Avvocato responsabile per la mancata osservanza del termine di decadenza, nonostante il contrasto giurisprudenziale

In tema di responsabilità per negligenza professionale, l’incertezza giurisprudenziale in ordine all’applicazione di una norma relativa ad un termine di decadenza non esclude la responsabilità in capo all’avvocato.

Il caso. Con la sentenza n. 23449/18, depositata il 28 settembre, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato da due avvocati per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo l’impugnazione principale, li aveva condannati al risarcimento del danno subito dalla controparte a causa della negligenza professionale nello svolgimento del loro mandato defensionale loro conferito per la proposizione di un giudizio dinanzi al TAR, giudizio concluso con la dichiarazione di inammissibilità per decadenza del termine fissato dall’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998. Responsabilità. I ricorrenti, ripercorrendo la vicenda processuale, sottolineando la presenza di diversi orientamenti in merito al termine di decadenza per la cui inosservanza sono stati dichiarati responsabili il ricorso era infatti stato notificato in termini, ma era stato depositato in data successiva. La sentenza impugnata, a loro dire, avrebbe trascurato l’oscuratezza della norma e l’assenza di colpa per la scelta professionale assunta. Il Collegio ricorda che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c., allorchè l’incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell’incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto . Nel caso di specie, il giudice ha dunque correttamente individuato una responsabilità professionale in capo ai ricorrenti sulla base delle peculiari cadenze del processo amministrativo in cui il momento della notificazione e del deposito del ricorso hanno caratteristiche e scopi diversi il primo rivela la volontà di agire in giudizio ed è atto preliminare all’introduzione del processo, mentre il secondo concretamente realizza la presa di contatto tra il ricorrente e l’organo giurisdizionale . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 giugno – 28 settembre 2018, n. 23449 Presidente Travaglino – Relatore Di Florio Svolgimento del processo 1. D.C.P. e R. ricorrono, affidandosi a cinque motivi l’ultimo dei quali è stato oggetto di rinuncia , per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo l’impugnazione principale di P.G. e respingendo quella incidentale degli odierni ricorrenti, li condannò al risarcimento del danno da lui subito a causa della negligenza professionale manifestata nello svolgimento del mandato defensionale loro conferito per la proposizione di un giudizio dinanzi al TAR, volto ad ottenere contro l’ENIT l’accertamento del diritto ad ottenere l’adeguamento del trattamento retributivo da dirigente, giudizio conclusosi con declaratoria di inammissibilità per decadenza dal termine fissato dall’art. 45 co. 17 Dlgs 31.3.1998 n 80. 2. Ha resistito l’intimato P Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex 360 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle Preleggi e degli art. 1176 e 2236 cc descrivendo l’intero sviluppo della vicenda processuale assumono che esistevano, in ordine al termine di decadenza rispetto al quale era stata riscontrata la loro responsabilità professionale, divergenti orientamenti e lamentano che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della scarsa chiarezza della norma e dell’assenza di colpa rispetto alla scelta professionale assunta, avendo notificato in termini entro il 15.9.2000 il ricorso, pur avendolo depositato in data successiva il 26.9.2000 . Contestano, altresì l’erronea valutazione della Corte territoriale in ordine all’attività professionale svolta. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che le obbligazioni inerenti l’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., allorché l’incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell’incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all’applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176 cod. civ. cfr. Cass. 18612/2013 Cass. 4790/2014 ed ancora, in termini, è stato ritenuto che in materia di responsabilità professionale dell’avvocato, in caso di incertezza giurisprudenziale in ordine al computo del termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno, il mancato compimento di atti interruttivi, da parte del legale, con riferimento al termine prescrizionale più breve ancorché in concreto non operante, in forza di un successivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte regolatrice , implica la violazione dell’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176, comma 2, c.c. cfr. Cass. 3765/2017 . 1.2. La Corte territoriale, accogliendo l’appello dei P. , ha fatto corretta applicazione di tali principi. È ben vero, infatti, che il richiamo contenuto nell’art. 45 co 17 Dlg 31.3.1998 n. 80 alla data del 15.9.2000 deve considerarsi come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione Cfr. CdS sez. III 2699/2013 CdS sez. III 3584/2014 e CdS sez.III 4124/2014 , ma tale principio deve essere coordinato con le peculiari cadenze del processo amministrativo in cui i due momenti, della notificazione e del deposito del ricorso, hanno caratteristiche e fini diversi/ in quanto il primo rivela soltanto la volontà di agire in giudizio e costituisce il preliminare atto dell’introduzione del processo, mentre il secondo concretamente realizza la presa di contatto tra il ricorrente e l’organo di giurisdizione che deve pronunciarsi e postula la partecipazione pure delle controparti al giudizio è stato, al riguardo, precisato che i suoi effetti, correlati alla consegna dell’originale del ricorso notificato alla segreteria del Giudice adito, non possono retroagire alla fase precedente, che è stata meramente introduttiva e prodromica all’instaurazione del processo cfr. Cons di Stato IVa 5363/2016 . La censura, pertanto, deve essere respinta. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 n 3 cpc la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 183, 315, 414 e 434 cpc assumono che l’atto d’appello doveva essere dichiarato inammissibile dalla Corte per mancanza di specificità, così come tempestivamente richiesto nella difesa prospettata. Affermano, altresì, che la Corte aveva illegittimamente dato ingresso a documenti tardivamente introdotti in quanto erano stati allegati in blocco nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, dovevano essere coperti da preclusione. 2.1.Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza. I documenti, genericamente indicati come allegati in blocco , non sono stati riportati nel motivo né è stata specificata la sede processuale in cui essi possono essere rinvenuti, con palese violazione dell’art. 366, n 6 cpc. 3. Con il terzo motivo, ancora, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione, degli artt. 1176,2236,2697 c.c, 101, 156, 157 e 345 cpc lamentano che il P. non aveva fornito alcuna prova dell’evento dannoso e che, soprattutto, dalla documentazione prodotta non si evinceva affatto l’espletamento delle funzioni dirigenziali e quindi il diritto ad ottenere le differenze retributive la prognosi formulata dalla Corte territoriale, sulla quale si era fondato l’accertamento del danno per responsabilità professionale, era quindi erronea. 3.1. Il motivo è inammissibile perché chiede una rivalutazione di merito del giudizio prognostico effettuato dalla Corte territoriale sulla base di corretti parametri e di una approfondito esame di tutta la documentazione prodotta, attraverso la quale sono state analiticamente esaminate le differenze retributive che, in ipotesi sarebbero spettate al P. cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata la censura non può pertanto trovare ingresso in sede di legittimità, investendo questioni di mero fatto cfr. Cass. 8758/2017 4. Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli art. 111 Cost., degli artt. 101, 164 e 345 cpc e dell’art. 2697 c.c. nonché delle norme in materia di pubblico impiego sul riconoscimento delle mansioni superiori lamentano che dinanzi al TAR non era stato quantificata la richiesta di retribuzioni e che pertanto la somma riconosciuta a titolo di risarcimento era stata impropriamente determinata in quanto riferita a prospetti di calcolo generici e non intestati al P. né sottoscritti da alcun esponente della FIALP che, in tesi, li aveva redatti. Anche tale motivo è inammissibile in quanto postula una rivalutazione di merito della quantificazione del danno che la Corte, in qualità di peritus peritorum, ha effettuato dando conto dei conteggi ai quali si è riferita la contestazione pertanto, generica in quanto non indica gli specifici errori che sarebbero stati commessi, riguarda la parte della statuizione insindacabile in sede di legittimità in presenza, come nel caso di specie, di una motivazione congrua e logica. 5. Il quinto motivo è stato oggetto di espressa rinuncia. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Il collegio ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di legittimità in ragione del difforme esito dei giudizi di merito. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.