Il valore della lite è determinato in base all’oggetto della domanda

Ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, il valore della lite si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all’oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 32474/18, depositata il 14 dicembre. Il caso. Un avvocato chiedeva il pagamento dei compensi professionali per attività di assistenza giudiziale in favore di un ente comunale. La Corte d’Appello riconosceva la nullità dell’incarico professionale. La sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione che cassava la decisione e re inviava ad altra Corte d’Appello. La C.A., in seconda pronuncia, provvedeva a liquidare i compensi professionali spettanti al professionista sino alla rinuncia al mandato. Le prestazioni di cui si chiedeva il pagamento, attenevano il compimento di un singolo affare e la base di calcolo veniva individuata nel valore dell’affare come risultante dall’accordo che aveva transato la lite. L’avvocato proponeva nuovo giudizio di cassazione ritenendo non correttamente individuato il valore dell’affare e, per conseguenza diretta, non correttamente liquidati i compensi dovuti. Valore originario e valore effettivo. La S.C. ha chiarito che la corte territoriale ha individuato il valore originario dell’affare-controversia e applicato il minor valore della lite. In particolare, il valore di riferimento è stato individuato non nel valore originario della controversia ma nel valore indicato in accordo che definiva la lite. La decisone della corte territoriale non appare corretta. Come liquidare il compenso professionale. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio consolidato in ragione del quale ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all’oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione Cass. n 1666/2017 conforme a Cass. nn. 1986/74, 1281/72 e 3496/75 . Con queste argomentazioni il ricorso è accolto e la causa rinviata ad altra sezione della corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 15 maggio – 14 dicembre 2018, n. 32474 Presidente D’Ascola – Relatore Oricchio Rilevato che è stata impugnata da P. Umberto l’ordinanza n. 871/2017 della Corte di Appello di Catanzaro con ricorso fondato su un articolato motivo. La parte intimata ha depositato - tardivamente, fuori termine - controricorso. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. La gravata decisione della Corte territoriale, all’esito di una complessa controversia e dopo sentenza di rinvio di questa Corte che cassava precedente pronuncia che aveva rilevato d’ufficio la nullità del mandato conferito al professionista oggi ricorrente per difetto di forma , ha provveduto a liquidare - su ricorso in riassunzione di procedimento ex art. 28 L. n. 794/1942 - i compensi professionali spettanti al ricorrente legale per l’attività professionale prestata - prima della rinuncia al mandato - in favore del Comune di Crotone nei due gradi del giudizio intercorso, come da atti, fra tale stesso Comune e l’ENI S.p.a. e di poi oggetto di transazione. Parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.- Col motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 la violazione dell’art. 6 D.M. n. 127/2004 e l’omesso esame di un fatto decisivo circa le ragioni della diversità del valore presunto della controversia. 1.1- Quanto alla parte di censura relativa alla prospettata omessa valutazione deve evidenziarsi che la stessa si incentra, nella sostanza, nella contestazione della decisione gravata per una asserita valutazione totalmente e palesemente illogica e contraddittoria . Va evidenziato, in punto, che la Corte territoriale, pur riconoscendo esplicitamente che il valore della domanda originaria era di 64miliardi di vecchie lire, si è di poi limitata a parlare di sproporzionalità rispetto al valore effettivo della controversia come desumibile dal contenuto della transazione intervenuta tra le parti prima della definizione della lite . Sotto il predetto profilo la censura coglie nel segno evidenziando una intrinseca illogicità della decisione gravata che emerge allorché si ponga attenzione al fatto che la liquidazione è stata effettuata con riferimento al solo valore cinque miliardi della transazione favorevole alla P.A. pur considerando che la causa era stata introdotta dall’ENI nei confronti della medesima ma per un valore, in origine, di 64 miliardi. Si è, pertanto, al cospetto di uno di quei casi di intrinseca illogicità della decisione che non può che essere, anche alla stregua della nota pronuncia di questa Corte data con sentenza delle S.U. 7 aprile 2014, n. 8053. Quanto al profilo delle censure di cui al motivo del ricorso relativo alla violazione di legge le doglianze dei parte ricorrente sono ancor più fondate. La Corte territoriale ha limitato nei termini anzidetti la disposta liquidazione ricorrendo al un parametro di valore del tutto inferiore rispetto a quello, ben maggiore, pur riconosciuto esplicitamente. Senonché, così operando, la Corte territoriale ha violato consolidato principio ermeneutico affermato e ribadito da questa stessa Corte, secondo cui ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente ivi favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione da ultimo, ex plurimis Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 23 gennaio 2017, n. 1666 . Il motivo, anche sotto il profilo per ultimo esposto, è quindi fondato. 2.- Il ricorso deve, conseguentemente, essere accolto. 3.- L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice in dispositivo indicato che provvederà a decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi riportato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.