La valutazione della tempestività dell'atto introduttivo in opposizione a decreto ingiuntivo in caso di rito erroneamente prescelto

Analizzati i recenti mutamenti della giurisprudenza in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il compenso di avvocati che abbiano offerto prestazioni giudiziali in sede civile.

Così il Tribunale di Bergamo, terza sezione, con sentenza depositata il 3 ottobre 2019. Il fatto. Con atto di citazione un cliente promuoveva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, richiesto da un avvocato, chiedendone la revoca. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel giudizio il legale il quale, contestando l’avverso ed il prodotto, eccepiva l’inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa e, comunque, chiedeva rigettarsi le avverse domande con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tribunale preliminarmente decide di esaminare la sollevata eccezione di tardività e, dunque, di inammissibilità dell'opposizione. E, in conclusione, giunge alla decisione favorevole all'ammissibilità della stessa anche se, ciò che qui più conta, è che nel motivare tale pronuncia, il tribunale passa in rassegna ed approfondisce il recente conflitto giurisprudenziale in ordine alla tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo in caso di credito vantato da un avvocato. Il Giudice così passa ad esporre, prima di ogni altra cosa, i due orientamenti in disputa. L'uno, ben rappresentato dall'ordinanza della Suprema Corte n. 12796 del 14/05/2019 secondo cui, a seguito dell'entrate in vigore dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto. Tuttavia, nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la normativa prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme sempre del rito seguito prima del mutamento. Tale indirizzo di pensiero precisa che, pure in caso di applicazione dell'art. 4 del suindicato decreto legislativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e preclusioni maturate secondo le norme sempre del rito seguito prima del mutamento. La normativa, in conclusione, per questo orientamento, pur escludendo che l'erronea adozione dei due modelli di atto introduttivo sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o comunque di definizione del processo in mero rito, pone un'importante ed incisiva limitazione allorché l'instaurazione del giudizio sia soggetta ad un termine di decadenza. In tale ipotesi, infatti, afferma tale indirizzo che la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata non alla luce del modello erroneamente utilizzato bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi. Nel senso che, cioè, ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere in luogo del ricorso ma non dal giorno della notifica al convenuto ma solo dal momento in cui la citazione sia depositata nella cancelleria del giudice adito, cosa che normalmente avviene con la costituzione dell'attore. Se, invece, sia stato utilizzato un ricorso in sostituzione della prescritta citazione, il giudizio si ha per iniziato non già dal giorno del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria bensì dal momento in cui esso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al convenuto. Da ciò ne consegue che il termine di giorni quaranta dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo va calcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione. Tuttavia, il panorama giurisprudenziale in essere risulta significativamente mutato pochissimo tempo fa con il deposito della sentenza della Suprema Corte n. 24069 del 26/09/2019, cambiamento di cui il tribunale intende dare atto e finanche condividere. Secondo tale precedente, l'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 -con riferimento alle controversie di cui al medesimo decreto e quindi pur con riferimento alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato dispone, che quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto, il giudice deve dichiarare il mutamento del rito con ordinanza e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento sempre ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento . Pertanto, in base a tale indirizzo l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione -chiesta ed ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari delle spese dovute con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e dell’integrativa disciplina speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, è reputata utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In simile evenienza, ai sensi dell'art. 4 del detto decreto legislativo, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto. Ciò perché -spiega e condivide il tribunale quantunque l'avvocato abbia opposto l'ingiunzione nella forma dell'atto di citazione anziché nella forma del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. integrato dalla disciplina speciale , siffatta circostanza assieme all’ulteriore circostanza per cui l'avvocato ha provveduto a dar corso alla notifica dell'atto di citazione entro il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., avrebbero dovuto comportare e far sì, comunque, che il giudice adito attendesse con ordinanza al mutamento del rito, in un quadro segnato dall'utile e proficua produzione degli effetti sostanziali e processuali correlati al rito prescelto sì erroneamente ma nondimeno tempestivamente attivato. All'evidenza per il tribunale -che per come anticipato ha inteso condividere e fare proprio quest’ultimo indirizzo si è al cospetto di un’opzione positiva che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza che è quella di calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, ma alla stregua dell'utile attivazione del rito ancorché erroneamente prescelto.

Tribunale di Bergamo, sez. III Civile, sentenza 3 ottobre 2019 Giudice Tommaso Del Giudice Fatto e diritto 1. Con atto di citazione di cui è stata richiesta la notifica in data 30/9/2016 e depositato in data 11/10/2016, CLIENTE promuoveva il presente giudizio nei confronti dell'AVVOCATO, opponendosi al decreto ingiuntivo n. omissis /2016 del Tribunale civile di Bergamo e notificato durante l'agosto del 2016 , chiedendone la revoca, ed infine concludendo come riportato in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio l'AVVOCATO, che, contestando quanto ex adverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della medesima e comunque chiedeva rigettarsi l'opposizione e le avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 23/7/2019. 3. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di tardività e, dunque, d'inammissibilità dell'opposizione. In corso di giudizio e segnatamente dopo l'ordinanza ex art. 648 c.p.comma è sopravvenuta la pronuncia di Sez. Un., Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316 – 01, che a individua il rito ex art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, attivabile mediante il relativo ricorso, per la celebrazione dei giudizi concernenti il compenso degli avvocati che hanno offerto prestazioni professionali in sede di giudizi civili, b fa riferimento al medesimo rito ed allo stesso atto introduttivo per quanto riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo vertente sulla medesima materia pag. 21-22 della motivazione di detta pronuncia , c ha – tuttavia - specificato che nel caso di introduzione dell'opposizione con la citazione, la congiunta applicazione del comma 1 del comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 renderà l'errore privo di conseguenze pag. 21-22 della motivazione di detta pronuncia . Non è semplice interpretare quest'ultimo assunto riferito per errore materiale a comma 1 del comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 , ma più correttamente facente rinvio ai commi 1 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 in particolare, deve essere chiarito se la carenza di conseguenze derivata dall'erroneità dell'atto introduttivo, ovverosia dall'opposizione con citazione anziché con ricorso, determini A anche una diversa disciplina della decadenza per l'opposizione al decreto ingiuntivo, decadenza che decorrerà dalla richiesta di notifica della citazione, anziché dal deposito della stessa B oppure implichi solamente la validità della citazione come atto introduttivo della fase di opposizione, ma pur sempre avendosi riguardo al momento successivo di deposito della stessa e per verificare la tempestività dell'opposizione. 3.1. A favore dell'orientamento sub B ed in tema è intervenuta la pronuncia di Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 12796 del 14/05/2019, Rv. 653815 – 01. Secondo tale precedente, I A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento II anche in caso di applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. La norma, pur escludendo che l'erronea adozione dei due modelli di atto introduttivo sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o comunque di definizione del processo in mero rito, pone un'importante ed incisiva limitazione allorché l'instaurazione del giudizio sia soggetta ad un termine di decadenza. In tali ipotesi si afferma che la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi, nel senso cioè che a ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, ciò che normalmente avviene con la costituzione dell'attore b se, invece, sia stato utilizzato un ricorso in sostituzione della prescritta citazione, il giudizio si ha per iniziato non già dal giorno del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, bensì dal momento in cui esso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al convenuto da ciò ne consegue che il termine di giorni quaranta dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo va calcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione. . 3.1.1. Tale conclusione – secondo parte della dottrina - risulta viepiù condivisibile considerando come ritenere – al contrario - che si abbia una diversa disciplina della decadenza per l'opposizione al decreto ingiuntivo a seconda dell'atto introduttivo della stessa i determinerebbe un'interpretatio abrogans dell'art. 4, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 150 del 2011 e laddove prevede che Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento , ii implicherebbe una diversa disciplina dei termini perentori, rimessa alla scelta della parte e dipendente dal tipo di atto soggettivamente individuato per anteporre opposizione, con ciò giungendosi ad un contrasto con l'art. 153, comma 1, c.p.c., iii si porrebbe immotivatamente in antitesi con la giurisprudenza affermatasi in tema di opposizione al decreto ingiuntivo per controversie sottoposte al rito locatizio ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27343 del 29/12/2016, Rv. 642324 - 01 o per tutte le ipotesi consimili e diverse dalla fattispecie – eccezionale, differente ed esorbitante dal caso di specie - dell'impugnazione di delibere dell'assemblea di condominio su cui Sez. U, Sentenza n. 8491 del 14/04/2011, Rv. 616563 – 01 . 3.2. Il panorama giurisprudenziale in essere è però significativamente mutato pochissimi giorni fa, precisamente in data 26/9/2019 e con il deposito di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24069 del 2019, segnatamente deponente in favore dell'interpretazione sub A . Secondo tale precedente di pochi giorni fa, infatti, I l'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011, con riferimento alle controversie di cui al medesimo decreto legislativo e quindi pur con riferimento alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui allo stesso D.Lgs., dispone, al 1. co., che, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza . Ed, al 5. co., che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento . II in base a tali disposizioni, l'opposizione ex art. 645 cod. procomma civ. avverso l'ingiunzione chiesta ed ottenuta dall'avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794/1942, 633 cod. procomma civ. e 14 del D.Lgs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. procomma civ. e della integrativa disciplina speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 cod. procomma civ. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento in simile evenienza, ai sensi dell'art. 4, 50 co., del D.Lgs. n. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto III ciò perché quantunque l'avvocato abbia opposto l'ingiunzione nella forma dell'atto di citazione anziché nella forma del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. procomma civ. integrato dalla disciplina speciale , siffatta circostanza e l'ulteriore circostanza per cui l'avvocato ha provveduto a dar corso alla notifica dell'atto di citazione entro il termine perentorio di cui all'art. 641 cod. procomma civ., comportano e fanno sì comunque, recte avrebbero dovuto comportare e far sì comunque che il giudice adito attendesse con ordinanza al mutamento del rito, in un quadro segnato dall'utile e proficua produzione degli effetti sostanziali e processuali correlati al rito prescelto sì erroneamente nondimeno tempestivamente attivato. Si è all'evidenza al cospetto di un'opzione positiva che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, sibbene alla stregua dell'utile attivazione del rito ancorché erroneamente prescelto, in una proiezione teleologica non del tutto dissimile da quella consacrata al 3. co. dell'art. 156 cod. procomma civ . Tale indirizzo – maturato all'esito del percorso giurisprudenziale suesposto – deve essere condiviso e fatto proprio da questo Giudicante, non potendo ignorarsi le critiche promosse dalla dottrina all'indomani Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 12796 del 14/05/2019, Rv. 653815 – 01 e censuranti detta decisione per la sostanziale intepretatio abrogans del citato art. 4, comma 5, e laddove questi si riferisce espressamente alle norme del rito seguito prima del mutamento e, dunque, a quello erroneamente instaurato e non a quello più correttamente da attivarsi. Del resto, alla stregua di tale disposizione, di quanto suesposto e della lettura suffragata da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24069 del 2019, anche le restanti argomentazioni sopraindicate e sub i , ii e iii risultano superabili. Infatti, - quanto all'argomento sub i , occorre evidenziare che l'interpretazione sub A , lungi dal determinare una interpretatio abrogans, perviene anzi ad una piana e letterale applicazione dell'art. 4, comma 5, e laddove – come suesposto – conferisce rilievo all'espressione norme del rito seguito prima del mutamento invece ignorata dall'orientamento sub B tale esito ermeneutico è, del resto, preferibile e non scalfibile da altre deduzioni, osservato come Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o come nella specie regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis , specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 06/04/2001, Rv. 545665 - 01 - quanto all'argomento sub ii , deve giocoforza osservarsi come non vi un contrasto con l'art. 153, comma 1, c.p.c., bensì una deroga da parte del citato art. 4, e ciò sia alla stregua del criterio cronologico, che di quello di specialità - parimenti, allora, conformemente a quanto deducibile dalla ordinanza di remissione citata da Corte cost., sent. n. 45 del 2018, e quanto all'argomento sub iii , non vi è antitesi con la giurisprudenza affermatasi in tema di opposizione al decreto ingiuntivo per controversie sottoposte al rito locatizio, bensì – ed anche qui – deroga, avendo discrezionalmente il legislatore previsto la diversa disciplina del citato art. 4, comma 5, per le ipotesi de quibus ed estranee al rito ex art. 447bis c.p.c 3.3. Da quanto suesposto deriva l'ammissibilità dell'opposizione in esame e per tempestività della medesima ex art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 150 del 2011 infatti, il ricorso e il decreto ingiuntivo sono stati notificati durante l'agosto del 2016 e dell'atto di citazione in opposizione è stata richiesta la notifica in data 30/9/2016, perfezionatasi per parte opposta in data 3/10/2016 pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta, e, sul punto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010, Rv. 612704 - 01 , quantunque deposito ed iscrizione a ruolo siano intervenute in data 11/10/2016. 3.4. Detto esito non è scalfito dal mancato mutamento del rito ex art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011. Invero, è dirimente osservare che eccezioni in merito al rito non sono state sollevate entro la prima udienza e che il rito non è stato mutato entro il termine di detta prima udienza, come prescritto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011. Orbene, le predette circostanze escludono che la prosecuzione del giudizio con il presente rito abbia una residua incidenza sulla presente sentenza e/o su quanto suesposto, considerato come a la disposizione da ultimo citata evidenzia significativamente una formulazione consimile a quella di cui all'art. 38 c.p.c., come osservato dal Governo nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150/2011 b nella medesima Relazione illustrativa si evidenzia come la disciplina posta si caratterizza [ ] per la sussistenza di una rigida barriera temporale la prima udienza di comparizione delle parti dinnanzi al giudice , oltre la quale è precluso pronunciare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudicante, similmente alla disciplina della competenza territoriale c secondo la stessa e citata Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24069 del 2019, l'art. 4, comma 5, menzionato e interpretato come suesposto, opera non solo in caso di corretto e tempestivo provvedimento ex art. 4, comma 1, ma anche laddove solo ipoteticamente le circostanze recte avrebbero dovuto comportare e far sì comunque che il giudice adito attendesse con ordinanza al mutamento del rito . 4. Le conclusioni sopraindicate determinano dunque l'ammissibilità dell'opposizione e l'esigenza di esaminare funditus e nel merito la presente controversia. Ebbene, nel merito, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, del diverso ammontare sottoindicato. Non essendovi dubbio circa l'an del rapporto d'opera professionale e circa l'applicazione del D.M. n. 55/2014, essendosi conclusa l'attività professionale dopo l'entrata in vigore di tale decreto, è congrua la quantificazione addotta da parte opposta per la fase di studio Euro 2.400,00 , per la fase introduttiva Euro 1.500,00 , per la fase istruttoria Euro 4.900,00 , stante - il valore indeterminato della controversia, - anche a fronte di una complessità media, l'impegno superiore a quello comune, resosi necessario e desumibile dagli atti, dai verbali e dalle comunicazioni prodotte, e che rende equa una liquidazione per dette fasi in una misura intermedia tra il compenso medio e quello massimo. Risulta, invece, incongrua la liquidazione di Euro 3.900,00 indicata per la fase decisionale, dovendo quest'ultima riconoscersi nella minor misura di Euro 1.705,00, cui sommare la somma di Euro 426,25, ovverosia l'aumento del 25% ex art. 4, comma 6, di detto D.M., stante - la circoscrizione della fase decisoria alla richiesta di ricezione dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti docomma 27 di parte opposta , - la sufficienza di tale incombente per rendersi esperita nell'an tale fase così l'art. 4, comma 5, lett. d , di tale D.M. , ancorché con il minor impegno dovuto e considerato nel più basso ammontare suesposto, - l'applicabilità analogica al caso di specie dell'art. 4, comma 6, di detto D.M., stante la sostanziale consensualità nella conclusione della controversia, risultando irrilevante che ciò sia intervenuto con una sentenza recepente l'accordo e non già ex art. 185 c.p.comma o con l'estinzione del giudizio. L'onorario così risultante nella misura di Euro 10.931,25 - oltre accessori come sottoindicati - deve essere quindi decurtato dell'ammontare di Euro 5.099,98 non contestatamente già corrisposto dall'opponente. Si giunge dunque all'importo di Euro 5.831,27, su cui calcolare IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e cui sommare l'ammontare di Euro 513,54, pari al costo per il vaglio della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine e pacificamente corrisposto dall'opposto. Sull'importo così complessivamente risultante e sul cui ammontare sono stati richiesti gli interessi devono essere poi calcolati gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.comma decorrenti dal primo invio della parcella in data 23/4/2015 docomma 8 di parte opposta e sino alla data del 20/7/2016 di deposito del ricorso monitorio stante l'irrilevanza dell'art. 643, ultimo comma, c.p.comma e previsto ai fini della sola pendenza alle liti, e non anche del differente momento della proposizione della domanda giudiziale, alla stregua di quanto risultante da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8118 del 27/07/1999 , nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del 20/7/2016 e sino al soddisfo ritiene, infatti, questo Giudice di aderire ai precedenti di questo Tribunale e che hanno privilegiato pur nel conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità l'adesione all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale Gli interessi sulla somma di denaro spettante al difensore nei confronti del proprio cliente per l'attività prestata decorrono dalla data in cui il professionista abbia richiesto il pagamento, in via breve, delle proprie spettanze riservandosi in caso contrario di chiedere la formale liquidazione, in quanto detti interessi prescindono dalla liquidità ed esigibilità del credito, essendo rivolti ad ovviare il danno derivante al creditore dal ritardo colpevole del debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 813 del 29/01/1999 , non ravvisandosi deroghe normative espresse per una postergata decorrenza di detti accessori al momento della liquidazione giudiziale. 4.1. In senso opposto a quanto sopraindicato non è possibile ravvisare né normativamente un'incidenza della assenza o presenza di un preventivo, né un valido accordo verbale o scritto sul compenso quest'ultima circostanza è rimasta priva di prova e nemmeno è ravvisabile nel docomma 2 di parte opponente, meramente menzionante delle ipotesi circa i compensi applicabili e senza la maturazione di un accordo sul punto. 4.2. Nemmeno può venire meno in toto il compenso per la fase decisionale ed alla luce del passaggio del docomma 2 di parte opponente e richiamato a pag. 4 della citazione. Invero, la mancanza di un consenso bilaterale, l'utilizzo del condizionale nell'espressione riportata e la carenza di pertinenza dell'istituto della confessione per valutazioni giuridiche e non fatti ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21509 del 18/10/2011 escludono che tale espressione possa assurgere ad accordo in merito, a remissione del debito in relazione al compenso per tale fase, o comunque ad un istituto inficiante la liquidazione suesposta. 4.3. Nemmeno poi è dato ravvisare prova per iscritto circa pagamenti ulteriori a quelli già menzionati e pur a fronte della contestazione dei medesimi. 4.4. Nemmeno rileva nel caso di specie lo sconto menzionato a pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 , c.p.comma di parte opponente, considerato come il pagamento completo non è intervenuto entro il termine indicato nella relativa comunicazione. 4.5. A nulla rileverebbe nemmeno eccepire il mancato deposito dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, nella fase di opposizione ed ad iniziativa di parte. Invero, gli stessi sono stati prodotti da parte opposta unitamente alla comparsa di costituzione e, comunque, devono essere evidenziate la visibilità e l'utilizzabilità del contenuto del fascicolo della fase monitoria non solo e non tanto in ragione della pertinente funzione della Consolle del Magistrato e che surroga l'inserimento manuale del fascicolo monitorio da parte della Cancelleria, ma anche e soprattutto in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale maturato dopo Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015, Rv. 635758 – 01 e la relativa assimilazione del fascicolo monitorio a quello del procedimento di prime cure nei casi di giudizi d'impugnazione revocazione, opposizione di terzo quando si svolgano dinanzi al medesimo giudice , indirizzo alla stregua del quale le Sezioni Unite precisano ancora come il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio debba essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice dell'opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte Trib. Milano, sez. VI, ord. 13 giugno 2016, ed anche Trib. Caltagirone -Ordinanza del 01.02.2017, l'indirizzo della Corte di appello di Napoli citato in Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6594 del 2016 . Pertanto, alla luce di quanto suesposto e della riserva dell'opponente di agire per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo suesposto e condannato l'opponente al pagamento dell'ammontare complessivo sopraindicato. 5. Le spese processuali devono essere integralmente compensate non solo e non tanto in ragione dell'accoglimento parziale della domanda di condanna, ma anche e soprattutto ex art. 92, comma 2, c.c., alla luce dei mutamenti di giurisprudenza in tema di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il compenso di avvocati che abbiano offerto prestazioni giudiziali in sede civile, nonché in considerazione dell'incertezza interpretativa stimolata dal richiamato passaggio sub c ed interessata da opposti orientamenti giurisprudenziale. Tale circostanza si ritiene essere stata altresì dirimente per il fallimento delle trattative e stante la possibilità di confidare in opposti esiti circa la tempestività o meno dell'opposizione ed esclude a fortiori l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.comma per carenza di temerarietà. P.Q.M. Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede - Revoca il decreto ingiuntivo n. omissis /2016 del Tribunale civile di Bergamo - Condanna CLIENTE al pagamento, in favore dell'AVVOCATO, degli importi di Euro 513,54 ed Euro 5.831,27, con, su quest'ultimo, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre - sull'ammontare così complessivamente spettante - interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.comma e decorrenti della data del 23/4/2015 e sino alla data del 20/7/2016, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del 20/7/2016 e sino al soddisfo - Rigetta nel resto - Compensa integralmente le spese processuali.