Tutte le novità della legge di bilancio 2019 raccolte in uno speciale

La legge n. 145/2018 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018. L’avv. Fabio Valerini ha analizzato le novità che interessano più da vicino il mondo forense.

Raccogliamo in un unico Speciale i diversi approfondimenti a firma dell’avv. Fabio Valerini in merito alla legge di bilancio 2019.

Addio al bollo postale sull’avviso di ricevimento. La prima modifica interviene eliminando l’obbligo di munire del bollo dell’ufficio postale l’avviso di ricevimento del piego raccomandato che ritorna al mittente. Il nuovo primo comma dell’art. 4, infatti, prevede ora che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte [e munito del bollo dell'ufficio postale] recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario . Punto di accettazione dell’operatore postale. Un’ulteriore modifica, questa volta di carattere terminologico, è quella che attiene al comma 4 dello stesso articolo 4 il cui testo prevede oggi che i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell’operatore postale che lo restituisce . In questo caso, quindi, l’originaria espressione ufficio postale” lascia spazio al punto di accettazione dell’operatore postale” e ciò in linea con le precedenti modifiche che avevano aperto alla libera concorrenza il mercato della notificazione che può avvenire, oltre che tramite Poste Italiane, tramite operatori postali privati o comunque diversi da Poste Italiane. Smarrimento dell’avviso di ricevimento. La legge di bilancio precisa il supporto dell’avviso smarrito quando il mittente aveva indicato un indirizzo PEC e i tempi da rispettare per il duplicato dell’avviso di ricevimento smarrito. Ed infatti, in caso di smarrimento l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando – e qui risiedono le modifiche - il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto digitale [e, non già analogico, n.d.a.] dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro cinque giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente . Sul punto, è bene mettere in evidenza che la sostituzione del termine digitale” al termine analogico” va a sanare un errore previsto nella versione precedente ed infatti, la copia per immagine dell’originale analogico da spedire, poi, tramite PEC non avrebbe che potuto essere digitale” non potendo certamente inviare a mezzo PEC un documento analogico”. Mancata consegna personale torna la CAN. A volte ritornano dopo un anno sabbatico” ed infatti, era stata abrogata dalla legge di bilancio di dicembre 2017 la legge re-introduce la Comunicazione di Avvenuta Notifica. Il comma 3- bis dell’art. 7 prevede, nuovamente, che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente . Si allungano i tempi per la messa a disposizione dell’atto in caso di assenza. Si allungano i tempi per la messa a disposizione dell’atto in caso di assenza ed infatti, ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 8, se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica [e, non più lo stesso giorno, nda] presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Verso l’avviso di ricevimento digitale. La legge di bilancio, infine, differisce al 1° giugno 2019 il termine di cui all’art. 1, comma 97- quinquies , secondo periodo, l. 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato facendo salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge . E ciò per consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali.

Intercettazioni telefoniche. La lettera a interviene con due disposizioni sull’art. 9 del d.lgs. 9 dicembre 2017, n. 216 recante la disciplina transitoria delle nuove disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Ed infatti, con la prima differisce di un quattro mesi l’applicazione delle disposizioni di cui agli art. 2, 3 4, 5 e 7 che, quindi, si applicheranno alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019 e non più il 31 marzo 2019 . Con la seconda disposizione prevede che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b , acquista efficacia dal 1° agosto 2019 e non più decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Dirigenza degli istituti penitenziari. La lettera b differisce il termine previsto dal comma 1- bis dell’art. 3 d.l. n. 146/2013 in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, fino al 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Disposizioni in materia di uffici giudiziari. La lett. c differisce di un anno e, quindi, sino al 31 dicembre 2019 il termine entro cui per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15%, per l'anno 2015, del 20% per l’anno 2016, del 15% per l'anno 2017 e del 10% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'art. 1, comma 527, l. 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Geografia giudiziaria. La lett. d fissa al 14 settembre 2021 l’entrata in vigore delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 7 settembre 2012 , n. 155 portante le nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Albo dei cassazionisti. La lett. e proroga di un ulteriore anno il termine entro cui avrebbe dovuto andare a regime la nuova disciplina dell’accesso all’albo dei cassazionisti che, quindi, diviene il 2 febbraio 2020. Ne deriva che coloro i quali entro quella data avranno maturato l’anzianità di 12 anni di iscrizione all’albo potranno chiedere al momento senza limiti temporali e, quindi, anche oltre il 2 febbraio 2020 l’iscrizione all’albo dei cassazionisti secondo la vecchia disciplina e, cioè, l’anzianità oltre all’esame . Fondo vittime orfani per crimini domestici. Il comma 492 – che segue le polemiche che si erano levate in occasione di una prima versione del testo della legge che nulla prevedeva al riguardo – prevede un incremento di 5 milioni di euro l’anno per il fondo. I commi 592- 596, invece, modificano la disciplina di accesso al fondo Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016 n. 122 aumentandone la dotazione di 10 milioni annui Documento unico di circolazione e proprietà. Infine, per quanto riguarda la circolazione stradale, il comma 1135, lett. b , ha previsto che il documento unico che andrà a sostituire unificandoli il certificato di proprietà e la carta di circolazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 anziché il 1° gennaio di quest’anno.

Chi potrà applicare il nuovo regime? In base alla nuova previsione il nuovo regime sarà applicabile [a]i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 . Rispetto al previgente regime forfettario la cui disciplina, lo ricordiamo, è contenuta nella legge del 23 dicembre 2014, n. 190 oggi, per l’appunto modificata si deve segnalare a i ricavi nell’anno precedente a quello di applicazione del regime possono arrivare a 65.000 così innalzati rispetto agli attuali 30.000 b non ci sono più altri requisiti di accesso come, ad esempio, il limite dell’esistenza di rapporti di lavoro oltre un certo importo oppure l’acquisto di beni strumentali oltre un certo importo . Non possono avvalersi del nuovo regime, inter alia , gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni . Né potranno avvalersi del nuovo regime quelle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Cosa cambia dal 1° gennaio 2019. Dal 1° gennaio di quest’anno, quindi, chi deciderà di avvalersi del regime forfettario si tratta, infatti, di un regime facoltativo sebbene normale” non necessitando dell’esercizio di un’opzione come si legge nel Dossier dell’Ufficio studi della Camera e del Senato emetterà le fatture senza applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti e senza effettuare e subire la ritenuta d’acconto. Fatturazione elettronica. Peraltro, l’adesione al regime forfettario esonera dall’emettere salvo che nei confronti delle pubbliche amministrazioni le fatture attive tramite la fatturazione elettronica mentre per quelle passive si seguiranno le regole ordinarie con la precisazione che si sarà assimilati al consumatore e rimarrà ferma – ai fini della determinazione del reddito – il principio di cassa . Questa appare la soluzione più corretta al dubbio interpretativo che potrebbe derivare dalla lettura del comma 22 secondo cui i contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 . Senonché, il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – che in parte qua non mi sembra sia stato modificato - al comma 3 dell’art. 1 prevede espressamente che sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Spese. Per effetto dell’adesione al regime forfettario, però, le spese sostenute non saranno più deducibili. Ed infatti, le spese saranno soltanto quelle forfettizzate” ricorrendo ai coefficienti di redditività e, quindi, l’imposta sostitutiva del 15% sarà applicata – nel caso dei professionisti - sul 78% dei ricavi. Tuttavia, i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato . Infine, ricordiamo che ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, d.m. 23 marzo 2018 ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Dal 2020 il regime è accessibile a chi ha avuto ricavi fino a 100.000 euro. Se questa è la situazione per l’anno 2019, la legge di Bilancio ha altresì previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20% . Incentivo all’emersione o all’evasione? Rispetto a questa novità alcuni commentatori hanno ritenuto – tra le altre obiezioni come il disincentivo all’esercizio dell’attività in forma associata e alla distorsione concorrenziale derivante dall’esenzione IVA che l’introduzione del nuovo regime fiscale avrebbe come effetto quello di creare un forte deterrente alla produzione, causato da un’aliquota marginale superiore al cento per cento, oppure un altrettanto forte incentivo all’occultamento dei ricavi sopra soglia così, ad esempio, Dario Stevanato su Il sole 24 ore . Francamente, però, l’affermazione non mi convince. Ed infatti, delle due l’una. O si tratta di un’affermazione, diciamo così sempre vera e che, quindi, non dice nulla di più rispetto a quel che generalmente avviene. E cioè, se sono vere le premesse da cui muove, è vero che qualunque sistema porta il contribuente i cui redditi si avvicinando al regime di applicazione di un’aliquota superiore ad interrogarsi – legittimamente - sulla convenienza ad aumentare il reddito o – illegittimamente - a evadere . Oppure quell’affermazione non tiene conto che, in realtà, il nuovo meccanismo avrà come effetti quello di incentivare la produzione di reddito certo al limite della soglia per la quale si applicheranno soltanto le aliquote IRPEF ordinarie e quello di ridurre l’evasione rendendo del tutto sconveniente l’evasione rispetto al pagamento dell’imposta sostitutiva del 15% e domani del 20% . Del resto, non si può dimenticare che nelle intenzioni del Governo la scelta è stata proprio quella di alleggerire il carico fiscale delle Partite IVA, ma soprattutto non si può dimenticare – stando soltanto agli avvocati per esemplificare – che più dell’80% degli stessi nel 2017 hanno dichiarato alla Cassa Forense un reddito medio non superiore a 50.000. Se una conseguenza di sistema c’è essa può essere soltanto, a mio avviso, quella di arricchire le ipotesi di regime fiscale speciale” dovendosi, quindi, oltre che convenire sul punto con Stevanato rivedere anche forse la nozione e l’applicazione del principio della progressività dell’imposizione fiscale costituzionalmente prevista.