Il rigetto della domanda di iscrizione dell’avvocato stabilito non può prescindere dall’audizione personale

In materia di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, la mancata audizione dell’avvocato istante comporta l’affermazione dell’esistenza di un errore in procedendo nella delibera del COA, con conseguente annullamento.

Sul tema la sentenza del CNF n. 206/2017 depositata il 18 dicembre. La vicenda. Il COA di Locri rigettava la domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati comunitari stabiliti presentata da una Avocat per carenza di idoneo titolo abilitativo. L’interessata ricorre avverso il rigetto definitivo della sua domanda di iscrizione invocando la legalità del nuovo Ordine degli Avvocati di Bucarest, Bota – Costituzionale”, il cui titolo abilitativo sarebbe a suo dire idoneo ai fini dell’iscrizione all’Albo degli avvocati stabiliti. La ricorrente eccepisce inoltre la nullità della delibera impugnata per omessa indicazione dei modi e dei termini per impugnare, nonché per non essere stata sentita personalmente prima dell’emanazione del provvedimento definitivo. Modi e termini per impugnare. Il profilo di censura attinente all’indicazione delle modalità e dei termini per impugnare si rivela infondato in quanto, come costantemente affermato dal CNF, l’art. 17, comma 7, l. n. 247/2012 indica esattamente l’organo chiamato ad esaminare l’impugnazione ed il termine entro il quale deve essere presentato il ricorso. Nessun onere specifico in tal senso è stato imposto al COA nella redazione del proprio provvedimento di rigetto della domanda d’iscrizione e nessuna nullità è prevista dalla legge . Ciò posto, rileva comunque il CNF che la ricorrente ha proposto tempestivamente il proprio ricorso dando prova di conoscere la normativa applicabile anche senza l’indicazione” nel provvedimento impugnato . Audizione personale dell’interessato. In ordine alla lamentata emissione del provvedimento in assenza di audizione personale, censura che si rileva determinante, il CNF richiama l’art. 6 d.lgs. n. 96/2001 che dispone espressamente il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato . L’art. 17, comma 12, l. n. 247/2012 afferma invece che l’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente . Il CNF risolve l’apparente contraddizione riconoscendo carattere speciale al d.lgs. n. 96/2001 che prevale dunque sulle disposizioni della l. n. 247/2012 con la conclusione che il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati può essere deliberato solo dopo avere sentito personalmente il richiedente art. 17 l. n. 247/2012 a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo , cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito CNF, sentenze nn. 11/2015 e 243/2009 . In conclusione, richiamando anche un arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite sentenza n. 3182/12 , il CNF opta per una linea garantista e sancisce che la mancata audizione dell’avvocato [ ricorrente ], considerata la specialità che deriva dall’applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 96/2001 secondo cui in materia di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo aver sentito lo stesso interessato, comporta l’affermazione dell’esistenza di un errore in procedendo , con conseguente annullamento della relativa delibera, restando impregiudicato l’esercizio dei poteri dell’ordine locale .

CNF, sentenza 19 gennaio – 18 dicembre 2017, numero 206 Presidente Picchioni – Segretario Secchieri Fatto La dott.ssa Avocat [ ricorrente ] di seguito avocat [ ricorrente ] , cittadina italiana, iscritta presso l’Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti, con sede in Str. Academiei, nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31 sector 3, Bucuresti di seguito UNBR-Bota dal 05/12/2012, presentava in data 14/06/2013 istanza di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati comunitari stabiliti tenuto dal COA di Locri. Il COA di Locri, con missiva del 24/10/2013, a cui era allegata la delibera numero 90/2013, comunicava di aver deliberato – tramite Delibera numero 96/2013 – in data 11/10/2013 il rigetto della domanda di iscrizione per carenza di idoneo titolo abilitativo, uniformandosi alla circolare CNF numero 20-C-2013 del 29/09/2013. In tale comunicazione il COA di Locri l’avocat [ ricorrente ] che, prima dell’assunzione del provvedimento definitivo, la medesima avrebbe potuto presentare eventuali osservazioni nonché richiedere di essere sentita personalmente ai sensi dell’articolo 17, commi 7 e 12 della L. 247/2012. Si precisa che la delibera numero 96/2013 era diretta non solo all’avocat [ ricorrente ] ma anche ad altri soggetti che si trovavano nella medesima situazione della odierna ricorrente. Il COA di Locri fondava il rigetto della domanda di iscrizione rilevando che il CNF, con circolare numero 20-C-2013, aveva comunicato ai COA che il Ministero della Giustizia aveva individuato nell’Unionea Nationala a Barourilor din Romania UNBR con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Indipendentei numero 5 secotr 5, 050091 Bucarest, l’istituzione indicata dalla Romania quale autorità competente in materia attraverso il sistema denominato IMI e che, pertanto, andavano rigettate le richieste di iscrizioni proveniente da soggetti che avessero abilitazione rilasciata da autorità diversa da quella individuata. Il COA di Locri infine provvedeva a notificare la delibera numero 86/2013 all’avocat [ ricorrente ] in data 26/03/2015. Con ricorso depositato il 15 Aprile 2015 l’avocat [ ricorrente ] insorgeva contro il rigetto della sua domanda di iscrizione e dopo un’estesa premessa in fatto e diritto in cui ripercorre tutta la complessa vicenda degli avvocati stabiliti provenienti dalla Romania e assume l’assoluta legittimità e legalità del nuovo Ordine degli Avvocati di Bucarest, denominato Bota Costituzionale” formula i motivi qui di seguito riassunti. In via preliminare eccepisce la nullità della Delibera di rigetto notificata alla ricorrente per due ragioni la prima per omessa indicazione dei modi e dei termini per impugnare il provvedimento e, la seconda, per non averla sentita personalmente e invitata a presentare osservazioni prima dell’emanazione del provvedimento definitivo per come disposto dall’articolo 17, commi 6 e 7 della L. 247/2012. Nel merito, precisando alcuni aspetti della vicenda al fine di sostenere la legittimità del titolo di Avocat in possesso della medesima ed allegando pronunce giurisdizionali rumene che riconoscerebbero la legittimità della struttura UNBR-Bota, ritiene la delibera di rigetto del COA emessa in difetto di prova e con erronea motivazione in quanto deliberata a sulla base di un mero parere proveniente da un funzionario del Ministero della Giustizia Rumeno b in violazione della legge rumena che riconoscerebbe la legittimità della struttura UNBR-Bota c in difetto di istruttoria in quanto si baserebbe su provvedimenti circolare CNF e nota Minumero Giustizia infondati d in difetto e/o carenza di motivazione viste le pronunce delle autorità giudiziarie rumene e e in violazione delle norme di settore che regolano l’iscrizione all’albo da parte di soggetto che abbia conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell’UE. L’avvocato [ ricorrente ] concludeva il suo ricorso chiedendo l’annullamento e/o la revoca del provvedimento impugnato. In via istruttoria richiede nei confronti del COA l’accesso agli atti in relazione alle indagini condotte sulle quali è stata dichiarata l’illegalità della UNBR-BOTA l’esibizione e la produzione delle comunicazioni ufficiali intercorse con l’Ambasciata Italiana di Bucarest relativamente al fenomeno del rilascio di attestazioni del titolo di avocat da parte di enti non legittimati l’esibizione e la produzione delle comunicazioni ufficiali intercorse con il Ministero della Giustizia Rumeno relativamente alla legittimità della struttura UNBR-Bota l’esibizione e la produzione delle comunicazioni ufficiali intercorse con il Ministero della Giustizia italiano relativamente alla legittimità della struttura UNBR-Bota l’esibizione e la produzione delle comunicazioni ufficiali intercorse con il Ministero della Giustizia italiano e quello rumeno con le quali è stata dichiarata l’illegalità della struttura UNBR-Bota. All’udienza del 19.1.2017, la difesa della ricorrente depositava memoria e quindi il ricorso veniva trattato e deciso. Diritto Il ricorso è affidato a motivi di rito e di merito. Esaminando i primi deve osservarsi che la eccepita nullità della delibera di rigetto per avere il COA omesso di indicare i modi e i termini per impugnare il provvedimento non ha pregio. L’articolo 17 co7 L 247/2012 indica esattamente l’organo chiamato ad esaminare l’impugnazione ed il termine entro il quale deve essere presentato il ricorso. Nessun onere specifico in tal senso è stato imposto al COA nella redazione del proprio provvedimento di rigetto della domanda d’iscrizione e nessuna nullità è prevista dalla legge. Sul punto questo Consiglio si è pronunciato più volte affermando che l’omessa indicazione nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, de eventuali osservazioni entro 40 gg dalla notifica, nonché richiedere di essere sentiti personalmente, ex articolo 17 comma 7 e 12 legge 247/12” -la Delibera numero 96 dell’11/10/2013 – di rigetto della domanda di iscrizione veniva successivamente notificata all’avocat [RICORRENTE] in data 26/03/2015. In ordine al primo vizio eccepito dalla ricorrente si reputa opportuno precisare che la comunicazione del 24/10/2013 può essere equiparata ad un preavviso di rigetto” emesso ai sensi del comma 7 dell’articolo 12 L. 247/2012, tramite il quale il COA avrebbe informato dell’intenzione di rigettare la domanda, riservandosi di emettere il provvedimento definitivo dopo aver preavvisato l’istante della facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 40 gg. dalla notifica, nonché richiedere di essere sentita personalmente. Pertanto, avendo il COA preavvisato l’istante di poter presentare le osservazioni non sussiste il vizio lamentato. Sulla eccezione di mancata audizione personale della istante, prima della emissione del provvedimento definitivo, può osservarsi quanto segue. L’articolo 6 del D.Lgs. 96/2001, in materia di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, al comma 7 dispone che Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'articolo 31 del regio decreto-legge numero 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 36 del 1934, e successive modificazioni”. Tale specifica normativa appare in contrasto con la L. 247/2012 che al comma 12 dell’articolo 17 invece afferma che L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente”. Infatti, sembrerebbe che la L. 247/2012 preveda che l’audizione personale dell’istante non sia obbligatoria per il COA salvo che l’istante medesimo non richieda di essere sentito, mentre per il D.Lgs. 96/2001 l’audizione preventiva risulterebbe obbligatoria. Essendo il D.Lgs. 96/2001 di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”, esso è norma speciale che quindi dovrebbe prevalere sull’altra. Sul punto esiste una giurisprudenza che presenta orientamenti non sempre unitari. Con sentenza del 15.12.2015 numero 189 il CNF ha affermato che il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati può essere deliberato solo dopo avere sentito personalmente il richiedente articolo 17 L. 247/2012 a pena di invalidità della decisione stessa per errori in procedendo, cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito”. Ed in questa medesima direzione era orientata la giurisprudenza anche in vigenza della precedente normativa cfr. sentenza CNF 10.3.2015 numero 11 – CNF 30.12.2009 numero 243 . Secondo la più recente giurisprudenza domestica invece nessun vizio procedimentale potrebbe essere riscontrato qualora non ci sia stata un’espressa richiesta di audizione”. In questo senso si è espresso il CNF con la sentenza numero 21 del 20.2.2016. Diversamente ha opinato la Corte di Cassazione a sez. unite che, con ordinanza numero 15042 del 21.7.2016, elevando a principio generale la giurisprudenza sui poteri partecipativi dell’incolpato al procedimento disciplinare Cass. 3182 del 2012 ha ritenuto indispensabile l’audizione anche dell’iscritto soggetto a procedimento di cancellazione. Reputa questo consiglio di adottare la linea più garantista e in definitiva la mancata audizione dell’avvocato [ ricorrente ], considerata la specialità che deriva dall’applicazione dell’articolo 6 del D. Lgs. 96/2001 secondo cui in materia di iscrizione all’albo degli avvocati stabilito il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo aver sentito lo stesso interessato, comporta l’affermazione dell’esistenza di un errore in procedendo, con conseguente annullamento della relativa delibera, restando impregiudicato l’esercizio dei poteri dell’ordine locale. P.Q.M. Visti gli articolo 50 e 54 RDL 27.11.1933 numero 1578 e 59 e seg RD. 22/1/1934 numero 37 Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.