Quando la Cassazione sbaglia e la Corte d’Appello di Palermo rimedia

Già il 21 dicembre 2018 nel mio L’operazione Poseidone e la sua soluzione , commentando le tre sentenze gemelle della Cassazione nn. 32167/18, 32506/18 e 32508/18 , scrivevo che sulla natura del contributo integrativo la Cassazione ha sbagliato perché il contributo integrativo ha natura previdenziale e non solidaristica.

Lo affermavo già nel mio articolo del 7 febbraio 2014 La pensione contributiva e il contributo integrativo sul volume d’affari dell’avvocato . Ora la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza del 20 giugno 2019, ha affrontato, funditus , la questione affermando che Il contributo integrativo è previdenziale a tutti gli effetti attesa la sua obbligatorietà e la sua funzione solidaristica come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell’11.07.1996 e dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 69 del 18.05.2009 e n. 25 del 03.03.2011, di modo che non pare dubbio che per esso si realizzi un vero e proprio prelievo contributivo cfr. Corte Costituzione n. 402/91 per il concorso al finanziamento della Cassa di Previdenza. Del resto, come già detto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel citato art. 18 del d.l. n. 98/2011 richiama i contributi senza alcuna differenziazione tra contributi integrativi e soggettivi, talché non può l’interprete in questo caso la Suprema Corte di Cassazione introdurre una limitazione al solo contributo soggettivo non contemplata dal legislatore e che appare anche smentita dal raffronto sistematico con il precedente comma 11 della stessa disposizione che, prevedendo l’obbligo contributivo dei pensionati, ha fatto espressa indicazione del contributo soggettivo. Ma vi è di più. A voler seguire la tesi dell’INPS, verrebbero versate contemporaneamente due contribuzioni quella alla Gestione Separata e quella prevista dalla Cassa, di volta in volta competente sulla stessa attività professionale e sui medesimi redditi con conseguente violazione del divieto di doppia contribuzione, considerato che il contributo integrativo per finalità di finanziamento della gestione cd. di solidarietà è parte anche dell’aliquota INPS legge n. 449/97 . Il contributo integrativo, per stessa ammissione di Cassa Forense, è un contributo previdenziale a tutti gli effetti come da risoluzione n. 109 dell’11 luglio 1996 del Ministero delle Finanze, ancora oggi vigente. Nello stesso senso la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze nn. 30344, 30345/17 e 2282/18. Poiché ho ragione di ritenere che la sentenza della Corte di Appello di Palermo sarà impugnata dall’INPS in Cassazione, la Suprema Corte avrà l’occasione di rimeditare la questione sul punto dato che anche la più recente sentenza n. 5376/19, depositata il 22 febbraio , ha riaffermato che il contributo integrativo è dovuto per il fatto di essere iscritto all’Albo ma non anche alla Cassa e, quindi, sterile perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento e con finalità meramente solidaristiche. Come si è visto e dimostrato, il contributo integrativo è un contributo previdenziale a tutti gli effetti con la inevitabile conseguenza, tra il resto, che la pensione contributiva e i supplementi, in quanto liquidati ai sensi della l. n. 335/1995, debbono essere calcolati sull’intero montante contributivo versato, comprensivo anche del contributo integrativo e non del solo contributo soggettivo come è accaduto sin qui , magari deducendo la quota solidaristica come altre Casse hanno già fatto.

Corte d’Appello di Palermo, sez. Lavoro, sentenza 20 giugno - 11 luglio 2019 Presidente Pignataro – Relatore Antonelli In fatto Con ricorso al Tribunale di Agrigento omissis aveva chiesto accertarsi l’insussistenza del debito contributivo comunicatogli dall’INPS con nota del 13.6.2015, ricevuta il 23.06.2011, afferente alla gestione separata di cui all’articolo 2 L. numero 335/1995 relativamente all’anno 2005, nonché con successive note del 31.05.2012 contributi 2006 e del 30.06.2014 contributi 2008 , deducendo in particolare, l’insussistenza dei presupposti per tale imposizione e deducendo la prescrizione dell’ingiunto credito relativamente alla sola annualità 2005. L’INPS si era costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso del quale aveva chiesto il rigetto. Con sentenza numero 722/2018 il Giudice adito, esclusa la fondatezza della eccezione di prescrizione, ha ritenuto che la ricorrente fosse soggetta all’obbligo di iscrizione nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. numero 335/95 e conseguentemente ha rigettato il ricorso. Per la riforma della sentenza ha proposto appello omissis e con ricorso depositato l’11.09.2018. Ha resistito al gravame l’INPS con memoria del 18.02.2019. All’udienza del 20 giugno 2019 sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo. Motivi L’appellante si duole con il primo motivo del mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione ritenendo privo di alcun rilevo, a fini della determinazione del dies a quo, del giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo ribadisce la ritenuta nullità dell’iscrizione alla Gestione Separata e ripropone le difese di primo grado circa l’insussistenza del conseguente obbligo contributivo. La prima ragione di gravame merita accoglimento. In proposito la Suprema Corte Cass.27950/2018 ha affermato il principio per il quale In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assistenziale in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza non costituisce presupposto del credito contributivo”. Tale principio, si pone in linea di continuità con gli arresti del 29 maggio 2017 nr.13463 e 24 luglio 2018 nr.19640, nei quali questa Corte ha parimenti affermato, in relazione ai contributi calcolati in percentuale sul reddito che il fatto costitutivo della obbligazione contributiva, come di quella tributaria, è ai sensi della legge 223/1990, articolo 1, comma 4 la produzione del reddito da parte del lavoratore autonomo e non anche l’atto di accertamento di un maggior reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha valore meramente ricognitivo e non di accertamento con valore costitutivo, con la conseguenza che la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dall’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate” Cass. 7884/2019, nella quale si dà atto del superamento dell’indirizzo di segno opposto inaugurato da Cass. 7836/2016 . Preso atto di quanto sopra, considerato che il termine ultimo per il versamento dei contributi in parola nell’anno 2005 era focalizzato nel 20 giugno 2006 e che la richiesta di pagamento in parola era notificata alla professionista il 23 giugno 2011, si può affermare la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti. Deve essere del pari accolta la seconda ragione di gravame. Questa Corte si è già pronunciata su questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio e a tale orientamento intende dare continuità pur consapevole delle pronunce della Corte di Cassazione sent. N. 30344 e 30345 del 18 dicembre 2017, numero 32167/18 e numero 3799/19 di integrale accoglimento delle ragioni dell’INPS . Reputa, infatti, il Collegio che la tutela previdenziale dell’attività svolta dal professionista, proprio perché subordinata all’iscrizione all’INARCASSA, non sia disciplinata dal richiamato comma 26 dell’articolo 2 della L. numero 335/95 ma dal precedente comma 25 del medesimo articolo secondo cui Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi a previsione, avuto riguardo all’entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, e successive modificazioni ed integrazioni b definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari c previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività d assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.”. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. numero 103/1996 recante, per l’appunto, norme ” in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione ”, che, all’articolo 1, rubricato Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti, prevede Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’articolo 2 , comma 25, della legge 8 agosto 1995, numero 335, assicura ,, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi” e che, all’articolo 3, demanda ai soli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli albi” la competenza a deliberare sulle forme gestorie, tra quelle previste dalla medesima norma, sancendo la inclusione della categoria nella forma di previdenza di cui all’articolo 2, comma 26 l. numero 335/1992 solo in caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1”, ossia solo qualora gli enti esponenziali e gli enti abilitati alla tenuta degli albi omettano di deliberare sulla specifica forma di previdenza della categoria. Tale essendo il quadro normativo è palese che il comma 26, dell’articolo 2 L. numero 335/95 a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ” abbia, rispetto al precedente comma 25, differente ambito soggettivo di applicazione quest’ultimo è, infatti, rivolto alla tutela previdenziale dei soggetti che svolgano una libera professione il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione in appositi albi, il primo è invece indirizzato ai lavoratori autonomi per i quali non è prevista iscrizione in albi e che siano privi anche di ente previdenziale di categoria . In tal senso del resto si era pronunciata anche la Corte di Cassazione secondo cui i professionisti iscritti ad albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui alla l. numero 335 del 1995 , articolo 2, comma 26, ma nella gestione di cui al comma 25 del citato articolo 2. Va infatti rammentato che, nel complessivo piano di estensione della tutela previdenziale a categorie che in precedenza ne erano prive, la legge numero 335 del 1995 ha agito con due diverse disposizioni da un lato, con l'articolo 2, comma 25, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Si trattava, in questo caso, di regolamentare quei liberi professionisti per i quali esisteva un ente deputato alla tenuta degli albi, ma che non avevano, a differenza di altre categorie, una apposita cassa di previdenza e che erano quindi privi di tutela previdenziale. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996 , numero 103, che ha demandato proprio agli enti abilitati alla tenuta degli albi di scegliere se partecipare ad un ente pluricategoriale ovvero se costituire un ente di categoria per gestire l'assicurazione di detti professionisti D.Lgs. numero 103 del 1996, articolo 2 . Pertanto per i professionisti iscritti all'albo, ossia per i professionisti stricto sensu secondo la dizione usata dall'Istituto ricorrente, il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria, viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'Inps, che invece è prevista, dal successivo comma 26, per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale. Ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla gestione separata presso l'Inps di cui alla L. numero 335 del 1995, articolo 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali, come le guide turistiche, non esiste un albo professionale.” Cass. numero 3622/2007, nello stesso senso Cass. numero 13218/2008 . Tuttavia l’INPS pone a fondamento della propria tesi il dettato normativo dell'articolo 2, comma 26, della L. numero 335/95 e la sopravvenuta norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 18, comma 12, l D.L. numero 98/2011, convertito in legge 111/2011, secondo cui L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d , del decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995.”. Secondo l’INPS, la predetta disposizione confermerebbe che sono tenuti alla iscrizione nella Gestione Separata - tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali - tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o Regolamenti. Sennonché, la norma di interpretazione autentica è tale perchè ha natura solo chiarificatrice ma non innovativa della norma interpretata la tesi dell’INPS, invece, tende ad estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 26, anche a casi per i quali la Cassa Privata di Previdenza, nell’esercizio della propria autonomia cfr. Corte Cost. numero 254/2016 , abbia esonerato l’iscritto, alle condizioni date, dal versamento del contributo soggettivo così conglobando anche fattispecie chiaramente non regolate dalla norma interpretata siccome attratte nell’ambito normato dal precedente comma 25 e dai successivi decreti delegati, afferendo ad una tutela previdenziale per la quale la legge ha individuato come competente le Casse di Previdenza privata. In altri termini la tesi dell’INPS determinerebbe l’effetto di estendere, con efficacia retroattiva, l’ambito soggettivo dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata in palese contrasto con la natura di interpretazione autentica e con la lettera della norma invocata articolo 18, comma 12 dl numero 98/11 . Sul piano lessicale, infatti, la utilizzazione della congiunzione ovvero”, preceduta dalla virgola, ha valore disgiuntivo pertanto la legge ha inteso dire che non sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata coloro che, per svolgere la loro attività, devono essere iscritti ad appositi albi oppure coloro la cui attività non sia priva di collegamento con un ente previdenziale di categoria e ciò in assoluta coerenza con la natura residuale” della Gestione Separata dell’INPS che è volta ad attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive. Il verificarsi quindi di una delle due condizioni esclude l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione Separata. Supporta l’esposta interpretazione la Relazione al Senato sul disegno di legge di conversione del decreto legge numero 98/11, articolo 18, che dopo avere precisato che l’intervento normativo si era reso necessario per risolvere le questioni sorte dopo che l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l’evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare . il mancato versamento della contribuzione presso la gestione separata di cui all’articolo 2 , comma 26, della legge 8 agosto 1995 , numero 335” ha chiarito la norma in esame intende offrire una soluzione alla questione, ,da una parte, imponendo per il futuro l’obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuiti e nei regolamenti l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell’attività professionale e, dall’altro, precisando che sono soggetti all’iscrizione presso la gestione separata dell’INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa” . Ed infatti nel caso che qui interessa il non assoggettamento dei redditi dell’appellata al versamento del contributo soggettivo è l’effetto della specifica disciplina previdenziale che, prima della riforma attuata con la legge numero 247/12, attribuiva alla Cassa, in base alle determinazioni del Comitato dei delegati articolo 22 l. numero 576/1980 , la facoltà di esonerare temporaneamente dall’obbligo di iscrizione e conseguente versamento del contributo soggettivo i professionisti che, come l’appellata, conseguivano redditi al di sotto del limite ritenuto presuntivo di esercizio continuativo della professione”. Sotto altro profilo va evidenziato che l’appellata ha pacificamente versato alla Cassa di Previdenza il contributo integrativo. Tale contributo è previdenziale a tutti gli effetti attesa la sua obbligatorietà e la sua funzione solidaristica”, come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze numero 109 dell’11 luglio 1996 e dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate numero 69 del 18.05.2009 e numero 25 del 3.03.2011, di modo che non pare dubbio che per esso si realizzi un vero e proprio prelievo contributivo” cfr. Corte Costituzionale numero 402/91 per il concorso al finanziamento della cassa di previdenza. Del resto, come già detto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel citato articolo 18 del D.L. numero 98/2011 richiama i contributi senza alcuna differenziazione tra contributi integrativi e soggettivi, talché non può l’interprete introdurre una limitazione al solo contributo soggettivo non contemplata dal legislatore e che appare anche smentita dal raffronto sistematico con il precedente comma 11 della stessa disposizione che, prevedendo l’obbligo contributivo dei pensionati, ha fatto espressa indicazione del contributo soggettivo. Ma vi è di più. A voler seguire la tesi dell’INPS, verrebbero versate contemporaneamente due contribuzioni quella alla gestione separata e quella prevista dalla Cassa di volta in volta competente sulla stessa attività professionale e sui medesimi redditi con conseguente violazione del divieto di doppia contribuzione, considerato che il contributo integrativo per finalità di finanziamento della gestione c.d. di solidarietà è parte anche dell’aliquota INPS L. numero 449/97 . In conclusione, ritiene la Corte che Inarcassa sia garante della fase di prelievo e della fase di erogazione della previdenza ed assistenza per gli architetti, mentre la Gestione Separata dell’INPS è una cassa residuale” che offre tutela soltanto in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria. Poiché le Casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l’equilibrio gestionale, è rimesso, in linea di principio, alla scelta della Cassa medesima di determinare il quantum e lo stesso an, in casi particolari, della contribuzione. In altri e conclusivi termini l’attività dei professionisti, soggetti all’autonomo Ente previdenziale di categoria, soggiacendo ad un regime gestito e regolamentato dalla cassa di appartenenza, rimane assoggettata esclusivamente a tale disciplina cfr. Cass numero 3641/2018 su autonomia regolamentare in materia pensionistica della Cassa privata . Non ignora questa Corte, come sopra anticipato, le pronunce della Corte di Cassazione numero 30344/17 e numero 30345/17, quelle successive numero 32167 del 2018 e numero 3799 del 2019 confermative delle prime, tuttavia ritiene che le argomentazioni ivi espresse non giustifichino la revisione del proprio orientamento. Ed invero la Corte di Cassazione ha affermato l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 ora 53 , comma 1, T.U. numero 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” sent. 30344/17 . Giunge a tale conclusione, la Corte di Cassazione, sulla base di una concezione del noto principio di universalizzazione della tutela previdenziale mutuata dalla propria precedente sentenza numero 3240/10 non in termini soggettivi riferita cioè a soggetti individuati in base alla attività prestata ma oggettivi basata sulla mera percezione di un reddito , e in ciò sembra fondare la peculiarità ed il tratto differenziale della Gestione Separata rispetto alle altre gestioni assicurative con conseguente affermazione della legittimità della proliferazione delle obbligazioni contributive al solo realizzarsi della supposta base imponibile”. In coerenza con tale impostazione evidenzia la diversità di funzione tra il contributo integrativo e quello soggettivo per farne derivare che a prescindere dal riferimento della legge al solo versamento contributivo” non possa farsi discendere dal versamento del primo effetto esonerativo della iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS. Nella la più recente sentenza numero 3799/2019 la Suprema Corte ha, inoltre, argomentato 26. La congiunzione ovvero può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali. 27. Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il versamento contributivo , come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse . Quest'ultimo versamento in quanto sterile , perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato. 28. Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nnumero 30344 del 2017, numero 30345 del 2017, numero 1172 del 2018, numero 2282 del 2018, numero 1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine versamento contributivo senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione ovvero. Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al punto 3 che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto. 29. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi articolo 1, comma 1. L. numero 335 del 1995 , ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. numero 509 del 1994. 30. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'articolo 2, comma 26, L. numero 335 del 1995 come chiarita dall'articolo 18, comma 12, D.L. numero 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 31.Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS . Reputa, tuttavia, questa Corte che la normativa di riferimento articolo 2, comma 25 e 26, L. 335/95 non pare supportare tale generalizzazione oggettivizzata e con connotazione tributaria” della contribuzione, laddove, come si ritiene di avere dimostrato, l’ambito di incidenza della Gestione Separata dell’INPS articolo 2, comma 26 , soggettivamente correlata all’esercizio di una attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” ”, deve necessariamente arrestarsi di fronte alle diverse rispetto a quelle normate dal comma 26 fattispecie di attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi” comma 25 , la cui tutela previdenziale è rimessa dalla legge articolo 2, comma 25 e D.L. numero 103/96 alla competenza gestoria delle Casse Private di appartenenza. In altri termini se è vero che il noto principio della universalizzazione delle tutele, di cui la istituzione della Gestione separata dell'INPS costituisce indiscutibile concreta attuazione all'interno del sistema della previdenza, debba orientare l'interprete quando il disposto normativo presenti profili di oggettiva non univocità, è altrettanto vero che non pare consentito all'interprete veicolare, sull'unica base di tale premessa, operazioni ermeneutiche a vocazione creativa che si sovrappongano alla stessa volontà della legge quale risulta consacrata ed obiettivata nel suo testo in base al significato proprio delle parole usate secondo la loro connessione. Ad ulteriore conforto di tale opzione interpretativa preme evidenziare come anche la Relazione che ha accompagnato in sede di lavori preparatori la conversione in legge del D.L. numero 98/2011 consegna all'interprete l'espressione univoca di una intentio straordinariamente coerente con il dato testuale. Per le esposte considerazioni, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere deve essere dichiarata l’insussistenza in capo a omissis o alla gestione separata dell’INPS per gli anni 2005, 2006 e 2008 e per l’effetto lo stesso deve essere ritenuto esente dall’obbligo di pagamento in favore dell’INPS delle somme riportate nelle note oggetto di opposizione. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni oggetto di causa. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza numero 722/2018 resa dal Tribunale di Palermo il 9 marzo 2018, dichiara insussistente l’obbligo di iscrizione di omissis alla gestione separata dell’INPS per gli anni 2005, 2006 e 2008 e per l’effetto dichiara che lo stesso non è tenuto al pagamento in favore dell’INPS delle somme di cui alle note oggetto di opposizione. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.