Il singolo avvocato può chiedere l’insinuazione al passivo anche se appartiene ad uno studio associato

In tema di ammissione al passivo del credito per l’attività professionale svolta da un avvocato a favore di una società sottoposta a procedura concorsuale, la circostanza che tutte le note professionali siano intestate allo studio legale non comporta il difetto di legittimazione ad agire del singolo professionista che, al contrario, è l’unico legittimato a richiedere il compenso, laddove risulti documentalmente provato che tutti gli incarichi siano stati conferiti ed espletati dal medesimo avvocato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15290/18, depositata il 12 giugno. Il caso. Un avocato ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Forlì che aveva accolto solo parzialmente la sua opposizione ammettendolo al passivo della liquidazione coatta amministrativa aperta a carico di una società in virtù del credito per l’attività professionale svolta a favore della società stessa. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751- bis , n. 2, c.c Con ricorso incidentale, la società censura la mancata declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell’avvocato a chiedere l’insinuazione dovendo questa essere richiesta dallo studio legale cui il credito era riferibile. Legittimazione del singolo avvocato. In merito alla censura incidentale, il Collegio condivide le argomentazioni fornite dal giudice di merito secondo cui la circostanza che tutte le note professionali siano intestate allo Studio Legale omissis non comporta il difetto di legittimazione ad agire del singolo professionista che, al contrario, è l’unico legittimato a richiedere il compenso al proprio cliente, anche tenuto conto del fatto che risulta documentalmente provato che tutti gli incarichi siano stati conferiti ed espletati dall’avv. omissis . Natura privilegiata del credito. Prosegue l’ordinanza in commento analizzando il ricorso principale e precisando che il privilegio riconosciuto dall’art. 2751- bis , n. 2, c.c., che tutela il credito nascente dalla prestazione d’opera, non muta la propria natura per il solo fatto che colui che la rende ha inteso organizzare il proprio lavoro in forma associativa. L’unica circostanza rilevante è il fatto – incontestato nel caso di specie – che tutti gli incarichi siano stati conferiti ed espletati dal medesimo avvocato, il quale abbia poi concretamente presentato la domanda di ammissione al passivo. In tal caso è infatti escluso ogni dubbio sulla natura del credito invocato quale corrispettivo dell’attività svolta personalmente in via esclusiva, nonostante sussistano elementi riferiti alla sua appartenenza ad uno studio associato. L’ordinanza impugnata ha dunque erroneamente negato l’invocato privilegio all’avvocato in quanto, avendo riconosciuto la natura personale della prestazione, non avrebbe potuto escludere il privilegio sulla mera contestazione di non aver egli dimostrato la regolamentazione interna dello studio professionale in tema di ripartizione dei compensi. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso incidentale e accoglie quello principale con rinvio al Tribunale di Forlì.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 27 aprile – 12 giugno 2018, n. 15290 Presidente Di Virgilio – Relatore Campese Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. L’Avv. R.F. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Forlì del 26 giugno 2013, che, accogliendone parzialmente l’opposizione ex artt. 99 e 209 l.fall., lo aveva ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa apertasi a carico della soc. coop. C.AR.E.A - Consorzio Artigiani Edili ed Affini per la complessiva somma di Euro 142.246,94, comprensivo di CPA ed IVA, dedotta l’eventuale ritenuta d’acconto, per l’attività professionale da lui svolta in favore della menzionata società, negandogli, però, l’invocato privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ 1.1. Resiste con controricorso, la suddetta cooperativa, proponendo ricorso incidentale, a sua volta resistito dal R. , il quale ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ 2. Il ricorrente principale prospetta, essenzialmente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. , per non essergli stato riconosciuto il privilegio previsto dalla predetta norma, e chiede, non ravvisando la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, decidersi la causa nel merito, collocando in privilegio la quota imponibile degli importi delle prestazioni professionali indicati nel provvedimento impugnato per Euro 119.341,68, ed in chirografo il credito per rivalsa IVA di Euro 28.657,86. Domanda, inoltre, l’enunciazione del principio di diritto in ordine alla questione, elusa dal tribunale nel negare quel privilegio, afferente la decorrenza del termine biennale previsto dalla citata norma in particolare, invoca l’estensione del privilegio ai compensi dovutigli per tutti gli incarichi conclusi nell’ultimo biennio in cui aveva svolto la propria attività in favore della indicata società, anche se relativi a prestazioni iniziate anteriormente. 2.1. Il ricorso incidentale censura, invece, la mancata declaratoria del difetto di legittimazione attiva del R. a chiedere l’insinuazione del credito suddetto, ritenendosi essa spettante all’associazione professionale Studio legale R. cui il credito stesso era stato, a suo dire, conferito. Si chiede, poi, per l’ipotesi di eventuale accoglimento del primo o del secondo motivo del ricorso principale, che la causa sia rinviata al Tribunale di Forlì per il riesame dell’intera avversa pretesa. 3. Il descritto motivo di ricorso incidentale, il cui esame è logicamente prioritario, rispetto allo scrutinio del ricorso principale, è infondato. 3.1. Sul punto, il Collegio ritiene di poter integralmente condividere le osservazioni di cui alla requisitoria scritta del P.G., il quale ha evidenziato che le esaustive argomentazioni del tribunale appaiono immuni dalle censure ad esse ascritte dalla controricorrente in merito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e ss. cod. civ., per avere erroneamente respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’Avv. R. , rispetto alla pretesa azionata, in favore dello Studio Legale R. associazione professionale , soggetto di diritto ritualmente legittimato alla proposizione della relativa domanda ed effettivo titolare del diritto in questione. 3.1.1. Quel giudice, invece, ha correttamente rilevato come la circostanza che tutte le note professionali siano intestate allo Studio Legale R. Associazione Professionale non comporta il difetto di legittimazione ad agire del singolo professionista che, al contrario, è l’unico legittimato a richiedere il compenso al proprio cliente, anche tenuto conto del fatto che risulta documentalmente provato che tutti gli incarichi siano stati conferiti ed espletati proprio dall’Avv. R.F. . 3.1.2. Deve soltanto aggiungersi che l’art. 2745 cod. civ. stabilisce che il privilegio è accordato dalla legge alla causa del credito, e che l’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., tutela il credito nascente dalla prestazione d’opera, la quale non muta la propria natura per il solo fatto che colui che la rende ha inteso organizzare il proprio lavoro in forma associativa cfr. Cass. n. 4486 del 2015, richiamata in motivazione, dalla più recente Cass. n. 26067 del 2017 . Il fatto, dunque, che tutti gli incarichi, come insindacabilmente accertato dal giudice di merito, siano stati conferiti ed espletati dall’Avv. R.F. , e che sia stato quest’ultimo a presentare la domanda di ammissione allo stato passivo consente di poter ritenere che il credito dal medesimo oggi invocato costituisce il corrispettivo di un’attività svolta personalmente da uno solo dei professionisti associati, in via esclusiva, e sia pertanto riferito, malgrado la suddetta intestazione delle notule, a remunerazione di detta attività. 4. Venendo, quindi, all’esame del ricorso principale, il suo primo motivo si rivela fondato. 4.1. L’Avv. R. ha dimostrato, come si è già anticipato, che il credito azionato si riferisce a prestazioni professionali svolte personalmente ed in via esclusiva. Tanto è desumibile, invero agevolmente, dal decreto impugnato, nel quale si legge cfr. pag. 3 che .dall’esame della copiosa documentazione prodotta, emerge chiaramente che il rapporto professionale si è svolto unicamente tra C.AR.E.A. e l’Avv. R.F. , al quale sono stati personalmente conferiti tutti gli incarichi professionali . 4.2. Pertanto, negando l’invocato privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., il giudice a quo si è posto in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte che, invece, lo riconosce allorquando il professionista dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione da lui svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, benché formalmente richiesto dall’associazione cfr., ex aliis, Cass. n. 16446 del 2017, in motivazione Cass. n. 6285 del 2016 Cass. n. 17027 del 2013 Cass. n. 22439 del 2009 . 4.2.1. In sostanza, il tribunale, avendo riconosciuto la personalità della prestazione, non avrebbe potuto escludere il privilegio sulla mera constatazione di non avere il ricorrente dimostrato come fosse regolata all’interno dell’associazione professionale la ripartizione dei compensi, posto che, ai fini del privilegio, secondo la riportata giurisprudenza della Suprema Corte, non rileva tanto verificare chi abbia emesso le fatture o parcelle, perché questi compiti competono allo studio associato, ma a chi sia stato affidato l’incarico. 5. Le richieste contenute negli ulteriori due motivi di ricorso sono, invece, inammissibili perché invocano pronunce su una questione assorbita la concreta modalità applicativa del limite biennale di cui all’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. , in relazione alla quale manca, dunque, la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre la questione medesima al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza cfr. Cass. n. 22095 del 2017 . 6. In definitiva, il ricorso incidentale va respinto, mentre va accolto il primo motivo di quello principale, dichiarandosene inammissibili il secondo ed il terzo. Il decreto impugnato deve, conseguentemente, essere cassato con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda dell’Avv. R. secondo i principi in precedenza riferiti, altresì provvedendo in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 7. Il rigetto del ricorso incidentale comporta, infine, che occorre dare atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. n. 5955 del 2014 Cass., S.U., n. 24245 del 2015 Cass., S.U., n. 15279 del 2017 della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a carico della C.AR.E.A. soc. coop. in l.c.a., dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta. P.Q.M. Rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il primo motivo di quello principale, dichiarandone inammissibili il secondo ed il terzo. Cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda dell’Avv. R. , altresì provvedendo in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della soc. coop. C.AR.E.A - Consorzio Artigiani Edili ed Affini, in liquidazione coatta amministrativa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, giusta il comma 1-bis, dello stesso articolo 13.