La decisione del COA notificata al “vecchio” indirizzo PEC dell’avvocato è nulla

Qualora un avvocato comunichi al COA la variazione del proprio indirizzo PEC, la notificazione della decisione adottata dallo stesso COA, avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione disciplinare ed eseguita presso il precedente indirizzo, non concretizza la notifica” imposta dalla legge, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi non sanati dalla comparizione dell’incolpato .

Così il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 250/17, depositata il 28 dicembre. Il caso. Il COA di Genova apriva un procedimento disciplinare nei confronti di un legale per non aver questi ottemperato all’obbligo formativo relativo al triennio 2008-2010. Dagli atti risultava che il COA avesse inviato al legale una comunicazione, presso il nuovo indirizzo PEC indicato dallo stesso, con la quale gli veniva ricordato l’obbligo formativo e, successivamente, al medesimo indirizzo, veniva inviata notizia dell’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico. Tuttavia, la citazione contenente il capo d’imputazione e l’indicazione della data di udienza di comparizione venivano notificate al vecchio indirizzo PEC che il legale possedeva, il quale non risultava più in uso dal 2012. All’udienza dibattimentale, nonostante l’assenza dell’incolpato, il COA infliggeva la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 1 mese e la decisione veniva inviata al vecchio” indirizzo PEC. L’incolpato, venuto a conoscenza tramite fonti esterne del procedimento disciplinare e del suo esito, propone ricorso innanzi al CNF denunciando la nullità del procedimento e della decisione in assenza di notifica della citazione. La notifica. Il CNF, ripercorrendo la disciplina di cui all’art. 16, comma 7, d.l. n. 185/2008 relativa alla comunicazione, da parte dell’avvocato, delle variazioni del proprio indirizzo PEC, prende atto dell’avvenuta e corretta comunicazione di variazione dell’indirizzo PEC posta in essere dal ricorrente, nonché della circostanza per la quale l’atto di citazione e la decisione sono invece stati comunicati al vecchio” indirizzo di posta elettronica certificata, che non corrisponde a quello indicato dall’incolpato nella variazione depositata all’Ordine nel febbraio 2013 . Ciò posto, il Consiglio ribadisce che essendo legittimo ritenere che l’indicazione dell’indirizzo PEC corrisponda ad una elezione di domicilio telematica”, la comunicazione ad altro indirizzo non concretizza la notifica” imposta dalla legge, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi non sanati dalla comparizione dell’incolpato . Ebbene, in considerazione del fatto che il nuovo” indirizzo PEC comunicato dall’incolpato era in possesso dell’Ordine allorché ha inviato la citazione e che grava sul COA la prova dell’avvenuta rituale notifica , il Consiglio ritiene che l’atto di citazione non sia stato notificato all’incolpato, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e della decisione impugnata . Pertanto, il CNF accoglie il ricorso e dichiara la nullità della decisione impugnata.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 29 aprile – 28 dicembre 2017, numero 250 Presidente Picchioni – Relatore Broccardo Fatto 1 Il COA di Genova ha aperto procedimento disciplinare N. 38/14 a carico dell’avv. [ricorrente], sulla base del seguente capo di incolpazione Per avere violato l’articolo 13 Dovere di aggiornamento professionale del Codice deontologico forense, e gli articoli 1, commi 1 e 2 Formazione professionale continua e 6 comma 2 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo del Regolamento approvato nella seduta del 13 luglio 2007 dal Consiglio Nazionale Forense e recepito da questo Consiglio dell'Ordine nelle sedute 18 ottobre 2007 17 aprile 2008, 24 settembre 2009, 15 ottobre 2009, poiché ottemperava parzialmente 9 crediti all'obbligo formativo relativo al triennio 2008-2010. Non provvedeva a conseguire i crediti formativi minimi per il predetto triennio neppure entro Il termine del 31 luglio 2011 così determinato con delibera i n data 10 febbraio 2011 del Consiglio de/l'Ordine degli Avvocati di Genova con cui veniva recepita la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 gennaio 2011. Non provvedeva a conseguire il numero di crediti minimi neppure a seguito di sollecito speditogli via PEC nell’aprile del 2013. In Genova dal 2008 ad oggi' precisa il COA che, in forza del regolamento approvato, nel triennio considerato, i crediti formativi da conseguire avrebbero dovuto essere 60, ripartiti in maniera progressivamente crescente dal primo al terzo anno a seguito della delibera del CNF del 22.1.11, recepita dal COA di Genova, si stabilì che gli avvocati che non avessero maturato 50 crediti formativi nel corso del triennio suddetto, avrebbero potuto recuperarli sino al 31.7.2011, termine che il COA ha poi ulteriormente prorogato sino al 31.3.14. E’ emerso dal tabulato di Riconosco” che l’avv. [ricorrente] non abbia maturato tempestivamente i crediti formativi obbligatori, né si sia premurato di farlo nel corso delle due proroghe concesse. Agli atti del procedimento, si rinviene la comunicazione inviata via pec il 15.4.13 con la quale si ricordava all’avv. [ricorrente] il contenuto del regolamento in tema di aggiornamento professionale e si evidenziava come, alla data suddetta, i crediti formativi acquisiti fossero meno di 10 a fronte dei 60 da raggiungere la comunicazione fu inviata all’indirizzo pec [PEC1]. In data 23.1.14 il COA ha deliberato l’apertura del procedimento disciplinare sulla base del capo di incolpazione sopra riportato e ne ha dato notizia all’incolpato a mezzo pec 28.1.14 al medesimo indirizzo [PEC1]. La ricevuta attesta che il messaggio è stato correttamente consegnato al destinatario il 28.1.14 ore 9 22 03. La successiva citazione contenente il capo di incolpazione e l’indicazione dell’udienza di comparizione, fissata per il 18.9.15 ore 15,00, è stata notificata in data 22.5.14 a mezzo pec alla Procura della Repubblica ed all’incolpato all’indirizzo [PEC2] la ricevuta attesta la consegna all’avv. [ricorrente] nella casella di destinazione” in data 22.5.14 ore 11 36 04. All’udienza dibattimentale sopra indicata, nessuno è comparso per l’incolpato ed il Consiglio, ravvisata la responsabilità dell’avv. [ricorrente] per i fatti addebitatagli, gli ha inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno. La decisione è stata depositata in data 13.10.14 ed è stata notificata all’incolpato via pec il 16.10.14 ore 17 57 risulta accettata dal sistema ed inoltrata, in pari data, alle ore 17 56 50 per l’invio, il COA ha utilizzato ancora una volta l’indirizzo pec [PEC2]. 2 L’incolpato ha impugnato la decisione con ricorso ritualmente depositato in data 5.11.14 il COA ha trasmesso il ricorso ed il fascicolo del procedimento con raccomandata 13-21.11.14 e, fra la documentazione allegata, figurano il curriculum dell’iscritto e copia della variazione dati anagrafici dep. 14.2.2013 da Avv. [ricorrente]”. I motivi di impugnazione possono essere riassunti nei seguenti capi a l’incolpato non avrebbe ricevuto la citazione, in quanto inviata ad un indirizzo di posta elettronica non in uso” sin dal febbraio 2012, allorché aveva spostato lo studio in [ omissis ], via [ omissis ] e comunicato la variazione del proprio indirizzo pec da [PEC2] a [PEC1]. Sul punto l’avv. [ricorrente] chiede che venga disposta la acquisizione della documentazione depositata presso il COA dalla quale emerge la segnalazione dell’indirizzo pec, nuovo od in vigore. Il COA di Genova, trasmettendo il fascicolo di primo grado, ha allegato tale dichiarazione Variazione o integrazione data personali” che risulta depositata presso il Consiglio in data 14.2.13 e che riporta, quale unico indirizzo pec indicato dal ricorrente, [PEC1]. Quasi a chiarimento del tempestivo deposito del ricorso, l’avv. [ricorrente] afferma che avrebbe avuto notizia dell’esistenza del procedimento disciplinare solo da fonti esterne” ed avrebbe quindi accertato come la Segreteria dell’Ordine fosse incorsa negli errori sopra evidenziati. La mancata notifica della citazione rende nulli il procedimento e la decisione assunta a conclusione dello stesso. b In via subordinata di merito l’avv. [ricorrente] afferma che gravi motivi di salute gli avrebbero impedito di raggiungere il numero dei crediti durante i periodi di recupero” concessi e chiede quindi, la riduzione della sanzione comminata. Diritto i A norma dell’art. 16 co 7 D.L. 185/2008 - convertito in legge 28.01 2009 numero 2 – l’Avvocato doveva comunicare al Consiglio dell’Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata pec entro un anno dalla entrata in vigore l’art. 125 c.p.c. in vigore sino all’agosto 2014 D.L. numero 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11.08.14 numero 114 prevedeva l’obbligo per i difensori di indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine la finalità perseguita era ed è quella di adeguare le notifiche e le comunicazioni di legge al processo telematico. ii Il Coa si è avvalso della facoltà di eseguire le comunicazioni dirette all’incolpato a mezzo pec, superando quindi il disposto dell’art. 50 R.D.L. 1578/1933 - in vigore al momento dell’apertura del procedimento disciplinare 23-28.01.14 - secondo il quale le notifiche degli atti al P.M. ed all’interessato dovevano essere eseguite a mezzo ufficiale giudiziario. Al di là di ogni valutazione in ordine alla legittimità delle comunicazioni eseguite nell’ambito del procedimento di primo grado, risulta dagli atti che - l’avv. [ricorrente] ha comunicato all’Ordine la variazione dei dati personali” in data 14.2.13, indicando quale suo unico indirizzo pec [PEC1] - il Coa ha inviato correttamente a tale indirizzo l’avviso del mancato raggiungimento dei crediti 15.4.13 e la comunicazione della avvenuta apertura del procedimento disciplinare 23.1.14 - l’atto di citazione e la decisione sono invece stati comunicati al vecchio” indirizzo di posta elettronica certificata, che non corrisponde a quello indicato dall’incolpato nella variazione depositata all’Ordine nel febbraio 2013. Poiché è legittimo ritenere che l’indicazione dell’indirizzo Pec corrisponda ad una elezione di domicilio telematica”, la comunicazione ad altro indirizzo non concretizza la notifica” imposta dalla legge, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi, non sanati dalla comparizione dell’incolpato. Tenuto conto che compete al COA dare la prova della avvenuta rituale notifica” e che il nuovo” indirizzo di posta elettronica dell’incolpato era in possesso dell’Ordine allorché ha inviato la citazione tanto da averlo utilizzato in due precedenti occasioni deve ritenersi che l’atto di citazione non sia stato notificato all’incolpato, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e della decisione impugnata. Né vale argomentare che l’indicazione del nuovo indirizzo pec non attesta la avvenuta cancellazione del precedente e quindi l’atto potrebbe anche essere pervenuto al destinatario, poiché i il COA non ha fornito la prova della ipotizzata circostanza ii il precedente indirizzo non corrisponde comunque alla elezione di domicilio” indicata dall’avvocato al proprio Ordine e quindi la notifica si ha comunque per non eseguita, in mancanza di ricevuta” da parte del destinatario in persona. Ogni altro argomento difensivo di merito è assorbito dalle considerazioni che precedono. P.Q.M. Visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 numero 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 numero 37 Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e dichiara la nullità della decisione impugnata dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.