Il Tribunale di Roma sospende gli effetti della nomina del Presidente del CNF e di altri consiglieri ineleggibili

La seconda sezione civile del Tribunale di Roma con l’ordinanza del 13 marzo 2020 ha accolto il ricorso cautelare proposto da alcuni avvocati avverso la nomina di nove consiglieri del Consiglio Nazionale Forense ivi compreso il suo attuale Presidente e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti della proclamazione a Consigliere del Consiglio Nazionale Forense.

Si tratta della riassunzione del giudizio che era stato a suo tempo proposto davanti al TAR Lazio e che il TAR Lazio aveva definito con una declinatoria di giurisdizione a favore del giudice ordinario e che già aveva visto una puntata” allorquando il Tribunale di Roma si era pronunciato in sede cautelare circa la posizione di uno dei resistenti ne avevamo dato notizia nell’edizione del 18 dicembre 2019 con nota di F. Valerini, Il divieto di terzo mandato vale anche per il CNF, ma dubbi su come sostituire l’eletto ineleggibile . Secondo il Tribunale – che ha accolto sul punto le tesi dei ricorrenti - l’ineleggibilità dei nove Consiglieri trova spiegazione nella violazione dell’art. 34, comma 1 e comma 3, l. n. 247/2012. In parte perché c’è una norma che limita a due mandati consecutivi l’ufficio di Consigliere del CNF e tale limite – c.d. limite soggettivo - risulta superato per quattro degli eletti , in parte perché c’è anche una norma che esclude che possa esserci un consigliere che, per più di due mandati consecutivi, venga eletto nei distretti nei quali il numero degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila c.d. limite territoriale che risulta superato per sette avvocati due degli avvocati, quindi, avevano due motivi di ineleggibilità concorrenti . Legittimazione attiva e passiva. Innanzitutto, per il Tribunale non vi può essere alcun dubbio sulla legittimazione attiva al ricorso in capo agli avvocati ricorrenti e intervenuti quella legittimazione ha il suo fondamento nella posizione giuridica di cui essi sono portatori quali iscritti negli albi posizione giuridica differenziata rispetto a quella di tutti gli altri consociati . Viceversa, le associazioni forensi, che pure avevano proposto ricorso, non hanno legittimazione diversamente dai singoli avvocati. Quanto alla legittimazione passiva, il Tribunale di Roma ha escluso quella del Ministero della Giustizia e della Commissione ministeriale è vero che nel giudizio davanti al TAR erano state correttamente evocate in quella sede, infatti, si chiedeva l’annullamento di taluni loro atti convocazione della Commissione ministeriale verbale della seduta della Commissione nota di trasmissione del verbale recante l’accertamento dei risultati elettorali , ma in questo giudizio pure riassunto dopo la declinatoria di giurisdizione da parte del TAR la loro partecipazione non ha più giustificazione poiché oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto di elettorato passivo degli Avvocati resistenti, che né il Ministero né la hanno mai dichiarato la proclamazione dei risultati, come prevede l’art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, è atto del CNF in carica, che cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio . Fumus boni iuris per il limite soggettivo Quanto al fumus boni juris per il limite soggettivo oltre i due mandati consecutivi, il Tribunale ritiene che, per affermare la sua esistenza, assume rilievo dirimente l’affermazione e il rispetto di un principio informatore delle regole elettorali, che vale per ogni autonomo soggetto che coesiste nell’ordinamento nel caso specifico i COA , oltre che per quest’ultimo nel caso specifico il CNF . Si tratta del principio dell’alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione più ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte . Ne deriva che quel principio deve trovare applicazione a prescindere da ciò che i due sistemi elettorali, quello per l’elezione dei consigli locali e quello per l’elezione del CNF, siano diversi e sulla loro diversità non c’è dubbio alcuno . Aderendo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale osserva che quello sull’ineleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo è un principio generale che opera salvo eccezione che qui non ricorre e che, quindi, a non costituisce estensione interpretativa di una norma eccezionale che impinge il diritto, di rilevanza costituzionale, di elettorato passivo e b non ha alcuna efficacia retroattiva argomentazioni queste che vennero evocate anche davanti alla Corte Costituzionale e prima ancora nelle ordinanze di rimessione del CNF che, però, le dichiarò infondate con la sentenza n. 173/2019 . Peraltro – ha precisato il Tribunale di Roma – l’autorevolezza dei due precedenti, richiamati testualmente nelle loro parti fondamentali, e la chiarezza logica e concettuale delle argomentazioni illustrate esimono da ogni ulteriore considerazione. È solo il caso di precisare che, diversamente da quanto sostengono i resistenti, la portata generale e fondante del principio di alternanza negli incarichi elettivi è tale da trascendere il dato, puramente accidentale, che quei precedenti siano intervenuti per dirimere un contrasto sulla normativa dei COA . e per il limite territoriale. Per il Tribunale di Roma sussiste il fumus boni juris anche con riferimento alla seconda ipotesi di ineleggibilità fatta valere con il ricorso riguardo al divieto di appartenenza, per più di due volte consecutive al medesimo COA, da parte di un componente del CNF eletto in distretto con meno di diecimila iscritti. A tal proposito, il Tribunale ha anche rigettato la questione di legittimità costituzionale che pure era stata prospettata da alcuni resistenti in quanto, inter alia, il legislatore del 2012 ha ritenuto, con scelta già valutata corretta e conforme a Costituzione , di affermare il principio di alternanza nelle cariche rappresentative dei COA e del CNF oltre a quello di parità fra i generi . Le limitazioni introdotte al diritto di elettorato passivo attraverso il limite soggettivo e quello territoriale sono funzionali a garantire il rispetto del principio cfr., di nuovo, punti 3.1.3.1., 3.1.3.2. e 3.1.3.3. della sentenza della Corte costituzionale . La norma sul cd. limite territoriale non reca dunque alcun vulnus all’art. 51 Cost. . Periculum in mora. Infine, per il Tribunale di Roma sussiste certamente anche il periculum in mora dal momento che siamo in presenza di diritti costituzionalmente protetti e peraltro che non possono essere soddisfatti per equivalente. Secondo il Tribunale la rilevanza costituzionale del diritto di elettorato passivo, del quale si controverte, non tollera compressioni di sorta per il tempo necessario a farlo valere in giudizio nelle vie ordinarie, ancorché sommarie . Ecco allora che, da quanto sopra, discende inevitabilmente che non appena si abbia il ragionevole convincimento che quel diritto sia stato male attribuito e, dunque, sia stata violata la corretta composizione dell’organo rappresentativo, devono essere adottati i provvedimenti necessari a ristabilire la legalità violata . Che succederà? Resta, infine, ancora aperta la questione di che cosa succederà ora. Quella attuale come la precedente è sicuramente un’ordinanza cautelare che però, è immediatamente efficace salvo che poi possa essere la misura sospesa e/o revocata in sede di reclamo ovvero in sede di merito . Occorrerà quindi procedere alla integrazione del Consiglio Nazionale Forense per ovviare ai componenti decaduti” ed infatti, il Tribunale di Roma aveva già avuto modo di rilevare con l’ordinanza del ordinanza depositata il 17 dicembre 2019 in sede di reclamo cautelare avverso l’ordinanza di cui pure avevamo dato notizia nell’edizione del 3 settembre 2019 con nota di F. Valerini, Il Tribunale di Roma sostituisce il componente ineleggibile del CNF con il primo dei non eletti il diritto del ricorrente a essere nominato in luogo dell’eletto ineleggibile non presenta – al momento, ovviamente, trattandosi di tutela cautelare – un elevato grado di verosimiglianza sufficiente per accogliere anche questo capo di domanda cautelare . Del resto, i sistemi elettorali del CNF e dei Consigli locali sono diversi tant’è che – aveva rilevato il Tribunale - dovrà essere esaminata funditus la questione di quale sia il metodo di integrare il consiglio nazionale nel momento in cui sia stato dichiarato ineleggibile un suo membro.

Tribunale di Roma, ordinanza 13 marzo 2020 Giudice Oddi Fatto e diritto 1.- Il ricorso cautelare. 1.1.- All’esito delle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale Forense di seguito CNF tenutesi alla fine del 2018 i ricorrenti impugnarono dinanzi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’atto di convocazione della Commissione ex art. 11 D.Lgs. n. 382/1944, il verbale della seduta della medesima Commissione tenutasi il 20 febbraio 2019 e, per invalidità derivata, la deliberazione n. 580 del 22 febbraio 2019 con cui il CNF aveva proclamato gli eletti. Il giudice amministrativo, con la sentenza n. 12176/19 pubblicata il 23 ottobre 2019, respinse il ricorso quanto alle censure fondate su asserite situazioni di incompatibilità di alcuni componenti della Commissione e dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di questione afferente a diritti soggettivi perfetti, quanto alla censura riguardante la proclamazione di nove consiglieri asseritamente ineleggibili per violazione dell’art. 34 L. n. 247/2012. Il giudizio è stato riassunto, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.comma dinanzi questo Tribunale, al quale è stato richiesto di riconoscere e dichiarare l’ineleggibilità degli avvocati An. Ma., An. Ba., Gi. Pi., An. Pa. ai sensi dell’art. 34, 1. co., L. 247/2012 riconoscere e dichiarare l’ineleggibilità degli avvocati An. Ma., An. Ba., St. Sa., Ca. Or., Gi. Ar., Ma. Ma. di San Lio, Sa. Si. ai sensi dell’art. 34, co.3, della L. 247/2012 per l’effetto, nell’un caso e/o nell’altro, annullare la deliberazione n. 580 del 22.02.2019 del Consiglio Nazionale Forense nella parte in cui proclama eletti gli Avv. An. Ma. Avv. An. Pa., Avv. An. Ba., Avv. Gi. Pi., Avv. Ma. Ma. di San Lio, Avv. St. Sa., Avv. Gi. Ar., Avv. Ca. Or., Avv. Sa. Si. conseguentemente, disporre per lo scorrimento della graduatoria, nei distretti ove vi sia un candidato primo dei non eletti” e ordinare la ripetizione delle operazioni elettorali nei distretti ove non vi siano stati altri candidati suffragati in subordine, qualora non si ritenga applicabile lo scorrimento della graduatoria, ordinare la ripetizione delle elezioni dei componenti del CNF, in tutti i distretti per i quali si è riconosciuta la ineleggibilità del candidato dichiarato eletto con il verbale di proclamazione del 22.02.2019”. Nel giudizio hanno formulato intervento adesivo, sostanzialmente reiterando quello spiegato dinanzi il TAR, gli Avv.ti Ro. El. e Gi. Fe., che hanno dichiarato di agire sia in proprio sia, rispettivamente, quali Segretario nazionale e Presidente nazionale dell’associazione forense Nuova Avvocatura Democratica”. Anche gli intervenuti hanno richiesto di dichiarare l’ineleggibilità degli Avv. Ma., Pa., Ba., Pi., Ma. di San Lio, Sa., Ar., Or. e Si 1.2.- I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.comma e chiesto di voler sospendere gli effetti della proclamazione a Consigliere del Consiglio Nazionale Forense” dei predetti Avvocati. Invocata la decisione del giudice amministrativo in punto di legittimazione e di interesse ad agire, i ricorrenti hanno richiamato, quanto al requisito del fumus boni iuris, le ragioni addotte nel giudizio a cognizione sommaria relative all’ineleggibilità dei nove Consiglieri per violazione dell’art. 34, comma 1 e comma 3, L. n. 247/2012. La prima norma limita a due mandati consecutivi l’ufficio di Consigliere del CNF e tale limite risulta superato per gli Avv.ti Ma., Pa., Ba. e Pi La seconda esclude possa appartenere, per più di due mandati consecutivi, allo stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di seguito COA il componente eletto nei distretti nei quali il numero degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila. Situazione che invece ricorre per gli Avv.ti Ma. di San Lio, Sa., Ar., Or., Si., Ma. e Ba Quanto al periculum in mora, è stato innanzi tutto richiamata l’opportunità di una decisione tempestiva, comunque prima del naturale termine della consiliatura, che il giudizio ordinario, ancorché sommario, potrebbe non assicurare. Peraltro, alcuni dei ricorrenti hanno evidenziato la legittima aspettativa di poter essere eletti in luogo dei consiglieri ineleggibili, per cui la decisione dovrebbe intervenire in tempi tali da garantire agli eventuali subentranti il massimo di permanenza presso il CNF. Inoltre, i ricorrenti ravvisano l’urgenza del provvedimento nel fatto che le funzioni istituzionali del CNF in primis quelle giurisdizionali in materia disciplinare e di ricorso elettorale, ma anche quelle rappresentative, consultive, regolamentari e organizzative siano svolte da un organo regolarmente costituito. E tale non è di certo quello che tra i suoi componenti annovera consiglieri ineleggibili. Infine, il periculum avrebbe anche una connotazione patrimoniale. Il regolamento del CNF su rimborsi spese e gettoni di presenza” attribuisce emolumenti ai singoli Consiglieri, in misura rilevante per le cariche apicali, Inoltre, all’interno del CNF operano talune fondazioni, i cui organi sono costituiti da Consiglieri del CNF, ed una di esse si sarebbe impegnata in un’improvvida iniziativa editoriale, i cui costi economici sono stati di fatto sostenuti con i contributi versati dai singoli avvocati iscritti agli Ordini territoriali. Di qui la necessità, secondo i ricorrenti, di scongiurare il rischio che gli ineleggibili percepiscano emolumenti loro non spettanti e possano gestire le fondazioni nei cui organismi siedono, continuando attività in perdita. Del resto, in caso di accoglimento della domanda di merito, il CNF sarebbe obbligato a recuperare le somme indebitamente erogate. 2.- Le difese dei resistenti. 2.1.- Il CNF ha innanzi tutto rivendicato la qualità di parte nel giudizio riassunto, messa in dubbio dai ricorrenti con l’affermazione che non avrebbero ri proposto domande nei suoi confronti. Ha poi sollevato tre distinte eccezioni preliminari di rito. Con la prima ha contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti, privi di una posizione giuridica differenziata e qualificata, osservando che non è predicabile una legittimazione a ricorrere diffusa e fungibile, spettante a ogni soggetto che svolga la professione di avvocato, in chiaro contrasto con la tipicità delle ipotesi di azione popolare. La seconda eccezione riguarda l’asserito difetto di contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dei COA interessati alla designazione degli Avvocati convenuti ritenuti ineleggibili, in quanto tali Ordini sono i titolari del diritto di voto della cui inefficacia si discute. Il CNF ha perciò sollecitato il loro intervento, quanto meno iussu iudicis. Infine, è stata eccepita la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, posto che l’accoglimento della domanda comporterebbe unicamente la riedizione delle operazioni di designazione dei componenti del CNF dichiarati ineleggibili, ma non il subentro di alcuni di essi. Nel merito, il resistente ha preliminarmente contestato l’ammissibilità e la fondatezza delle domande - formulate con il ricorso ex art. 702-bis c.p.comma - di annullamento e di ordine di ripetizione delle elezioni, perché eccedono il potere della giurisdizione ordinaria. Quanto alla domanda cautelare, il CNF ha diffusamente negato la sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum. Riguardo al primo ha contestato il precedente di questo Tribunale, pronunciatosi in sede di reclamo sul provvedimento cautelare emesso in favore dell’Avv. Gi. Al., che aveva chiesto dichiararsi l’ineleggibilità dell’Avv. An. Ba. e il suo subentro al CNF in luogo del collega. Il Tribunale, pur riconoscendo l’ineleggibilità dell’Avv. Ba., aveva escluso il diritto del ricorrente al subentro tuttavia le argomentazioni svolte, secondo il CNF, non sono corrette. In particolare, non erano state tenute in debito conto la portata effettiva dell’art. 34 L. n. 247/2012, riguardante l’elezione del CNF, e la ratio della legge n. 113/2017, relativa alle elezioni dei COA. Le ragioni addotte a fondamento della decisione - secondo la quale il divieto del terzo mandato consecutivo e il divieto dell’elezione di un rappresentante operata dal medesimo Consiglio dell’Ordine per più di due volte consecutive valgono anche con riguardo alle consultazioni elettorali per il rinnovo del CNF e tengono conto anche dei mandati già svolti prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012 - sono state mutuate da precedenti giurisprudenziali non pertinenti. Infatti, Cass. sez. un. 19 dicembre 2018, n. 32781 e C. cost. 10 luglio 2019, n. 173, che hanno di fatto riconosciuto efficacia retroattiva a entrambi i divieti, riguardano il sistema elettorale dei COA, al quale non è affatto sovrapponibile quello del CNF. Insussistente, infine, sarebbe il periculum vuoi per il brevissimo iato temporale fra l’udienza di discussione del ricorso cautelare 19.2.2020 e quella del merito 15.4.2020 vuoi perché la sospensione interinale dei resistenti dalle funzioni di Consiglieri del CNF non gioverebbe alle ragioni dei ricorrenti, i quali non potrebbero subentrare minimamente ai pretesi ineleggibili. Inoltre, gli atti del CNF sarebbero legittimati dall’immissione nelle funzioni e dalla approvazione dei risultati elettorali, che non sono mai stati invalidati e che il giudice non potrebbe annullare. Ed anche il pregiudizio patrimoniale sarebbe inesistente, posto che gli emolumenti eventualmente percepiti sarebbero irripetibili perché erogati a funzionari di fatto, mentre le iniziative economiche definite improvvide” sono assolutamente sostenibili e perfettamente in linea con norme e prassi. 2.2.- Gli Avv. Pa., Pi., Ba., Or., Ar. e Ma. di San Lio, pur costituiti con distinte memorie, hanno sostenuto le medesime argomentazioni del CNF ad accezione di quella riguardante la qualità di parte dell’organo. Gli Avv.ti Ar., Ma. di San Lio e Or. hanno inoltre proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, L. n. 347/2012 nella parte in cui dispone che non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti”. 2.3.- Il Ministero della giustizia ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva recte della Commissione di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 382/1944, suo organo straordinario , in quanto la proclamazione degli eletti al CNF è competenza del Consiglio in carica, come stabilito dall’art. 34, comma 3, L. n. 247/2012. La Commissione interviene nel procedimento esclusivamente per accertare l’osservanza delle disposizioni della legge elettorale e il risultato della votazione art. 11 D.Lgs. cit. . In sostanza, alla Commissione - e, per essa, al Ministero - compete solo di verificare la regolarità delle operazioni elettorali, non i requisiti di eleggibilità e il preteso diritto al subentro. Nel merito il Ministero ha svolto considerazioni analoghe a quelle del CNF e degli Avvocati resistenti in ordine alla diversità dei sistemi elettorali dei COA e del CNF e alla inapplicabilità al caso di specie dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale in sede di reclamo, in quanto riguardanti le elezioni di un COA. Ha poi escluso la sostituzione dei componenti eventualmente ineleggibili con i candidati arrivati secondi nelle elezioni del rispettivo distretto, dovendosi se del caso procedere a nuove elezioni poiché non sussiste un diritto al subentro. 3.- L’intervento. Gli Avv.ti El. e Fe. hanno in prims affermato la loro legittimazione ad agire quali portatori, come avvocati, di un interesse pubblico alla regolare composizione e al retto funzionamento del CNF, nonché quella della associazione Nuova Avvocatura democratica” da essi rappresentata, in quanto organismo costituito per perseguire la piena rappresentatività di ogni avvocato italiano nelle istituzioni forensi nazionali e per assicurare in ciò i diritti delle minoranze. Nel merito hanno sostenuto le ragioni dei ricorrenti svolgendo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle dai medesimi illustrate. 4.- Le questioni preliminari. 4.1.- Non può assolutamente dubitarsi che il CNF sia parte nel procedimento riassunto dinanzi questo Tribunale e, quindi, nel presente sub-procedimento cautelare. I ricorrenti chiedono infatti, tra l’altro, di annullare la delibera con cui il CNF ha proclamato l’elezione dei Consiglieri della cui ineleggibilità si discute in sede cautelare chiedono la sospensione degli effetti di quell’atto. Vuoi perché si tratta di un suo provvedimento, vuoi perché gli effetti delle pronunce richieste sono destinate a incidere nei suoi confronti, il CNF è sicuramente parte del giudizio. 4.2.- Parimenti, vanno riconosciuti la piena legittimazione attiva e l’interesse ad agire degli Avvocati ricorrenti. Indipendentemente dalla sussistenza del giudicato formatosi su tali questioni nella sentenza del giudice amministrativo il TAR aveva ritenuto sussistere la legittimazione attiva e l’interesse ad agire degli odierni ricorrenti , l’azione, di merito e cautelare, proposta dai ricorrenti e supportata in termini sostanzialmente coincidenti dagli intervenuti è fornita delle condizioni del suo esercizio, messe invece in dubbio dal CNF e dagli Avvocati resistenti. La legittimazione degli Avvocati ricorrenti, infatti, ha il suo fondamento nella posizione giuridica di cui essi sono portatori quali iscritti negli albi posizione giuridica differenziata rispetto a quella di tutti gli altri consociati. Stabilisce l’art. 24 L. n. 247/2012 che gli iscritti negli albi degli Avvocati costituiscono l’ordine forense, articolato nei COA e nel CNF, enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla legge medesima e delle regole deontologiche, nonché per la tutela, fra l’altro, degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione. Il CNF, poi, svolge plurime attività consultive, normative, regolamentari, organizzative, disciplinari nell’interesse dei professionisti appartenenti all’ordine forense cfr. artt. 1, 11, 35 e 50 L. n. 247/2012 . Da qui la legittimazione di ciascuno degli Avvocati ricorrenti a contestare la formazione del CNF con membri ritenuti ineleggibili. Nulla a che vedere, quindi, con la legittimazione all’azione popolare in materia elettorale e alla tipicità di quest’ultima es. artt. 126 e 130 c.p.a. , suggestivamente richiamata dal CNF e dai resistenti che hanno sostenuto la tesi con i medesimi argomenti. Va precisato che la legittimazione ad agire difetta, invece, per le associazioni Movimento Forense - M.F.”, rappresentata dall’Avv. Ma. Ce., e Unione Italiana Forense - U.I.F.”, rappresentata dall’Avv. El. Ra., le quali non possono vantare una posizione giuridica differenziata al pari dei professionisti. Alla stregua delle considerazioni svolte va affermato anche la sussistenza dell’interesse ad agire degli Avvocati ricorrenti. Esso è esattamente individuato nella domanda di dichiarare l’ineleggibilità degli Avvocati resistenti e, nella presente fase cautelare, di sospendere gli effetti della loro proclamazione alla carica , prodromica alla richiesta di disporre per lo scorrimento della graduatoria, nei distretti ove vi sia un candidato primo dei non eletti” e a quella, subordinata, di ordinare la ripetizione delle operazioni elettorali”. In effetti, i ricorrenti non potrebbero conseguire tali risultati se non attraverso il giudizio introdotto. 4.3.- Quanto sinora esposto vale anche per affermare l’ammissibilità dell’intervento adesivo degli Avv.ti Elefanti e Fe Viceversa non è ammissibile l’intervento dell’associazione Nuova Avvocatura Democratica”, perché priva della titolarità di una posizione giuridica differenziata nel senso specificato per gli Avvocati iscritti agli albi. 4.4.- Dalle argomentazioni che precedono discende l’infondatezza dell’eccezione di difetto di contraddittorio per mancata citazione in giudizio dei COA interessati. Come già rilevato viene in considerazione l’ineleggibilità dei componenti del CNF convenuti in giudizio, senza mettere minimamente in discussione il diritto di elettorato attivo dei componenti del CNF, spettante ai COA secondo i criteri enunciati nell’art. 34, comma 3, L. n. 247/2012. E’ perciò evidente che non si versa affatto né in ipotesi di litisconsorzio necessario, che impone l’ordine di integrazione ex art. 102 c.p.c., né in ipotesi di comunanza della controversia ad altro soggetto che ne renda opportuno l’intervento in giudizio per ordine del giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c., come sostenuto dal CNF e dagli Avvocati resistenti. 4.5.- E’ invece fondata e merita accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e della Commissione di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 382/1944. La vocatio in ius di tali soggetti, se corretta nel giudizio introdotto dinanzi il giudice amministrativo perché si chiedeva l’annullamento di taluni loro atti convocazione della Commissione ministeriale verbale della seduta della Commissione nota di trasmissione del verbale recante l’accertamento dei risultati elettorali , non ha più giustificazione nel giudizio traslato dinanzi il giudice ordinario. Infatti, oggetto del presente giudizio è l’accertamento del diritto di elettorato passivo degli Avvocati resistenti, che né il Ministero né la Commissione ministeriale hanno mai dichiarato. La proclamazione dei risultati, come prevede l’art. 34, comma 3, L. n. 247/2012, è atto del CNF in carica, che cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio. E’ significativo, del resto, che nessuna domanda è stata proposta, nel presente giudizio, dai ricorrenti nei confronti del Ministero o della Commissione. Né gli effetti della decisione richiesta, compresa quella cautelare, possono in alcun modo coinvolgerli. 5.- Il fumus boni iuris. Il nucleo della questione controversa è costituito dall’ineleggibilità degli Avvocati resistenti, che è ricondotta a due diverse cause. Per gli Avv.ti Ma., Pa., Pi. e Ba. l’essere stati già eletti per più di due mandati consecutivi, in contrasto con la previsione dell’art. 34, comma 1, L. n. 247/2012. Per gli Avv.ti Ma. di San Lio, Sa., Ar., Or., Si., Ma. e Ba. è prospettato il contrasto con l’art. 34, comma 3, L. n. 247/2012, che stabilisce non possa appartenere, per più di due mandati consecutivi, allo stesso COA il componente eletto in un distretto di Corte d’appello il cui numero complessivo di iscritti è inferiore a diecimila. Occorre a questo riguardo ricordare che l’ineleggibilità dell’avv. Ba., per entrambe le ragioni appena indicate, è stata già dichiarata, in sede cautelare, da questo Tribunale v. ord. 2 settembre 2019, confermata in parte qua dall’ordinanza collegiale emessa nella fase di reclamo il 17 dicembre 2019 . Nell’ordinanza di reclamo, in particolare, le ragioni dell’ineleggibilità sono state mutuate da Cass. sez. un. 19 dicembre 2018, n. 32781 e da Corte costituzionale 10 luglio 2019, n. 173. 5.1.- I resistenti affermano che la decisione cautelare relativa all’Avv. Ba. già resa dal Tribunale non sia corretta perché non tiene conto della specificità e della diversità delle regole sul procedimento elettorale dei COA e del CNF. Più esattamente, senza contestare affatto il contenuto e il fondamento dei divieti delle due norme, osservano che le Sezioni Unite della Cassazione e la Corte costituzionale hanno riconosciuto la rilevanza dei mandati espletati prima della sua entrata in vigore soltanto per le elezioni dei COA. Le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni richiamate dal Tribunale, secondo i resistenti, non sarebbero applicabili invece per l’elezione del CNF, con la conseguenza che il divieto potrà essere applicato solo dalla terza elezione successiva che si terrà nel 2022 all’entrata in vigore della norma che lo dispone. Ciò in quanto le richiamate decisioni si riferiscono all’art. 3, comma 3, L. n. 113/2017 relativa all’elezione dei COA , mentre nel caso di specie viene in considerazione l’art. 34 L. n. 247/2012 che lega il divieto del terzo mandato al rispetto dell’equilibrio dei generi”, principio non solo non previsto per l’elezione dei COA, ma introdotto per la prima volta per l’elezione del CNF proprio dalla legge n. 247/2012. Inoltre, mentre per la L. n. 113/2017 è previsto uno specifico regime transitorio che rende applicabile il divieto del terzo mandato fin dall’entrata in vigore della nuova normativa, regime sul quale si sono pronunciate Cassazione e Corte costituzionale, non altrettanto accade per la L. n. 247/2012. Con la conseguenza che il divieto del terzo mandato, nelle due declinazioni esposte innanzi, è destinato ad operare solo a regime”, cioè dopo che si saranno tenute le prime due consultazioni elettorali successive all’entrata in vigore della legge stessa. Tutto ciò, sostengono i resistenti, il Tribunale avrebbe contraddittoriamente obliterato, affermando che, nonostante la riconosciuta diversità dei sistemi elettorali dei COA e del CNF, devono applicarsi anche al CNF le regole elettorali dettate per i COA, come interpretate dalla Cassazione e positivamente scrutinate dalla Corte costituzionale. 5.2.- Le argomentazioni dei resistenti non sono condivisibili. Nessun dubbio può esservi riguardo la irriducibile diversità del sistema elettorale dei Consigli dell’Ordine e del Cnf” così, testualmente, l’ordinanza di questo Tribunale del 17 dicembre 2019, specificamente riportata nelle varie comparse di costituzione . E neppure può discutersi, secondo la raffinata tesi dei resistenti, che la plurisoggettività degli ordinamenti, al cui interno coesistono molteplici soggetti dotati di autonoma soggettività giuridica, dà luogo a diversità dei regimi giuridici che li governano, compreso quello relativo alle regole del loro sistema di rinnovo. Il punto rilevante, però, è che non viene in considerazione tanto una pretesa uniformità di regole elettorali di quegli ordinamenti, che l’ordinanza del Tribunale peraltro non predica. Assume invece rilievo dirimente l’affermazione e il rispetto di un principio informatore delle regole elettorali, che vale per ogni autonomo soggetto che coesiste nell’ordinamento nel caso specifico i COA , oltre che per quest’ultimo nel caso specifico il CNF . Si tratta del principio dell’alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione più ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte. Le Sezioni Unite della Cassazione mettono infatti in evidenza che, in conformità alle linee ermeneutiche già adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili, la regola dell’ineleggibilità originaria dei consiglieri che abbiano già svolto due mandati consecutivi va interpretata nel senso che, entrata in vigore una norma che pone quale requisito di eleggibilità l’assenza di esiti o conseguenze di condotte o di fatti verificatisi anche solo parzialmente in precedenza, in difetto di espressa chiara norma in contrario, il requisito deve sussistere pure in riferimento a quei fatti e quelle condotte già verificatisi in tempo anteriore e, cosi, pure prima dell’entrata in vigore delle norme che li assumevano a presupposti ostativi all’eleggibilità” punto 46 della sentenza n. 32781/2018 . Vengono dunque ribadite linee ermeneutiche già adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili”, a dimostrazione dell’immanenza di questo principio nella disciplina delle competizioni elettorali. E la generalità del principio viene ulteriormente esaltata dall’inciso in difetto di espressa chiara norma in contrario”, a significare che la regola è costituita dalla immediata applicabilità della norma volta a favorire l’alternanza degli eletti l’eccezione è rappresentata dalla norma, espressa, che ne differisca nel tempo l’applicazione. Spiegano diffusamente le Sezioni Unite che la giurisprudenza costante della Cassazione ha avuto modo di ritenere il principio dell’alternanza degli eletti come già si e espressa, testualmente, Cass. 21/05/2018, n. 12461 funzionale all’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione cfr. in riferimento alla rieleggibilità alla carica di Sindaco, Cass., Sez. I, 26/03/2015, n. 6128 ”, nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2007, n. 21100 Cass. 5/06/2007, n. 13181 Cass. 20/05/2006, n. 11895 , potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl’interessi degl’iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l’esercizio della professione, nonché sull’osservanza delle regole deontologiche”” punto 28 della sentenza citata . E’ precisato, in proposito, quanto sia chiara la valutazione del legislatore della protratta consecuzione dei mandati come idonea a fondare, con la permanenza nella gestione degli interessi di categoria, un rischio di sclerotizzazione delle compagini rappresentative e di viscosità o remore anche inconsapevoli nell’ottimale esercizio delle istituzionali funzioni di rappresentanza e vigilanza” punto 29 ibidem . Ed è sottolineata la piena legittimità della scelta legislativa di precludere la immediata rieleggibilità del consigliere che abbia già espletato due mandati consecutivi, come strumento idoneo a conseguire l’obiettivo del rafforzamento della rappresentatività dei Consigli degli Ordini mediante un ampliamento della partecipazione degli iscritti v. Cass. 12461/18, ove richiami a Corte cost., sentt. n. 276 del 2012 e n. 240 del 2008 Cass. 20/05/2006, n. 11895 , anche dal lato dell’elettorato passivo, intuitivo effetto dell’esclusione dalla competizione elettorale di coloro che già vi abbiano più volte vittoriosamente preso parte” punto 32 ibidem . Derivano da queste considerazioni due importanti conseguenze, che fugano altrettanti dubbi dei resistenti. Da un lato la norma sull’ineleggibilità non costituisce estensione interpretativa di una norma eccezionale che impinge il diritto, di rilevanza costituzionale, di elettorato passivo. Affermano le Sezioni Unite che è da escludere, dinanzi all’adeguata chiarezza dei tenori testuali della norma a regime e di quella transitoria, una lesione del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità, della eccezionalità delle norme che prevedono cause d’ineleggibilità, in quanto volte ad imporre limitazioni al diritto di elettorato passivo, nonché della conseguente esclusione di una loro interpretazione estensiva o analogica cfr., tra molte Corte cost., sentt. n. 27 del 2009 e n. 141 del 1996 Cass. 02/02/2016, n. 1949 Cass. 12/02/2008, n. 3384 Cass. 25/01/2001, n. 1073 ” punto 33 . Ciò perché non si tratta di estendere in via interpretativa l’ambito applicativo della causa d’ineleggibilità ad un caso apparentemente non contemplato dalla norma che la prevede o addirittura estraneo alla portata semantica della stessa, benché caratterizzato da un’identità di ratio, ma solo d’individuare l’esatto significato dell’espressione usata dal legislatore, mediante il ricorso agli ordinari criteri ermeneutici” punto 34, che riporta Cass. n. 12461/2018 . La legge così interpretata reputa che le peculiari esigenze pubblicistiche sottese all’ordinamento ordinistico delle professioni” siano tali da fondare, mediante l’ampliamento e la maggiore fluidità dell’elettorato passivo, la limitazione di quest’ultimo peraltro obiettivamente circoscritta, non essendo impedita la ricandidatura, sia pure una volta decorso un periodo di tempo pari almeno all’ultimo dei mandati espletati a svantaggio di chi ne abbia già vittoriosamente fruito” punto 35 . Dall’altro, la medesima norma non ha alcuna efficacia retroattiva. Ricordano in proposito le Sezioni Unite che la Corte costituzionale ha rilevato che l’introduzione di limiti all’accesso alle cariche elettive e, in generale, all’elettorato passivo non implica altro che l’operatività immediata della legge e non una retroattività in senso tecnico e cioè con effetti ex tunc Corte cost. 118/94 ed è stata qualificata come il legittimo frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale” l’attribuzione ad una condizione personale peculiare di una rilevanza così intensa da influire negativamente anche per il futuro, nonostante tale idoneità non possedesse al momento in cui si era verificata, sull’effettivo espletamento della funzione cui costituiva un ostacolo” punto 39 . In sostanza non può dirsi che la disciplina dei requisiti o presupposti di eleggibilità, necessariamente rivolta a fatti o condotte esaurite prima del momento in cui si svolgono le elezioni, disciplini il passato in linea generale, infatti, l’identificazione dei requisiti di eleggibilità ha luogo necessariamente al momento dell’elezione dell’organo o in tempo ad essa prossimo, ma non può che avere riferimento a presupposti di fatto verificatisi in precedenza, qualificandoli ai fini della partecipazione alla competizione elettorale” punto 40 . Con la conseguenza che la nuova norma sull’ineleggibilità non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione - ora ostativa - a fatti passati, eretti a requisiti negativi od ostativi per l’accesso alle cariche elettive o per il mantenimento di quelle in ragione dell’acquisita considerazione di un loro disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza, ma non già regolandolo direttamente in modo nuovo” punto 41 . 5.3.- La Corte costituzionale ha sostanzialmente avallato le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite, or ora richiamate, con la sentenza n. 173/2019, la quale ha respinto le questioni di legittimità costituzionali prospettate dallo stesso CNF quale giudice a quo in ordine all’art. 3, comma 3, L. n. 113/2017 e all’art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, nel testo introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui quest’ultima norma prevede, in via di interpretazione autentica, che il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi operi anche per i mandati iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge. In effetti, la Corte ha ribadito che la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche ed è, comunque, un principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali” punto 3.1.3.1. del considerato in diritto” . Ha altresì affermato che non è esatto ritenere che il bilanciamento, operato dalla disposizione censurata, tra il valore dell’elettorato attivo e passivo e l’obiettivo antagonista del ricambio e dell’avvicendamento, si risolva in violazione del primo, né tantomeno che le finalità cui risponde il divieto del terzo mandato consecutivo siano - come sostiene il giudice a quo - prive di tono costituzionale” punto 3.1.3.2. ibidem . E ciò in quanto la peculiare finalità della norma è quella di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base dell’accesso alle cariche elettive”. Uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due o più mandati consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell’elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità. Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo forze fresche” nel meccanismo rappresentativo nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità dell’elettorato passivo , e - per altro verso - blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all’amministrazione della giustizia e al diritto di difesa” punto 3.1.3.3. . La Corte ha inoltre escluso che la disposizione contrasti con l’autonomia degli ordini professionali e i princìpi costituzionali sui quali essa riposa. Essi sono infatti enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale In questa prospettiva, il legislatore se, da una parte, limita, in negativo, la libertà di associarsi in capo a chi voglia esercitare la professione forense, dall’altro, contempera l’autonomia, comunque ampiamente riconosciuta, degli ordini stessi, in modo da garantire che qualunque iscritto possa accedere in condizioni di effettiva parità alle cariche sociali. L’impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere interni all’avvocatura, o quantomeno a limitarne l’eventualità, mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell’avvocatura” punto 3.2. . Infine, la Corte esclude che la norma dell’art. 3, comma 3, L. n. 113/2017 come interpretata dalle Sezioni Unite e l’art. 11-quinquies D.L. n. 135/2018, come introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019, che ha ribadito l’interpretazione della Cassazione, abbiano efficacia retroattiva. La norma delle due disposizioni non regola, infatti, in modo nuovo fatti del passato non attribuisce cioè direttamente ai precedenti mandati conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento , ma dispone per il futuro”, ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura” punto 3.3.3. . Del resto, la stessa Corte ricorda di avere più volte affermato che attribuire, per via normativa, a determinati fatti o situazioni, anche antecedentemente verificatisi, rilievo immediato per il soggetto cui si riferiscono di requisito negativo o di condizione ostativa, rispetto all’accesso a cariche elettive sentenza n. 236 del 2015 o al conseguimento di titoli abilitativi sentenza n. 80 del 2019 , non attiene al piano diacronico della retroattività in senso proprio degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione ratione temporis della norma stessa” ibidem . 5.4.- Vi sono, dunque, argomenti sufficienti e sufficientemente validi per ribadire quanto questo Tribunale ha già statuito nel precedente cautelare adottato nella controversia introdotta dall’Avv. Gi. Altieri contro il CNF e l’avv. An. Ba L’autorevolezza dei due precedenti, richiamati testualmente nelle loro parti fondamentali, e la chiarezza logica e concettuale delle argomentazioni illustrate esimono da ogni ulteriore considerazione. E’ solo il caso di precisare che, diversamente da quanto sostengono i resistenti, la portata generale e fondante del principio di alternanza negli incarichi elettivi è tale da trascendere il dato, puramente accidentale, che quei precedenti siano intervenuti per dirimere un contrasto sulla normativa dei COA. Si è visto, infatti, che le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno basato le loro argomentazioni su linee ermeneutiche già adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili”, affermando che il limite ai mandati elettivi consecutivi è principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche e di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali”. Vano si rivela pure il tentativo ermeneutico di ancorare l’applicazione della norma del divieto del terzo mandato consecutivo di cui all’art 34, comma 1, L. n. 247/2012 e, per uniformità di disciplina, l’applicazione della norma riguardante il componente eletto nei distretti con meno di diecimila iscritti, di cui all’art. 34, comma 3, L. n. 247/2012 all’inciso nel rispetto dell’equilibrio dei generi”. La norma in questione - che nel suo tenore completo stabilisce che i componenti del CNF non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra i generi” - non pare possa essere letta come sostenuto dai ricorrenti. In effetti, si tratta di una previsione generale, che stabilisce due princìpi fondamentali ai quali deve rispondere l’elezione dei componenti del CNF l’alternanza nella carica e il rispetto dell’equilibrio dei generi. Non è ragionevole, invece, ricavare dal richiamo a uno di essi il rispetto dell’equilibrio dei generi , introdotto per la prima volta dalla stessa legge n. 247/2012, un dato interpretativo determinante per stabilire la decorrenza dell’applicazione dell’altro l’alternanza nella carica . Se così fosse, la contraddizione non potrebbe essere più evidente da un lato, si riconosce anche nelle elezioni del CNF un principio fondamentale di ogni sistema elettorale e su questo i ricorrenti hanno dichiarato a chiare note di concordare dall’altro se ne differisce l’applicazione in concreto per non meno di otto anni quando sarà tenuta la terza elezione successiva alla entrata in vigore della legge n. 247/2012 . 5.5.- Tanto chiarito riguardo la portata interpretativa e applicativa delle due norme in questione, è del tutto pacifico fra le parti ed è ampiamente documentato che i nove consiglieri dei quali si chiede dichiarare l’ineleggibilità presentino i requisiti ostativi alla loro elezione come sostenuto dai ricorrenti. In effetti, con riguardo al divieto del terzo mandato consecutivo, risulta dal sito web del CNF https //www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/i-consigli-dal-1926 e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, che indica gli eletti del triennio 2007-2009, del quinquennio 2010-2014 e del quadriennio 2015-2018 v. doccomma 7, 8 e 9 allegati al ricorso che - l’Avv. An. Ma., dichiarato eletto per il distretto di Trieste, aveva già ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018 - l’Avv. An. Ba., dichiarato eletto per il distretto di Catanzaro, aveva già ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018 - l’Avv. An. Pa., dichiarato eletto per il distretto di Venezia, aveva già ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti due mandati dal 2010 al 2018 - l’Avv. Gi. Pi., dichiarato eletto per il distretto di Bologna, aveva già ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti tre mandati dal 2010 al 2018. Con riguardo al divieto di appartenenza, per più di due volte consecutive al medesimo COA, da parte di un componente del CNF eletto in distretto con meno di diecimila iscritti, è pacifico e comunque la documentazione acquisita evidenzia che - l’Avv. An. Ma., iscritto all’Ordine di Udine, distretto di Trieste, era stato già eletto dal medesimo Ordine nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018 - l’Avv. Ma. Ma. di San Lio è iscritto all’Ordine di Catania, del distretto di Catania, che aveva già espresso un componente nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2014 Avv. Florio e dal 2015 al 2018 Avv. Ge. - l’Avv. An. Ba., iscritto all’Ordine di Cosenza, del distretto di Catanzaro, era stato già eletto dal medesimo Ordine nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018 - l’Avv. St. Sa. è iscritto all’Ordine di Genova, del distretto di Genova, che aveva già espresso un componente nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2014 Avv. Alpa e dal 2015-2018 lo stesso Avv. Sa. - l’Avv. Gi. Ar. è iscritto all’Ordine di Messina, del distretto di Messina, che aveva già espresso un componente nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2014 Avv. Ve. e dal 2015 al 2018 Avv. Ma. di Condoianni - l’Avv. Ca. Or. è iscritto all’Ordine di Perugia, del distretto di Perugia, che aveva già espresso un componente nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2014 Avv. Ma. Ma. e dal 2015 al 2018 lo stesso avv. Or. - l’Avv. Sa. Si. è iscritto all’Ordine di Salerno, del distretto di Salerno, che aveva già espresso un componente nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2014 Avv. Si. Si. e dal 2015 al 2018 lo stesso Avv. Sa. Si. . 6.- segue La questione di legittimità costituzionale. Gli Avv.ti Ar., Ma. di San Lio e Or. hanno prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, L. n. 247/2012, nella parte in cui dispone che non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti”, con riferimento ai distretti nei quali il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila. 6.1.- In sintesi, sostengono che la norma - dettata esclusivamente per i distretti con un numero di iscritti inferiore a diecimila - contrasti con gli artt. 2, 3, 48 e 51 della Costituzione. Essa, infatti, sacrificherebbe senza alcun criterio di sistema, né di ragionevolezza, la libertà di espressione del voto di quei distretti rispetto ai COA che appartengono a distretti con numero di iscritti superiore, ai quali, al contrario e in coerenza con i princìpi costituzionali dettati in materia elettorale, è riconosciuta piena libertà di espressione del voto. Con la conseguenza che alcuni COA possono esprimere il proprio voto liberamente e vedersi consecutivamente rappresentati in seno al CNF da un iscritto al loro albo, senza soluzione di continuità temporale altri COA, invece, vedono irragionevolmente compressa la loro libera espressione di voto, poiché resta loro interdetto il diritto a vedersi rappresentati, anche consecutivamente, in seno al CNF da un iscritto al loro albo. 6.2.- La questione di legittimità costituzionale è rilevante, ai sensi dell’art. 23 L. n. 87/1953. Gli Avv.ti Ar., Ma. di San Lio e Or., infatti, sono stati eletti dai COA di Catania i primi due e di Perugia il terzo , che hanno ciascuno un numero di iscritti inferiore a diecimila. La legittimità della loro elezione è messa in dubbio perché violerebbe il cd. limite territoriale all’eleggibilità previsto dall’art. 34, comma 3, L. n. 247/2012. Il presente giudizio, dunque, non può essere deciso se non applicando, riguardo la loro posizione, la norma della cui conformità a Costituzione i ricorrenti dubitano. Ove la Corte costituzionale la scrutinasse negativamente, il giudizio dovrebbe essere deciso con il rigetto della domanda proposta nei loro confronti in caso contrario, il ricorso dovrebbe essere accolto. 6.3.- La questione di legittimità costituzionale, tuttavia, è manifestamente infondata. In buona sostanza, i resistenti lamentano la irragionevole compressione della libertà di voto dei COA con un numero di iscritti inferiore a diecimila e del conseguente loro diritto ad essere rappresentati, anche consecutivamente, in seno al CNF da un iscritto al loro albo. E lamentano la diversità di trattamento rispetto ai COA con un numero di iscritti superiore a diecimila, ai quali quei diritti sono riconosciuti senza alcuna limitazione. Tali censure non sono condivisibili. La norma dell’art. 34, comma 3, L. n. 247/2012, contenente il cd. limite territoriale, va letta congiuntamente con quella del comma 1 del medesimo articolo, contenente il cd. limite soggettivo. Il legislatore del 2012 ha ritenuto, con scelta già valutata corretta e conforme a Costituzione v. Cass. sez. un. n. 32781/2018 e C. cost. n. 173/2019 , di affermare il principio di alternanza nelle cariche rappresentative dei COA e del CNF oltre a quello di parità fra i generi . Le limitazioni introdotte al diritto di elettorato passivo attraverso il limite soggettivo e quello territoriale sono funzionali a garantire il rispetto del principio cfr., di nuovo, punti 3.1.3.1., 3.1.3.2. e 3.1.3.3. della sentenza della Corte costituzionale . La norma sul cd. limite territoriale non reca dunque alcun vulnus all’art. 51 Cost. Neppure si ravvisa violazione degli artt. 2, 3 e 48 Cost. per quanto attiene sia alla libertà del voto, sia alla parità di trattamento fra elettori i COA . A parte ogni considerazione sull’effettiva esistenza di un diritto a essere rappresentato da un candidato appartenente al medesimo COA, diritto del quale si dubita, la norma non preclude affatto la libera manifestazione di voto. Questa, infatti, va coniugata con il principio di qualunque iscritto ad accedere in condizioni di effettiva parità alle cariche sociali” punto 3.2. della sentenza della Corte costituzionale . Né la norma può dirsi viziata da irragionevolezza, perché il limite territoriale ha una valida giustificazione determinata dalla diversa consistenza rappresentativa dei COA, ai quali è infatti attribuito un voto ponderato in ragione del numero degli iscritti art. 34, comma 4, L. n. 247/2012 . Quelli con più di diecimila iscritti - per i quali è previsto che risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto” - possono garantire l’alternanza grazie alla loro consistenza numerica. Il legislatore ha comunque ritenuto, a presidio del principio dell’alternanza, di dover introdurre il criterio secondo cui il secondo eletto non solo deve essere di genere diverso dal primo eletto, ma provenire dagli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto”. Per gli ordini circondariali con meno di diecimila iscritti il medesimo principio è stato salvaguardato con la scelta del divieto del terzo mandato consecutivo non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti” . Scelta che non appare, per ragioni obiettive legate alla consistenza numerica quale fattore di rappresentatività, irragionevole. E ciò anche in considerazione del fatto che il limite non è assoluto, ma temperato nella sua dimensione diacronica posto che il divieto opera solo se il terzo mandato è consecutivo ai due precedenti. 7.- Il periculum in mora. Infine, può ritenersi sussistere anche il requisito del periculum. A questo riguardo è sufficiente osservare che la rilevanza costituzionale del diritto di elettorato passivo, del quale si controverte, non tollera compressioni di sorta per il tempo necessario a farlo valere in giudizio nelle vie ordinarie, ancorché sommarie. Non appena si abbia il ragionevole convincimento che quel diritto sia stato male attribuito e, dunque, sia stata violata la corretta composizione dell’organo rappresentativo, devono essere adottati i provvedimenti necessari a ristabilire la legalità violata. Per tutte le ragioni esposte al paragrafo 5 quel ragionevole convincimento può dirsi raggiunto. Gli altri aspetti sui quali i ricorrenti hanno fondato il periculum, avversati dai resistenti, restano pertanto assorbiti dalla valutazione che precede. 8.- Il contenuto del provvedimento richiesto. Fermo restando che è rimessa al giudizio di merito ogni statuizione sulle domande formulate con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., in questa sede va disposta l’anticipazione degli effetti della pronuncia che, ragionevolmente, sarà adottata in quella sede. Come richiesto dai ricorrenti va pertanto disposta la sospensione cautelare degli effetti della proclamazione a Consigliere del CNF degli Avvocati An. Ma., An. Pa., Gi. Pi., Ma. Ma. Di San Lio, St. Sa., Gi. Ar., Ca. Or. e Sa. Si Riguardo la posizione del Consigliere An. Ba. non occorre assumere alcuna decisione, restando pienamente valida ed efficace la sospensione degli effetti della sua proclamazione disposta da questo Tribunale con l’ordinanza del 17 dicembre 2019. Le spese della presente fase cautelare saranno regolate con il provvedimento che definirà il merito. P.Q.M. a dichiara il difetto di legittimazione attiva delle associazioni Movimento Forense - M.F.” e Unione Italiana Forense - U.I.F.” b dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e della Commissione di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 382/1944 c dichiara inammissibile l’intervento dell’associazione Nuova Avvocatura Democratica” d sospende gli effetti della proclamazione a Consigliere del Consiglio Nazionale Forense degli Avvocati An. Ma., An. Pa., Gi. Pi., Ma. Ma. Di San Lio, St. Sa., Gi. Ar., Ca. Or. e Sa. e dichiara fermi gli effetti dell’ordinanza adottata il 17 dicembre 2019 da questo Tribunale riguardo l’Avv. An. Ba. f rinvia la regolamentazione delle spese processuale di questa fase cautelare alla decisione definitiva sul merito.