Il principio del tempus regit actum nel procedimento sanzionatorio degli avvocati

Ai sensi dell’art. 65, comma 1, l. n. 247/2012 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense , fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti trovano applicazione le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 32360/18, depositata il 13 dicembre. La fattispecie. Un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha irrogato una sanzione disciplinare nei confronti di un proprio iscritto ritenuto responsabile di aver effettuato sul sito internet del proprio Studio professionale un annuncio di ricerca di procacciatore di pratiche legali con compenso da stabilire in sede privata”. Il Consiglio Nazionale Forense successivamente adito dal legale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso la sanzione irrogata dal Consiglio dell’Ordine, rilevando che la decisione impugnata sarebbe stata impugnata oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 50 r.d. n. 1578/1933. Disciplinare avvocati quali norme si applicano? L’avvocato ha impugnato avanti alla Corte di Cassazione la sentenza del Consiglio Nazionale Forense eccependo che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione della sanzione irrogata in primo grado dal Consiglio dell’Ordine sarebbe stata pronunciata in applicazione di una norma non più vigente. Accogliendo il ricorso del legale, gli Ermellini hanno preliminarmente ricordato che, secondo quanto previsto dall’art. 65, comma 1, l n. 247/2012 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense , fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti trovano applicazione le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate. Secondo l’orientamento più recente della Corte di Cassazione, la regola transitoria dettata dalla sopra citata disposizione inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto come rilevante e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti. E in materia di procedimenti disciplinari, il regolamento previsto dall’art. 50, comma 5, l. n. 247/2012 è stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 21 febbraio 2014 ed è entrato in vigore l’1 gennaio 2015. Quindi, alla data del 9 gennaio 2015 – nella quale è stato notificato al ricorrente il provvedimento del Consiglio dell’Ordine, il termine per proporre il ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense era, dunque, quello di trenta giorni previsto dall’art. 61, comma 1, l. n. 247/2012. Detto termine, alla stregua degli esposti dati fattuali, risulta osservato, a nulla rilevando il fatto che l’organo che ha emesso la decisione impugnata sia diverso da quello deputato a farlo in base alla nuova procedura, il che costituisce una mera derivazione del criterio temporale del tempus regit actum , in base al quale devono trovare applicazione le regole vigenti al tempo del compimento dei singoli atti.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 6 novembre – 13 dicembre 2018, n. 32360 Presidente Mammone – Relatore Sambito Fatti di causa Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona ha irrogato la sanzione disciplinare della censura all’avv. Z.C. , perché ritenuta responsabile di avere effettuato sul sito internet relativo al suo studio professionale un annuncio di ricerca di procacciatore di pratiche legali con compenso da stabilire in sede privata . Con sentenza del 14 maggio 2018, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della Professionista, rilevando che la decisione impugnata era stata a lei notificata il 9 gennaio 2015, ma che il ricorso era stato depositato soltanto il 3 febbraio 2015 oltre, cioè, il termine di venti giorni previsto dall’art. 50 del regio decreto n. 1578 del 1933. Avverso tale decisione, la Z. propone ora ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che, nel ritenere tardivo il gravame, il Consiglio Nazionale Forense è incorso in violazione di legge artt. 65 della L. n. 247 del 2012 33 e 39 del Regolamento, n. 2 del 21/2/2014 avendo applicato il termine di venti giorni previsto dal pregresso regime in luogo di quello di trenta giorni indicato dal menzionato regolamento, entrato in vigore il 1.1.2015, e, dunque, nella specie applicabile, essendo il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati stato a lei notificato il 9.1.2015. 2. Con il secondo motivo, si denunzia che tale decisione è stata assunta in assenza di motivazione. 3. Il primo motivo, pur redatto in forma non esattamente ortodossa denuncia un error in iudicando in luogo del pertinente error in procedendo , consente di individuare chiaramente il vizio denunciato decadenza dall’impugnazione in applicazione di una disposizione non più vigente , ed è, dunque, ammissibile, in applicazione del principio secondo cui non è a tal fine necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle tassative ipotesi previste dall’art. 360 comma 1 c.p.c. Cass. SU n. 17931 del 2013 . Nel merito, esso è fondato. 4. La Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense dispone, all’art. 65, comma 1, che Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate . Questa Corte Cass. SU n. 27756 e n. 27757 del 2018 ha, di recente, affermato che la regola transitoria dettata da tale disposizione inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali, sino al verificarsi dell’evento assunto come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti. Ed in materia di procedimento disciplinare, il regolamento, previsto dall’art. 50, comma 5 della legge n. 247, è stato, poi, approvato dal C.N.F. il 21 febbraio 2014, con delibera n. 2, ed è entrato in vigore al 1 gennaio 2015 art. 39 . 5. Alla data del 9.1.2015, nella quale è stato notificato alla ricorrente il provvedimento del C.O.A., il termine per proporre il ricorso avanti al Consiglio nazionale forense era, dunque, quello di trenta giorni, previsto dall’art. 61, comma 1 della L. n. 247 del 2012, secondo cui Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità . 6. Tale termine, alla stregua degli esposti dati fattuali, risulta osservato, a nulla rilevando il fatto che l’organo che ha emesso la decisione impugnata sia diverso da quello deputato a farlo in base alla nuova procedura, il che costituisce una mera derivazione del criterio temporale del tempus regit actum, in base al quale devono trovare applicazione le regole vigenti al tempo del compimento dei singoli atti cfr. Cass. SU n. 27756 e 27757 del 2018, cit. e, sui presupposti di applicabilità dell’art. 61 della L. n. 247/12, Cass. SU n. n. 30999 del 2017 n. 21113 del 2017 ord. n. 7298 del 2017 . 7. Il secondo motivo è assorbito. 8. La sentenza va cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese, al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa con rinvio, anche per la statuizione sulle spese, al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione.