Ammissione al gratuito patrocinio: l’istanza presentata al magistrato deve essere identica a quella presentata al COA

Nell’ipotesi in cui l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, dichiarata inammissibile dal COA, sia stata presentata successivamente al magistrato competente e da questo accolta, sulla base dell’allegazione delle stesse ragioni, i suoi effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al COA.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9038/19, depositata il 1° aprile. Il caso. Uno straniero chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente di essere ammesso al gratuito patrocinio essendo nelle condizioni economiche previste dalla legge. Il Giudice adito ammetteva quest’ultimo al patrocinio a spese dello Stato e disponeva il pagamento in favore del suo difensore per l’importo di 350 euro. Il difensore stesso ricorre in Cassazione lamentando che i giudici di merito abbiano ritenuto che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio a seguito della domanda decorrerebbero dalla proposizione della stessa, non tenendo conto tale richiesta avanzata si fondava sulle stesse ragioni di quella precedente avanzata al COA, il diniego di ammissione del COA non sarebbe impugnabile. L’istanza presentata al magistrato. Al riguardo la Suprema Corte ribadisce che, qualora l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, dichiarata inammissibile dal COA, sia stata presentata successivamente al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, sulla base dell’allegazione delle stesse ragioni, gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al COA dunque sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio . Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale non ha accertato se la richiesta presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati fosse stata data sulla base della stessa allegazione, ma si è limitato ad escludere che la domanda presentata al magistrato fosse fondata sulla stessa allegazione. Per tale motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 12 dicembre 2018 – 1 aprile 2019, n. 9038 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Fatti di causa e ragioni della decisione L’avv. L.G. in qualità di difensore di fiducia del sig. H.S. nato il omissis , proponeva ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 R.G. 5887/2016 - Tribunale Civile di Ancona , avverso il provvedimento della C.T. competente, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di protezione internazionale. Per tale procedimento il sig. H.S. , tramite il suo difensore, in data 12.09.2016, chiedeva al COA di Ancona di essere ammesso al gratuito patrocinio, essendo nelle condizioni economiche previste dalla legge. Il competente COA, con Delib. 14 novembre 2016, rigettava la richiesta summenzionata, considerandola manifestamente infondata. Il ricorrente presentava, quindi, istanza ex art. 126 TUSG al Giudice competente della causa e depositava contestualmente istanza di liquidazione per la somma di Euro 930,35 comprensive di spese generali oltre IVA e CAP. Con ordinanza del 01 giugno 2017, il Giudice definiva il procedimento principale accogliendo completamente il ricorso nonché accoglieva l’istanza ex art. 126 TUSG, ammettendo il ricorrente al Gratuito patrocinio e disponendo il pagamento in favore del sottoscritto difensore per l’importo complessivo di Euro 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA CPA come per legge. Avverso tale ordinanza, il sottoscritto proponeva opposizione al Presidente del Tribunale di Ancona D.P.R. n. 115 del 2005 ex art. 170 - D.L. n. 150 del 2011, art. 15, che però con ordinanza del 22 novembre 2017 Proc. N. R.G. 2017/4715 e pubblicata in data 23 novembre 2017 lo rigettava, rilevando che gli effetti del provvedimento di ammissione del magistrato non potevano retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell’ordine. trattandosi di due procedimenti autonomi e non avendo la seconda richiesta carattere impugnatorio rispetto alla prima. La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da L.G. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. L.G. con l’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109, 126 e 136 nonché dell’art. 6 della Convenzione EDU. In particolare, il ricorrente lamenta che il primo Giudice e il Presidente del Tribunale abbia ritenuto che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio a seguito della domanda ex art. 126 TUSG decorrerebbero dalla proposizione della stessa, non tenendo conto la richiesta avanzata ex art. 126 TUGS si fondava sulle stesse ragioni di quella precedente avanzata al COA, il diniego di ammissione del COA non sarebbe impugnabile. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il ricorso è fondato e va accolto con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 , il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso è fondato e, in tal senso, trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c 1. - Fondato è l’unico motivo del ricorso. Come ha avuto modo di affermare questa Corte Cass. n. 20710 del 2017 deve ritenersi che, ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, sicchè sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio . . Ora nel caso concreto, il Tribunale, pur conoscendo l’orientamento di questa Corte, che qui si conferma, non ha accertato se l’istanza presentata al COA fosse stata presentata sulla base della stessa allegazione, ma si è limitata ad escludere teoricamente che la domanda presenta al magistrato fosse fondata sulla stessa allegazione per la ragione assorbente che, ove così fosse, l’istanza presentata al magistrato integrerebbe gli estremi di una impugnazione. È esatto che l’ordinamento non configura la proposizione dell’istanza di ammissione al magistrato competente per il giudizio, dopo che il consiglio dell’ordine ne abbia dichiarato il rigetto o l’inammissibilità, come un rimedio di carattere impugnatorio. Epperò, la ratio di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente impone di ritenere che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - quando articolato nella ripresentazione al magistrato competente, e senza soluzione di continuità, della medesima istanza già rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine - consenta, nella sua unitarietà, di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell’atto del consiglio dell’ordine che abbia negato l’ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale . Sarebbe stato necessario, al fine di una corretta applicazione della normativa, richiamata dallo stesso ricorrente, che il Tribunale accertasse concretamente se l’istanza presentata al Magistrato era identica, anche, nella sua allegazione all’istanza presentata al Consiglio dell’ordine degli Avvocati. In definitiva, il ricorso va accolto l’ordinanza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Ancora in persona di altro Magistrato, il quale provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona in persona di altro Magistrato, il quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.