Il rapporto fra la pronuncia d’incostituzionalità e la procura alle liti

La retroattività degli effetti della dichiarazione d’incostituzionalità di una norma incontra il limite degli effetti che essa ha già irrevocabilmente prodotto si tratta del limite dei rapporti esauriti”, in base al quale l’efficacia retroattiva di tali sentenze non può travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili, poiché ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici, ma si limiterà a coinvolgere i soli rapporti ancora pendenti.

La pronuncia d’incostituzionalità della norma che ne costituisce il presupposto, pertanto, coinvolge il contratto di patrocinio legale, che non è un rapporto esaurito, ma è ancora pendente. Tuttavia, la distinzione fra il detto contratto e la procura, che è un negozio unilaterale di rilievo processuale, con cui il professionista viene investito dello ius postulandi , fa sì che quest’ultima rimanga sostanzialmente insensibile alla sorte del primo. Pertanto, l’invalidità del contratto, se non è intervenuto un atto formale di revoca della procura, non si riverbera su di essa e dunque, non priva il difensore dello ius postulandi , così mantenendo salva l’attività processuale svolta, nell’interesse della parte, fino all’esaurimento del grado di giudizio sentenza numero 15295/2014 . Questo è il principio contenuto nella sentenza numero 23335/19, depositata il 16 settembre 2019 dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile. Il fatto. La vicenda processuale trae origine dal giudizio instaurato da un medico nei confronti dell’ASL di appartenenza, per ottenere risarcimento del danno morale, scaturente da un fatto calunnioso, sulla base del quale era stato instaurato un procedimento penale a suo carico, dal quale era stato pienamente assolto. In primo grado tale pretesa era stata rigettata, con compensazione delle spese, mentre, in secondo grado, oltre a confermare la sentenza nel merito, la Corte d’appello aveva condannato alle spese l’attore ed appellante. Nel corso del giudizio d’appello, inoltre, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo della legge regionale che conferiva all’Asl, la facoltà di conferire procura ad litem all’avvocatura della Giunta regionale. Ciò comportava l’annullamento, da parte del TAR, della delibera regionale con cui era stato conferito il mandato alle liti. A seguito della successiva di emanazione di una legge statale, che autorizzava gli uffici legali regionali a difendere gratuitamente gli enti dipendenti dalle regioni, veniva deliberato il conferimento di nuova procura speciale all’avvocatura regionale, per convalidare l’attività processuale precedentemente svolta, ma anche questa delibera veniva annullata dal TAR. Avverso la sentenza di secondo grado, l’appellante proponeva ricorso, innanzi alla Corte di Cassazione, mentre l’ente resistente si costituiva con procura speciale, rilasciata ad altro difensore, con l’intento di ratificare tutti i precedenti atti processuali. Il limite dei rapporti esauriti”. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, si concentra su due importanti questioni giuridiche il limite di retroattività delle pronunce d’incostituzionalità ed il rapporto fra queste e la procura alle liti. Per quanto riguarda la prima questione, la Suprema Corte ha precisato che la retroattività degli effetti della dichiarazione d’incostituzionalità di una data norma incontra il limite degli effetti che quest’ultima abbia già irrevocabilmente prodotto si tratta del cosiddetto limite dei rapporti esauriti”, in base al quale l’efficacia di tali sentenze non può retroagire fino a travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili, poiché ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici, ma si limiterà a coinvolgere solo i rapporti ancora pendenti. L’individuazione di tale limite è operata dal giudice, sulla scorta delle norme che, precludendo ogni ulteriore rimedio giurisdizionale, rendono definitivo un rapporto. La distinzione fra la procura e il contratto di patrocinio. Il secondo aspetto sul quale è intervenuta la Corte di Cassazione è il rapporto fra la pronuncia d’incostituzionalità e la procura alle liti. Tale pronuncia produce senz’altro i suoi effetti nei confronti del contratto di patrocinio legale, che non è una situazione giuridica irrevocabile o esaurita, ma, al contrario, si deve ritenere un rapporto di lavoro pendente e in quanto tale, suscettibile di essere travolto dalla pronuncia d’incostituzionalità della norma, che ne costituiva il presupposto. D’altra parte, va precisato che, nei contratti con prestazioni continuate, pur mantenendosi fermo il diritto di ripetere la prestazione effettuata, in ragione dell’accertamento della nullità, la parte che ha già usufruito di una prestazione non può pretendere la restituzione del corrispettivo versato, poiché ciò provocherebbe un suo ingiustificato arricchimento, in danno della controparte sentenza numero 3971/2019 . Tuttavia, la distinzione fra il contratto di patrocinio, i cui effetti sono circoscritti al solo ambito contrattuale e la procura, che è un negozio unilaterale di rilievo processuale, con cui si conferisce al professionista lo ius postulandi , fa sì che essa rimanga sostanzialmente insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, per cui, l’invalidità del primo, se non interviene un atto formale di revoca della procura, non si riverbera su quest’ultima e non priva il difensore dello ius postulandi così facendo, dunque, mantiene salva l’attività processuale svolta, fino all’esaurimento del grado di giudizio sentenza numero 15295/2014 . La condanna alle spese. La Corte di Cassazione, sulla scorta del detto principio, ha infine chiarito che la salvezza dell’attività processuale svolta dal difensore della parte, in forza di procura non revocata, seppur decaduto dall’incarico professionale, determina la condanna alle spese, ex art. 91 c.p.c, della parte soccombente, non potendosi ceto equiparare detta situazione a quella della parte contumace vittoriosa, alla quale non spetta il rimborso delle spese del giudizio, dal momento che essa non ha posto in essere alcuna attività processuale sentenze numero 16174/2018 e numero 17432/2011 .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 maggio – 19 settembre 2019, n. 23335 Presidente Armano – Relatore Fiecconi Svolgimento in fatto 1. Con ricorso notificato il 5 maggio 2017 D.M.E. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli numero 464-2017, pubblicata il 2 febbraio 2017, non notificata, con la quale è stato respinto l’appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 29 settembre 2010 a definizione di un giudizio avviato nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli X Centro per ottenere il risarcimento del danno morale in relazione a un fatto calunnioso per il quale, a seguito di denuncia della ASL, era stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale per truffa e falso nel redigere una scheda di aggiornamento di un proprio assistito deceduto dal quale era stato assolto perché il fatto non sussiste. La domanda risarcitoria del medico nei confronti della ASL, costituitasi a mezzo dell’avvocatura regionale, era stata rigettata con compensazione delle spese, mentre nel giudizio di secondo grado, avviato con citazione notificata alla ASL il 7/06/2011, il rigetto dell’appello aveva comportato la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. 2. Nel corso del giudizio di secondo grado, con sentenza n. 91/2013 del 2022.05.2013 veniva dichiarata dalla Corte Costituzionale l’incostituzionalità, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 3, in tema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni -, della norma di cui alla L.R. Campania n. 1 del 2009, art. 29, commi 1 e 2 che sanciva la possibilità per gli enti collegati alla regione di conferire mandato alle liti all’avvocatura della Giunta regionale. Con nuova comparsa di costituzione l’avvocato Rosaria Saturno dell’avvocatura regionale, in esecuzione del D.L. n. 35 del 2013, art. 11, comma 8 bis, aggiunto alla legge di conversione n. 64 de 2013, si costituiva di nuovo con procura speciale rilasciata a margine dell’atto, in quanto con legge statale intervenuta successivamente alla pronuncia di incostituzionalità della norma regionale gli uffici regionali erano stati autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti -tra cui la Asl in questione-. Difatti, con nota dell’avvocatura regionale indirizzata all’ente in questione era stato precisato che l’avvocatura poteva svolgere la propria attività di patrocinio nei giudizi ad essa affidati soltanto a seguito di nuovo mandato. La disposizione era supportata da un atto della Giunta amministrativa n. 174/2014 che, tuttavia con successiva sentenza n. 4388/2015 del TAR Napoli-Campania veniva annullata, essendo mancato un intervento legislativo regionale primario in attuazione della legge ordinaria, successivamente emessa, che con norma primaria ammetteva per le regioni tale possibilità. 3. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si impugna la sola condanna alle spese di giudizio, sul rilievo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la contumacia della ASL, appellata risultata vittoriosa, con conseguente declaratoria di irripetibilità delle spese, in ragione dell’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma L.R. Campania n. 1 del 2009, art. 29, commi 1 e 2, che abilitava l’avvocatura regionale ad assumere il patrocinio in giudizio di enti strumentali alla regione, posto che la procura rilasciata al patrocinatore abilitato era venuta meno ab origine senza alcun successivo valido intervento di regolarizzazione da parte del giudice ex art. 182 c.p.c. o della medesima ASL convenuta. La parte intimata ha notificato controricorso dopo avere conferito mandato difensivo a un nuovo patrocinatore, deducendo di volere comunque ratificare l’operato svolto dal difensore precedentemente nominato dalla ASL in esecuzione della delibera autorizzativa della regione. All’adunanza camerale del 9 gennaio 2019, il Collegio rimetteva la questione alla discussione in pubblica udienza per il suo carattere di novità. Le parti depositavano memorie. Il pubblico Ministero concludeva come in atti. Motivi della decisione 1. Con un unico motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 combinato disposto con il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3 comma 2, e dell’art. 91 c.p.c., in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità, con sentenza Corte Cost. n. 91/2013, della L.R. Campania n. 1 del 2009, art. 29, comma 1 e 2. Rileva infatti che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale che consentiva agli enti di essere difesi dall’avvocatura regionale, intervenuta il 20/22 maggio 2013, il giudice avrebbe dovuto ritenere decaduto il difensore nominato dall’ente dalla facoltà di difenderlo giudizio, essendo sopraggiunta una causa di incompatibilità che avrebbe inciso sul ius postulandi, a causa di una nullità insanabile della costituzione in giudizio mediante difensore regolarmente abilitato, con relativa necessità di una dichiarazione di contumacia e derivata inesistenza di tutti gli atti posti in essere dal difensore. Di conseguenza la AsI così rappresentata non avrebbe dovuto ottenere la rifusione delle spese giudiziali in quanto parte vittoriosa in realtà assente dal giudizio, in ossequio all’art. 91 c.p.c. che non ammette la rifusione delle spese di giudizio in favore del contumace vittorioso . 1.1. Il motivo è infondato per le seguenti ragioni. 1.2. In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 91/2013 con cui si è sancita la illegittimità costituzionale della norma regionale sulla base della quale era stato conferito mandato alle liti all’avvocatura regionale per difendere la ASL qui resistente, la delibera autorizzativa della Regione veniva annullata dal Tar Campania con sentenza 1039/2014. Successivamente, previa Delib. della Giunta regionale n. 174 del 2014, emessa sulla base del D.L. n. 35 del 2013, art. 11, comma 8 bis, convertito in L. 64/2013, emanata in seguito alla pronuncia di incostituzionalità della norma regionale statuente che Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l’esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime , in data 8 luglio 2014 veniva conferito nuovo mandato alle liti all’avvocatura regionale con procura speciale a margine di un atto di costituzione che intendeva convalidare l’attività svolta in base alla precedente procura. Con sentenza del Tar Campania n. 4388/2015 veniva successivamente annullata la delibera della Giunta regionale Campania che aveva autorizzato l’avvocatura regionale ad assumere la difesa della ASL, sull’assunto che il D.L. 35 del 2013, art. 11, comma 8 bis, aggiunto dalla Legge di conversione n. 64 del 2013, dovesse essere attuato con norma primaria regionale, e non solo per via amministrativa. Nel giudizio di cassazione la parte resistente interveniva con procura speciale rilasciata ad altro difensore che dichiarava la volontà di ratificare tutti gli atti posti in essere dal precedente difensore. 1.3. Nel caso in esame occorre quindi valutare se la procura alle liti, inizialmente valida per la costituzione del rapporto processuale, sia venuta automaticamente meno ab origine per effetto della successiva caducazione ex lege provocata dalla pronuncia della Corte Costituzionale e se la situazione de qua, non rilevata dal giudice d’ufficio ex art. 182 c.p.c., possa essersi sanata per effetto della nuova e spontanea costituzione dell’avvocatura in forza di nuovo mandato rilasciato dall’ente regionale in base alla legge statale, successivamente emessa, che autorizzava le regioni ad agire nel senso anzidetto. Occorre, in particolare, verificare se la procura alle liti ricevuta nuovamente dall’avvocatura regionale in base a una normativa statale non più messa in discussione della Corte costituzionale abbia consolidato gli effetti processuali già verificatisi in forza della pregressa procura alle liti, caducata per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne costituisce il presupposto o antecedente logico, e se il successivo atto amministrativo di conferimento di nuovo incarico, dichiarato illegittimo dalla giurisdizione amministrativa, abbia inciso sulla procura alle liti nuovamente rilasciata all’avvocatura regionale che ha assistito la convenuta sino ad esaurimento del giudizio di appello. 1.4. Quanto alla procura alle liti, questa Corte ha già avuto modo di statuire che, laddove in corso di causa emerga l’irregolarità della costituzione di una parte, il giudice ha l’obbligo, in base al successivo art. 182 c.p.c. che in seguito alla novella n. 69 del 2009 è stato esplicitamente riferito al vizio che determina la nullità della procura al difensore di rilevarne il difetto, restando attribuita al suo prudente apprezzamento la possibilità dell’eventuale sanatoria dello stesso Cass. 11743/2012 . È stato tuttavia precisato che il principio che assegna alle parti la possibilità di regolarizzare la procura alle liti nulla, secondo il novellato art. 182 c.p.c., non opera qualora la procura debba considerarsi assente sin dall’origine perché, nel campo processuale, la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica cfr. da ultimo Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8933 del 29/03/2019 . 1.5. In tale materia occorre anche tener presente che la mancata assegnazione di un termine per la eventuale sanatoria della procura ritenuta invalida non comporta violazione dell’art. 182 c.p.c., se non in caso di diniego del giudice a fronte di una esplicita richiesta della parte, che ben può attivarsi per il rilascio di una nuova e valida procura laddove la questione del vizio di quella originaria sia stata oggetto dell’attività defensionale ed istruttoria Cass. Sez. 6 1, Sentenza n. 17301 del 12/07/2013 . 1.6. Orbene, ritiene questo Collegio che la sopraggiunta declaratoria di nullità della norma regionale che costituiva il presupposto del rilascio della procura all’avvocatura regionale non è in grado di invalidare ab origine l’attività processuale pregressa, espletata in forza della procura alle liti rilasciata in base a una legge dichiarata successivamente incostituzionale. 1.7. Una prima considerazione muove dal rilievo, puntualizzato dalla dottrina e giurisprudenza, che la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra il limite degli effetti che la stessa legge ha irrevocabilmente prodotto. Ciò in base al ben noto principio secondo cui l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti principio, come risaputo, che si ricava dalla L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, il quale determinando gli effetti delle decisioni di accoglimento nei termini di un divieto di applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla loro pubblicazione implica l’esclusione dal loro raggio di azione di tutte quelle situazioni in relazione alle quali le norme censurate non possono trovare applicazione, per l’operare in base ai comuni principi dell’ordinamento di una ragione preclusiva il giudicato, la prescrizione, decadenza ecc., come, ad esempio, quello di cinque giorni relativo alla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi previsto dall’art. 617 c.p.c. Tar Lazio, n. 2012/2012 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16450 del 18/07/2006 Cass. 15200/2005 . 1.8. La stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia n. 10/2015 che ha inteso affrontare approfonditamente questo tema, che anzitutto è pacifico che l’efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti . Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici sentenze Corte Cost. n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966 . Pertanto, il principio della retroattività vale . soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014 . In questi casi, l’individuazione in concreto del limite alla retroattività, dipendendo dalla specifica disciplina di settore relativa, ad esempio, ai termini di decadenza, prescrizione o inoppugnabilità degli atti amministrativi che precluda ogni ulteriore azione o rimedio giurisdizionale, rientra nell’ambito dell’ordinaria attività interpretativa di competenza del giudice comune principio affermato, ex plurimis, sin dalle sentenze n. 58 del 1967 e n. 49 del 1970 . Inoltre, come il limite dei rapporti esauriti ha origine nell’esigenza di tutelare il principio della certezza del diritto, così ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati. In questi casi, la loro individuazione è ascrivibile all’attività di bilanciamento tra valori di rango costituzionale ed è, quindi, la Corte costituzionale e solo essa ad avere la competenza in proposito”. 1.9. Dovendo applicare i suddetti principi in sede processuale, ove è prevista la possibilità di stabilizzazione degli effetti già irreversibilmente verificatisi prima della dichiarazione di incostituzionalità della norma, nel caso specifico, secondo un’impostazione della dottrina amministrativa, si può affermare che il provvedimento amministrativo emesso sulla base della norma divenuta incostituzionale, sin tanto che non venga rimosso, costituisce atto di definitiva regolazione della situazione giuridica. Per cui, relativamente al caso in esame, il rapporto sia contrattuale che processuale derivato dal conferimento dell’incarico sarebbe divenuto intangibile sin tanto che l’atto amministrativo presupposto non sia stato eliminato. La sua eliminazione, sempre secondo la tradizionale impostazione amministrativistica, non costituisce conseguenza automatica della dichiarazione di incostituzionalità della legge alla base del provvedimento, potendo discendere solo da una pronuncia del giudice amministrativo e dunque presupponendo la tempestiva proposizione del relativo ricorso ovvero dall’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stessa amministrazione Tar Napoli, Sez. I, sentenza 8.6.2016, n. 2898 , seguito da un formale atto di revoca della procura. 1.10. Secondo un’altra impostazione, più sostanzialista e maggiormente condivisibile, la dichiarazione di incostituzionalità di una legge per violazione, ad esempio, del principio del concorso pubblico, comporta la nullità ab origine dei contratti conclusi sulla base delle procedure poste in essere in esecuzione delle norme costituzionalmente illegittime, poiché la regolarità della procedura di assunzione condiziona, in ipotesi, la validità di un contratto di lavoro, e non può essere ravvisata una situazione giuridica irrevocabile o esaurita in un rapporto contrattuale che sia ancora in atto e che sia sorto per effetto di una procedura amministrativa posta in essere sulla base di una legge dichiarata incostituzionale cfr. Cassazione, Sez. Lav., sentenza 8.7.2016, n. 14032 . Secondo tale impostazione, non si rende necessario un formale atto di revoca del provvedimento amministrativo per far ritenere nullo l’atto amministrativo. Tuttavia, relativamente ai contratti con prestazioni continuate la giurisprudenza ha stabilito il principio stabilizzatore secondo cui, pur conseguendo in linea di principio il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata in ragione dell’accertamento della nullità, la parte che abbia usufruito della prestazione non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo, in quanto ciò importerebbe un’inammissibile arricchimento senza causa in danno della controparte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3971 del 12/02/2019 Sez. 3, Sentenza n. 4849 del 03/05/1991 in tema di locazioni di immobili Cassazione, Sez. Lav., sentenza 8.7.2016, n. 14032 in tema di contratto di lavoro . Anche in questo caso, dunque, opera il principio di irretroattività ove gli effetti contrattuali si siano irreversibilmente esauriti, in conformità allo stretto margine di discrezionalità lasciato dal giudice delle leggi al giudice del merito nel considerare gli effetti già consolidati dopo la dichiarazione di nullità della norma presupposta. 1.11. Nel caso concreto, in definitiva, occorre considerare che la procura alle liti rilasciata dalla parte al legale dell’avvocatura regionale non è stata mai formalmente revocata, nè il giudice ha preso atto di tale sopravvenuta irregolarità, ma che la parte processuale, sulla base della delibera della giunta regionale n. 174/2014 intervenuta in seguito alla pronuncia di incostituzionalità della norma regionale, ha provveduto ad attivarsi producendo nuova procura alle liti in conformità a un provvedimento amministrativo emesso sulla base della normativa questa volta statale successivamente emanata per regolamentare la materia. 1.12. Orbene, in tale arco di tempo gli effetti processuali che si sono verificati per effetto della procura alle liti si devono ritenere irreversibilmente consolidati. Difatti la decisione della Corte Costituzionale ha inciso sulla norma regionale che sanciva tale facoltà per gli enti collegati alle regioni, e non sullo ius postulandi. Diversamente ragionando, verrebbe compresso a posteriori il diritto di difesa esercitato dal difensore della parte, così rappresentata, per contrastare il diritto di azione esercitato dall’attore, pur non essendo stato tale specifico rapporto toccato dalla pronuncia di incostituzionalità che ha riguardato il solo aspetto -formale della mancanza di una norma primaria che consentisse alla regione di legiferare autonomamente in tale materia incidente sulla professione legale di avvocato. 1.13. Ulteriori argomenti a favore della salvezza degli effetti verificatisi irreversibilmente sotto il profilo processuale possono trarsi dall’ordinamento processuale in generale, e in particolare dalle norme processuali che regolano la materia della procura alle liti. 1.14. Come è noto, la procura alle liti ex art. 82 c.p.c. costituisce un negozio unilaterale con cui una parte investe il professionista dello ius postulandi e, in quanto tale, esso rimane un negozio di rilievo processuale del tutto autonomo dal contratto di patrocinio, i cui effetti sono circoscritti all’ambito contrattuale Cass. 1419/2011 . La procura alle liti, si dice, è atto geneticamente sostanziale, con rilevanza processuale , che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto dell’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell’atto cui accede Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1419 del 21/01/2011 Sez. 1, Sentenza n. 21924 del 2006 . 1.15. Le ricadute di tale principio sul processo sono di rilievo. 1.16. La distinzione tra contratto di patrocinio e procura alle liti, infatti, fa sì che l’invalidità del primo non si riverberi necessariamente sulla seconda e,dunque, non privi il difensore dello ius postulandi per la parte che si difende in un giudizio. La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è infatti insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 22/07/2004 Sez. 1, Sentenza n. 8388 del 02/09/1997 . 1.17. Il suddetto principio, è anch’esso corollario del più generale principio di conservazione degli effetti degli atti processuali, ricavabile dalla disciplina delle nullità processuali di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, riflesso nel novellato art. 182 c.p.c. -, e pertanto il vizio del negozio di patrocinio posto a fondamento dello ius postulandi non è anch’esso in grado di invalidare l’attività processuale svolta dall’avvocato a favore della parte processuale in forza di una procura alle liti non formalmente revocata, equiparabile in tal caso a una particolare ipotesi di negotiorum gestio in questo senso cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 . Difatti, in tale caso, ove il negozio di patrocinio è venuto meno a contraddittorio instaurato tra le parti, per regolare il caso de quo vale piuttosto il principio dell’ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem affermato in caso di morte o perdita di capacità del mandante sino ad esaurimento del grado di giudizio in cui si è determinato il venir meno del negozio di patrocinio Sez. 6 1, Ordinanza n. 27530 del 20/11/2017 cfr. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 . 1.18. A tutto quanto sopra deve aggiungersi un ulteriore importante distinguo. 1.19. Il caso in esame, infatti, non è certamente equiparabile a quello, regolato nell’art. 301 c.p.c., relativo al sopravvenuto impedimento del procuratore alle liti, che determina ex officio l’interruzione del processo, senza salvezza dell’attività espletata in assenza di autorizzazione all’esercizio della professione forense cfr. Sez. U -, Sentenza n. 487 del 10/01/2019 . L’incompatibilità generale prescritta dalla legge professionale forense per gli studi legali interni agli enti pubblici, con eccezione dell’ipotesi in cui gli avvocati regionali siano iscritti al particolare albo speciale, per effetto della disposizione della L. n. 64 del 2013, art. 10 sexies che li abilita al patrocinio degli enti controllati dalla regione appare qui non essere messa in questione, e pertanto la situazione che si determina in caso di invalidazione dell’atto autorizzativo dell’ente regionale che li abilita a rappresentare enti diversi dalla regione non è paragonabile alla perdita di abilitazione del professionista all’esercizio dell’attività nel settore specifico, ma piuttosto alla invalidità o al venir meno del negozio di patrocinio, ricadente nell’ipotesi sopra vista, non in grado di inficiare l’attività processuale esercitata in forza della procura alle liti non revocata. 1.20. Ragionando alla luce dei suesposti principi, pertanto, il successivo rilascio di procura speciale a procuratore non appartenente all’avvocatura regionale, in conformità alla legge processuale che regola il giudizio di legittimità e alle richiamate disposizioni di legge in materia, permette di ritenere validamente esercitata la difesa sia nel presente che nel pregresso giudizio cfr. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 . 1.21. Conseguentemente, la condanna alle spese processuali, disposta al termine del giudizio a norma dell’art. 91 c.p.c., trova fondamento nell’utile esercizio di difesa espletata e impedisce che, per un vizio formale posto a monte, sul fronte della legislazione che regola la materia, si determini una diminuzione patrimoniale per la parte che ha svolto un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto. Sul punto, vero è che si è anche sancito che la condanna alle spese non potrebbe essere pronunziata in favore del contumace vittorioso , poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Detto principio, tuttavia, non vale certamente ove risulti, come nel caso in questione, che il difensore della parte, decaduto ex lege dall’incarico professionale in corso di causa, ha esercitato l’attività processuale in forza della procura alle liti non revocata e ha espletato l’attività difensiva sino ad esaurimento del giudizio, a beneficio della stessa parte processuale validamente costituitasi v. anche Sez. 6 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018 Cass. sez II, n. 17432/2011 . 2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso, condannando il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.