Il compenso dell’avvocato e la decorrenza del termine di prescrizione dalla conclusione della prestazione

In tema di competenze dovute all’avvocato, la conclusione della prestazione professionale viene individuata nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento era stato conferito l’incarico, che coincide con la pubblicazione della sentenza definitiva. Iniziative successive intraprese dal professionista rappresentano prestazione di nuova attività, che come tale è assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione.

Sul punto torna ad esprimersi la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 21943/19, depositata il 2 settembre. Il fatto. La Corte d’Appello confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo che intimava il convenuto al pagamento dei compensi professionali ad un avvocato per l’attività svolta. In particolare il Tribunale aveva ritenuto prescritto il diritto azionato dal professionista, con una sola eccezione del corrispettivo per l’attività prestata nella causa di sfratto per finita locazione. Per la Corte d’Appello invece l’attività professionale dell’avvocato si era conclusa nel 2001 e alla pubblicazione della sentenza del Tribunale non erano stati allegati elementi idonei a superare l’eccezione di prescrizione. L’avvocato così propone ricorso in Cassazione. La decisione di secondo grado. Occorre preliminarmente dire che, nonostante la lite fosse cessata nel 2001, l’affare oggetto del contratto di patrocinio non si era concluso tanto che il cliente aveva conferito ulteriori incarichi all’avvocato in questa sede ricorrente e l’attività professionale svolta da quest’ultimo doveva essere così considerata in maniera unitaria. Ma la Corte territoriale escludeva la suddetta unitarietà. L’intervento della Suprema Corte. Come più volte sottolineato dai Giudici di legittimità sul tema di prescrizione presuntiva, l’art. 2957 c.c. prevede la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l’esigibilità immediata del corrispettivo . E in ambito di corrispettivi dovuti all’avvocato, la conclusione della prestazione professionale è individuata nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento era stato conferito l’incarico, che coincide con la pubblicazione della sentenza definitiva. Eventuali successive iniziative intraprese dal professionista rappresentano prestazione di nuova attività, la quale è assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione. Da tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 marzo – 2 settembre 2019, n. 21943 Presidente Orilia – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 21 settembre 2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 14022 del 2011 che aveva accolto l’opposizione di M.A. al decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di compensi professionali all’avv. D.M.M. . 1.1. Il Tribunale aveva ritenuto prescritto il diritto azionato dal professionista, con la sola eccezione del compenso per l’attività prestata in causa di sfratto per finita locazione, ed aveva condannato il convenuto M. al pagamento della somma di Euro 18.891,08, oltre interessi. 2. La Corte d’appello, adita in via principale dall’avv. D.M. e in via incidentale da M.A. , ha rigettato entrambi i gravami. 2.1. Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha rilevato che l’attività defensionale svolta dall’avv. D.M. si era conclusa nel 2001, con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva quantificato l’importo dovuto al M. dalla Cooperativa Edilizia Popolare Tor Lupara di Mentana a r.l. , e che non erano stati allegati elementi idonei a superare l’eccezione di prescrizione, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alle comunicazioni in data 14 ottobre 1998 e alla contestazione del mancato pagamento fatta al Consiglio dell’Ordine. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avv. D.M. , sulla base di due motivi, ai quali resiste M.A. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 2957 c.c., comma 2 e si assume l’unitarietà dell’incarico in esecuzione del quale il ricorrente aveva patrocinato il sig. M. nella controversia che lo vedeva opposto alla Società Cooperativa Edil Popolare Tor Lupara di Mentana a r.l Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la lite era cessata nel 2001 ma l’affare oggetto del contratto di patrocinio non si era concluso poiché, a causa dell’inadempimento della Cooperativa, il M. aveva conferito ulteriori incarichi all’avv. D.M. in data 5 ottobre 2001 e in data 15 febbraio 2005, per il recupero del credito. L’ultima prestazione dell’attività giudiziale svolta in fase di cognizione e di connessa conseguente attività stragiudiziale nei giudizi di esecuzione risaliva al 10 febbraio 2005, quando l’avv. D.M. aveva inoltrato istanza di ammissione al passivo del credito vantato dal M. nei confronti della Cooperativa. Da tale ultima data sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione presuntiva. 1.1. La doglianza è infondata. La Corte d’appello ha escluso l’unitarietà dell’incarico con riferimento alle successive iniziative finalizzate al recupero del credito del sig. M. , e la decisione risulta immune da censure. Come evidenziato dalla costante giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice sul tema di prescrizione presuntiva, la ratio della normativa in oggetto risiede nell’esigenza di certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale. In coerenza con tale ratio, l’art. 2957 c.c., prevede la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l’esigibilità immediata del corrispettivo ex multis, Cass. 26/03/2009, n. 7378 . In ambito di competenze dovute agli avvocati, la conclusione della prestazione è individuata nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento era stato conferito l’incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo cfr. Cass. 30/06/2015, n. 13401 Cass. 08/10/2001, n. 12326 . Eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo avvocato, anche se connesse alla decisione definitiva, quali tipicamente i procedimenti esecutivi finalizzati a rendere effettivo il diritto riconosciuto, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad autonomo termine di prescrizione. 2. Con il secondo motivo è denunciata errata motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto delle prestazioni svolte nel periodo successivo a quello individuato come dies a quo del termine di prescrizione. 2.1. Il motivo è strutturalmente inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione al di fuori del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come enucleato dalla giurisprudenza consolidata di questa questa Corte ex multis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053 . 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.