Esame per l’abilitazione alla professione forense: i criteri per la correzione degli scritti

In sede di correzione delle prove scritte per l’abilitazione alla professione forense, la commissione esaminatrice non è tenuta a verbalizzare il tempo dedicato alla correzione del singolo elaborato e non ha l’onere di apportare segni sulla prova.

Così si è pronunciato il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 53/2019, depositata l’11 gennaio. Esito negativo della prova scritta e principi espressi dal T.A.R Il T.A.R. Lombardia aveva respinto l’istanza di un praticante che non era stato ammesso all’esame orale per l’abilitazione alla professione di avvocato poiché le prove scritte parere di diritto penale e atto giudiziario in materia penale avevano avuto esito negativo. Pronunciandosi sui motivi sollevati dal ricorrente, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva chiarito che vi è il principio di fungibilità tra membri effettivi e supplenti delle commissioni d’esame, che non è possibile desumere l’irragionevole ristrettezza dei tempi di correzione degli elaborati in base ad un calcolo presuntivo e che il voto numerico è pienamente sufficiente e non necessita di alcuna ulteriore specificazione. Infine, veniva anche precisato che non ha alcun rilevanza l’assenza di segni di correzione, non essendo la commissione d’esame tenuta ad apporre segni o sottolineature, laddove non lo ritenga necessario. Avverso la decisione del Tribunale il praticante ha proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato. Nessun tempo minimo di correzione o obbligo di apposizione dei segni di correzione. Il Consiglio di Stato rileva, innanzitutto, che non vi è dubbio sulla regolare nomina della commissione esaminatrice e sulla composizione della sottocommissione. Inoltre, in merito alla correzione delle prove scritte mediante attribuzione del solo punteggio numerico, il Consiglio rileva che la disciplina transitoria di cui all’art. 49 della l. n. 247/2012 è stata ulteriormente prorogata con d.l. n. 91/2018 conv. con modificazioni, dalla l. n. 108/2018 . Infine, non vi è alcuna disposizione che obbliga la commissione esaminante a verbalizzare il tempo dedicato alla correzione degli elaborati come confermato dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato e dunque non è possibile lamentare l’insufficienza del tempo medio di correzione del singolo elaborato. Posto quanto affermato sopra, il Consiglio di Stato respinge l’appello.

Consiglio di Stato, sez. Quarta, ordinanza 10 – 11 gennaio 2019, n. 53 Presidente Anastasi – Estensore Martino Fatto e diritto Visto l’art. 62 cod. proc. amm Visti il ricorso in appello con i relativi allegati Visti gli atti tutti della causa Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado Relatore alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 il Cons. Silvia Martino Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avvocato Luca Balatucci su delega dichiarata dell’avvocato Marco Scarpati Considerato che l’amministrazione ha depositato il decreto ministeriale di nomina della dottoressa Cuppone Considerato che, allo stato, non vi è evidente motivo di dubitare della regolarità di tale nomina e della composizione della sottocommissione esaminatrice Considerato, quanto alle modalità di correzione delle prove scritte mediante attribuzione del solo punteggio numerico, che la disciplina transitoria di cui all’art. 49 della l. n. 247/2012 è stata ulteriormente prorogata con d.l. n. 91/2018, conv. con modificazioni, dalla l. n. 108/2018 Considerato che nessuna disposizione obbliga la commissione esaminatrice a verbalizzare il tempo dedicato agli elaborati di ciascun candidato e che la giurisprudenza di questo Consiglio è costante nell’affermazione della insindacabilità dell’asserita insufficienza del tempo medio di correzione del singolo elaborato Considerato ancora che la disciplina dell’esame forense è fuori del perimetro del diritto europeo cfr. sentenze della Sezione n. 5191/2017 e, da ultimo, n. 5726/2017, 3932/2018 Considerato, altresì, che ai fini dello scrutinio di legittimità sono inutilizzabili i pareri pro veritate Cons. Stato, sez. IV, n. 11/2017 da ultimo, sentenze della IV Sez. nn. 5742/2017, 5740/2017, 5726/2017, 5680/2017, nonché l’ordinanza 5209/2017 P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , Respinge l'appello Ricorso numero 7691/2018 . Condanna l’appellante alla rifusione delle spese della fase cautelare, che liquida, complessivamente, in euro 2.000,00 duemila/00 , oltre gli accessori, se dovuti, come per legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.