Il CNF “sigilla” le urne degli avvocati di Catania in attesa di decidere la legittimità della sospensione delle operazioni elettorali

Questa tornata elettorale per le elezioni dei Consigli dell’Ordine locali ma anche, secondo qualcuno, del Consiglio Nazionale Forense è destinata a essere ricordata come particolarmente movimentata” non soltanto per l’aspetto, diciamo così, politico-giuridico della questione del c.d. doppio mandato”.

Ed infatti, vi è anche la questione tecnico-processuale della tutela davanti al CNF, in particolare, quali siano i provvedimenti cautelari in attesa della definizione della vicenda nel merito che, probabilmente, avverrà non appena la Corte Costituzionale deciderà la questione del doppio mandato già sollevata con le ordinanze n. 4 e 5/2019 rispettivamente relative alle elezioni del Consiglio dell’ordine della Spezia e di Savona . Particolarmente interessante, quindi, il caso affrontato dal CNF con l’ordinanza n. 6 del 2019 resa in sede cautelare. Elezioni sospese. Al centro della vicenda le elezioni forensi svolte a Catania durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, il Consiglio dell’Ordine uscente sospende le operazioni di voto rectius annulla in autotutela le operazioni elettorali per il quadriennio 2019/2022 rinviandole a data da destinarsi. A seguito del provvedimento di autotutela alcuni avvocati propongono ricorso al CNF chiedendo, nelle more, come misura cautelare la ripresa immediata del voto ovvero che non vengano rimossi i sigilli dalle urne elettorali sino alla definizione nel merito . Potere cautelare. Nessun dubbio sulla potestà cautelare del CNF che conferma quanto già affermato, ad esempio, nel decreto n. 1 del 2019 relativa all’ammissione con riserva di un candidato del consiglio dell’Ordine di Roma. Ed infatti, per il CNF la necessità costituzionale della tutela cautelare innominata e urgente in uno con la previsione dell’applicazione residuale del c.p.c. consentono, dunque, al CNF di adottare provvedimenti ex art. 700 . Fumus boni iuris. Quanto al fumus boni iuris il CNF ritiene che impregiudicata la valutazione a cognizione piena delle ragioni dei ricorrenti, questo Consiglio ritiene la sussistenza del fumus boni juris atteso che, ad una prima valutazione, appaiono di probabile accoglimento i motivi di nullità articolati dai reclamanti, in particolare sotto il profilo dell’incompetenza del Consiglio dell’Ordine ad adottare un atto del tutto esorbitante rispetto al disbrigo degli affari correnti, trovandosi in regime di prorogatio . Sigilli” alle urne elettorali. Quanto al periculum in mora per il CNF occorre garantire la genuinità del voto il bene da tutelare in via cautelare deve essere individuato nella genuinità del voto già espresso, che nel tempo necessario all’accertamento a cognizione piena della legittimità/illegittimità del provvedimento impugnato potrebbe essere irrimediabilmente lesa da manomissioni o smarrimento del materiale elettorale . Ne deriva che la misura cautelare ritenuta opportuna è quella che consiste, come da dispositivo, nella conservazione delle urne, dei registri e di ogni altra eventuale documentazione – fisica o immateriale – concernente le operazioni elettorali compiute fino all’annullamento delle operazioni di voto, adoperando tutti gli accorgimenti idonei a preservarne la forma, la sostanza e il contenuto . La genuinità del voto. Un’ultima considerazione riguarda un aspetto relativo alla posizione del Procuratore generale che aveva ritenuto inesistente il periculum considerando ormai irrimediabilmente alterata la genuinità delle operazioni di voto . Il tema sollevato dal Procuratore Generale è estremamente interessante perché è di ampia portata e riguarda non soltanto le misure cautelari adottabili, ma anche le decisioni di merito che possono essere assunte in sede cautelare. Ed infatti, il punto è questo nel caso in cui si dovesse ritenere che alcuni consiglieri eletti non erano eleggibili per il divieto del doppio mandato occorre ritornare alle urne” perché il voto è stato in ogni caso alterato” dalle preferenze pur invalide espresse oppure si procede con lo scorrimento degli eletti. Orbene, leggendo i precedenti cautelari del CNF la tesi che sembra seguita è quella secondo cui la genuinità del voto non sembra alterata per effetto della partecipazione di chi, in ipotesi, non può essere eletto per il doppio mandato ovvero per l’annullamento del provvedimento di revoca delle elezioni in autotutela e ciò, molto probabilmente, per l’operare dello scorrimento degli eletti. Ma su questa questione, ovviamente, si vedrà, come si suole dire, al merito” quale sarà la decisione del CNF.

Consiglio Nazionale Forense, ordinanza numero 6/19 depositata il 6 marzo Presidente Lo Grieco – Segretaria Capria - visto il ricorso di cui al numero di R.G. 5/2019 proposto dall’Avv. A. C., rappresentato e difeso dall’Avv. G. I., contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania per sentire dichiarare la nullità della delibera dell’11 gennaio 2019 di annullamento in autotutela delle operazioni elettorali per il quadriennio 2019/2022, e, in via cautelare la ripresa immediata del voto - visto il ricorso di cui al numero di R.G. 10/2019 proposto dagli Avv. Avv. L. M. V., S. A. S., C. S., A. S., D. A. L. N., F. M., L. A. L. R., G. A. G., A. F., rappresentati e difesi dall’Avv. M. D. P., contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania per sentire dichiarare la nullità della delibera dell’11 gennaio 2019 di annullamento in autotutela delle operazioni elettorali per il quadriennio 2019/2022, e, in via cautelare la ripresa immediata del voto, ovvero che non vengano rimossi i sigilli dalle urne elettorali sino alla definizione nel merito - Udito, nella medesima udienza, il P.G. Sante Spinaci, che pur riconosciuta la sussistenza del fumus boni juris, conclude per il rigetto della misura cautelare attesa la carenza del periculum, considerando ormai irrimediabilmente alterata la genuinità delle operazioni di voto - dato atto che i procedimenti numero 5/2019 e numero 10/2019, chiamati all’odierna udienza, hanno ad oggetto l’impugnazione del medesimo atto, ovvero la delibera dell’11 gennaio 2019, con la quale il Consiglio dell’Ordine di Catania annullava in autotutela le operazioni elettorali per il rinnovo della consiliatura per il periodo 2019/2022, il Collegio, acquisito il parere del PM e delle parti, riuniva i procedimenti ai sensi e per gli effetti del 274 c.p.c. osserva quanto segue 1. Questo giudice, a norma dell’art. 37, comma 1 della legge professionale, pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, numero 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile . La necessità costituzionale della tutela cautelare innominata e urgente in uno con la previsione dell’applicazione residuale del c.p.comma consentono, dunque, al CNF di adottare provvedimenti ex art. 700. 3. Tale disposizione introduce nell’ordinamento una misura cautelare atipica, che fa da pari all’atipicità della tutela giurisdizionale art. 24 Cost. , in modo che il provvedimento urgente possa avere il contenuto più adatto a preservare, da un pericolo imminente e irreparabile, il diritto oggetto della controversia. 4. La domanda cautelare proposta dai reclamanti è volta alla ripresa delle operazioni elettorali, ovvero al mantenimento di sigilli apposti alle urne sino alla definizione nel merito del ricorso. 5. Impregiudicata la valutazione a cognizione piena delle ragioni dei ricorrenti, questo Consiglio ritiene la sussistenza del fumus boni juris atteso che, ad una prima valutazione, appaiono di probabile accoglimento i motivi di nullità articolati dai reclamanti, in particolare sotto il profilo dell’incompetenza del Consiglio dell’Ordine ad adottare un atto del tutto esorbitante rispetto al disbrigo degli affari correnti, trovandosi in regime di prorogatio. 6. Altresì ritiene la sussistenza del periculum in mora necessario a concedere la misura della conservazione dei sigilli. In ragione della situazione rappresentata – id est annullamento delle operazioni elettorali rinviate a data destinarsi -, il bene da tutelare in via cautelare deve essere individuato nella genuinità del voto già espresso, che nel tempo necessario all’accertamento a cognizione piena della legittimità/illegittimità del provvedimento impugnato potrebbe essere irrimediabilmente lesa da manomissioni o smarrimento del materiale elettorale. P.Q.M. in applicazione degli artt. 669 sexies e 700 c.p.c., accoglie la misura cautelare e per l’effetto – ordina al Consiglio dell’Ordine di Catania in persona del Presidente p.t., la conservazione delle urne, dei registri e di ogni altra eventuale documentazione – fisica o immateriale – concernente le operazioni elettorali compiute fino all’annullamento delle operazioni di voto, adoperando tutti gli accorgimenti idonei a preservarne la forma, la sostanza e il contenuto - nomina in qualità di custode il Dirigente amministrativo, L. M. V., cui faranno capo gli obblighi e i diritti del custode giudiziario. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.