Nessun compenso all’avvocato se il mandato è stato conferito da un soggetto senza potere di rappresentanza

Il diritto al compenso dell’avvocato presuppone che il contratto professionale con la Camera di commercio, che si perfeziona mediante il rilascio della procura alle liti, sia idoneo a vincolare l’amministrazione. A tal fine, oltre a dover sussistere il requisito della forma scritta, occorre che la volontà dell’ente sia espressa da un soggetto munito dei poteri di rappresentanza.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza n. 31516/19 depositata il 3 dicembre. Il caso. L’avvocato otteneva una serie di decreti ingiuntivi nei confronti della Camera di commercio per il pagamento di competenze professionali maturate per interventi svolti in talune procedure esecutive immobiliari. Revocate le ingiunzioni e condannata al pagamento di una somma complessiva all’avvocato dal Giudice di pace, la Camera di commercio proponeva appello al Tribunale che lo rigettava. Avverso quest’ultima decisione la Camera di Commercio ricorre per cassazione lamentando il mancato perfezionamento del contratto professionale, in quanto il mandato era stato rilasciato dal Segretario generale, che non è organo della Camera di commercio e non ha poteri di rappresentanza dell’ente. Di conseguenza, a causa della nullità o inefficacia del contratto, secondo la ricorrente nessun compenso poteva essere riconosciuto al difensore. Difetto di rappresentanza. Posto che a norma dell’art. 9 l. n. 590/1993 sono organi delle Camere di Commercio il Presidente, il Consiglio, la giunta e il collegio dei revisori dei conti, secondo la Cassazione la procura alle liti doveva essere rilasciata dal Presidente, quale organo a cui compete la rappresentanza dell’ente, a nulla rilevando il fatto che, con delibera di giunta, fosse stato autorizzato il Segretario generale. Una tale deroga all’articolo sopra citato, infatti, poteva essere fatta solo tramite un’esplicita previsione statutaria, specificamente attributiva del potere di rappresentanza al Segretario generale. A tal proposito, la Corte afferma che ai fini della valida conclusione del contratto rimane irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto tale atto non costituisce una proposta contrattuale, ma spiega mera efficacia interna con funzione autorizzatoria, che deve avere quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno . Inoltre, per ciò che concerne il compenso dell’avvocato, il Collegio ribadisce che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il diritto al compenso presuppone che il contratto sia idoneo a vincolare l’amministrazione, sicché, oltre a dover sussistere il requisito della forma scritta, occorre che la volontà dell’ente sia espressa da un soggetto munito dei poteri di rappresentanza . Per tutti questi motivi, al Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 giugno – 3 dicembre 2019, n. 31516 Presidente Oricchio – Relatore Fortunato Fatti di causa L’avv. G.S. ha ottenuto i Decreti Ingiuntivi n. 785/2007, 735/2007, 760/2007, 762/2007 e 772/2007 nei confronti della Camera di commercio di Frosinone per il pagamento di competenze professionali maturate per interventi svolti in talune procedure esecutive immobiliari. L’ingiunta ha proposto separate opposizioni, eccependo, tra l’altro, la nullità del mandato professionale. Il Giudice di pace, riuniti giudizi, ha revocato le ingiunzioni ed ha condannato l’opponente al pagamento dell’importo complessivo di Euro 2352,80, oltre accessori, regolando le spese. L’appello proposto dalla Camera di commercio è stato respinto dal Tribunale di Cassino. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di appello ha ritenuto che il contratto di patrocinio si fosse validamente perfezionato mediante il conferimento della procura notarile e l’accettazione del difensore, concretizzatasi nella redazione degli atti difensivi sottoscritti dall’ente, affermando inoltre che il Segretario generale, che aveva conferito il mandato, era in possesso dei poteri di rappresentanza della Camera di commercio, avendo informato la Giunta della opportunità di avviare il recupero forzoso dei crediti ed avendo ottenuto l’autorizzazione ad intervenire nelle esecuzioni immobiliari con Delib. n. 105 del 1998. Ha inoltre asserito che l’eventuale nullità del contratto di patrocinio non ostava al pagamento del compenso in favore del difensore. La cassazione di questa sentenza è chiesta dalla Camera di commercio di Frosinone sulla base di due motivi di ricorso. L’Avv. G.S. ha depositato controricorso e memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, art. 97 Cost., L. n. 580 del 1993, artt. 9 e 16, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il contratto professionale non poteva considerarsi perfezionato mediante il rilascio della procura ad litem, poiché il mandato non era stato conferito dal Presidente ma dal Segretario generale, che non è organo della Camera di commercio e non ha i poteri di rappresentanza dell’ente. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, art. 97 Cost. e art. 2041 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, a causa della nullità o inefficacia del contratto, nessun compenso poteva esser riconosciuto al difensore, fatta salva la possibilità di richiedere l’indennizzo per ingiustificato arricchimento. 1.1. I due motivi, che sono suscettibili di esame congiunto, sono meritevoli di accoglimento. Il Tribunale ha ritenuto la validità del contratto di patrocinio sulla base del rilascio della procura da parte del Segretario generale, riconoscendo, in capo a quest’ultimo, il potere di rappresentare la Camera di Commercio sulla base dell’autorizzazione ottenuta con Delib. Giunta n. 105 del 1998. Il Giudice ha anche osservato che l’eventuale nullità del mandato non poteva ricadere sul difensore e non ostava all’attribuzione del compenso, avendo il resistente comunque svolto l’attività difensiva. Va in contrario osservato che, sebbene alla data del conferimento dell’incarico professionale non fosse stato ancora adottato lo statuto del Comune di Frosinone, era tuttavia pienamente in vigore la L. n. 580 del 1991, che disciplina l’organizzazione e i poteri che competono ai singoli organi dell’ente. Ai sensi della L. n. 590 del 1993, art. 1, le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. A norma dell’art. 9, ne sono organi il Presidente, il Consiglio, la giunta e il collegio dei revisori dei conti, secondo le rispettive competenze. In particolare, al Presidente compete la rappresentanza dell’ente, i poteri di convocazione, la presidenza del consiglio e della giunta, con poteri sostitutivi di quest’ultima in caso di urgenza. Tenuto conto del descritto assetto organizzativo, nessun rilievo poteva assumere il fatto che, con Delibera di giunta, il Segretario generale fosse stato autorizzato ad intervenire nelle procedure esecutive nell’interesse della Camera di commercio, poiché la procura ad litem doveva comunque essere rilasciata dal Presidente, cui competevano i poteri di rappresentanza esterna. Per derogare validamente all’art. 9 era necessaria - per contro un’esplicita previsione statutaria, specificamente attributiva di siffatto potere al Segretario generale Cass. 13505/2007 , che tuttavia, all’epoca, non era stata adottata. Ai fini della valida conclusione del contratto rimane - difatti irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto tale atto non costituisce una proposta contrattuale, ma spiega mera efficacia interna con funzione autorizzatoria, che deve avere quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno. Neppure aveva rilievo che alla Delibera di giunta avesse concorso il Presidente, occorrendo tener distinti i ruoli da cui questi è investito - rispettivamente - come componente dell’organo collegiale e quale titolare di compiti e di prerogative proprie Cass. 4845/2002 . Riguardo - inoltre - al fatto che la ricorrente abbia successivamente revocato il mandato ed abbia provveduto a ratificare l’operato del resistente, sanando l’iniziale difetto di rappresentanza, la questione, per la sua novità, non può esser dedotta direttamente in sede di legittimità, posto che la sentenza impugnata non ne fa alcuna menzione ed il ricorso non precisa dove e quando sia stata sollevata nel giudizio di merito, dovendo anzi rilevarsi che il Tribunale ha dato atto che la revoca era intervenuta il 19.1.2006, ad incarico ormai esaurito cfr. sentenza, pag. 5 . 1.2. Neppure può condividersi l’assunto del giudice d’appello secondo cui l’eventuale nullità o inefficacia del mandato non poteva gravare sul professionista, avendo questi comunque svolto l’incarico, essendo principio costantemente affermato da questa Corte che il diritto al compenso presuppone che il contratto sia idoneo a vincolare l’amministrazione, sicché, oltre a dover sussistere il requisito della forma scritta, occorre che la volontà dell’ente sia espressa da soggetto o organo munito dei poteri di rappresentanza Cass. 13656/2013 Cass. 1752/2007 Cass. 24826/2005 . Sono quindi accolti i due motivi di ricorso. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Cassino, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Cassino, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.