Gestione del denaro ricevuto dall’assistito: l’avvocato ha un dovere di diligenza

Sussiste in capo al professionista un dovere di diligenza nella gestione del denaro ricevuto dall’assistito o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale. Pertanto è illecito il comportamento dell’avvocato che trattenga quanto ricevuto dall’assistito al fine di consegnarlo alla controparte.

Lo ha sottolineato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza del 19 marzo 2018, n. 4. Il fatto. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari infliggeva a un professionista una sanzione disciplinare di sospensione di un anno dell’esercizio dell’attività professionale per vari motivi, tra i quali l’aver trattenuto indebitamente parte della somma ricevuta dall’assistito al fine di eseguire accordi transattivi con la società creditrice. Il ricorrente propone impugnazione chiedendo la revoca della sanzione disciplinare, censurando la pronuncia nella parte in cui viene ritenuto provato che egli abbia trattenuto le somme consegnategli in più riprese dall’assistito. Il dovere di diligenza dell’avvocato nella gestione delle somme ricevute. Il Consiglio Nazionale Forense conferma quanto già sancito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, imputando al ricorrente un comportamento deontologicamente scorretto tale da integrare una violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 38 e 41, codice deontologico previgente, ora artt. 9, 10, 12, 26 e 30, nuovo codice deontologico. L’avvocato è, dunque, tenuto ad assumere un comportamento di diligenza nella gestione delle somme ricevute dall’assistito, risultando perciò illecito il trattenerle senza adoperarle per il fine in virtù del quale sono state conferite.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 25 maggio 2017 – 19 marzo 2018, numero 4 Presidente Salazar – Segretario Capria Fatto Con esposto depositato in data 18 febbraio 2014 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, il Signor [esponente] narrava di essersi rivolto, conferendogli formale mandato, all’Avvocato [ricorrente] perché fosse promosso un giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo contro la società [alfa] spa di Bologna, che aveva agito nei suoi confronti in sede monitoria, asserendosi sua creditrice per euro 9.961,30 oltre accessori in relazione alla compravendita di un’automobile. Dopo circa due anni dal conferimento dell’incarico anzidetto, il Signor [esponente] veniva a conoscenza del fatto che il Tribunale di Bari in data 7 marzo 2012 aveva emesso la sentenza numero [omissis]/2012, con la quale aveva dichiarato non procedibile la opposizione per la tradiva costituzione dell’opponente [esponente]. Vista la pronuncia del Tribunale di Bari, l’Avvocato [ricorrente] consigliava al [esponente] di definire in maniera transattiva la vicenda a tal fine il [esponente] consegnava all’Avvocato [ricorrente] un primo assegno di euro 4.000,00, da allegare alla proposta transattiva. Il difensore della [alfa] spa, ricevuta la proposta, comunicava che la sua cliente sarebbe stata disposta a definire la lite, ma con la ricezione di altra somma, fino ad un totale di euro 9.000,00. Dopo tale richiesta, il [esponente] consegnava all’Avvocato [ricorrente] la restante parte 1.000,00 euro in contanti, altri 1.000,00 con assegno e ulteriori 3.300,00 parte in contanti e parte in assegni. Nel mese di gennaio successivo, nutrendo dubbi sulla effettiva definizione transattiva della vicenda, il [esponente] contattava personalmente la legale della società [ALFA] spa e apprendeva che la stessa aveva ricevuto dall’Avv. [ricorrente], dei 9000,00 pattuiti, solo la somma di euro 5.300,00. Da questo il [esponente] deduceva che l’Avvocato [RICORRENTE] avesse trattenuto indebitamente la somma di euro 4.000,00 e si recava dall’Avv. [ricorrente], protestando vibratamente per l’accaduto. Per placare le rimostranze del [esponente], l’Avvocato [ricorrente], in data 29 gennaio 2014, rilasciava una dichiarazione al [esponente], nella quale ammetteva di avere ricevuto dal [esponente] in contanti ed in assegni la somma complessiva di Euro 9300,00 da lui stesso inviata alla legale della società creditrice, con questo estinguendo il debito. Peraltro il Signor [esponente] era venuto a sapere dall’Avv. [tizio], legale della società creditrice, che l’Avv. [ricorrente], otto giorni prima, il 21 gennaio 2014, aveva inviato alla stessa legale della società [alfa] spa un fax nel quale, richiamando l’avere versato fino a quel momento la somma di euro 5300,00 chiedeva a nome del suo Cliente di poter transigere la vertenza attraverso il versamento di 6500,00 euro, da versarsi in unica soluzione. Visti i fatti di cui all’esposto, il COA richiedeva chiarimenti all’Avvocato [ricorrente], senza ottenere riscontro. Non reputando potersi procedere ad archiviazione dell’esposto, il COA apriva formalmente il procedimento disciplinare a carico dell’Avvocato [ricorrente] e per l’effetto formulava il capo di incolpazione che segue a per essersi tardivamente costituito nell’interesse del sig. [esponente] nel giudizio di opposizione promosso dinanzi al Tribunale di bari avverso il decreto ingiuntivo numero [omissis]/2010 emesso in favore della società [alfa] spa, così pregiudicando l’esito della lite. Così violando i generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza e diligenza di cui agli artt. 5, 6 e 8 del Codice Deontologico, nonché il dovere specifico imposto dall’art. 38 stesso Codice b per aver trattenuto indebitamente per sé la complessiva somma di euro 4.000,00 corrispostagli, in contanti e mediante assegni postali, dal sig. [esponente] al fine di eseguire gli accordi transattivi raggiunti con la società [alfa] spa dopo la definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Così violando i generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice Deontologico, nonché il dovere specifico imposto dall’art. 41 stesso Codice”. Durante la fase dibattimentale disciplinare veniva escusso l’esponente adunanza del 19 novembre 2014 , che confermava integralmente quanto narrato nell’esposto e quanto era dato evincersi dagli allegati prodotti con lo stesso, ivi inclusa la copia della pronuncia numero [omissis]/2012 dal Tribunale di Bari. Il Consiglio, all’esito del dibattimento, riteneva l’Avvocato [ricorrente] responsabile degli illeciti deontologici contestatigli nel capo di incolpazione e per l’effetto gli comminava la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dall’esercizio della professione forense. A convincimento di colpevolezza disciplinare il COA perveniva in ragione dei seguenti motivi - dalla lettura della pronuncia [omissis] del 2012 del Tribunale di Bari si ricavava testualmente l’opponente ha assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore al termine di novanta giorni previsti dall’art. 163 bis c.p.c. citando per l’udienza del 16 novembre 2010 con atto notificato presso il difensore il 19 luglio 2010l’opponente, pertanto, avrebbe dovuto costituirsi nel termine dimezzato di cinque giorni. Nel caso di specie, invece, la costituzione è avvenuta solo in data 29 luglio 2010”. In base a tali elementi, il Tribunale adito, dichiarava l’improcedibilità della opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Peraltro la pronuncia de qua non risultava appellata nei termini di legge. Per questo l’Avvocato [ricorrente] si era reso responsabile della violazione degli artt. 5, 6 e 8 del Codice Deontologico, nonché del dovere specifico imposto dall’art. 38 stesso Codice - dalla documentazione in atti, comunicazione della legale della società [ALFA] spa e quella del 29 gennaio 2014 dell’incolpato, si ricavava che effettivamente il sig. [esponente] aveva versato la somma pari ad euro 9.300,00 per stessa ammissione/dichiarazione dell’incolpato e contestualmente che il legale di controparte aveva ricevuto la minor somma di euro 5.3000,00. Da ciò il Consiglio affermava l’indebito trattenimento da parte dell’Avvocato [ricorrente] della somma di euro 4.000,00 destinata alla controparte somma che inoltre non risultava essere mai stata restituita L’Avvocato [ricorrente] ha proposto personalmente tempestiva impugnazione avverso la decisione del COA di Bari, chiedendo a questo Consiglio Nazionale, in accoglimento del ricorso, in via principale la revoca della sanzione disciplinare inflitta in via subordinata, la rideterminazione della sanzione disciplinare irrogata, contenendola in una meno afflittiva. Nel suo ricorso l’Avv. [ricorrente], anzitutto nulla osserva in merito alla decisione resa dal Tribunale di Bari recante numero [omissis] del 2012 emessa in data [omissis].2012” con ciò ammettendo i fatti di cui al capo a dell’incolpazione Quanto invece all’accertamento della sua responsabilità per l’indebito trattenimento del denaro, il ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui viene ritenuto provato che lo stesso abbia trattenuto le somme consegnategli in più riprese dal [esponente] per la definizione stragiudiziale della controversia relativa al decreto ingiuntivo reso in favore della società [alfa] spa”. Nello specifico, il ricorrente, confermando di aver ricevuto complessivamente euro 9.300,00 da parte del sig. [esponente], rileva di avere dichiarato cfr. nota datata 29 gennaio 2014 in atti ed allegata al ricorso di aver integralmente estinto il debito nei confronti della società [alfa] spa e che al contempo la società [alfa] spa aveva dichiarato di aver ricevuto solo la somma pari ad euro 5.300,00. Dalla difformità tra le due dichiarazioni deriverebbe che una delle due parti renda dichiarazioni mendaci in quanto non è dato sapere se l’intero importo sia stato ricevuto effettivamente dal procuratore” cfr. pagina 3 del ricorso . Nel merito viene denunciata 1. la carenza di istruttoria cfr. pagina 1 del ricorso 2. essere la decisione fondata esclusivamente sui fatti per come narrati dall’esponente e sulle dichiarazioni rese dallo stesso durante la fase istruttoria cfr. pagina 3 del ricorso 3. essere la parte motiva della pronuncia generica, perchè sganciata da alcun dato concreto posto a fondamento del provvedimento” cfr. pagina 4 del ricorso . Diritto Questo Consiglio ritiene che il ricorso non possa essere accolto. Anzitutto deve essere rilevata la assoluta genericità dei motivi, che difettano di specificità e non consentono d’individuare su quali capi della pronuncia del Consiglio territoriale cadano le censure del ricorrente. In ogni caso la decisione del Consiglio dell’Ordine di Bari appare congruamente motivata in ordine all’accertamento dei fatti da cui derivano e su cui si fondano le incolpazioni mosse al ricorrente appare certo ciò risultando dalla sentenza del Tribunale di Bari che, quale difensore dell’esponente, egli si sia costituito in giudizio tardivamente nella causa d’opposizione al decreto ingiuntivo, conseguendone l’inammissibilità del ricorso appare altresì provato, dalle sue stesse dichiarazioni, che egli abbia ricevuto da Clienti le somme necessarie ad estinguere il debito e altrettanto provato, dalle dichiarazioni del creditore non soddisfatto, che egli non le abbia versate ad estinzione del debito, secondo l’incarico ricevuto dal Cliente. Appaiono dunque accertate in capo al ricorrente le violazioni degli artt. 5, 6, 7, 8, 38 e 41 del Codice Deontologico previgente, ora artt. 9, 10, 12, 26 e 30 del Nuovo Codice Deontologico, in relazione alle quali appare congrua la conferma della sanzione della sospensione per un anno dall’esercizio dell’attività forense. P.Q.M. Visti gli artt. 52 e segg. del R.d.l. numero 1578/1933 e 59 e segg. del R.D. numero 37/1934 Visti gli artt. 5, 6, 7, 8, 38 e 41 del Codice Deontologico previgente, ora artt. 9, 10, 12, 26 e 30 del Nuovo Codice Deontologico, Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.