Il danno causato dall’inerzia dell’avvocato comprende anche la minore solvibilità delle controparti maturata dal ritardo

L’avvocato che, con il suo ritardo nell’agire giudizialmente, pregiudichi in tutto o in parte la legittima aspettativa risarcitoria del cliente è tenuto a risarcire il danno causato. Tale risarcimento dovrà tenere conto della differenza nella somma ottenuta dalla controparte all’esito del giudizio rispetto alla somma che si sarebbe potuto ottenere in caso di tempestiva proposizione della causa.

Il caso. Una cliente agiva in giudizio avverso il precedente avvocato lamentando di avere ricevuto un danno a causa dell’errata gestione di due pratiche da parte del professionista. L’avvocato convenuto, infatti, aveva tempo addietro ricevuto il mandato di agire in giudizio per conto dell’attrice in una controversia di lavoro e una di ambito tributario. Da quanto si può comprendere della ricostruzione della questione operata dalla Corte di Cassazione, il professionista aveva atteso diversi anni prima di promuovere il giudizio, con l’effetto di consentire alle controparti di depauperare i loro patrimoni e pregiudicare quindi le aspettative dell’attrice in sede di esecuzione della sentenza. La causa in ambito lavorativo, poi, sarebbe stata assegnata ad altro professionista, il quale aveva coltivato con successo l’iniziativa giudiziaria in tempi brevi. La controversia in ambito tributario, invece, era stata sì proposta, ma con risultato non soddisfacente. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale aveva accolto tutte le ragioni dell’attrice e condannato il convenuto a risarcire la stessa. Tale decisione veniva impugnata presso la Corte d’Appello. Il Giudice del riesame, all’esito del giudizio, aveva accolto la tesi dell’attrice, ma aveva limitato il risarcimento dovuto dal legale convenuto alla sola condotta in ambito tributario, mentre quella in ambito giuslavoristico pur definita negligente non aveva portato ad alcun risarcimento. La Corte d’Appello, in pratica, aveva ritenuto l’avvocato responsabile per lo scarso risultato in sede tributaria, ma non aveva ritenuto che il ritardo nella proposizione della causa in sede giuslavoristica erano trascorsi più di 4 anni dal conferimento della procura al passaggio della pratica ad altro legale per la proposizione del giudizio avesse cagionato un danno alla parte attrice. La vicenda, quindi, approdava in Cassazione a seguito del ricorso dell’attrice e del controricorso del convenuto. Il danno era conseguenza diretta e immediata della condotta dell’avvocato? Con la sentenza Cassazione, Sezione Terza, del 6 maggio 2020, n. 8525, la Corte accoglieva parzialmente sia il ricorso che il controricorso, sostanzialmente sanzionando il ragionamento della Corte d’Appello e rinviando il giudizio per una nuova valutazione di merito. Di particolare pregio pare il ricorso principale, con il quale la ricorrente censurava la condotta della Corte d’Appello nella parte in cui questa aveva escluso che il danno lamentato fosse, ai sensi dell’articolo 1223 c.c., conseguenza diretta e immediata della condotta del legale convenuto e ciò sulla base della presunzione che l’attrice non avesse fornito adeguata prova che la tempestiva proposizione della causa in sede giuslavoristica avrebbe consentito alla parte di ottenere un migliore risultato. Secondo la ricostruzione fornita dall’attrice, invece, proprio il ritardo di quattro anni dal momento di conferimento della procura al cambio di legale solo il secondo legale interpellato aveva infatti depositato il ricorso aveva consentito alle controparti di depauperarsi, facendole conseguire un risultato economico minore in sede di esecuzione della decisione. Lo stesso art. 1223 c.c. afferma che Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta . La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglieva tale doglianza della ricorrente. In particolare, il Giudice affermava come già nell’atto introduttivo del primo giudizio di merito fosse stato affermato e provato come la proposizione di azioni esecutive avverso i debitori si fosse rivelata infruttuosa anche per il ritardo nella formazione del titolo esecutivo da parte dell’attrice. Provato, quindi, che l’inazione del legale avesse comportato il ritardo nella formazione del titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., doveva risultare ragionevole che la condotta negligente del legale avesse una diretta causalità nel mancato soddisfacimento delle ragioni della parte. A detta della Corte, infatti, non deve dubitarsi che, con tali allegazioni, era ritualmente introdotta in giudizio, quale fatto costitutivo della pretesa, la circostanza che, nelle more della istaurazione della causa di lavoro, la garanzia patrimoniale delle società debitrici si era ridotta per fatti intervenuti nel corso di quel lungo intervallo, non altrimenti del resto potendo intendersi l’affermazione che quel ritardo determinò l’impossibilità di una piena soddisfazione in via coattiva del credito . La Cassazione, quindi, cassava il ragionamento della Corte d’Appello, che affermava come la questione del ritardo nella proposizione del giudizio di lavoro e il conseguente danno non fosse stata adeguatamente introdotta e provata in giudizio. Aveva errato la Corte d’Appello, quindi, nel non considerare come la condotta del legale e il danno cagionato dovesse essere valutata in modo completo, avendo altresì contezza della perdita di chance” causata dal ritardo nella proposizione del giudizio, che si era inevitabilmente tradotta in una minore realizzazione del risarcimento avverso le controparti nella sede esecutiva. A detta degli Ermellini questo ragionamento fallace era di per sé suscettibile della cassazione della sentenza e della necessità di un riesame nel merito. Giova sottolineare come la decisione in commento, oltre al citato motivo di ricorso della ricorrente, aveva modo di accogliere altresì dei motivi di corso della parte controricorrente. La decisione resa in appello, quindi, veniva considerata inadeguata e conseguentemente cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo esame nel merito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 8 gennaio – 6 maggio 2020, n. 8525 Presidente Frasca – Relatore Iannello Rilevato in fatto 1. V.S. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Aosta l’Avv. S.M. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, stimati in complessivi Euro 24.953,16, oltre rivalutazione e interessi, subiti in conseguenza del negligente adempimento dell’incarico professionale affidatogli per la gestione di due vertenze legali una lavoristica, l’altra tributaria. Danni, in tesi, rappresentati rispettivamente dalla differenza tra il credito retributivo riconosciutole all’esito della controversia di lavoro promossa, con il patrocinio di altro avvocato, solo dopo diversi anni dal conferimento, nel 2008, del relativo incarico al convenuto e quanto ricavato in sede esecutiva dalla mancata positiva conclusione dell’accertamento con adesione richiesto dallo S. con riferimento a quattro avvisi di accertamento ad essa notificati per Irpef dovuta sui redditi di lavoro non dichiarati con riferimento agli anni 2004-2007. Il Tribunale accolse integralmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento della predetta somma, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ed interessi legali sulle somme rivalutate . 2. Tale decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Torino, che, con la sentenza in epigrafe, ha condannato il predetto professionista al pagamento in favore dell’appellata della minor somma di Euro 11.738,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22/09/2016 al saldo , in relazione ai soli danni discendenti dalla condotta tenuta nella gestione della pendenza tributaria, ritenendo invece, quanto all’altro fondamento della domanda, che non fosse stata fornita prova di un nesso causale tra la pur incontestata negligenza professionale e il pregiudizio rappresentato dal solo parziale soddisfacimento, all’esito della procedura esecutiva, del credito vantato. 2.1. La Corte territoriale, infatti, con riferimento a quest’ultimo tema di lite, sulla premessa che di solo ritardo si è trattato , ha rilevato che non è dato sapere se la tempestiva proposizione della causa lavoristica e, pertanto, l’anticipata procedura esecutiva contro le società ex datrici di lavoro e contro i loro soci illimitatamente responsabili avrebbero fatto conseguire all’appellata, n.d.r. un ricavato maggiore di quello effettivamente ottenuto, ancorché in ritardo , non essendo stato da parte attrice tempestivamente e debitamente dedotto che i debitori esecutati medio tempore si erano spogliati di beni mobili o immobili esecutivamente proficui, o non avevano impedito che su questi ultimi fossero eseguite iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli . A tal ultimo riguardo ha evidenziato come nell’atto di citazione pag. 17 non si faccia alcuna menzione all’iscrizione ipotecaria del 17/12/2010 cui aveva proceduto la Banca Carige S.p.A., di cui, invece, si parla soltanto nella successiva memoria istruttoria del 17/02/2017 il cui contenuto era rimasto ignoto al convenuto contumace , riservata, però, appunto perché memoria istruttoria, esclusivamente alle richieste di prova, non anche all’introduzione di nuove circostanze di fatto integranti la causa petendi in termini di definizione del pregiudizio che il creditore avrebbe evitato se il debitore non fosse stato inadempiente e idonee perciò a incidere apprezzabilmente sull’an in termini di nesso causale e sulla quantificazione della domanda risarcitoria . Nè - ha soggiunto - vale precisare che la data dell’iscrizione della predetta ipoteca risulta non dal doc. n. 20, che tace in proposito, ma dai docc. nn. 49-53 prodotti comunque con la suddetta memoria istruttoria , poiché la mera allegazione di un documento, di per sé, non integra e non supplisce alla deduzione di un particolare profilo di fatto non sviluppato nell’atto introduttivo del giudizio, quando ne siano già compiute le preclusioni assertive . 2.2. Con riferimento alla questione tributaria ha invece rilevato che anche dando per ammessa la correttezza della scelta relativa all’instaurazione della procedura di accertamento con adesione, l’Avv. S. non ha provato le ragioni della mancata comparizione della parte all’incontro in contraddittorio con l’amministrazione tributaria , rimarcando in particolare che se era sufficiente la presenza del solo difensore munito di procura, non s’intende perché l’appellante non ci fosse andato se era necessaria la presenza personale dell’istante, non c’è prova che quest’ultima ne fosse stata avvisata . Ha soggiunto che, in ogni caso, è lo stesso appellante a precisare che la pretesa dell’Agenzia delle Entrate era legittima e fondata sicché, in effetti, la definizione immediata dell’accertamento tributario invece di un inutile accertamento con adesione avrebbe consentito alla cliente il notevole risparmio sulle sanzioni, che sarebbero state ridotte di sette ottavi l’appellante, inoltre, non ha contestato il quantum del danno lamentato, dalla controparte, non ha smentito quanto dichiarato dal teste P.P. - per cui il professionista, erroneamente, aveva garantito che la pretesa tributaria sarebbe gravata sugli ex datori di lavoro di V.S. - e non ha adeguatamente dimostrato che l’appellata non fosse stata effettivamente in grado di corrispondere la somma pretesa dall’Erario . 3. Avverso tale decisione V.S. propone ricorso per cassazione con sei mezzi, cui resiste, depositando controricorso, l’Avv. S.M. . Quest’ultimo propone altresì separato ricorso per cassazione, depositato in data successiva a quello di controparte e affidato a quattro motivi, cui si oppone, con separato controricorso, V.S. . Quest’ultima ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c Considerato in diritto 1. I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello depositato in data successiva dovendo considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale v. Cass. 03/07/1997, n. 5993 23/06/1999, n. 6400 08/03/2006, n. 4980 . 2. Con il primo motivo del ricorso principale, V.S. deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. , per avere la Corte d’appello ritenuto che l’appellante S. avesse, con il proposto gravame, svolto delle mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza introdurre nuovi e ulteriori temi di indagine diversi da quelli considerati nella sentenza impugnata. Osserva di contro che a con il primo motivo d’appello, controparte aveva sostenuto che quanto accaduto era dipeso da errore imputabile al personale dello studio, che lo aveva indotto a ritenere ormai esaurita la prima fase dell’incarico conferitogli ed aveva, quindi, così prospettato la nuova e diversa fattispecie di cui all’art. 1228 c.c. b con il terzo motivo, poi, con riferimento alla c.d. questione tributaria, controparte aveva analogamente introdotto nuova e diversa costruzione fattuale/ipotetica , deducendo la mancata disponibilità e/o capacità patrimoniale della cliente a definire il carico tributario in misura ridotta per effetto del procedimento di adesione. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui la negligenza professionale addebitabile allo S. , per la gestione della causa di lavoro, è stata solo quella di avere proposto tardivamente la relativa azione. Deduce che sul punto la sentenza impugnata è viziata da ultrapetizione atteso che a fondamento della domanda era stato espressamente dedotto non la ritardata ma l’omessa instaurazione della causa di lavoro la condotta professionale del convenuto era stata esclusivamente omissiva e non tardiva e si era come tale protratta per ben quattro anni l’azione giudiziale innanzi al giudice del lavoro venne poi effettivamente promossa da altro difensore di fiducia. Rileva che, conseguentemente, è del tutto fuori luogo l’assunto secondo cui il ritardo professionale, quale fatto costitutivo della responsabilità, non sarebbe stato neppure contestato dal professionista, atteso che siffatta circostanza non è mai stata elemento costitutivo della domanda attorea e che, in ogni caso, la ritenuta mancata contestazione da parte dell’appellante contumace in primo grado non legittima la sua introduzione nel thema decidendum. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 342-345 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso che il preteso danno fosse stato, ex art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta della condotta negligente del legale e ciò sulla base del rilievo che non era stata fornita prova che la tempestiva proposizione della causa avrebbe fatto conseguire alla cliente un ricavato maggiore di quello effettivamente ottenuto, ancorché in ritardo. 4.1. Lamenta al riguardo l’applicazione di un erroneo restrittivo criterio causale, rilevando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tra i danni risarcibili vanno ricompresi anche quelli indiretti e mediati che si presentino tuttavia effetto normale in base al principio della c.d. regolarità causale. 4.2. Deduce inoltre che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la dimostrazione del nesso causale era stata pienamente fornita attraverso la prova delle seguenti circostanze - l’Avv. S. aveva predisposto la bozza del ricorso già nell’ottobre del 2008, ma la tenne in studio sino a tutto il mese di luglio del 2012 una volta depositato il ricorso, nel settembre 2012, dal nuovo difensore incaricato, nel giro di soli cinque mesi fu ottenuta la sentenza favorevole del giudice del lavoro, che riconobbe un credito, attualizzato alla data del 23/1/2014, pari a Euro 28.643,01 - dalla susseguente esecuzione immobiliare fu ricavato un residuo lordo comprese dunque le spese legali pari a Euro 9.520,21, essendo evidenziata nel relativo piano di riparto l’esistenza di crediti poziori, in quanto garantiti da ipoteca - la documentazione prodotta dimostrava che l’ipoteca che garantiva uno di tali crediti Banca Carige S.p.A. era stata iscritta solo in data 17/12/2010. 4.3. Censura infine l’affermazione, pure contenuta in sentenza, secondo cui diverso sarebbe stato se fosse stato tempestivamente e debitamente dedotto che i debitori esecutati medio tempore si erano spogliati di beni mobili o immobili esecutivamente proficui, o non avevano impedito che su questi ultimi fossero eseguite iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli , rilevando al riguardo che, così argomentando, la Corte di merito - in violazione degli artt. 112 e 342-345 c.p.c., ha arbitrariamente posto a carico dell’attrice un diverso e più gravoso onere probatorio rispetto al perimetro dei fatti costitutivi della domanda - in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., ha - ignorato il contenuto del capo n. 23 della citazione introduttiva là dove si allegava l’esito infruttuoso del pignoramento presso terzi e del successivo n. 24 ove si evidenziava l’esito parimenti infruttuoso del tentato pignoramento mobiliare - omesso di considerare che con la memoria istruttoria del 17/2/2017 era stata comprovata documentalmente sia l’impossidenza delle due società debitrici e dell’altra socia, sia l’esito infruttuoso delle altre procedure esecutive, e che tali circostanze non erano state contestate dallo S. con il proprio atto d’appello. 5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione al rilievo, posto a fondamento della decisione impugnata, secondo cui, in sintesi, dell’iscrizione ipotecaria del 17/12/2010 a vantaggio di Banca Carige S.p.A., si fa menzione, non nell’atto di citazione, ma per la prima volta, inammissibilmente, nella memoria istruttoria del 17/2/2017, essendo tale atto destinato esclusivamente alle richieste di prova non anche all’introduzione di nuove circostanze di fatto integranti la causa petendi. 5.1. Lamenta che tale affermazione è viziata dalla omessa considerazione del documento n. 20 del fascicolo di primo grado, prodotto in uno all’atto di citazione ed illustrato nel relativo capo n. 25 di pag. 11, ossia del piano di riparto dell’esecuzione immobiliare iscritta al num. 40/2011 del Tribunale di Aosta , nel quale era indicato il credito della detta banca insieme con l’importo alla stessa attribuito in prededuzione a titolo di spese legali, quale creditore pignorante. La decisione sul punto sarebbe viziata da un approccio atomistico, in conseguenza del quale sarebbe stato erroneamente trascurato l’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e nei documenti ad esso allegati , restando inoltre inconferente il riferimento incidentale al fatto che il contenuto della memoria istruttoria del 17/2/2017 fosse rimasto ignoto al convenuto in quanto contumace. 5.2. Sotto altro profilo deduce che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, con la memoria del 17/2/2017 non erano state introdotte nuove circostanze di fatto , nè tantomeno era stato ampliato il thema decidendum, atteso che, inalterati petitum e causa petendi della domanda risarcitoria, con essa era stata fornita, nel perimetro così delineato, solo una esplicazione narrativa della rilevanza probatoria dei documenti prodotti . Rimarca in proposito che nell’atto di citazione l’importo del risarcimento per tale causale preteso era indicato in Euro 13.214,22 tale è rimasto anche successivamente su tale quantificazione lo stesso appellante non aveva svolto, nel proprio gravame, alcuna censura specifica. 5.3. Contesta infine l’affermazione secondo cui la circostanza della iscrizione ipotecaria non può considerarsi ritualmente introdotta attraverso l’allegazione della relativa prova documentale, anche a tal fine richiamando le precedenti argomentazioni censorie e invocando comunque il principio di acquisizione della prova. 6. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte d’appello riconosciuto, sulla minor somma di Euro 11.738,94 liquidata a titolo di risarcimento del danno, interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22/9/2016 data della domanda giudiziale al saldo . Lamenta sul punto vizio di ultrapetizione dal momento che a la sentenza di primo grado aveva riconosciuto, sul maggiore importo di Euro 24.953,16 liquidato a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalle singole scadenze al saldo ed interessi legali sulle somme rivalutate b avverso tale statuizione controparte non aveva proposto alcun motivo di gravame. 7. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. . In relazione ai motivi sopra esposti e per effetto dell’auspicato annullamento della sentenza, invoca un nuovo regolamento delle spese che, esclusa la ritenuta reciproca soccombenza, ponga le stesse interamente a carico di controparte. 8. Con il primo motivo del ricorso incidentale l’Avv. S.M. denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. e del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 2 e 8, per avere la Corte d’appello ritenuto che, pur sulla pacifica premessa che la pretesa tributaria fosse fondata, la scelta di avviare il procedimento di accertamento con adesione era stata di per sé opinabile, posto che consiglio più corretto sarebbe stato quello di definire immediatamente l’accertamento tributario, a mezzo del pagamento del dovuto, e per aver inoltre attribuito rilievo al fatto che egli non aveva dimostrato l’impossibilità della cliente di provvedere al pagamento immediato di quanto richiesto dall’Agenzia delle entrate. Rileva di contro che, nel descritto contesto, la scelta di presentare istanza di accertamento con adesione, con l’effetto di allungare i termini del procedimento, era perfettamente giustificata, considerato che anche detta istanza produceva l’effetto della riduzione della sanzione ad un ottavo. Osserva inoltre che non vi era prova che la cliente si fosse dichiarata disponibile a pagare il dovuto, il contrario potendosi desumere dal fatto che, pur dopo aver recuperato oltre Euro 15.000 dalla propria datrice di lavoro, la stessa si vide costretta a chiedere una lunghissima rateizzazione, di sei anni. Rimarca che la definizione della procedura di accertamento con adesione avrebbe comportato il pagamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto, della totalità delle somme dovute o della prima rata potendo invocarsi un massimo di solo otto rate trimestrali e che il mancato rispetto di tale piano rateale avrebbe comportato la decadenza dal beneficio della rateazione, l’iscrizione a ruolo dei residui importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni e della sanzione del 30%, aumentata della metà, sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. L’interesse alla definizione della procedura sussisteva, pertanto, soltanto nel caso in cui la cliente fosse stata effettivamente nelle condizioni di rispettarne le condizioni, in caso contrario essa risolvendosi in un danno per la contribuente. 9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 1, in relazione alla ritenuta sussistenza di un danno causalmente imputabile alla gestione della predetta vertenza ed in relazione, altresì, alla relativa quantificazione. Sul punto deduce che erroneamente la Corte d’appello ha fatto riferimento alla mancata contestazione dell’importo a tal titolo preteso, rilevando che l’onere di specifica contestazione dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda si pone unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado. Rimarca che, peraltro, le difese svolte in sede di appello delle quali viene trascritto ampio stralcio concernevano anche e soprattutto il quantum debeatur della pretesa risarcitoria. 10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che i pretesi danni lamentati da controparte non erano in alcun modo imputabili, in modo diretto e immediato, ad un ipotetico inadempimento professionale, essendo essi stati identificati con i maggiori oneri per interessi di mora e di dilazione, sanzioni, compensi all’Agente della riscossione e spese esecutive addebitabili esclusivamente alla mancanza da parte della contribuente della liquidità necessaria e che, pertanto, si sarebbero in ogni caso determinati. Lamenta inoltre l’omesso vaglio delle doglianze riferite all’addebito, a titolo di risarcimento, anche delle spese poste a carico della V. per la soccombenza nel giudizio, da essa promosso, d’impugnazione della cartella esattoriale successivamente notificatale per le dette causali, trattandosi di temeraria iniziativa giudiziaria della controparte. 11. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per avere la Corte d’appello liquidato le spese processuali, poste a suo carico in ragione della metà, sulla base dello stesso importo nell’intero liquidato dal giudice di primo grado, omettendo di considerare che, però, per effetto della disposta riduzione del risarcimento dovuto, quell’importo non era più coerente con l’inferiore scaglione applicabile e andava pertanto rideterminato. 12. Va preliminarmente respinta l’eccezione, sollevata dallo S. nel proprio controricorso, di inammissibilità del ricorso principale per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3. Il ricorso della V. invero contiene una adeguata esposizione dei fatti di causa e, diversamente da quanto obiettato dal resistente, la tecnica redazionale utilizzata diversamente dal caso esaminato nel richiamato precedente di Cass. n. 18962 del 2017 non può parificarsi a quella di un generico e passivo assemblaggio degli atti di causa, atteso che la pur ampia esposizione della vicenda sostanziale e dello svolgimento dei giudizi di merito, da un lato, non può considerarsi inutilmente sovrabbondante, essendo giustificata dai diversi temi e dalle distinte voci di danno su cui si appunta la controversia, dall’altro, non rende particolarmente indaginosa ma anzi consente una piana comprensione delle questioni trattate nonché dell’esito dei due gradi del giudizio di merito e delle relative ragioni. 13. Con il primo motivo del ricorso principale, giova ripetere, V.S. ascrive a violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, l’affermazione, espressa in apertura della parte motiva della sentenza impugnata, secondo cui l’appellante S. avrebbe svolto, con l’atto d’appello, delle mere difese senza sollevare eccezioni in senso stretto. Sostiene, infatti, che, sia con il primo che con il terzo motivo d’appello - con i quali, rispettivamente, lo S. imputava l’inerzia nella cura del ricorso lavoristico ad un errore del personale dello studio ed eccepiva inoltre, quanto alla vertenza tributaria, la mancata prova della disponibilità e/o capacità patrimoniale della cliente a definire il carico tributario in misura ridotta per effetto del procedimento di adesione - erano stati inammissibilmente proposti nuovi fatti e temi d’indagine. 13.1. La censura coglie, in effetti, una affermazione sbagliata in sentenza quella secondo cui v. pag. 2, terzo cpv. della sentenza impugnata l’appellante avrebbe svolto delle mere difese critiche in ordine alle argomentazioni logico-giuridiche seguite dal Giudice a quo, solamente contestando i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avversaria, senza introdurre nuovi e ulteriori temi d’indagine diversi da quelli considerati nella sentenza impugnata . Sotto entrambi i profili evidenziati nel motivo in esame deve, invero, al contrario, rilevarsi che le argomentazioni critiche svolte nell’appello non si limitavano a negare la sussistenza o la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ma vi opponevano dei nuovi fatti o temi d’indagine, non compresi tra quelli allegati da controparte a fondamento della propria domanda nè comunque risultanti ex actis tali essendo sia l’asserita imputabilità dell’inerzia nella cura dell’incarico al personale dello studio, sia la mancata disponibilità, da parte della cliente, di liquidità o risorse finanziarie con cui far fronte al debito fiscale in tempo utile a evitare o ridurre le sanzioni e gli altri accessori. Si trattava, dunque, non di mere difese ma di eccezioni in senso lato, le quali consistono, come noto, secondo la definizione ricavabile con chiarezza dall’art. 2697 c.c., nella allegazione se fatta dalla parte o nella rilevazione se fatta d’ufficio dal giudice di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio. Come tali esse erano bensì rilevabili d’ufficio non trattandosi di eccezioni riservate all’iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva v., per tale definizione delle eccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U. 03/02/1998, n. 1099 Sez. U. 27/07/2005, n. 15661 e, pertanto, sottratte al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2, ma pur sempre alla condizione che fossero proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531 Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit. Cass. Sez. U. 25/05/2001, n. 226/SU v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548 Cass. 31/10/2018, n. 27998 . Della sussistenza nella specie di tale condizione, ossia della riferibilità dell’eccezione a fatti risultanti ex actis, non vi è però, come detto, alcun cenno in sentenza, ragione per cui dette eccezioni avrebbero dovuto essere considerate inammissibili. 13.2. Ciò precisato, deve tuttavia rilevarsi che, sotto il primo profilo ossia con riferimento al primo motivo d’appello , la doglianza, pur in astratto come detto fondata, non è sorretta da alcun concreto interesse. La detta eccezione dell’appellante secondo cui a sbagliare fu il personale del suo studio, che lo indusse in errore non ha avuto, infatti, alcuna incidenza nelle ragioni della decisione, ma anzi è stata dalla Corte implicitamente disattesa, avendo essa deciso sul ben diverso rilievo della mancanza di nesso causale tra il pur riconosciuto inadempimento professionale e i danni lamentati per difetto di tempestiva e rituale allegazione di fatti che tale nesso avrebbero consentito di apprezzare . Il primo motivo, dunque, sotto il profilo in questione, è privo di decisività. 13.3. Sotto il secondo profilo ossia con riferimento al terzo motivo d’appello, con il quale, secondo la ricorrente, sarebbe stato inammissibilmente introdotto un tema fattuale nuovo, rappresentato dalla asserita mancanza di disponibilità della contribuente a far fronte agli oneri derivanti dalla conclusione del procedimento di accertamento con adesione , la censura investe un tema di lite quello relativo alla inadempiente gestione da parte dello S. della pendenza tributaria rispetto al quale la ricorrente ha ottenuto pieno riconoscimento della propria pretesa risarcitoria. Nondimeno, l’interesse ad impugnare per tale parte la sentenza può apprezzarsi in relazione al contrapposto ricorso incidentale che, proponendo sul punto argomenti che, dome detto, fanno leva proprio sulla asserita mancanza di liquidità in capo alla V. , rende viva e attuale la questione posta dalla ricorrente principale con il primo motivo circa la natura di tale allegazione e la sua proponibilità in appello. E si tratta di questione che, come s’è anticipato, è da risolvere in senso adesivo alla tesi della ricorrente principale, con accoglimento, dunque, sotto tale profilo, del primo motivo. Che la V. versasse in condizioni di illiquidità - tali da far presumere che, anche a fronte di un puntuale adempimento dell’incarico affidato allo S. , la stessa non sarebbe stata in grado di far fronte agli oneri derivanti dalla conclusione positiva del procedimento di accertamento con adesione o, comunque, da una più tempestiva richiesta di rateizzazione del debito medesimo - non può considerarsi, infatti, mera contestazione del fatto costitutivo della pretesa ma è situazione fattuale non implicata dalle allegazioni di parte attrice, diversa e ad esse contrapposta alla stregua di fatto idoneo, in ragione di una diversa sequenza causale, a interrompere il nesso esistente tra l’inadempimento del professionista e la lievitazione per sanzioni e interessi del carico fiscale. Già solo per tale considerazione, dunque, non trovando tale eccezione alcun riferimento nei fatti risultanti ex actis, la Corte d’appello avrebbe dovuto negare ad essa ingresso. Alla luce di tale rilievo dovranno, dunque, essere anche esaminati i primi tre motivi del ricorso incidentale, per il che si rimanda ai paragrafi della presente ordinanza che saranno appresso ad essi dedicati § 18 . 14. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, per aspecificità, e comunque infondato. Non è infatti in alcun modo spiegato, nè è dato comprendere, quale riflesso abbia avuto sull’esito del giudizio la considerazione, svolta in sentenza, secondo cui il danno da inadempimento sarebbe apprezzabile solo in relazione al ritardo con cui è stata promossa la causa di lavoro, e quale invece avrebbe potuto o dovuto essere tale esito se si fosse considerato che non di ritardata prestazione professionale si è trattato ma di prestazione totalmente omessa. La doglianza deve comunque anche ritenersi priva di fondamento. Come s’è detto, l’inadempimento del professionista è stato, dal giudice a quo, in sé pienamente riconosciuto essendo anche evidenziato in sentenza che, una volta emersa l’annosa inerzia dello S. nella gestione dell’incarico affidatogli, la causa di lavoro venne poi di fatto promossa da altro avvocato . La Corte ha nondimeno considerato che, in astratto, il danno causalmente ricollegabile a tale inadempimento, poteva essere rappresentato solo, appunto, dal lungo intervallo di tempo inutilmente trascorso tra il conferimento dell’incarico e l’effettiva proposizione della causa, non essendone comunque in particolare conseguito il più grave pregiudizio dell’estinzione, per prescrizione, della pretesa creditoria nei confronti delle società datrici di lavoro. Appare, dunque, evidente che la contestata affermazione non era diretta ad assegnare un diverso confine e una diversa rilevanza all’inadempimento del professionista, quanto piuttosto a indicare il campo d’indagine dei danni in astratto ad esso correlabili danni poi non riconosciuti in sentenza per la ritenuta impossibilità, in concreto, di apprezzarne la sussistenza . Nè la ricorrente indica quali altri pregiudizi, in dipendenza dell’inadempimento nella sua esatta consistenza descritto, avrebbero potuto e dovuto essere apprezzati alla luce degli elementi acquisiti. 15. Il terzo e il quarto motivo di ricorso - congiuntamente esaminabili, poiché entrambi afferenti alla ritenuta impossibilità di tenere conto, ai fini dell’apprezzamento del nesso causale tra inadempimento professionale e ridotto soddisfacimento coattivo del credito retributivo, dell’iscrizione ipotecaria effettuata in data 17/12/2010 a vantaggio di Banca Carige S.p.A., in quanto non specificamente dedotta in citazione ma per la prima volta allegata nella memoria istruttoria del 17/2/2017 - sono fondati e meritano accoglimento, nei termini appresso precisati. Risulta evidenziato in ricorso, nel rispetto degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, che l’atto di citazione chiaramente esponeva quale ragione di pregiudizio derivante dalla assai lunga inerzia protratta dal convenuto nell’adempimento dell’incarico professionale, l’impossibilità di una piena soddisfazione in via coattiva del credito v. ricorso, pag. 10, là dove si trascrive stralcio di pag. 17, § b , dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e che, inoltre, di tale allegazione si desse ragione attraverso il richiamo all’esito infruttuoso delle azioni esecutive esperite, mobiliare e presso terzi, ed al piano di riparto delle somme ricavate dalla espropriazione immobiliare v. ancora ricorso, pagg. 36-37, ove sono trascritti stralci di pag. 10 dell’atto di citazione e segnatamente dei capi, ivi articolati, nn. 23 e 24, nei quali si riferisce dell’esito infruttuoso del pignoramento mobiliare e della procedura di espropriazione presso terzi v. anche riferimento, a pag. 39 del ricorso, al capo n. 25 di pag. 11 dell’atto di citazione, ove si fa menzione e si rimanda al piano di riparto allegato come doc. n. 20 . Non può dubitarsi che, con tali allegazioni, era ritualmente introdotta in giudizio, quale fatto costitutivo della pretesa, la circostanza che, nelle more della instaurazione della causa di lavoro, la garanzia patrimoniale delle società debitrici si era ridotta per fatti intervenuti nel corso di quel lungo intervallo, non altrimenti del resto potendo intendersi l’affermazione che quel ritardo determinò l’impossibilità di una piena soddisfazione in via coattiva del credito . Se è vero che, come affermano i giudici a quibus, tale allegazione ometteva di precisare quale fatto esattamente, e in che data, aveva avuto l’effetto di incidere negativamente sul patrimonio staggibile, ciò tuttavia non esclude che il tema del giudizio comprendesse anche l’affermazione che un tale fatto si era verificato, di guisa che, alla successiva produzione, con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, del documento comprovante l’iscrizione in data intermedia tra il conferimento dell’incarico rimasto inadempiuto e il conseguimento del titolo giudiziale per ministero di altro difensore di ipoteca da parte della Banca Carige S.p.A., non può assegnarsi il significato e l’effetto di veicolare un nuovo e diverso tema di indagine, nè di ampliare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, ma solo quello, rispondente alle facoltà concesse in quella fase alla parte, di supportare sul piano probatorio quella, sia pur per taluni aspetti incompleta, iniziale allegazione. Alla luce di tali emergenze la decisione impugnata si rivela pertanto frutto di una erronea riconduzione alla disciplina delle preclusioni previste per l’allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda art. 163 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 5 e comma 6, n. 1 ad una attività che, avendo finalità meramente probatoria e riferendosi al perimetro fattuale già desumibile dalla citazione, doveva invece ritenersi perfettamente consentita, in quanto operata nel termine concesso ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2. Mette conto al riguardo rimarcare che, dal punto di vista delle allegazioni di parte attrice, detta iscrizione ipotecaria e la sua collocazione temporale integravano non il fatto principale posto a fondamento della pretesa questo essendo rappresentato dall’inadempimento produttivo di danno , bensì un fatto secondario, dal quale desumere, in via deduttiva, la prova dell’esistenza di un nesso causale tra il danno stesso - dato dal solo parziale soddisfacimento coattivo del credito nei confronti del terzo la cui tutela giudiziale era stata affidata al legale - e l’inadempimento di tale incarico. Ebbene, la deduzione di un fatto secondario non è soggetta alle preclusioni dettate per l’allegazione dei fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto trova ultimo preclusivo termine nella specie, come detto, pienamente rispettato in quello eventualmente concesso all’esito della prima udienza di trattazione, ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali . Quand’anche tale termine sia richiesto, come nella specie, al solo fine della indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali , non può dubitarsi che, per la definizione che s’è data dei fatti secondari, che li colloca propriamente sul piano della prova dei fatti principali, la loro indicazione ben possa e debba essere consentita anche in tale fase basti pensare ai capitoli di prova testimoniale, molto spesso riferiti a circostanze non specificamente narrate nell’atto introduttivo, ma tuttavia indicate al fine di dimostrare, in virtù di ragionamento inferenziale, il fatto costitutivo in esso dedotto non si è mai dubitato, nè può dubitarsi che essi possano essere indicati per la prima volta anche nel termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 . 16. L’accoglimento, per quanto di ragione, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, conducendo alla cassazione della sentenza, assorbe l’esame dei restanti due motivi del ricorso principale. Quanto in particolare al quinto motivo mette conto in tal senso rimarcare che l’accoglimento, nei termini sopra spiegati, del terzo e del quarto, comportando la necessità di una rideterminazione delle poste risarcitorie, implica il potere/dovere di adeguare, anche d’ufficio, il relativo debito di valore. Giova al riguardo rammentare che, trattandosi di domanda avente ad oggetto obbligazione di valore, qual è quella di risarcimento dei danni ancorché derivante da illecito contrattuale , la rivalutazione non rappresenta che il mezzo di attualizzazione, alla data della decisione, ed anche in sede di rinvio, dell’ammontare del debito di valore fatto valere. 17. Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale deve rilevarsi l’inammissibilità del primo dei motivi che ne sono posti a fondamento, nella parte in cui lamenta che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto fonte di responsabilità la scelta dello S. di presentare istanza di accertamento con adesione. Tale doglianza è, infatti, aspecifica, dal momento che la Corte di merito ha precisato che non è questa la ragione di addebito vds. pag. 3, ultimo cpv., della sentenza, ove si legge l’inciso anche dando per ammessa la correttezza della scelta relativa all’instaurazione della procedura di accertamento con adesione , quanto piuttosto il fatto di non aver poi presenziato all’incontro fissato per dar seguito all’istanza e non averne nemmeno informato la cliente e di avere così impedito la definizione della pendenza con risparmio delle sanzioni. 18. Per la restante parte il primo motivo può essere congiuntamente esaminato con il secondo e il terzo, per la stretta connessione delle questioni poste, tutte sotto vari profili inerenti alla sussistenza ritenuta in sentenza e contestata dal ricorrente incidentale di nesso causale tra il danno lamentato e l’inadempimento professionale. Nella misura in cui tale contestazione è motivata dalla asserita mancanza di disponibilità finanziarie, in capo alla V. , per far fronte al carico tributario argomento nel quale si risolve la restante parte del primo motivo, ad esso invece affiancandosene altri nel secondo e nel terzo , la sua infondatezza discende, in via assorbente, da quanto si è sopra rilevato con riferimento al primo motivo del ricorso principale. Come s’è già sopra evidenziato, infatti, tale allegazione non può considerarsi mera difesa, ma integra eccezione fondata su fatto estraneo a quello allegato da parte attrice e ad esso opposto per farne valere l’effetto impeditivo della pretesa risarcitoria in quanto volto ad escluderne, per una diversa e sovrapposta sequenza, il nesso causale. In tale prospettiva, prima ancora che per la mancata prova della circostanza da parte dell’appellante, la decisione di rigetto sul punto del gravame andava motivata in ragione della inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., comma 2, della relativa eccezione. Per il resto le censure, ruotando intorno a tale inammissibile allegazione, non sono idonee a confutare il reale fondamento giustificativo della sentenza impugnata, il quale risiede nel rilievo di un difetto di informazione, da parte dell’avvocato, circa gli sviluppi della presentata istanza di accertamento con adesione, tanto più in quanto da lui stesso strettamente correlata all’atteso esito favorevole della vertenza lavoristica omissione dalla quale è poi conseguito il ritardo con cui la contribuente ha fatto fronte ai debiti tributari, andando incontro al pagamento di maggiori sanzioni e interessi che un tempestivo pagamento del debito fiscale avrebbe potuto evitare . L’accoglimento della pretesa risarcitoria poggia dunque sul diverso dato fattuale, da considerarsi pacificamente acquisito, che - per effetto dell’inerzia serbata dal professionista nella gestione degli incarichi e della totale omissione di ogni informazione sugli sviluppi, sulle scadenze e sugli adempimenti connessi alla pendenza tributaria - l’ammontare complessivo del relativo onere ebbe considerevolmente ad aggravarsi rispetto a quello che avrebbe potuto essere determinato e del quale la contribuente avrebbe potuto e dovuto avere consapevolezza, quanto meno alla scadenza, nei primi mesi del 2010, del termine concesso per procedere ad accertamento con adesione. Del tutto plausibilmente tali maggiori oneri accessori, il cui effettivo esborso da parte della contribuente deve considerarsi dato fattuale acquisito in esso identificandosi il pregiudizio riconosciuto già dal giudice di primo grado , sono causalmente connessi all’inerzia e alle omissioni informative del legale, discendendone che per tale parte non è riscontrabile nella sentenza impugnata il dedotto error in iudicando, sub specie di errore di sussunzione. 19. Non può, però, ravvisarsi tale collegamento causale - e in tal senso e in tali limiti si rivelano fondati il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale - con riferimento alla voce di danno rappresentata dalle spese di soccombenza nel giudizio tributario successivamente promosso dalla contribuente avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatole il 4/9/2013, trattandosi di conseguenza non direttamente imputabile all’inadempimento professionale addebitato, ma piuttosto a libera e consapevole scelta della stessa contribuente. Una volta, infatti, che questa, come si ricava dalle esposizione della vicenda contenuta nello stesso ricorso, ebbe appreso della mancata definizione della pendenza tributaria e dell’entità del persistente debito nei confronti dell’Erario, sia pure in parte imputabile, come detto, a responsabilità del legale cui ne aveva affidato la cura, la decisione di proporre ricorso avanti la C.T.P., per contestare, del tutto infondatamente, tale pretesa, non risulta comunque addebitata, nè in alcun modo addebitabile, al detto professionista. Nè può certamente sul punto considerarsi correttamente evocato in sentenza il principio di non contestazione, essendo questo applicabile, ex art. 115 c.p.c., solo in primo grado e sul presupposto, nella specie mancante, che il convenuto sia costituito v., sul punto, Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, in motivazione, § 57 . Solo per tale limitata parte la decisione impugnata rivela pertanto il denunciato errore di sussunzione e va conseguentemente, in tali limiti, cassata. 20. Dovendosi comunque provvedere, nel giudizio di rinvio, a nuovo regolamento delle spese, resta assorbito anche l’esame del quarto motivo di ricorso incidentale, relativo a tale capo della sentenza. 21. In accoglimento, dunque, del primo, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, nonché del secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale rigetta il primo motivo del ricorso incidentale assorbiti i restanti motivi di entrambi i ricorsi cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.