Avvocato rivendica compensi eccedenti a quanto astrattamente dovuto: è lite temeraria

La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.

È questo il principio ribadito dalla Suprema Corte ordinanza, sez. II civile, n. 23319/19 depositata il 18 settembre in un caso interessante, piuttosto articolato anche a livello di censure, molte delle quali, tuttavia, sono state ritenute inammissibili. Il caso. Un avvocato convocava in giudizio l’ex cliente uno Stato del Sud America per ottenere il pagamento delle parcelle a suo dire dovute per l’assistenza in alcuni procedimenti giudiziari , per un importo superiore ai 5 milioni di euro. In primo grado la domanda del professionista veniva respinta con una pesante condanna euro 120.000 per lite temeraria. In appello, la condanna per lite temeraria veniva ridotta, ma la decisione di rigetto quanto alla richiesta di pagamento del compenso veniva confermata, ritenendo la Corte d’appello che il professionista non avesse fornito la necessaria prova del preteso diritto di credito, né in punto di an, né in punto di quantum. Seguiva il ricorso per cassazione con ricorso incidentale . Una prima censura processuale il vizio di costituzione del giudice. Il professionista ricorrente lamentava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in quanto il giudice estensore della decisione sarebbe stato persona diversa da quello originariamente designato per la trattazione dell'appello. Censura respinta perché l’identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d’altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati. Sotto altro profilo, l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'articolo 174 c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità degli atti e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza. Compenso mensile escluso per il periodo di sospensione feriale? Altra censura la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la normativa prevista per la sospensione feriale dei termini processuali al contratto di mandato nascente dalla scrittura privata sottoscritta, per cui sarebbe stato errato l'assunto della Corte territoriale, secondo cui nei periodi coperti dalla sospensione feriale dei termini processuali non era dovuto al professionista il compenso mensile previsto nel contratto. Ma gli Ermellini precisano che invero la motivazione sul punto della Corte d’appello è molto più articolata e completa, anche se in effetti sarebbe errato considerare le interruzioni per i mesi feriali” quale elemento per la determinazione del quantum del compenso spettante al professionista in base ad un contratto di assistenza. La motivazione era appunto ben più completa e si basava soprattutto sul mancato adempimento dell’onere della prova da parte del professionista. In definitiva sul punto, nell'ambito del complessivo ragionamento della Corte di merito, il rinvio alla sospensione feriale dei termini costituiva un semplice obiter che non costituiva la vera ratio del rigetto della domanda. Da qui l’inammissibilità della doglianza fatta valere, per difetto di interesse specifico all’impugnazione. Il vizio di motivazione sull’errata interpretazione del tenore del contratto di assistenza. La Corte di Appello avrebbe altresì erroneamente ritenuto che la scrittura privata costituiva una procura, mentre essa integrava un contratto di mandato nel cui ambito era previsto un compenso fisso mensile. Conseguentemente, i giudici d’appello si sarebbero dovuti limitare ad accertare la sussistenza del contratto senza valutare se effettivamente l’attività professionale fosse stata resa oppure no. Ma la censura incontra i limiti relativi al vizio di motivazione”, essendo ora denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Restano quindi esclusi, da un lato, qualsiasi altro vizio della motivazione, con particolare riferimento all'omesso esame di elementi istruttorie e, dall'altro lato, le censure attinenti all'apprezzamento delle prove. La condanna per lite temeraria viene confermata dalla Cassazione. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la responsabilità per lite temeraria sul presupposto che l’avvocato avesse agito per rivendicare somme eccedenti quanto in astratto dovutogli a fronte dell’attività effettivamente prestata in base al contratto. Attività per quale, secondo il giudice d’appello, il ricorrente era stato già retribuito prima dell'inizio della lite. Secondo gli Ermellini deve essere allora ribadito il principio di diritto a tenore del quale la responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Il ricorso incidentale accolto la violazione del d.m. n. 55/2014. Lo Stato del Sud America convenuto in giudizio aveva proposto ricorso incidentale sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nella liquidazione delle spese processuali a suo favore. Doglianza accolta dalla Cassazione, perché in effetti la Corte di Appello aveva liquidato le spese in misura inferiore all'importo minimo previsto dalla tabella allegata al d.m. n. 55/2014, tanto prendendo a riferimento il valore della domanda, quanto applicando lo scaglione previsto per le questioni di valore indeterminato aventi bassa complessità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 marzo – 18 settembre 2019, n. 23319 Presidente Orilia – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione del 3.5.2007 l’avv. P.G.P. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Milano la Repubblica Bolivariana del Venezuela invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 5.840.942,76 ovvero di quella diversa di giustizia -al netto degli acconti già percepiti a fronte dell’attività di assistenza fornita dal professionista in favore della convenuta nell’ambito di alcuni procedimenti giudiziari. Si costituiva la Repubblica del Venezuela invocando il rigetto della domanda ed eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto il mandato era stato conferito all’avv. P. da soggetto -tale avv. B. non in possesso del potere di rappresentare ed impegnare il governo venezuelano. Con sentenza n. 3251/2010 il Tribunale di Milano, dopo aver esperito l’interrogatorio dell’attore -il quale confermava di aver ricevuto dall’avv. B. il complessivo importo di Euro 123.864 respingeva la domanda condannando l’attore alle spese del grado e al risarcimento del danno da lite temeraria per la somma di Euro 120.000. Interponeva appello il P. e si costituiva la Repubblica del Venezuela resistendo al gravame. Con la sentenza oggi impugnata, n. 2016/2014, la Corte di Appello di Milano accoglieva l’appello limitatamente al capo della decisione di prime cure relativo alla condanna per lite temeraria, riducendo l’importo riconosciuto a tale titolo a parte appellata. Confermava, per il resto, la decisione di prime cure ritenendo che il professionista non avesse fornito la necessaria prova del preteso diritto di credito, nè in punto di an, nè in punto di quantum. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza P.G.P. affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso la Repubblica del Venezuela, spiegando ricorso incidentale con due motivi. Ragioni della decisione Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso sollevate dalla Repubblica Venezuelana. Sotto il primo profilo, la controricorrente ha dedotto che il ricorso sarebbe stato notificato tardivamente presso il domicilio eletto nel giudizio di merito. L’assunto è infondato, in quanto la sentenza impugnata è stata notificata il 15.10.2014 e dall’esame del ricorso risulta che fu tentata una prima notificazione in data 10.12.2014, ovverosia entro il termine di decadenza di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. La successiva notificazione che sempre dall’esame del ricorso risulta esser stata richiesta ed eseguita in data 24.12.2014, va ritenuta tempestiva alla luce del principio secondo cui In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv.640441 conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017, Rv.645352 Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv.648022 Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv.650482 . Nel caso di specie, peraltro, ambedue le notificazioni sono state eseguite al procuratore domiciliatario della Repubblica Venezuelana presso il medesimo indirizzo di omissis . Tuttavia la prima di esse -rivolta all’avv. Massimiliano Gallasso risulta non essersi perfezionata in quanto, come si legge dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, non mi è stato possibile accertare se il destinatario sia in luogo. Il portiere dello stabile sig. F. mi dichiara che in loco è domiciliato lo studio Gallasso ma nessuno con il nominativo come indicato in atti . La seconda invece, rivolta all’avv. Davide Massimiliano Gallasso, risulta perfezionata proprio con la consegna della copia dell’atto al custode F. . È dunque evidente che la prima notificazione non sia andata a buon fine non già per un errore di trascuratezza di parte ricorrente, che aveva indicato correttamente nome e indirizzo del destinatario, ma soltanto per l’eccessiva solerzia del custode dello stabile che aveva rifiutato di ricevere la notificazione di un atto non recante ambedue i nomi di battesimo del destinatario. Trattandosi quindi di fatto non imputabile al notificante, il quale comunque ha provveduto a riattivare sollecitamente il processo notificatorio portandolo a compimento, può essere utilmente richiamata la giurisprudenza dianzi menzionata. La seconda eccezione mossa dalla parte controricorrente è invece relativa alla presunta inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, mancata riproduzione dei documenti richiamati dal ricorrente, violazione del dovere di specificità delle censure e commistione dei motivi. Anche questa doglianza non ha fondamento, in quanto l’esame dei motivi formulati dal ricorrente consente di comprendere il contenuto delle varie censure e di individuare le parti della sentenza impugnata interessate. Venendo all’esame dei motivi del ricorso principale, con il primo di essi il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in quanto il giudice estensore della decisione sarebbe persona diversa da quello originariamente designato per la trattazione dell’appello. La censura non ha fondamento, posto che dalla stessa formulazione del motivo emerge cfr. pag.10 del ricorso che In data 14 marzo 2014 risulta la sostituzione del giudice relatore Dott.ssa Z. con il giudice Dott. S.A. senza che il provvedimento risulti avere una qualche motivazione . Se ne ricava che la sostituzione del giudice relatore è stata disposta con specifico provvedimento, onde in relazione ad essa non si ravvisa alcuna violazione processuale. Nè ha rilevanza la circostanza che il provvedimento anzidetto non rechi specifica motivazione, in quanto la sostituzione del relatore, attinendo alle esigenze organizzative dell’ufficio e alla ripartizione delle cause all’interno del medesimo collegio, non è soggetta ad alcun onere di specifica motivazione. Infatti L’identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all’udienza all’uopo fissata e quello che decide la causa ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d’altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 14/12/2007, Rv.601037 cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2745 del 08/02/2007, Rv.595794 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8442 del 13/06/2002, Rv.555030 . Peraltro va anche ribadito che L’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità degli atti e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010, Rv.612236 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 24/07/2012, Rv. 623419 Cass. Sez. L, Sentenza n. 1912 del 25/01/2017, Rv.642786 . Ne deriva che, ammesso che nel caso di specie si possa ravvisare una violazione del principio di cui all’art. 174 c.p.c. -il che non è, posto che il ricorrente non ha dedotto nel motivo in esame una violazione dei criteri di ripartizione tabellare delle cause, ma si è soltanto lamentato del fatto che prima della precisazione delle conclusioni il giudice istruttore fosse stato sostituito con altro componente del collegio sussisterebbe una mera irregolarità e non una causa di nullità della sentenza. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 e dell’art. 1362 c.c. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la normativa prevista per la sospensione feriale dei termini processuali al contratto di mandato nascente dalla scrittura del 19.9.2005 sottoscritta tra l’avv. P. e l’avv. B. . Ad avviso del ricorrente, sarebbe errato l’assunto della Corte territoriale, secondo cui nei periodi coperti dalla sospensione feriale dei termini processuali non sarebbe dovuto al professionista il compenso mensile previsto nel richiamato contratto. La doglianza è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione. La Corte milanese ha effettivamente errato nel richiamare, peraltro in via del tutto incidentale cfr. pag.29, in fondo le interruzioni per i periodi feriali come elemento da considerare nell’ambito della determinazione del quantum del compenso spettante al professionista in base ad un contratto di assistenza scritto instauratosi a partire dal 19 settembre 2005 data della stessa procura e estinto il 26 gennaio 2007, data in cui avviene la revoca della procura stessa cfr. pag.26, in apertura . Se infatti esisteva, nel predetto intervallo temporale, un rapporto di assistenza prevedente un compenso predeterminato, sulla spettanza di quest’ultimo non poteva certamente incidere il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Tuttavia la Corte di Appello ha escluso il diritto al compenso rivendicato dall’avv. P. non già sull’affermazione di cui si discute, bensì sul diverso argomento secondo cui Ai sensi dell’art. 2697 c.c. incombeva sull’appellante l’onere di fornire la prova dell’an e del quantum del proprio presunto credito al fine di dimostrare in maniera inequivocabile i l’esistenza del mandato professionale utile allo svolgimento delle attività di cui chiede il pagamento ii l’avere effettivamente prestato la propria opera professionale, al di là di generiche affermazioni di merito sull’impegno profuso, ai fini della quantificazione del credito cfr. pag.26 della decisione impugnata . Ad avviso della Corte menegnina, la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrava soltanto lo svolgimento di attività in relazione ai procedimenti pendenti davanti agli uffici giudiziari di Saluzzo e Mendrisio, ma non anche in riferimento al procedimento contro Pavanelli presso gli uffici giudiziari di Torino e Roma. Pertanto, la Corte territoriale ha circoscritto l’ambito della pretesa del P. ai soli procedimenti pendenti a Saluzzo e Mendrisio e, dopo aver ritenuto quasi totalmente inammissibile la produzione documentale tardivamente eseguita dal P. a pretesa dimostrazione dell’attività svolta in quei contesti cfr. pag.27 della sentenza impugnata e considerato insufficiente, ai fini della quantificazione del compenso, la parcella predisposta dal professionista e munita del visto di congruità del Consiglio dell’Ordine in quanto documento di formazione sostanzialmente unilaterale , ha concluso affermando che l’attore non aveva fornito la richiesta prova del credito. Ha poi soggiunto, solo per completare il ragionamento, che comunque quanto già percepito dall’avv. P. poteva essere ritenuto sufficiente per retribuire l’attività da quegli concretamente svolta. Nell’ambito del complessivo ragionamento della Corte di merito, quindi, il rinvio alla sospensione feriale dei termini costituisce un semplice obiter che non costituisce la vera ratio del rigetto della domanda. Da ciò deriva l’inammissibilità della doglianza in esame per difetto di interesse specifico all’impugnazione. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2233, 1709, 1325 e 1362 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la scrittura del 19.9.2005 costituisse una procura, mentre essa integrava un contratto di mandato nel cui ambito era previsto un compenso fisso mensile. La Corte territoriale quindi, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l’esistenza del contratto senza dover valutare se effettivamente l’attività professionale fosse stata resa dall’avv. P. o meno. La censura è inammissibile nella parte in cui deduce un vizio di motivazione, poiché il ricorso è soggetto, ratione temporis, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 . Ne deriva che il vizio di motivazione deve essere interpretato alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 . Restano quindi esclusi da un lato qualsiasi altro vizio della motivazione, con particolare riferimento all’omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie cfr. Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv.632914 Cass. Sez.6-3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781 Cass. Sez.3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 e, dall’altro lato, le censure attinenti all’apprezzamento delle prove, in base al principio secondo cui L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595 conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448 Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330 . Parimenti inammissibile è la parte della censura che si rivolge avverso l’interpretazione del contratto del 19.9.2005, posto il principio secondo cui In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., mentre la seconda -concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv.646340 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv.586972 . Nel caso di specie la Corte territoriale, facendo buon governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte, ha ricostruito la volontà delle parti valorizzando la circostanza che nella scrittura del 19.9.2005 fossero espressamente indicati il procedimento penale n. 102/1999 avanti alla Procura della Repubblica di Saluzzo e il procedimento presso la Pretura di Mandrisio cfr. pag.25 della decisione di seconde cure e ravvisando evidentemente in tale elemento la conferma dell’intenzione di conferire, con il documento in discussione, all’odierno ricorrente non già un mandato generico, ma una specifica procura riferita a due soli procedimenti. Inoltre, l’aspetto relativo alla definizione del rapporto se in termini di mandato o di procura non è decisivo, posto che come già riferito la Corte di Appello ha escluso il diritto al compenso ulteriore rivendicato dall’odierno ricorrente non già in base alla natura giuridica del rapporto, bensì sulla scorta del duplice argomento che lo stesso non avesse fornito idonea prova del credito e che quando da lui ricevuto in acconto fosse sufficiente a retribuirne l’opera. Infine, va anche evidenziato che la Repubblica del Venezuela ha espressamente contestato, nel corso di tutto il giudizio di merito, il potere dell’avv. B. firmatario della scrittura del 19.9.2005 di cui si discute di impegnare validamente il governo venezuelano. A fronte di tale disconoscimento, che non risulta superato da idonea prova contraria fornita dall’odierno ricorrente, il documento in esame non è comunque sufficiente ai fini della prova del credito vantato dall’avv. P. nei confronti della Repubblica del Venezuela, posto che -al massimo esso comprova l’esistenza di un rapporto professionale tra il ricorrente e l’avv. B. e contiene la disciplina degli aspetti economici di detto rapporto. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 163, 167, 183 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il rapporto nascente dal documento del 19.9.2005 fosse sorto il 19.9.2005, data di sottoscrizione della procura, e si fosse estinto il 26.1.2007, quando la stessa sarebbe stata revocata cfr. pag.26 della sentenza impugnata . Ad avviso del ricorrente, agli atti del giudizio vi sarebbero prove -in particolare, corrispondenza email ed ammissioni della Repubblica del Venezuela che non sarebbero state adeguatamente considerate dalla Corte territoriale. La doglianza è inammissibile perché, come già precisato, la valutazione delle prove acquisite agli atti e l’apprezzamento della loro decisività e rilevanza integra una quaestio facti che è riservata al giudice di merito e non è utilmente deducibile in Cassazione. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe ravvisato i presupposti per la condanna dell’odierno ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria, sia pure riducendo l’importo originariamente previsto a tale titolo dal Tribunale, senza considerare da un lato che l’avv. P. aveva dimostrato la sostanziale fondatezza della sua pretesa, in particolare mediante l’accordo del 19.9.2005, e dall’altro lato che la Repubblica del Venezuela non aveva comunque alcuna specifica ragione di danno nè indicato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, sia pure in forma equitativa, di detto danno. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’ulteriore profilo di violazione dell’art. 96 c.p.c. perché la Corte milanese avrebbe erroneamente disatteso la sua richiesta di condanna della Repubblica del Venezuela al risarcimento del danno da lite temeraria, senza considerare che il predetto Stato estero aveva sollevato una serie di eccezioni processuali che erano state tutte respinte, assumendo un comportamento processuale che -ad avviso del ricorrente meritava di essere censurato per la sua temerarietà. Le due doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perché entrambe attinenti alla statuizione relativa all’art. 96 c.p.c. assunta dal giudice di appello, sono infondate. Ed invero la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità per lite temeraria dell’odierno ricorrente sul presupposto che egli avesse agito per rivendicare somme eccedenti quanto in astratto dovutogli a fronte dell’attività effettivamente prestata in base al contratto del 19.9.2005,. Attività per quale, per inciso, secondo la Corte milanese il ricorrente era stato già retribuito prima dell’inizio della lite. Queste considerazioni, unite al fatto che -ad avviso del giudice di merito l’avv. P. non avesse fornito idonea prova del suo preteso credito, nè in punto di an, nè in punto di quantum, che la maggior parte della documentazione fosse inammissibile perché prodotta tardivamente e che vi fosse stata intenzionale confusione nell’allegazione dei documenti anche a mezzo di nuova e non corrispondente numerazione cfr. pag.30 della sentenza impugnata hanno condotto la Corte lombarda a ritenere sussistente la responsabilità aggravata del P. e ad escludere, invece, quella della Repubblica venezuelana, che pure aveva opposto una serie di eccezioni processuali rivelatesi poi a loro volta infondate. Tale statuizione appare coerente con i principi posti da questa Corte in materia di responsabilità per lite temeraria, secondo cui La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione Cass. Sez. U, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, Rv. 648130 . È vero che le S.U. affermano l’insufficienza della mera infondatezza, anche palese, della domanda, ai fini della condanna per lite temeraria, ma il riferimento alla complessiva condotta della parte, con specifico riferimento alla coltivazione di un appello -e oggi di un ricorso per cassazione infondati, con abuso dello strumento di impugnazione, integra certamente il presupposto per la condanna sancita dalla Corte territoriale cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 , peraltro in misura assai mitigata rispetto a quella originariamente pronunciata dal Tribunale. Infine, con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la Corte di Appello non avrebbe ridotto la condanna alle spese disposta dal primo giudice, per l’importo di Euro 8.000 per diritti ed Euro 55.000 per onorari, ed avrebbe a sua volta condannato l’appellante alle spese del secondo grado, senza disporne la compensazione neppure in parte. La doglianza è infondata in quanto il governo delle spese in concreto adottato dalla Corte lombarda non viola il divieto di accollo a carico della parte totalmente vittoriosa. Nè può essere utilmente censurato in questa sede il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di compensare in tutto o in parte le spese processuali, posto che esso integra una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del predetto giudice, il cui esercizio -o mancato esercizio non può costituire oggetto di motivo di ricorso in Cassazione. In definitiva, il ricorso principale va rigettato. Passando al ricorso incidentale, va innanzitutto osservato che il secondo motivo si risolve nella richiesta di applicazione anche in questa sede dell’art. 96 c.p.c., ond’esso non contiene alcuna censura rivolta avverso la sentenza impugnata. Con il primo motivo, invece, la Repubblica del Venezuela lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese del grado nella misura di Euro 3.777 a fronte di un compenso tabellare ben superiore. La doglianza è fondata. Risulta invero che il P. avesse invocato la condanna della Repubblica del Venezuela al pagamento della somma di Euro 5.840.925,76 o altra diversa ritenuta di giustizia. A fronte di tale domanda, la Corte di Appello ha liquidato le spese in misura inferiore all’importo minimo previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, tanto prendendo a riferimento il valore della domanda, quanto applicando lo scaglione previsto per le questioni di valore indeterminato aventi bassa complessità. Anche considerando quest’ultimo, infatti, ed operando tutti gli abbattimenti previsti di regola dall’art. 4 comma 1 di detto decreto, per i quali non è richiesta da parte del giudice di merito l’adozione di specifica motivazione, sono dovuti i seguenti compensi Euro 980 per la fase di studio Euro 675 per quella di introduzione Euro 2.030 per quella istruttoria e di trattazione Euro 1.653 per quella decisionale per un totale di Euro 5.338. Ne deriva l’accoglimento della censura in esame, con cassazione della pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che dovrà provvedere alla quantificazione delle spese di lite dell’intero giudizio, ivi incluso il presente giudizio di Cassazione, tenendo conto della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, del valore della controversia che sarà in concreto ravvisato e degli aumenti e diminuzioni previsti da detta norma, avendo cura di fornire specifica motivazione in caso di superamento, in aumento o riduzione, dei valori di variazione indicati di regola dall’art. 4 comma 1 del decreto richiamato. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed il ricorso principale è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.