Decesso della parte e ultrattività del mandato alle liti

Nell’ipotesi in cui la procura sia stata conferita per tutti i gradi di giudizio sussiste il potere del difensore di proseguire il processo nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, insuscettibile di pregiudicare l’esercizio dell’attività difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, il quale avrà l’onere di dare notizia dell’esistenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio.

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31074/18, depositata il 30 novembre. Il caso. Il GdP accoglieva la domanda di un avvocato, volta ad ottenere il rimborso della spesa da lui anticipata per l’esecuzione dei lavori di riparazione della terrazza di sua proprietà nel condominio. Quest’ultimo proponeva appello e il Tribunale, in mancanza di costituzione dell’avvocato disponeva la rinnovazione della notifica dell’atto di appello. Il Tribunale in contumacia dell’appellato, accoglieva il gravame e per la cassazione di tale sentenza propone appello l’erede testamentaria dell’avvocato. L’ultrattività del mandato. In particolare, la ricorrente eccepisce la nullità della citazione introduttiva del giudizio di appello per l’inapplicabilità del principio di ultrattività del mandato, dato che la notifica era stata eseguita all’avvocato che non era più difensore dell’appellato, deceduto nelle more, poiché gli era stata conferita una procura limitata al giudizio di primo grado, deducendo che successivamente l’avvocato, attore del giudizio di primo grado, era difeso da se stesso. Al riguardo, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la procura speciale al difensore, rilasciata per il primo grado del giudizio senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello . Nel caso di specie, il riferimento alla causa” di cui alla citazione era idoneo a dare al difensore nominato tutti i poteri anche per l’eventuale grado di appello. E ciò si inquadra nell’ipotesi in cui si verifica la morte o la perdita della capacità di agire della persona fisica nel periodo compreso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame. Pertanto, il ricorso, nella fattispecie in esame, va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 24 maggio – 30 novembre 2018, numero 31074 Presidente Manna – Relatore D’Ascola Fatti di causa e ragioni della decisione 1 L’Avv. D.V.F. , difeso da sé stesso e dall’Avv. D’Apuzzo, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia il locale Condominio di Via omissis , per ottenere il rimborso della spesa di Euro 3.000,00 da lui anticipata per l’esecuzione dei lavori di riparazione della terrazza di sua proprietà. 2 Il Giudice di Pace, con sentenza numero 732 del 31.03.2011, accoglieva la domanda. Riteneva non pertinente l’articolo 1134 c.c. invocato dal Condominio e, viceversa, affermava che i lavori eseguiti erano stati utili alla conservazione del bene comune quali le colonne portanti sul terrazzo dell’avv. D.V. , con conseguente applicazione dell’articolo 1110 c.c 3 Il Condominio proponeva appello con atto notificato il 30.05.2011 a mani proprie dell’Avv. D.V. , assegnando un termine a comparire inferiore ai 90 giorni stabiliti dall’articolo 163 bis c.p.c Alla prima udienza, in mancanza della costituzione dell’Avv. D.V. , il Tribunale, su richiesta dell’appellante, disponeva la rinnovazione della notifica dell’atto di appello, che veniva effettuata a mani dell’Avv. D’Apuzzo, circostanza riferita dall’odierno ricorso. Il Tribunale, con sentenza numero 2863/2014, in contumacia dell’appellato, accoglieva il gravame rigettava l’originaria domanda e compensava le spese di lite. 4 Per la cassazione della sentenza, D.V.M. , in qualità di erede testamentaria dell’Avv. D.V. , ha proposto ricorso con atto notificato l’11.05.2015, affidato a due motivi e illustrato da memoria. Il Condominio ha resistito con controricorso. Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, proponendo il rigetto del ricorso. 5 Con il primo mezzo parte ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 299 e 86 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c Eccepisce la nullità della citazione introduttiva del giudizio di appello, come rinnovata a seguito dell’ordine del giudice, per via della inapplicabilità del principio di ultrattività del mandato nel caso di specie. Ciò in quanto la notifica era stata eseguita presso l’avv. D’Apuzzo, che non era più difensore del D.V. , deceduto nelle more, in quanto gli era stata conferita una procura limitata al giudizio di primo grado. Deduce quindi che nella fase successiva alla chiusura del giudizio davanti al giudice di pace l’avv. D.V. era difeso solo da sé stesso. In tale contesto, secondo parte ricorrente, il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza circa l’ultrattività del mandato non sarebbe operante, giacché difetterebbe la condizione dell’originario conferimento di una procura valida anche per gli ulteriori gradi di giudizio. Parte ricorrente rileva inoltre che la morte dell’Avv. D.V. costituiva fatto notorio e che tale evento comportava l’automatica interruzione del processo ex articolo 86 c.p.c Ne deriverebbe, in tesi, che la mancata valida riassunzione del giudizio davanti al tribunale avrebbe determinato l’inammissibilità dell’appello. 4 La doglianza non merita accoglimento. Va infatti smentito che il mandato all’avv. D’Apuzzo fosse stato limitato al solo primo grado di giudizio. Come rilevato in controricorso, l’attore D.V. aveva delegato l’avv. D’Apuzzo a difenderlo assieme a sé stesso nella causa di cui alla citazione che precede , conferendogli testualmente ogni è più ampia facoltà di legge . Orbene, per giurisprudenza costante della Suprema Corte La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado per il presente giudizio o processo, causa, lite, etc. , senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell’articolo 83, ultimo comma, cod. proc. civ., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione . Cass. numero 24973/16 numero 24092 del 2009 . Nel caso di specie in mancanza di formule limitatrici, il riferimento alla causa di cui alla citazione era quindi idoneo a investire il difensore nominato di tutti i poteri anche per l’eventuale grado di appello. 4.1 Ciò posto, la validità della notifica in rinnovazione effettuata a mani del suddetto avv. D’Apuzzo, discende dall’applicabilità del principio di ultrattività del mandato. Il caso di specie si inquadra nell’ipotesi in cui si verifica, nel periodo compreso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, la morte o la perdita della capacità di agire della persona fisica. La questione prospettata nel ricorso deve essere affrontata alla luce di Cass. S.U. numero 15295 del 2014. Secondo tale pronuncia, qualora la procura sia stata conferita per tutti i gradi sussiste il potere del difensore di proseguire il processo nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare in qualche modo l’esercizio dell’attività tecnica difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, sul quale graverà, se mai, l’onere tenuto conto della personale responsabilità di cui si faceva cenno di dare notizia dell’esistenza e pendenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio per concordare con questi la determinazione di interrompere o meno il processo. L’unico, vero limite, invece, che il procuratore della parte può incontrare nell’esercizio del potere discrezionale di proseguire il processo successivamente all’evento interruttivo è quello del grado di giudizio, in pendenza del quale si è verificato l’accadimento . Mentre, allorché, la parte abbia conferito procura ad litem per il solo giudizio di primo grado, il difensore, che non avesse dichiarato o notificato l’evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell’atto di impugnazione, ma non potrebbe mai né notificare validamente la sentenza né, tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame. Diversamente, potrebbe attendere e svolgere legittimamente le attività in oggetto e quelle procuratorie in generale, qualora sia munito di procura anche per gli altri gradi di giudizio . Secondo le Sezioni unite, il procuratore costituito in primo grado, qualora, come nella specie, originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace inoltre è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’articolo 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’articolo 299 cod. proc. civ. da parte del notificante. Cass. 15295/2014 e nello stesso senso la sentenza invocata da parte ricorrente 19887/2014 . Vengono quindi meno le ragioni esposte in ricorso, anche avendo riguardo alla pretesa notoria conoscenza dell’evento interruttivo morte dell’avv. D.V. invocato in questo giudizio dalla ricorrente. Deve, pertanto concludersi che l’appello era stato validamente introdotto. Ne discende il rigetto del motivo. 6 Con il secondo mezzo il ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza a norma dell’articolo 132 numero 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, nnumero 4 e 5 c.p.c Censura la sentenza nella parte in cui assume che la parte appellata avrebbe dato prova sufficiente dei presupposti di fatto posti a base della domanda pag. 6 ricorso . Evidenzia che il giudice a quo non indica tali presupposti e che, presumendosi che siano quelli relativi all’urgenza della spesa sostenuta dal condominio, critica la valutazione del quadro probatorio effettuata dal Tribunale in distonia con l’apprezzamento del giudice di primo grado pagg. 6 e 7 ricorso . La doglianza costituisce un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa, poiché chiede al giudice di legittimità di ripetere l’apprezzamento, esclusivamente di merito, relativo al valore probatorio delle risultanze di causa, con particolare riferimento alla verifica di attendibilità del teste G. , già espletata dal giudice di merito. Questi ha ritenuto che dalla deposizione del teste, della cui credibilità soggettiva il tribunale comunque ha dubitato, non fossero emersi elementi sufficienti per reputare sussistente una situazione di degrado del bene comune tale da legittimare un intervento urgente di uno dei condomini. Questa valutazione di merito, congrua e adeguata, non è censurabile in sede di legittimità. Mette conto in proposito rilevare che la riformulazione dell’articolo 360 numero 5 .p.c. ad opera dell’articolo 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, convertito in l. 7 agosto 2012, numero 134 applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11.9.2012 consente solo di denunciare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. La censura è stata abilmente rubricata con riferimento all’articolo 132 numero 4, ma la sentenza in esame non presenta le anomalie motivazionali, così come specificate da Cass. Sez.Unumero 8053/2014, che attengono a quel minimo costituzionale che deve essere garantito dalla motivazione, osservato il quale non è consentito il sindacato di legittimità. Il dissenso valutativo rispetto al primo grado di giudizio e la valutazione circa l’assenza di urgenza di provvedere, situazione che non coincide necessariamente con lo stato di manutenzione molto precaria del bene che sarebbe stato confermato dal teste, non integrano certo l’ipotesi di motivazione apparente o irriducibilmente illogica. 7 Il ricorso deve, perciò, essere rigettato. Le spese di questo grado sono liquidate come da dispositivo in favore di parte resistente. Sussistono ratione temporis le condizioni di cui all’articolo 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, numero 115, introdotto dal comma 17 dell’articolo 1 della legge numero 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge. Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, numero 115, introdotto dal comma 17 dell’articolo 1 della legge numero 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.