Difensore di se stesso: non basta la semplice dicitura “Io sottoscritto Avv.” per il rimborso dell'onorario

L’attività di difesa personale ex art. 86 c.p.c. ha natura professionale e dà diritto alla liquidazione giudiziale al medesimo soggetto abilitato alla professione legale, a condizione che quest’ultimo abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà nell’atto della costituzione in giudizio, ovvero quanto meno che dichiari di avere la qualità richiesta per lo svolgimento personale dell’attività processuale .

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1518/19, depositata il 21 gennaio. Difensore di se stesso. Nei confronti di un avvocato veniva inflitta una sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale e per questo il professionista stesso propone opposizione dinnanzi al Gip di Udine, sede in cui venivano liquidate in favore dell’opponente vittorioso le sole spese del contributo unificato e non anche gli onorari professionali. L’avvocato proponeva appello ma il Tribunale confermava la pronuncia del primo Giudice poiché l’appellante, godendo della qualità necessaria per svolgere l’ufficio di difensore, non aveva espressamente dedotto, né in ricorso né nei successivi atti di causa, di volersi avvalere della difesa personale. L’avvocato ricorre in Cassazione e, deducendo la violazione degli artt. 86 e 91 c.p.c., sosteneva che la formale spendita della qualità di avvocato, come richiesta dal Tribunale ex art. 86 c.p.c., non sarebbe prevista da alcuna norma di legge secondo il ricorrente, la dicitura io sottoscritto Avv” riportata sul ricorso, sarebbe sufficientemente indicativa della sua scelta di operare come difensore di sé medesimo. È necessario specificare a titolo si intenda partecipare al processo. Come ricordano gli Ermellini, l’art. 86 c.p.c. consente al soggetto abilitato all’esercizio della professione legale di esercitare l’ufficio di difensore nel proprio interesse e inoltre, dà diritto alla liquidazione giudiziale, secondo le regole della soccombenza, dei compensi per la sua prestazione dovendo il giudice statuire a riguardo ex art. 91 e ss. c.p.c. anche senza espressa istanza del professionista, salvo che l’interessato abbia manifestato la volontà di rinunciarvi. Tuttavia, circa il motivo di ricorso riferito al diritto alla liquidazione degli onorari professionali, la S.C. precisa che nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell’interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché a prescindere dal profilo fiscale , mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle pese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l’intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale . Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente statuito a riguardo poiché l’avvocato non aveva informato il Giudice e la contro parte della scelta di avvalersi della difesa personale ex art. 86 c.p.c., non essendo rilevante inequivocamente in tal senso la mera indicazione della qualifica professionale di avvocato contenuta nel ricorso introduttivo per tali ragioni la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 4 dicembre 2018 – 21 gennaio 2019, n. 1518 Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione L’avvocato B.A. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, per violazione degli artt. 86-91 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo ed error in procedendo , avverso la sentenza n. 1362/2017 resa il 13 novembre 2017 dal Tribunale di Udine. L’intimato Comune di Cividale del Friuli non ha svolto attività difensive. Il Tribunale di Udine ha rigettato l’appello dell’avvocato B.A. contro la pronuncia n. 50/2017 resa in primo grado dal Giudice di pace di Udine in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale. Il primo giudice aveva liquidato in favore dell’opponente vittorioso le sole spese del contributo unificato e non anche gli onorari di avvocato. Il Tribunale ha confermato la decisione del Giudice di pace, non avendo l’avvocato B. espressamente dedotto, né in ricorso né nei successivi atti di causa, di volersi avvalere della difesa personale, avendo la qualità necessaria per svolgere l’ufficio di difensore. Il primo motivo di ricorso, per violazione degli artt. 86-91 c.p.c., illustra che la formalistica spendita della qualità di avvocato richiesta dal Tribunale, agli effetti dell’art. 86 c.p.c., non è prevista da alcuna norma di legge, ed evidenzia come la sentenza sia stata resa nei confronti di avv. B.A. , nonché come il ricorso fosse stato proposto mediante dicitura il sottoscritto avv. B.A. . Il secondo motivo censura, in subordine, l’omesso esame degli atti del processo richiamati nel primo motivo. Il terzo motivo di ricorso lamenta, ancora in subordine, la violazione dell’art. 86 c.p.c. e del giudicato interno formatosi sulla circostanza che l’avvocato B. si fosse difeso in proprio. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e si rivelano manifestamente privi di fondamento. L’attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all’esercizio della professione legale ed avente la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, seppur compiuta nel proprio interesse, come è consentito dall’art. 86 c.p.c., ha comunque natura professionale e, pertanto, dà diritto alla liquidazione giudiziale, secondo le regole della soccombenza, dei compensi per la sua prestazione, dovendo il giudice statuire al riguardo, ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e segg., anche senza espressa istanza dell’interessato, salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi Cass. Sez. 3, 18/09/2008, n. 23847 Cass. Sez. 2, 30/01/2008, n. 2193 Cass. Sez. 1, 27/08/2003, n. 12542 . Secondo l’interpretazione di questa Corte, tuttavia, la norma contenuta nell’art. 86 c.p.c., suppone che la parte abilitata alla difesa personale dichiari di volersi avvalere di tale facoltà all’atto della costituzione in giudizio, ovvero quanto meno che dichiari di avere la qualità richiesta per lo svolgimento personale dell’attività processuale arg. da Cass. Sez. 2, 12/12/1978, n. 5898 . In particolare, come chiarito da Cass. Sez. 1, 09/07/2004, n. 12680, con principio che va qui riaffermato, nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell’interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché a prescindere dal profilo fiscale , mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l’intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. Nel caso in esame, il Tribunale di Udine ha correttamente affermato che l’avvocato B. , pur avendo il possesso della qualità necessaria ad esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice di pace, non avesse informato il giudice e la controparte della scelta effettuata in tal senso, di per sé incidente anche sulla disciplina applicabile alle notificazioni e comunicazioni da eseguire nel corso del procedimento, nonché, appunto, sulla liquidazione delle spese processuali, non rilevando inequivocamente in tal senso la mera indicazione della qualifica di avvocato contenuta nel ricorso introduttivo. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Comune di Cividale del Friuli non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.