposto domanda per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c Il tribunale ha respinto l'opposizione, con pronuncia confermata in appello. La Corte cagliaritana ha ritenuto inammissibili le censure e le domande proposte con la memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto allegazioni nuove, non dedotte con l'atto di opposizione e tali da ampliare l'oggetto della controversia, osservando che la pronuncia d'inammissibilità di tali richieste, adottata dal tribunale, non era stata impugnata. Ha giudicato offensiva e tale da non meritare risposta, la richiesta di chiarimenti inoltrata dal P. con riferimento alla prima nota specifica, rilevando che questi aveva preteso che il difensore rispondesse ad una serie di quesiti quali titolo, casa editrice, anno di pubblicazione, del testo sulle tariffe professionali adottato, chiedendo copia fotostatica delle parcelle stesse e di indicare esattamente il percorso logico e le motivazioni anche di tipo giuridico di scelta del valore della pratica . Ha ritenuto che il valore della controversia, su cui computare il compenso del difensore, fosse pari ad Euro 850.000.000, corrispondente all'importo prima richiesto con le missive stragiudiziali inviate all'assicuratore e poi indicato nell'atto di citazione, mentre ha escluso l'applicazione della tariffa giudiziale sull'assunto che il resistente aveva prestato solo attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale e non aveva introdotto il giudizio. Ha considerato del tutto credibili le dichiarazioni testimoniali riguardo all'effettivo svolgimento delle attività di consulenza, benchè il teste escusso lavorasse, all'epoca, alle dipendenze del difensore. Ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale osservando che il difensore aveva dovuto necessariamente inviare la documentazione sanitaria in allegato alla richiesta del parere di congruità e che mancava - in ogni caso qualsivoglia allegazione o prova del pregiudizio subito e ha ritenuto tardiva - e comunque infondata - la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c La cassazione della sentenza è chiesta da P.S. con ricorso in diciotto motivi. M.M. ha depositato controricorso Con ordinanza interlocutoria del 5.3.2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla questione oggetto dell'ordinanza n. 28844/2018. Ragioni della decisione 1. La questione di improcedibilità del ricorso, rilevata d'ufficio con la citata ordinanza interlocutoria, è superata alla luce dell'insegnamento della pronuncia a sezioni unite n. 8312/2019, dato che la conformità della copia cartacea all'originale telematico della sentenza impugnata non è stata oggetto di disconoscimento da parte del controricorrente. 2. Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dei motivi, che, sebbene contengano la trascrizione del contenuto degli atti processuali e una lunga esposizione delle vicende di causa, non pregiudicano l'individuazione delle questioni e delle ragioni di doglianza sollevate in sede di legittimità. 3. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la Corte di appello, con motivazione apparente o gravemente carente, abbia ritenuto che la richiesta di chiarimenti rivolta al legale sul contenuto della prima nota specifica, fosse pretestuosa e non meritasse risposta, mentre tale richiesta era volta semplicemente ad ottenere le informazioni necessarie per valutare la congruità e la correttezza della somma pretesa dal difensore, non avendo il ricorrente inteso sottrarsi al pagamento. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza omesso di pronunciare sulla richiesta del ricorrente di quantificare il compenso in base alla prima nota specifica e non in base a quella posta a corredo del ricorso monitorio. Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza - con motivazione del tutto apparente - negato il risarcimento del danno a causa del protratto inadempimento del ricorrente e per il fatto che la documentazione sanitaria inviata al Consiglio dell'ordine era necessaria ai fini dell'emissione del parere di congruità, trascurando che il danno era stato richiesto non solo per violazione del diritto alla riservatezza, ma anche per le perdite di tempo dovute allo svolgimento del processo e per l'esecuzione forzata, per il danno alla tranquillità personale, per il denaro speso per i compensi al difensore e per tutte le attività svolte. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 183 c.p.c., comma 5, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza trascurato che, nel giudizio di opposizione, competeva al difensore provare le attività svolte, e per aver ritenuto che tale onere fosse stato assolto, non tenendo conto delle contestazioni sollevate in giudizio dall'opponente con riguardo a tutte le voci indicate nella nota e, specificamente, per l'esame e studio della pratica, per le conferenze di trattazione, telefoniche e per quelle svolte fuori studio con l'assicuratore, per la redazione della citazione e le diffide, circa il valore della controversia e l'applicazione della tariffa stragiudiziale. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice negato il risarcimento del danno per lesione della riservatezza, rilevando d'ufficio il mancato assolvimento dell'onere della prova del pregiudizio, benchè nulla avesse eccepito il M. e nessuna carenza fosse stata ravvisata in proposito dal tribunale. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto inammissibile la domanda per responsabilità processuale aggravata proposta solo nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. , pur non operando, riguardo ad essa, alcuna preclusione, nè in primo grado, nè in appello. Il settimo motivo denuncia la violazione la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte d'appello ritenuto infondata la domanda di responsabilità processuale, con motivazione del tutto apodittica ed apparente. L'ottavo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione dei minimi tariffari, pur avendo il P. eccepito, con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, che le somme richieste non erano corrispondenti ai minimi per lo scaglione compreso tra Lire 750.000.000 e Lire 1.000.000.000, risultando dalla corretta applicazione dei medesimi criteri invocati dal M., un credito a favore del cliente pari ad Euro 638,27. Il nono motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stata contestata, con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, la spettanza di Lire 750.000 per le conferenze telefoniche, trattandosi di mere comunicazioni per la fissazione degli appuntamenti. Il decimo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza omesso di pronunciare sul fatto che le conferenze fuori studio erano state due e non tre, come invece esposto nella nota, e che il ricorrente, con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, aveva chiesto di dimostrarne il numero, mentre il M. aveva rinunciato al proprio teste, sicchè il compenso liquidato in Euro 450,00 andava riconosciuto in un importo inferiore. L'undicesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte di merito nulla abbia statuito sulle eccezioni con cui il P., con riferimento alla voce redazione diffide richieste in numero di due, per un importo di Lire 2.200.000 aveva contestato l'importo preteso, sostenendo di aver personalmente inoltrato 17 istanze all'assicuratore, lamentando inoltre che il compenso non era quantificato nei minimi ed era riferito ad un valore della controversia del tutto arbitrario. Il dodicesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la sentenza pronunciato sulle doglianze del ricorrente, dedotte con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, riguardanti il fatto che la somma relativa alla voce 10% rimborso spese era stata calcolata sull'importo cumulato di diritti ed onorari, in violazione dell'art. 11 della tariffa stragiudiziale. Il tredicesimo motivo denuncia la denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla voce redazione citazione , formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, riguardanti il fatto che il difensore aveva utilizzato una bozza redatta dal precedente avvocato, non avendo maturato il diritto ad alcun compenso per esame e studio della pratica. Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2, commi 1 e 2, della tariffa stragiudiziale allegata al D.M. n. 585 del 1994, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza applicato la tariffa stragiudiziale, disattendendo i principi della sentenza di legittimità n. 226/2011 invocata dal ricorrente, che invece era conforme ad un'interpretazione assolutamente consolidata e che era pertinente al caso concreto, poichè il difensore aveva redatto l'atto di citazione e l'incarico era finalizzato ad instaurare il giudizio risarcitorio. Il quindicesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte, con motivazione apparente, ritenuto provata l'attività di consulenza in base alla testimonianza di una dipendente dello studio legale, senza indicare in cosa si fosse tradotta tale attività e se trattavasi di consultazioni orali o di pareri scritti. Dovendosi applicare la tariffa giudiziale, poteva esser riconosciuto solo il compenso per consultazioni con il cliente, indipendentemente dal numero degli incontri effettuati e dal tempo impiegato. Il sedicesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza ritenuto provata l'attività del difensore mediante un generico richiamo alla documentazione prodotta, senza indicare quali documenti fossero stati presi in esame e quali attività comprovassero. Il diciassettesimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d'appello ritenuto che il valore della lite rientrasse nello scaglione compreso tra Lire 750.000.000 e Lire 1.000.000, sebbene, come dedotto nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, le richieste stragiudiziali inviate all'assicuratore per l'importo di Lire 850.000.000 riguardassero due diversi danneggiati e menzionassero una transazione stragiudiziale mai perfezionata. Il compenso andava invece liquidato in base all'importo ottenuto dal cliente, in base ad uno scaglione notevolmente inferiore a quello applicato. Il diciottesimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza sostenuto, con motivazione gravemente carente ed illogica, che il valore della causa fosse pari a Lire 850.000.000, senza prendere in considerazione le contestazioni sollevate nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, riguardo al fatto che il difensore aveva menzionato una transazione mai conclusa, che l'importo era stato richiesto anche nell'interesse di un ulteriore danneggiato, che la diffida inoltrata dal difensore non era stata preceduta dal rilascio della procura, che il valore andava determinato in base alla somma attribuita al cliente e non a quella oggetto della domanda. 4. Il primo motivo è infondato. Riguardo ai mancati chiarimenti sul contenuto della prima specifica inviata al ricorrente, la sentenza, esponendone ed interpretandone i contenuti, ne ha rilevato la pretestuosità, evidenziando che il cliente aveva richiesto informazioni apparse, per il loro tenore, sintomo di un atteggiamento meramente ostruzionistico dilatorio. La contraria tesi del ricorrente, secondo cui trattavasi di informazioni doverose e che non presupponevano affatto un rifiuto di pagamento, involgono profili di merito riguardo ai quali non si ravvisa il denunciato vizio di motivazione, poichè la sentenza, sottolineando i vari passaggi della missiva inoltrata al legale, ne ha chiaramente evidenziato, con motivazione del tutto congrua, la strumentalità, ravvisando plausibilmente un intento del ricorrente di sottrarsi all'adempimento. Nessun vincolo poteva - peraltro - discendere dall'invio di una prima nota specifica, avendo il ricorrente mostrato - secondo l'apprezzamento del giudice di merito - di non volervi, in realtà, aderire. Occorre difatti ribadire che, qualora l'avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi ad esso spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, ben può valutare salva l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente , se esistano elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità Cass. 2575/2018 Cass. 2654/2008 Cass. 10532/2003 Cass. 621/1997 . 5. Il secondo motivo è infondato. La Corte distrettuale ha dato atto che, nell'atto di opposizione, erano state formulate soltanto due censure, attinenti rispettivamente all'erronea individuazione del valore della causa e all'infondatezza della richiesta di compenso per attività di consulenza. Le ulteriori ragioni di doglianza erano state prospettate solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5 e già il tribunale ne aveva dichiarato l'inammissibilità, ritenendo in detta memoria non potevano essere introdotte questioni e domande nuove, ma solo la precisazione e modificazione di domande eccezioni e conclusioni già proposte, tali da non ampliare l'oggetto della causa. In sostanza, il motivo di appello è stato definito con pronuncia in rito sin dal primo grado senza che, peraltro, la relativa statuizione sia stata impugnata in appello - il che esclude il denunciato vizio di omessa pronuncia. 6. Il terzo motivo non merita accoglimento. La sentenza ha respinto la domanda risarcitoria sulla base di una pluralità di argomentazioni, avendo osservato che il pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, provocato dall'instaurazione del giudizio, era imputabile alla resistenza giudiziale frapposta dal ricorrente, che l'allegazione della documentazione sanitaria inviata al Consiglio dell'ordine era necessaria per ottenere il parere di congruità e che, comunque, l'appellante non aveva nè allegato, nè provato i pregiudizi causati dalla condotta del difensore. Tali argomentazioni, neppure specificamente censurate nella loro interezza riguardo, in particolare, alla violazione della riservatezza , non sostanziavano affatto una motivazione apparente, essendo enunciate in modo logico, sebbene sintetico, le ragioni del rigetto, che appaiono pienamente condivisibili, posto che il risarcimento del danno richiede l'allegazione e la prova delle specifiche conseguenze dannose derivate dalla condotta cd. danno conseguenza , anche in presenza di una condotta lesiva di uno specifico interesse meritevole di protezione cfr., per le più recenti, Cass. 19434/2019 Cass. 5807/2019 Cass. 31537/2018 Cass. 28742/2018 Cass. 7594/2018 . 7. Il quarto motivo è infondato. La Corte distrettuale ha ritenuto raggiunta la prova delle singole prestazioni elencate nella nota e nel relativo parere di congruità in base all'esame delle risultanze istruttorie, dando credito, riguardo all'attività di consulenza, alla deposizione del testo escusso in istruttoria, le cui dichiarazioni ha ritenuto credibili nonostante i rapporti di lavoro intrattenuti con il difensore. La decisione non si fonda - dunque - sul criterio formale di riparto dell'onere della prova, ma sulla valutazione di tutti gli elementi acquisiti in giudizio, il cui apprezzamento è sindacabile solo per vizi di motivazione. L'art. 2697 c.c., è - difatti - invocabile solo ove il giudice abbia posto detto onere a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni, mentre nessuna censura può muoversi, da tale prospettiva, al modo in cui siano state valutate le prove o siano state prescelte quelle ritenute idonee a giustificare la decisione impugnata Cass. 13395/2018 Cass. 26769/2018 . 8. Il quinto motivo è infondato, dovendo anzitutto osservarsi che la domanda risarcitoria era già stata respinta in primo grado e, una volta proposto appello, il giudice del gravame era investito del compito di riesaminarla sotto tutti i profili ritenuti rilevanti. Inoltre, per quanto già evidenziato nell'esame del terzo motivo di censura, la richiesta risarcitoria è stata ritenuta infondata anche per l'asserita insussistenza di un comportamento illecito del difensore avendo la Corte di merito ritenuto che il danno fosse effetto del rifiuto del P. di versare il dovuto , e per la mancanza di una relazione causale tra la condotta del resistente ed i danni lamentati dal cliente, il che, oltre a giustificare la pronuncia di rigetto, rende irrilevante il presente motivo di censura, dal cui accoglimento non potrebbe comunque discendere la cassazione della sentenza, fondata - per quanto detto - su una pluralità di rationes decidendi autonome Cass. 24469/2013 Cass. 30393/2017 Cass. 3229/2012 . 9. Il sesto ed il settimo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. La domanda ex art. 96 c.p.c., è stata respinta nel merito, a prescindere dalla sua inammissibilità cfr. sentenza, pag. 12 , e ciò anzitutto per effetto dell'accoglimento delle richieste economiche del difensore, che poteva essere chiamato a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata solo se totalmente soccombente in giudizio cfr. Cass. 24158/2017 Cass. 19583/2013 , non essendo necessaria, in proposito, una più puntuale motivazione, comunque desumibile dall'intero contenuto della pronuncia e dall'esito della causa. 10. I motivi ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, poichè, per quanto detto con riferimento al secondo motivo di ricorso, tutte le doglianze sollevate con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, sono state definite con pronuncia di inammissibilità sin dal primo grado senza che - come ha evidenziato la Corte di merito - detta statuizione sia stata oggetto di appello . Ciò è sufficiente ad escludere la denunciata omissione di pronuncia, posto che, in virtù della definizione in rito dei predetti motivi di gravame, il giudice era esonerato dal dovere di statuire anche nel merito. 11. Il quattordicesimo motivo è fondato. L'avv. P. era stato officiato dell'incarico di richiedere il risarcimento del danno lamentato dal cliente e di predisporre l'atto di citazione, attività, quest'ultima, per la quale il giudice di merito ha - peraltro - riconosciuto il compenso. La Corte distrettuale ha escluso l'applicabilità della tariffa giudiziale, ritenendo inconferente il precedente di questa Corte n. 226/2011 invocato dall'appellante - poichè riferito ad un caso in cui il difensore, dopo una iniziale attività stragiudiziale, aveva poi proposto il giudizio, osservando che l'avv. M. aveva invece svolto solo attività stragiudiziale, senza affatto adire il giudice. E' tuttavia principio già affermato da questa Corte che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della L. n. 794 del 1942 e della relativa tariffa professionale, devono considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgono al di fuori del processo, purchè strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicchè possano ritenersi preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali. E' da considerare prestazione giudiziale anche l'assistenza e l'attività svolta stragiudizialmente ove trattasi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito il mandato Cass. 25675/2009 Cass. 5415/2009 Cass. 7223/1999 Cass. 7275/1991 Cass. 9381/1991 Cass. 2250/1971 . A tali principi era tenuto a conformarsi il giudice di merito, poichè le diffide di pagamento e le attività di consulenza ed assistenza era ricomprese in un incarico diretto a promuovere il giudizio, tanto che il resistente aveva provveduto alla redazione dell'atto di citazione. Era del tutto irrilevante che l'attività giudiziale non fosse stata poi svolta, poichè ciò era dipeso esclusivamente dal fatto che il cliente, insoddisfatto per la scarsa sollecitudine con cui era stato svolto il mandato, aveva revocato l'incarico prima che si addivenisse al giudizio. 12. Il quindicesimo ed il sedicesimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. In particolare, il quindicesimo motivo non merita accoglimento riguardo alla prova dell'effettuazione delle attività di consulenza, poichè la Corte di merito ha motivato logicamente le decisioni assunte e ha indicato la fonte del proprio convincimento, ritenendo che, mediante la documentazione e la prova per testi, il legale avesse dimostrato di aver svolto tutte le attività elencate nella parcella. Proprio la ritenuta attendibilità delle voci elencate nella nota asseverata, confermata dalle altre emergenze processuali, rendeva superflua un'analitica specificazione - da parte del giudice - delle singole attività, potendo esse essere sinteticamente indicate mediante il richiamo al contenuto della parcella. Quanto alla quantificazione del compenso, la doglianza è assorbita dall'accoglimento del precedente motivo di ricorso, dovendo procedersi ad una nuova determinazione delle relative spettanze in applicazione della tariffa per le attività giudiziali. 13. Il diciassettesimo ed il diciottesimo motivo, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità eccepito dal resistente ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., comma 5, è sufficiente evidenziare che la Corte d'appello ha considerato decisive, al pari del primo giudice, le ammissioni formulate dal ricorrente nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, sottolineando che questi aveva espressamente riconosciuto che la richiesta di risarcimento inoltrata all'assicuratore era volta ad ottenere un importo di Lire 850.000.000 e che in tali termini era stato redatto anche l'atto di citazione. Ciò esclude la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la pronuncia ha ritenuto prevalenti le descritte emergenze processuali rispetto al contenuto delle diffide, con accertamento che presuppone ed implica l'esame degli elementi acquisiti, non occorrendo che il giudice desse conto di tutte le risultanze di causa Cass. s.u. 8053/2014 . Le ragioni della decisione - benchè sintetiche - appaiono inoltre chiare, logiche, pienamente intellegibili, tali da escludere la mera apparenza della motivazione Cass. 23940/2017 Cass. 21257/2014 Cass. 13928/2015 Cass. s.u. 8053/2014 . In definitiva, è accolto il quattordicesimo motivo, con rigetto delle altre censure. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quattordicesimo motivo di ricorso, rigetta tutte le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.