Il termine per impugnare la sentenza del COA dinanzi al CNF

Nell’ambito dei giudizi disciplinari a carico degli avvocati, il termine previsto dall’art. 61, comma 1, l. n. 247/2012 per l’impugnazione dinanzi al CNF trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF n. 2/2014.

Lo hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Cassazione con sentenza n. 31026/19 depositata il 27 novembre. Il caso. Il CNF dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto dall’avvocato contro la sentenza con cui il COA lo aveva condannato alla censura e affermava che, ai sensi dell’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933, applicabile ratione temporis , il termine per impugnare doveva ritenersi di venti giorni e non, come per le impugnazioni contro le decisioni assunte dal CDD, di trenta. L’avvocato ricorre per cassazione. Regime applicabile ratione temporis. Premesso che, ai sensi dell’art. 61 l. n. 247/2012, è ammesso il ricorso al CNF avverso le decisioni del CDD nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza, mentre, ai sensi dell’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933, il termine previsto per impugnare le sentenze del COA e del CNF era di venti giorni, la Cassazione afferma che, al fine di stabilire la tempestività o meno del ricorso, occorre verificare quale dei due regimi sia applicabile ratione temporis al caso di specie. A tal proposito, la Corte ribadisce che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense previsto dall’art. 61, comma 1, l. n. 247/2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF n. 2/2014 ciò in quanto la regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti . In altre parole, prosegue il Collegio, il discrimine tra le due discipline è costituito dalla data di entrata in vigore del regolamento del CNF, che è stato approvato il 21 febbraio 2014 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e non assume alcun rilievo il fatto che la sentenza sia sta pronunciata dal COA, anziché dal CDD. Sulla scorta di tali principi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al CNF.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 22 ottobre – 27 novembre 2019, n. 31026 Presidente Mammone – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. L’avv. R.M. , sottoposto a procedimento disciplinare in relazione a due episodi per i quali erano state ipotizzate altrettante violazioni dei doveri di correttezza e lealtà, fu ritenuto responsabile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano e condannato alla sanzione della censura. 2. Il Consiglio nazionale forense, con sentenza del 23 aprile 2019, ha dichiarato inammissibile il gravame del professionista contro la sentenza di primo grado, in quanto proposto tardivamente. Ha affermato il C.N.F. che la sentenza del C.O.A., assunta in data 28 maggio 2012, era stata depositata in data 13 aprile 2015 e notificata all’interessato il 16 aprile 2015 per cui il ricorso in appello, depositato in data 12 maggio 2015, era da ritenere tardivo in quanto, a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50 norma applicabile nella specie ratione temporis, il termine per impugnare era di venti giorni. Non poteva trovare applicazione, invece, il più ampio termine di trenta giorni di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 61 dovendo tale termine valere per le sole impugnazioni contro le decisioni assunte dal consiglio distrettuale di disciplina. 3. Contro la sentenza del C.N. F. propone ricorso l’avv. R.M. con atto affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello. Osserva il professionista che, a norma della L. n. 247 del 2012, art. 65 le disposizioni previgenti si applicano fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge medesima e poiché il regolamento in questione è stato adottato dal C.N.F. in data 21 febbraio 2014 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2015, cioè prima della proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza del C.O.A., tale impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva dal Consiglio nazionale forense. 1.1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che a norma della L. n. 247 del 2012, art. 61 avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al C.N.F. nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza mentre il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50 prevedeva che le decisioni del C.O.A. e del C.N. F. dovessero essere notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al P.M., i quali avevano poi la possibilità di impugnare entro venti giorni dalla notificazione. Da tale premessa deriva che, ai fini di stabilire se l’atto di impugnazione proposto dall’avv. R. contro la decisione del C.O.A. di Milano fosse tempestivo o meno, occorre verificare quale dei due regimi suindicati sia ratione temporis applicabile al caso di specie. A tal proposito la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già stabilito, con un orientamento al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità, che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 61, comma 1, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento del C.N. F. 21 febbraio 2014, n. 2 ciò in quanto la regola transitoria dettata dalla citata legge, art. 65, comma 1, inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti così la sentenza 13 dicembre 2018, n. 32360, in linea con le precedenti sentenze 12 settembre 2017, n. 21113, e 31 ottobre 2018, n. 27756 . Il discrimine tra le due discipline, in altri termini, è costituito dalla data di entrata in vigore del citato Regolamento del C.N. F., il quale è stato approvato il 21 febbraio 2014 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2015 art. 38 Delib. stessa . Nè assume rilievo, rispetto a tale ricostruzione del sistema, la circostanza che la sentenza in esame sia stata pronunciata dal C.O.A. secondo il precedente ordinamento, anziché dal Consiglio distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense. 1.2. Facendo applicazione dei menzionati principi al caso in esame, si trae la conclusione che l’impugnazione della decisione del C.O.A. doveva avvenire secondo le regole fissate dalla L. n. 247 del 2012. Come si è detto, infatti, quella pronuncia, benché assunta in data 28 maggio 2012, fu depositata solo in data 13 aprile 2015 e notificata all’interessato il 16 aprile 2015 per cui il ricorso in appello, depositato in data 12 maggio 2015, siccome proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 61, comma 1, doveva essere ritenuto tempestivo. 2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al C.N. F. il quale provvederà ad esaminare il merito dell’impugnazione erroneamente dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Consiglio nazionale