Prima genitori, poi avvocati: l’obbligo di formazione e aggiornamento professionale può non sussistere

L’art. 15 del regolamento per la formazione continua prevede la possibilità di esenzione dalla formazione e dall’aggiornamento professionale in relazione all’adempimento di doveri legati alla paternità e alla maternità. Per usufruire di tale esenzione è, tuttavia, necessaria una specifica richiesta dell’interessato.

Lo ha sottolineato il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 58 del 25 maggio 2018. Il fatto. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia contestava a un suo iscritto la violazione dell’art. 6 del Regolamento per la formazione continua, avendo questi non raggiunto il numero di crediti formativi richiesti nel triennio 2011/2013. Il ricorrente giustificava il mancato raggiungimento dei crediti con la necessità di coniugare il lavoro con il suo ruolo di padre divorziato di un bambino di due anni. Ad esito dell’udienza, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati gli infliggeva la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Impugnato il provvedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il ricorrente ne chiedeva l’annullamento nonché il suo proscioglimento. L’esenzione genitoriale deve essere espressamente richiesta. Il Consiglio Nazionale Forense specifica che il dovere di aggiornamento va interpretato alla luce delle norme regolamentari e adempiuto secondo il dettato di queste. L’art. 15 del Regolamento sopracitato sì prevede la possibilità di esenzione proprio in relazione all’adempimento di doveri collegati alla paternità, ma subordina la concessione di quest’ultimo a una specifica richiesta da parte dell’interessato necessario è, infatti, un preventivo controllo sulla legittimità della domanda. Pertanto, non avendo il soggetto ricorrente presentato alcuna richiesta di tal tipo, il Consiglio rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 14 dicembre 2017 – 25 maggio 2018, n. 58 Presidente Mascherin – Segretario Capria Fatto In data 19 febbraio 2014 il COA di Reggio Emilia rilevata l’omissione da parte dell’avv. [ricorrente] dell’obbligo formativo per il triennio 2011-2013 inviava allo stesso a mezzo pec contestazione della infrazione disciplinare con contestuale sollecito a provvede al raggiungimento del numero minimo dei crediti entro il 15 marzo 2014. In data 4 marzo 2014 a mezzo posta elettronica l’avv. [ricorrente] comunicava al COA che il mancato raggiungimento dei crediti formativi era dovuto al costante aumento del lavoro da coniugarsi con il ruolo di padre divorziato di un bimbo di 6 anni. Continuava Avendo la fortuna di poter stare e volendo stare con il mio bambino 2 pomeriggi a settimana, oltre che due fine settimana al mese, il più delle volte al lunedì ed al venerdì pomeriggio, giorni in cui si svolgono molto corsi, ho fatto molta fatica a frequentare i corsi ed a coniugare la frequentazione con il ruolo di padre a cui non voglio assolutamente abdicare purtroppo non vi è norma che tuteli i padri divorziati .” Chiudeva sostenendo che i pomeriggi e le notti restanti li aveva impiegati in un costante lavoro anche di continuo aggiornamento e si impegnava a maturare i crediti mancanti entro l’anno. In data 10 aprile 2014 veniva inviata a mezzo pec all’avv. [ricorrente] comunicazione del COA datata 8 aprile 2014 con la quale lo si informava che il 7 aprile 2014 il Consiglio aveva deliberato che le giustificazioni fornite e la richieste di ulteriore proroga non erano accettabili per obiettiva infondatezza”. L’inadempimento considerato come esposto di illecito disciplinare era come tale rubricato con l’assegnazione di un termine di giorni 15 per il deposito di deduzioni. Le difese pervenivano in data 17 aprile 2014 a firma congiunta dell’incolpato e dell'avv. [tizio]. Con le stesse si ribadivano i contenuti della mail del 4 marzo con la allegazione del verbale della separazione omologata in data 24 febbraio 2009. In data 5 maggio 2014 il COA formulava il capo di incolpazione riportato in epigrafe l’atto veniva notificato agli avvocati [ricorrente] e [tizio] in data 12 maggio 2014, mentre l’udienza di trattazione era fissata per il giorno 22 settembre 2014. Il verbale contenente la fissazione dell’udienza in data 10 giugno 2014 veniva notificato agli avvocati [ricorrente] e [tizio]. All’udienza del 22 settembre 2014 l’incolpato dichiarava che l’obbligo non risultava assolto per il solo anno 2012. Si diceva consapevole di essere in difetto” e affermava di frequentare regolarmente i corsi di formazione. All’esito del dibattimento il COA applicava la sanzione dell’avvertimento motivando L’avv. [ricorrente] non ha assolto l’obbligo formativo, né ha comunicato al Consiglio la sopravvenienza di circostanze oggettive tali da giustificare la mancanze.” La decisione veniva depositata il 14 gennaio 2015 e notificata agli avvocati [ricorrente] e [tizio] in data 16 gennaio 2015. In data 4 febbraio 2015 veniva depositato presso il COA ricorso a firma congiunta dei suddetti avvocati con il quale si chiedeva l’annullamento del provvedimento del COA ed il proscioglimento dell’incolpato richiamando integralmente documenti e deduzioni già agli atti che dovevano portare al proscioglimento dell’incolpato” Si afferma che la mancata partecipazione ad un numero minimo di corsi” non è motivo sufficiente a giustificare la sanzione. La motivazione dell’atto impugnato è ritenuta insufficiente e di stile, come tale illegittima.” Diritto La decisione del COA merita conferma. Seppur motivata in modo estremamente succinto la decisione richiama la circostanza pacificamente ammessa dall’incolpato dell’incompletezza dell’adempimento in relazione al triennio 2011-2013, inadempimento che non è stato sanato nel termine concesso. Di nessun rilievo la doglianza relativa al numero minimo di corsi mancanti” che come tali non giustificherebbero alcuna sanzione. Tale argomento rileva semmai per la determinazione della sanzione stessa. Con l’impugnazione si sostiene che l’incolpato avrebbe osservato il dettato dell’articolo 15 c.d.f. La norma richiamata in realtà pone un dovere di aggiornamento che deve essere interpretato alla luce delle norme regolamentari e adempiuto secondo il dettato di queste. A tal proposito si deve osservare che le giustificazione addotte per l’inadempimento riguardavano in primo luogo il carico di lavoro. Circostanza che non è prevista dalla norma richiamata. In secondo luogo viene richiamata la funzione genitoriale. Si osserva che come ammesso dall’avv. [ricorrente] l’inadempimento avrebbe riguardato un solo anno per cui è da ritenere che l’organizzazione di vita dello stesso non fosse tale da impedirgli nel tempo la frequentazione dei corsi formativi. Per altro proprio il dettato dell’articolo 15 del Regolamento della formazione prevedere la possibilità di esenzione proprio in relazioni all’adempimento di doveri collegati alla paternità. L’esenzione deve essere specificamente richiesta dall’interessato così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda. L’avv. [ricorrente] pur potendo esercitare questo diritto con un minimo di diligenza non lo ha fatto mettendo il COA di fronte ad un fatto compiuto, sottraendosi così al preventivo controllo dello stesso e rimanendo conseguentemente privo di giustificazione. Comportamento questo di autonoma rilevanza sotto il profili disciplinare. Deve pertanto ritenersi violato l’articolo 6 del Regolamento per la formazione continua alla luce di quanto disposto dall’articolo 15 del codice deontologico. In relazione alla sanzione applicata non sono state espresse doglianze ma la stessa è stata contenuta nella misura minima trovando applicazione degli articoli 20 del codice deontologico come confermato dalla consolidata giurisprudenza Consiglio Nazionale Forense sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150, conformi n. 139/17- 136/17 . P.Q.M. visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37 il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso presentato dall’avv. [ricorrente] avverso la decisione del COA di Reggio Emilia in data 22 settembre 2014. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.