Gli atti amministrativi, compresi i provvedimenti disciplinari, possono essere notificati a mezzo posta elettronica certificata

Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018 hanno avuto modo di precisare, con riferimento ad un provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio dell’Ordine, che la notificazione degli atti amministrativi può avvenire a mezzo posta.

Il caso. Nel caso di specie, tutto aveva avuto origine da un procedimento disciplinare a carico di un avvocato il locale Consiglio dell’ordine aveva provveduto a comunicare a mezzo posta elettronica certificata l’esito del procedimento amministrativo. Secondo il Consiglio dell’Ordine, secondo cui il ricorso al CNF era tardivo, il termine per impugnare la decisione al Consiglio Nazionale forense avrebbe dovuto decorrere dalla comunicazione a mezzo PEC e non già, come sosteneva l’avvocato sanzionato dalla successiva notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. Secondo la tesi del Consiglio dell’Ordine, trattandosi di attività amministrativa, si applica la disciplina per la notifica degli atti amministrativi e, quindi, ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti anche mediante posta elettronica certificata, tale ultima modalità essendo in ogni modo equiparata per legge alla notifica per ufficiale giudiziario o a quella eseguita a mezzo posta, fatti salvi i casi in cui tale facoltà sia esplicitamente esclusa . Peraltro, l’avvocato sosteneva anche che la prima notificazione era stata posta in essere in violazione delle norme che prevedono la necessità dell’attestazione di conformità di quanto notificato con l’originale e la necessità della firma digitale. Notifica della decisione a mezzo PEC oggi Orbene, le Sezioni Unite – nel ritenere fondata la tesi del Consiglio dell’Ordine – muovono da una premessa normativa la decisione dell'organo che definisce la fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati - e quindi, attualmente, del Consiglio distrettuale di disciplina - è oggi regolata dall'art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2, adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi del quale rubricato notificazione della decisione copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina a all'incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto . Ne deriva che non vi è più spazio pro futuro per dubbi sulla piena legittimità di una trasmissione del provvedimento a mezzo p.e.c e ieri? Ciò premesso, però, la Cassazione ha dovuto ricostruire il quadro normativo vigente prima delle modifiche richiamate quando era vigente l’art. 46, comma 2, r.d. n. 37/1934 ai sensi del quale le notificazioni previste dal medesimo regio decreto e del r.d.l. n. 1578/1933 sono eseguite a mezzo ufficiale giudiziario ancorché alla fattispecie avrebbe pure potuto essere ritenuta applicabile la nuova normativa in virtù del principio del tempus regit actum . Natura amministrativa del procedimento Orbene, per la Cassazione non vi è dubbio che il procedimento disciplinare sia inquadrabile nei procedimenti amministrativi che si concludono con un atto che ha forma e sostanza di provvedimento amministrativo e ciò fino all’impugnazione del provvedimento davanti al CNF quando si apre una fase propriamente giurisdizionale. giustiziale. Alla notificazione degli atti giudiziari - cui può equipararsi per l'evidente finalità lato sensu giustiziale, nonostante la natura amministrativa del procedimento, ogni atto preparatorio e quello conclusivo della fase dinanzi al Consiglio dell'Ordine - da parte degli enti pubblici rientranti nel concetto di Pubblica Amministrazione si procede normalmente a mezzo posta . E poiché all'utilizzo della posta tradizionale è ormai equiparata la posta elettronica certificata, sicché la notificazione dei provvedimenti resi da detti enti pubblici quale sicuramente è il Consiglio dell’Ordine, nda può legittimamente eseguirsi, in luogo e con gli stessi effetti della posta tradizionale, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e ciò anche per il principio di non discriminazione tra forma cartacea e elettronica degli atti. Del resto, precisa la Corte, l’intero corpus normativo del d.lgs. 82 del 2005 c.d. codice dell'amministrazione digitale si applica proprio pure agli enti pubblici non economici, in virtù del rinvio espresso operato dall'art. 2, co. 2, all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 . Peraltro, in base all'art. 12, comma 1, l. n. 890/1982 le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso avvalendosi anche del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge e perfino, in mancanza, dei messi comunali. Infine, la conclusione è coerente con i principi di derivazione comunitaria secondo cui le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente . Ecco allora che la modalità di gestione informatica o telematica di ogni fase del procedimento amministrativo - e quindi anche quella della sua comunicazione agli interessati - costituisce oggetto di un autentico dovere comportamentale per la pubblica amministrazione secondo la definizione di cui sopra, da cui vanno esclusi, tra gli altri, gli Enti pubblici economici , anche ai sensi dell'art. 97 Cost. . Nessun rilievo delle regole del PCT. Una volta ritenuto possibile per la PA procedere alla notificazione a mezzo PEC, la Cassazione ha escluso qualsiasi rilievo alla mancanza di attestazione di conformità e all’assenza di firma digitale. Senonché, la norma [invocata dall’avvocato] regola esclusivamente il processo civile e le notifiche eseguite direttamente dagli avvocati, sicché, risolvendosi la fase dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un procedimento amministrativo in senso stretto non può trovare applicazione. La tesi dell’avvocato avrebbe, infatti, come effetto quello di imporre un gravoso requisito formale, al di fuori del suo campo di applicazione . Peraltro - e qui risiede un passaggio ulteriore della Cassazione – pure a voler ritenere rilevante la dedotta questione della violazione di una norma processuale, anche alla fattispecie applicato il generale principio di diritto processuale, elaborato da questa Corte [] per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio che nel caso concreto non era stato neppure affermato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 17 luglio – 9 agosto 2018, n. 20685 Presidente Mammone – Relatore De Stefano Fatti di causa 1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 396 del 31/12/2016, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha accolto, ritenutolo tempestivo, il ricorso dell’avv. R.M. Q. avverso la decisione del 03/04/2014, con cui il ricorrente Consiglio gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della cancellazione in relazione ad illeciti plurime violazioni del dovere di correttezza e lealtà - di cui agli artt. 6-22 cod. deont. - e probità, di cui all’art. 5 del cod. deont. uso di espressioni sconvenienti o offensive, oltre che calunniose, in violazione degli artt. 20-22 cod. deont. violazione dei doveri scaturenti dai rapporti con i praticanti, di cui all’art. 26, comma 3, cod. deont. violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei rapporti con gli arbitri, ai sensi dell’art. 54 cod. deont. il tutto come da capo di incolpazione notificato al R. il 10/12/2008 al suo studio di ed il 29/12/2008 al suo studio di New York commessi in dal 2004 al 2006 e ricondotti ad un articolato e complesso contenzioso giudiziale, che aveva contrapposto lui e la sua consorte al Condominio genovese ove abitavano in omissis ed interessato, tra gli altri, gli avv. F.G. e S.L. , a seguito dell’archiviazione, il 12/01/2006, da parte del Consiglio dell’Ordine dell’esposto presentato dallo stesso R. contro il F. e dalla contestuale delibera di avvio ufficioso di indagine disciplinare nei confronti del primo. 2. La decisione di primo grado, depositata il 13/01/2015, era stata preceduta dalla notificazione, a mezzo posta elettronica certificata, il 04/03/2014 dell’atto di citazione per l’udienza dibattimentale del 03/04/2014, alla quale il R. peraltro non si era presentato ed all’esito della quale era stata comminata la sanzione della cancellazione ma la relativa decisione era stata poi impugnata al Consiglio Nazionale Forense con quattro motivi e, per quel che qui ancora rileva, innanzitutto con doglianza di inesistenza o nullità della notificazione della decisione stessa, siccome eseguita a mezzo p.e.c. anziché con il procedimento di notificazione previsto dall’art. 50 r.d.l. 1578/1933 e 31 Reg. CNF 21/02/2014, n. 2 , nonché - poi - per prescrizione dell’azione disciplinare, essendo il termine di cinque anni di cui alla precedente legge professionale, siccome più favorevole all’incolpato , il cui dies a quo si indicava nel giorno 08/11/2008, elasso al momento della pronuncia della decisione, nonché infine con censura di eccessività dei tempi del procedimento e del difetto di motivazione o della carenza di prova sulla ritenuta sussistenza degli illeciti disciplinari ascrittigli. 3. Il Consiglio Nazionale Forense, ritenendo assorbiti gli altri, accolse i primi due motivi - l’uno, perché qualificò inesistente - e come tale inidonea a far decorrere il termine di venti giorni per l’impugnazione al Consiglio Nazionale Forense ex art. 50 co. 2 r.d.l. 1578/1933 - la notificazione a mezzo p.e.c. della notifica della decisione, in quanto appunto non avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario, in violazione del tenore testuale dell’art. 46, co. 2, r.d. n. 37/1934 ritenendo, in particolare, applicabile l’art. 16bis d.l. n. 179/12 ai soli procedimenti civili, ma rilevando la carenza di attestazione di conformità prescritta dall’art. 16 undecies del medesimo d.l. - l’altro, ritenendo applicabile alla fattispecie gli artt. 51 e 45 del r.d.l. 1578/1933 e l’art. 47 del r.d. n. 37/1934 e, in base ad essi, suscettibile di interruzione il termine prescrizionale soltanto con un atto di impulso del procedimento disciplinare ed elasso il medesimo di cinque anni per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio il 04/03/2014, nonostante la comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento avesse avuto luogo il 10/12/2008. 4. Disposta, con ordinanza interlocutoria 31/07/2017, n. 18992, la rinnovazione della notifica al R. entro i quaranta giorni successivi e a tanto avendo ottemperato il ricorrente Consiglio il 06/09/2017 con deposito della relativa documentazione il 19/09/2017, l’intimato notifica addì 11/10/2017 controricorso, con cui contesta in rito e nel merito l’avverso ricorso è, infine, depositata dal ricorrente memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., sicché, rinnovata pure la comunicazione al controricorrente dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione orale, a quella del 17/07/2018 compaiono i difensori del ricorrente e del controricorrente. Ragioni della decisione 1. Va in via preliminare riscontrato che è stata data rituale ottemperanza all’ordine di rinnovazione del ricorso impartito con la richiamata ordinanza interlocutoria n. 18992/17 , essendo in atti la relata di notifica ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. a mani del portiere e, stavolta, con indicazione dell’avvenuta spedizione dell’avviso previsto da tale norma ciò che comporta la sanatoria dell’originaria nullità della prima notifica, con effetto ex tunc in base a principi generali del diritto processuale civile pure richiamati nella ricordata ordinanza interlocutoria, tanto da qualificare rituale la proposizione del ricorso per cassazione, oltretutto già regolarmente notificato ad almeno un altro dei litisconsorti necessari e così respinta la relativa eccezione del controricorrente. 2. D’altro lato, va pure definitivamente ribadita l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, al quale oltre che al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione ed all’incolpato - esso è stato notificato, visto che il Consiglio Nazionale Forense è il giudice che ha emesso la decisione qui impugnata e, per definizione, non può essere parte del procedimento di impugnazione tra moltissime Cass. Sez. U. 24/01/2013, n. 1716 Cass. Sez. U. 22/07/2016, n. 15207 Cass. Sez. U. 02/12/2016, n. 24647 . 3. Ciò posto, il ricorrente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ricordato che la comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione da quello resa all’esito della fase amministrativa aveva avuto luogo il 22/01/2015, mentre il ricorso al Consiglio Nazionale Forense era stato notificato soltanto il 07/04/2015 - si duole, col primo motivo, di falsa applicazione dell’art. 46 del r.d.l. n. 37/1934 e dell’art. 16 del d.l. 179/2012, nonché di violazione degli artt. 12 della legge 890/1982, 10 della legge 265/1999 e 48 d.lgs. 82/2005, censurando la ritenuta irrilevanza, ai fini del decorso del termine per impugnare la decisione del COA stesso, della sua comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, in luogo della notifica a mezzo ufficiale giudiziario. 4. A questo riguardo, il ricorrente Consiglio sostiene che la risalente norma del 1934, benché effettivamente fatta salva nell’ambito dell’ordinamento della professione di avvocato ex art. 1 L. 179/2009 e relativa tab. A, debba comunque assoggettarsi alle modifiche normative intervenute, attesa la pacifica natura amministrativa della prima fase del procedimento disciplinare e quella di provvedimento amministrativo della decisione adottata dal COA a conclusione di quella sicché ad essa va applicata la disciplina per la notifica degli atti amministrativi, ricavabile da numerose norme specificamente a tanto destinate art. 12 legge 890/82, come novellato dall’art. 10 legge 265/99 artt. 2 - co. 2 - e 48 d.lgs. 82/05 e succ. mod. e integr. , con la conseguenza che il COA ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti anche mediante posta elettronica certificata, tale ultima modalità essendo in ogni modo equiparata per legge alla notifica per ufficiale giudiziario o a quella eseguita a mezzo posta, fatti salvi i casi in cui tale facoltà sia esplicitamente esclusa. 5. Da tale premessa, dedotta ulteriormente l’irrilevanza di violazioni di norme, come l’art. 16 - indicandone l’ultimo comma della legge ma, recte, d.l. 179 del 2012, perché dettate per i procedimenti civili e non per quelli amministrativi quale deve definirsi la prima fase del procedimento disciplinare, il ricorrente Consiglio ricava la tardività del ricorso al Consiglio Nazionale Forense dell’avv. R. , poiché avrebbe dovuto computarsi il termine - di cui all’art. 50 r.d.l. 1578/1933 - dalla notifica o comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione conclusiva della ripetuta prima fase. 6. Nel controricorso, l’avv. R. controbatte al primo motivo con ampie argomentazioni mediante le quali insiste, alla stregua della disciplina previgente ed ai fini del decorso del termine per impugnare la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sull’insostituibilità della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario e sull’insufficienza di una mera comunicazione, sia pure a mezzo p.e.c., della decisione disciplinare e deducendo altresì che la notificazione a mezzo p.e.c. avrebbe avuto bisogno di requisiti formali come la firma digitale e la relata con asseverazione di conformità all’originale , invece del tutto mancanti nella specie. 7. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo di violazione degli artt. 45, 50 e 51 r.d.l. n. 1578/1933, con censura alla ritenuta insussistenza di idonei atti interruttivi del termine prescrizionale . 8. Va premesso che la comunicazione della decisione dell’organo che definisce la fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati - e quindi, attualmente, del Consiglio distrettuale di disciplina - è oggi regolata dall’art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2, adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di procedimento disciplinare , ai sensi del quale rubricato notificazione della decisione copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina a all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto pertanto, de futuro non vi è più questione sulla piena legittimità di una trasmissione del provvedimento a mezzo p.e.c., attesa l’espressa previsione di tale forma di comunicazione nel testo stesso della norma. 9. Alla fattispecie deve invece trovare applicazione la previgente normativa dell’art. 46, co. 2, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore , ai sensi del quale le notificazioni previste dal medesimo regio decreto e del r.d.l. 1578 del 1933 sono eseguite a mezzo ufficiale giudiziario mentre l’art. 50 di tale ultimo r.d.l. prevede appunto che le decisione dell’organo di prima istanza siano notificate, tra gli altri, appunto all’interessato. 10. Non essendo insorta questione anche sull’applicabilità o meno al procedimento disciplinare in corso della normativa sopravvenuta di contenuto e funzione procedimentale e per la quale non infondatamente potrebbe sostenersi l’applicazione del generale principio tempus regit actum, tenuto conto che il Regolamento del CNF è stato adottato il 21/02/2014 ed è entrato in vigore - ai sensi del suo art. 39 - in data 01/01/2015, in relazione alla comunicazione della decisione del CNF depositata il 31/12/2016 ed eseguita in data 22/01/2015 , va allora verificato se, per la disciplina previgente e benché applicabile ormai soltanto de praeteritu, la comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione del COA sia un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario ai fini dell’attivazione del termine perentorio per l’impugnazione al Consiglio Nazionale Forense. 11. Ritengono queste Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta affermativa. 12. Effettivamente, può condividersi - se del caso integrata come appresso - l’impostazione del ricorrente Consiglio dell’Ordine lungo questo lineare percorso argomentativo - nella prima fase, il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati ha natura amministrativa e si conclude allora ed appunto con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo, nonostante esso sia il presupposto di un successivo procedimento che solo dall’impugnazione assume natura e funzione propriamente giurisdizionali - alla notificazione degli atti giudiziari - cui può equipararsi per l’evidente finalità lato sensu giustiziale, nonostante la natura amministrativa del procedimento, ogni atto preparatorio e quello conclusivo della fase dinanzi al Consiglio dell’Ordine - da parte degli enti pubblici rientranti nel concetto di Pubblica Amministrazione si procede normalmente a mezzo posta - all’utilizzo della posta tradizionale è ormai equiparata la posta elettronica certificata, sicché la notificazione dei provvedimenti resi da detti enti pubblici può legittimamente eseguirsi, in luogo e con gli stessi effetti della posta tradizionale, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata - la prescrizione, richiamata dal Consiglio Nazionale Forense per escludere la validità della comunicazione, sulla necessaria menzione della conformità è dettata per il procedimento civile e non è applicabile al procedimento amministrativo al cui esito è pronunciata la decisione del Consiglio dell’Ordine. 13. Ed invero, occorre premettere che la fase dinanzi al Consiglio dell’Ordine è da sempre pacificamente qualificata amministrativa tra le tante e per limitarsi alle più recenti, v. Cass. Sez. U. 27/12/2017, n. 30992 sia pure ai fini dell’esclusione dell’effetto sospensivo della prescrizione v. Cass. Sez. U. 16/11/2015, n. 23364 - con richiamo a Cass. Sez. U. 13/02/1999, n. 58, 10/05/2001, n. 187, 02/04/2003, n. 5072, 10/11/2006, n. 24094 - oppure Cass. Sez. U. 20/09/2013, n. 21591 . 14. Al contempo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non poteva e non può che definirsi ente pubblico Cass. Sez. U. 24/06/2009, n. 14812 non economico Cass. Sez. U. ord. 12/03/2008, n. 6534 e, in quanto tale, da sussumersi entro la generale previsione dell’art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, specificamente, nella nozione di enti pubblici non economici locali ivi definita. 15. Deve quindi trovare applicazione l’art. 12, co. 1, legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall’art. 10, co. 5, legge 3 agosto 1999, n. 265, a norma del quale le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso . 16. Ancora, effettivamente l’art. 10, co. 1, della medesima legge 265/99 abilita le pubbliche amministrazioni appena richiamate e quindi pure il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ad avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, anche del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge e perfino, in mancanza, dei messi comunali. 17. Pertanto, per i primi due commi dell’art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 il primo dei quali come modificato dal co. 1 dell’art. 33 del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - da un lato la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 - dall’altro lato, la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta . 18. Inoltre, la norma in esame specifica che l’intero corpus normativo del d.lgs. 82 del 2005 c.d. codice dell’amministrazione digitale si applica proprio pure agli enti pubblici non economici, in virtù del rinvio espresso operato dall’art. 2, co. 2, all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 19. Infatti, è il progressivo - ed appena tratteggiato - sviluppo dell’intero contesto normativo ad interagire con la previsione originaria del r.d. 37/34, imponendone un’interpretazione evolutiva che consenta la piena equiparazione tra le forme di notificazione tradizionali e quelle possibili in virtù non solo delle nuove tecnologie, ma soprattutto delle innovazioni normative che queste valorizzano, adeguando l’ordinamento al progresso tecnico e scientifico ed in tale contesto era legittimo che chiunque, benché fosse rimasta ancora formalmente intatta la previsione originaria che privilegiava la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario per le esigenze di certezza e genuinità degli atti da rendere noti ed in relazione alle sole garanzie conosciute erogabili al tempo dell’entrata in vigore della norma , potesse attendersi l’utilizzo delle alternative validamente formate alla stregua delle novelle legislative. 20. Né giova al controricorrente il rilievo sulla carenza di attestazione di conformità prescritta dall’art. 16 undecies del succitato d.l. e quindi del d.l. n. 179/12 , adietto incidentalmente dalla gravata sentenza a mò di ulteriore argomento a sostegno dell’inesistenza della notifica. 21. Quell’argomento è riferito ad una norma che in effetti regola esclusivamente il processo civile e le notifiche eseguite direttamente dagli avvocati, sicché, risolvendosi la fase dinanzi al Consiglio dell’Ordine - e, ora, dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina - in un procedimento amministrativo in senso stretto, l’argomento della qui gravata sentenza malamente postula l’applicabilità di una norma, la quale imporrebbe un gravoso requisito formale, al di fuori del suo campo di applicazione ed è quindi manifestamente errato o, ad ogni buon conto, non applicabile alla fattispecie in esame. 22. Ad ulteriore sostegno di tali conclusioni favorevoli all’odierno ricorrente va poi ulteriormente sottolineato che il procedimento - e non già, si badi, il processo retto da regole sue proprie amministrativo telematico costituisce un approdo irrinunciabile dell’ordinamento proprio in base al più volte citato d.lgs. 82 del 2005, di recente ulteriormente emendato col d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, di pieno adeguamento dell’ordinamento interno al Regolamento UE n. 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che abroga la Direttiva 1999/99/CE entrato in vigore il 1 luglio 2016 , in base al quale può affermarsi quale principio generale art. 41 che le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente . 23. E corollario ulteriore è che, ove non sia anzi espressamente imposta, ogniqualvolta sia tecnicamente possibile e non vietata in modo espresso da specifiche disposizioni di legge o almeno imposta da esigenze derogative affatto peculiari, la modalità di gestione informatica o telematica di ogni fase del procedimento amministrativo - e quindi anche quella della sua comunicazione agli interessati costituisce oggetto di un autentico dovere comportamentale per la pubblica amministrazione secondo la definizione di cui sopra, da cui vanno esclusi, tra gli altri, gli Enti pubblici economici , anche ai sensi dell’art. 97 Cost. ben potendo ricondursi al buon andamento dell’azione amministrativa gli intuitivi recuperi di economicità ed efficacia - oltre a quello, che in questa sede peraltro rileva in modo minore, di trasparenza quanto ad imparzialità - conseguibili con l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 24. Da tanto deve inferirsi che, correlativamente, ottemperato dalle pubbliche amministrazioni all’obbligo di gestione informatica dei procedimenti mediante l’impiego delle tecnologie informatiche in tutte le fasi della procedura, all’attività posta in essere con l’uso dell’informatica va riconosciuta la stessa efficacia di quella compiuta coi mezzi tradizionali, ovvero analogici o comunque diversi da quelli informatici ciò in cui può tradursi, sia pure a grandi linee, il c.d. principio di non discriminazione dell’atto informatico, inteso peraltro in senso lato, affermato in modo espresso dal già citato Regolamento UE del 2014, ma che può dirsi oramai immanente nell’ordinamento in base già, se non ai suoi principi generali interpretati evolutivamente, almeno anche alle norme del più volte richiamato d.lgs. 82 del 2005. 25. Al riguardo, la più recente novella ha solo puntualizzato alcuni tra gli aspetti ancora controversi sul punto, come quelli in ordine all’efficacia ed alla valenza probatoria degli atti e delle firme e del resto non avrebbe altro senso l’adeguamento del sistema normativo alle innovazioni tecnologiche, che ormai sono divenute di uso e pratica comuni, se a queste non si riconoscesse un’efficacia almeno pari alle tecniche tradizionali, prime fra tutte a quelle sulla stessa espressione della volontà e sulla trasmissione di atti o documenti. 26. Ma, quale argomento dirimente ed a confutazione definitiva delle obiezioni del controricorrente, deve ricordarsi che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione sicché è inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito Cass. 18/12/2015, n. 26831 Cass. Sez. U., 08/05/2017, n. 11141, p. 6 delle ragioni della decisione . 27. In altri termini, va anche alla fattispecie applicato il generale principio di diritto processuale, elaborato da questa Corte Cass. 22/02/2016, n. 3432 Cass. 24/09/2015, n. 18394 Cass. 16/12/2014, n. 26450 Cass. 13/05/2014, n. 10327 Cass. 22/04/2013, n. 9722 Cass. 19/02/2013, n. 4020 Cass. 14/11/2012, n. 19992 Cass. 23/07/2012, n. 12804 Cass. 09/03/2012, n. 3712 Cass. 12/09/2011, n. 18635 Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763 Cass. 21/02/2008, n. 4435 Cass. 13/07/2007, n. 15678 , per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio. 28. Ora, il riferimento alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario non può ritenersi attributivo di una competenza esclusiva in virtù di una norma speciale, idonea a sopravvivere in quanto tale all’evoluzione normativa e tecnologica degli ottanta anni successivi, non essendovi alcun motivo in astratto per configurare una minore garanzia della completezza e genuinità, quanto ad integrità ed immodificabilità dell’atto reso noto, della forma di trasmissione di un atto e del suo contenuto al fine di garantire il pieno e consapevole esercizio diritto di difesa in ordine all’impugnazione del medesimo, ove la propalazione di quello sia avvenuta con il mezzo della p.e.c. neppure bastando, essendo la prescrizione dettata solo per la trasmissione via posta elettronica certificata degli atti del processo civile, la mera carenza delle specifiche attestazioni del resto, anche solo a stampa, ove provenienti dall’ufficio di provenienza e simili da apporre all’atto comunicato o notificato o, comunque, trasmesso. 29. Inoltre e ad ogni buon conto, neppure in concreto si è dedotta dal destinatario di tale forma di comunicazione - adottata in luogo della notificazione, sola ad essere esplicitamente menzionata dalla normativa del 1934 - la violazione di una specifica norma tecnica sulla posta elettronica certificata si badi, non di quelle per il processo civile, visto che la fase davanti al Consiglio dell’Ordine rimane amministrativa , ma soprattutto dai connotati tali da inficiare o anche solo rendere verosimilmente sospetta od incerta l’idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare tale funzione o a rendere malagevole - o anche solo più malagevole - l’esercizio del diritto di difesa rispetto alla modalità specificamente descritta nella norma di circa ottanta anni prima. 30. Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto in applicazione del seguente principio di diritto in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all’art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di procedimento disciplinare , la disciplina di cui agli artt. 50 e 46, co. 2, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore va integrata con le evoluzioni delle normative in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, che si limiti a lamentarne l’irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario in base a normativa superata dall’evoluzione di quella in tema di facoltà delle pubbliche amministrazioni non economiche di notificazione dei propri atti col mezzo della posta e poi di quella elettronica, normativa che avrebbe reso prevedibile per il destinatario la possibilità di un utilizzo di un tale equipollente o per carenza di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine Forense secondo la disciplina previgente e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione . 31. Poiché ritualmente il termine per l’impugnazione ha iniziato il suo decorso con la comunicazione a mezzo p.e.c., esso è nella specie invano elasso e l’impugnazione andava, già dal Consiglio Nazionale Forense, dichiarata inammissibile per tardività. 32. Ne consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo inerente il merito dell’impugnazione, invece preclusa dalla rilevata sua tardività e conseguente cassazione senza rinvio della gravata sentenza ai sensi dell’art. 382, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. civ. , perché il processo non poteva essere proseguito, attesa la tardività - calcolata appunto in base alla data della comunicazione, qui riconosciuta valida, della decisione da parte del Consiglio dell’Ordine - dell’impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. 33.- Peraltro, l’assoluta novità della questione costituisce valido presupposto per statuire nel senso che le spese del presente giudizio di legittimità - diversamente da quelle del grado di appello, cui questi non risulta essere andato incontro - sostenute dal ricorrente, benché vittorioso, siano compensate. 34. Infine, per essere stato accolto il ricorso, deve darsi atto che difettano i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del co. 1-bis del detto art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale Forense. Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa l’impugnata sentenza e compensa le spese del giudizio di legittimità.