La responsabilità solidale ai sensi dell’art. 68 Legge Professionale Forense ha natura contrattuale

La particolare responsabilità solidale ai sensi dell’art. 68 L.P. forense si fonda su un accordo e, pertanto, ha natura contrattuale.

Qualora la parte proponga una domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale non può, nella fase di gravame, introdurre una domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale in quanto fondata su petitum e causa petendi differente. La fattispecie. Nel caso in esame un avvocato aveva radicato un giudizio per ottenere il pagamento del proprio compenso professionale asseritamente dovuti ai sensi dell’art. 68 r.d.l. n. 1578/1933. Sia il Giudice di prime cure sia quello di gravame hanno respinto la domanda che, poi, è giunta al vaglio della Corte di Cassazione. La responsabilità solidale ai sensi dell’art. 68 legge professionale forense. L’art. 68 L.P. consente ai difensori che abbiano preso parte ai procedimenti degli ultimi 3 anni di agire, per ottenere il compenso dell’attività svolta, contro le parti che abbiano concluso l’accordo che ha definito il giudizio. Tale responsabilità ha natura contrattuale. Inammissibile la domanda nuova nella fase di gravame. La Corte ha poi confermato la sentenza del Giudice di gravame nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda restitutoria stante la violazione, da parte degli amministratori della società, di porre in essere nuove operazioni in quanto avente natura extra-contrattuale e, pertanto, differente nel petitum e nella causa petendi rispetto a quella promossa ai sensi dell’art. 68 L.P Contratto a favore di terzo. Nel contratto a favore di terzo un soggetto terzo all’accordo acquista un diritto proprio nascente dal contratto medesimo. Caratteristica di tale contratto non è la mera percezione di un vantaggio da parte del terzo ma la volontà delle parti contrattuali che una prestazione specifica sia destinata a un soggetto, si ribadisce, estraneo al vincolo. Il terzo, quindi, pur essendo un creditore non ottiene la qualità di parte in senso né formale né sostanziale beneficiando di un rapporto costituito tra altre persone.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 ottobre 2017 – 25 gennaio 2018, n. 1865 Presidente Bianchini – Relatore Cavallari Fatti di causa Con atto di citazione del 5 febbraio 2002 F.N. ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli I.E. per sentirla condannare, quale erede del defunto coniuge L.A. , al pagamento di compensi professionali pari ad Euro 142.337,60, asseritamente dovuti sia ai sensi dell’articolo 68 rdl n. 1578 del 27 novembre 1933 che in base agli articoli 1381 e 1411 c.c A sostengo della domanda F.N. ha esposto che la La Precisa spa, rappresentata da L.A. , aveva concluso il 5 luglio 1993 con i lavoratori suoi patrocinati una transazione avente ad oggetto l’ampio contenzioso giudiziale pendente, con regolamentazione delle spese legali la società aveva rilasciato effetti cambiari sia ai lavoratori che al loro legale che, però, erano rimasti insoluti alla scadenza i lavoratori, sempre da lui assistiti, avevano ripreso la via giudiziaria, ottenendo nuovi provvedimenti monitori il 29 novembre 1993 i titolari del pacchetto azionario della società, tra cui L.A. , pendendo la procedura ex articolo 2409 c.c. che li aveva estromessi da ogni funzione e, quindi, a titolo e per interesse personale, avevano raggiunto con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali che li rappresentavano un ulteriore accordo transattivo presentando l’accordo del 29 novembre 1993 tutte le caratteristiche della transazione a definizione del contenzioso pendente, aveva il diritto di richiedere, ai sensi dell’articolo 68 della legge professionale, che i soggetti che avevano partecipato al suddetto accordo, compreso L.A. , pagassero in solido le sue spettanze deceduto L.A. , ogni suo debito si era trasmesso alla vedova I.E. . I.E. si è costituita deducendo l’inesistenza di ogni obbligazione personale del coniuge e di avere rinunziato all’eredità. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5949/2004, ha respinto la domanda attrice. Con atto di citazione del 30 giugno 2005 F.N. ha proposto appello contro la summenzionata sentenza. Con atto di riassunzione l’appellante ha convenuto G. e L.L. , eredi della defunta I.E. . La Corte di Appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1629/2012, ha respinto l’appello. F.N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Hanno resistito con controricorso Lucia e L.G. . Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo F.N. lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 68 rdl n. 1578 del 27 novembre 1933, l’omessa pronuncia e l’ error in procedendo per omessa pronuncia. Sostiene il ricorrente che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alla domanda da lui proposta ai sensi dell’articolo 68 della legge professionale forense, nulla avendo statuito quanto alla circostanza che il L. , sottoscrivendo il verbale di accordo del 29 novembre 1993, si era obbligato in proprio al pagamento delle competenze a lui spettanti. La doglianza è inammissibile, non avendo F.N. colto la ratio della decisione. L’articolo 68 summenzionato stabilisce che Quando un giudizio è definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso . La disposizione in questione consente, quindi, ai difensori che abbiano preso parte ai procedimenti degli ultimi tre anni di agire, per ottenere il compenso dell’attività svolta, contro le parti che abbiano concluso l’accordo che ha definito il giudizio. La Corte di Appello di Napoli, peraltro, ha espressamente escluso che, nella specie, ricorresse una responsabilità personale di L.A. , considerato che egli aveva preso parte all’intesa del 5 luglio 1993 solo quale rappresentante della società La Precisa, mentre, in occasione dell’incontro del 29 novembre 1993, non aveva assunto, mancando una volontà espressa in tal senso, alcun impegno. In particolare, l’intesa del 29 novembre 1993 era da qualificare come meramente ricognitiva di quella precedente, soprattutto quanto al regime delle spese legali che, infatti, era espressamente previsto dovessero restare a carico della società, l’unico obbligo assunto ex novo dai soci presenti essendo quello di rilanciare produttivamente ed economicamente lo stabilimento. La corte territoriale, pur non inserendo nella sua decisione riferimenti all’articolo 68 della legge professionale forense, ha, dunque, risposto alla doglianza di F.N. sul punto, escludendone il presupposto di applicazione proprio nella parte della sentenza ove ha trattato il relativo motivo di gravame. 2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, F.N. lamenta la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. e 2448 e 2449 c.c., poiché la corte territoriale non aveva considerato che sussisteva una responsabilità di L.A. quale amministratore di fatto ed aveva ritenuto la conseguente domanda risarcitoria tardivamente proposta. Le doglianze sono infondate. Infatti, la domanda di risarcimento del danno causato dagli amministratori che violino il divieto di compiere nuove operazioni trova fondamento, per costante giurisprudenza, in una obbligazione ex lege di natura extracontrattuale Cass., Sez. 1, n. 3694 del 16 febbraio 2007 . F.N. ha fatto valere contro L.A. , nel giudizio di primo grado, la particolare responsabilità ex articolo 68 legge professionale forense la quale si basa, comunque, su un accordo la transazione e ha agito, inoltre, in virtù di ulteriori titoli contrattuali. Pertanto, egli non poteva più chiedere in appello un risarcimento ex lege Aquila perché, come rilevato esattamente dalla corte territoriale, proposta in origine domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, costituisce domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello ex art. 345 cod. proc. civ., quella di responsabilità extracontrattuale, giacché fondata su petitum e causa petendi differenti Cass., Sez. 3, n. 11118 del 10 maggio 2013 . Sostiene il ricorrente che, pur non avendo menzionato nella citazione introduttiva le norme fondanti la responsabilità degli amministratori per non avere rispettato la preclusione di porre in essere nuova operazioni, egli avrebbe agito, nella sostanza, ex articolo 2449 c.c Questa deduzione, però, viola il principio di specificità, non avendo F.N. riportato le conclusioni della citazione nel ricorso, ma essendosi limitato a trascrivere alcune righe dell’atto che ha dato origine al giudizio, dal contenuto difficilmente interpretabile. In ogni caso, deve rilevarsi che la corte territoriale ha escluso l’esistenza di una obbligazione di L.A. , poiché egli non era parte all’accordo del 29 novembre 1993, non avendo posto in essere delle attività in tale occasione. 3. Con il quarto ed il quinto motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, F.N. lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1381 e 1411 c.c., considerato che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la transazione del 29 novembre 1993 rappresentava un contratto in favore di esso F. , avendo fatto sorgere a carico del L. e degli altri promittenti una obbligazione personale e solidale, o che, comunque, l’accordo de quo conteneva l’impegno del L. ad intervenire perché la società onorasse le spettanze del medesimo F. . Le doglianze sono infondate. Il contratto in favore di terzo costituisce uno schema legale generale disciplinato dagli articoli 1411 ss. c.c. il quale si caratterizza perché, come suo effetto diretto, un soggetto terzo rispetto al contratto acquista un diritto proprio nascente dal contratto medesimo. Caratteristica del contratto in favore di terzo non è la mera percezione di un vantaggio da parte del terzo, ma la volontà delle parti del contratto che una prestazione destinata ad un soggetto estraneo all’accordo divenga elemento del sinallagma Cass., n. 7693 del 19 agosto 1997 . Il terzo, quindi, pur diventando creditore, non ottiene la qualità di parte in senso né formale, né sostanziale, ma beneficia degli effetti di un rapporto costituito da altre persone, le quali assumono reciprocamente degli obblighi a suo vantaggio Cass., n. 12447 del 9 dicembre 1997 . Nella specie, come rilevato dalla corte territoriale, L.A. non aveva assunto impegni di alcun tipo e l’accordo del 29 novembre 1993 aveva ribadito che l’obbligo di pagare le spese legali sarebbe stato adempiuto dalla società interessata. Se ne ricava che alcuna prestazione in favore di F.N. ed a carico delle parti dell’accordo era stata concordata, l’intesa essendosi limitata ad avere ad oggetto il rilancio dell’azienda, obiettivo perseguito dai lavoratori rappresentati dal F. , ma che certo non riguardava direttamente quest’ultimo. Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 1381 c.c., si osserva che la Corte di Appello di Napoli ha escluso in radice che L.A. avesse assunto obblighi a titolo personale. Peraltro, la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, contemplata dall’articolo 1381 c.c., è configurabile quando il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l’obbligo od a tenere il comportamento oggetto della promessa. Al contrario, nel caso di promessa dell’adempimento del terzo ad una sua pregressa obbligazione, l’atto non è inquadrabile nella previsione del citato articolo 1381 c.c., potendo eventualmente integrare gli estremi della fideiussione, a condizione che la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell’adempimento altrui. Ne consegue che, avendo la società La Precisa già assunto in precedenza l’obbligo di pagare i compensi di F.N. come affermato dallo stesso ricorrente , non poteva esservi stata una promessa del fatto del terzo Cass., Sez. 1, n. 15235 del 3 dicembre 2001 . 4. Il sesto motivo, con il quale F.N. deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. perché la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla responsabilità di I.E. quale erede ex articolo 485 c.c. di L.A. , non deve essere esaminato, alla luce della rilevata inammissibilità ed infondatezza dei precedenti motivi e dell’esclusione dell’esistenza di una obbligazione di L.A. . 5. Il ricorso va, quindi, rigettato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 Cass., Sez. 6 - 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018 - 01 . P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.