Gratuito patrocinio per l’assistenza in mediazione anche quando c’è l’accordo

Il decreto del Tribunale di Trieste del 29 novembre 2017, n. 6797 merita particolare attenzione perché interviene in modo innovativo su un aspetto molto importante relativo alla mediazione e al suo rapporto con il processo.

Ed infatti, con questo decreto n. 6797/17 del 29 novembre il Tribunale di Trieste ha liquidato a favore dell’avvocato di una parte ammessa al gratuito patrocinio gli onorari per aver assistito la parte nel procedimento di mediazione che si era concluso con un accordo amichevole in materia di successione si trattava di un’azione per la reintegrazione della quota di legittima . Mediazione e gratuito patrocinio. Ebbene, il giudice ha preso le mosse dall’orientamento del Tribunale di Firenze che aveva già ritenuto doverosa la liquidazione dell’assistenza in mediazione alla parte già ammessa al patrocinio a spese dello stato cfr. Trib. Firenze, ord. 13 dicembre 2016 . Del resto, non vi può essere alcun dubbio che l’art. 75 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, nella parte in cui prevede che essa è valida per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, debba essere interpretato nel senso che al suo interno sia compresa anche la fase della mediazione obbligatoria pre processuale . Mediazione e raggiungimento dell’accordo. Secondo il Tribunale di Trieste, però, – e qui risiede l’importanza della questione – il giudice deve liquidare i compensi all’avvocato anche e forse direi a fortiori laddove il procedimento di mediazione si concluda con l’accordo amichevole che, detto per inciso, fa risparmiare allo Stato non foss’altro la pendenza di una lite . Ed infatti, il giudice ha ritenuto che la mediazione, siccome obbligatoria, sia sempre connessa e funzionale alla fase processuale ancorché questa possa rimanere eventuale, in cado di raggiungimento del fine che si è preposto il legislatore con l’istituto stesso . Sul punto il decreto contribuisce a consolidare l’orientamento che ammette senz’altro al beneficio del gratuito patrocinio l’assistenza in mediazione sia quando si conclude negativamente Trib. Ascoli Piceno, decreto del 12 settembre 2016 che positivamente Trib. Firenze Trib. Ascoli Piceno, decreto del 12 settembre 2016, contra Trib. Tempio Pausania, decreto 29 luglio 2016 . Criteri di liquidazione. Una volta ammessa l’ammissione dell’assistenza in mediazione al gratuito patrocinio, il Tribunale ha ritenuto di dover procedere alla liquidazione secondo i parametri indicati dagli artt. 18, 19, 20 e 21 d.m. n. 55/2014 attività stragiudiziale considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/02 . Secondo il Tribunale, infine, quando si procede alla quantificazione non si deve operare l’aumento della conciliazione, attesa l’incompatibilità della voce con la procedura stessa in quanto finalizzata proprio alla conciliazione . I nuovi futuri parametri. Infine, è bene ricordare che il Ministro della Giustizia ha trasmesso al Consiglio di stato per il parere lo schema di nuovi parametri per i compensi degli avvocati che si segnala per l’introduzione di una specifica tabella 25 bis proprio per la mediazione e la negoziazione assistita che val la pena di riportare qui di seguito. Fase/Valore Fino a € 1.100 € 1.100, 01 € 5.200 € 5.200,01 € 26.000 € 26.000,01 € 52.000 € 52.000,01 € 260.000 € 260.000,01 € 520.000 Attivazione 60 270 420 510 690 1305 Negoziazione 120 540 840 1020 1920 2610 Conciliazione 180 810 1260 1530 2880 3915

Tribunale di Trieste, sez. Civile, decreto 28 – 29 novembre 2017, numero 6797 Presidente Picciotto Il Presidente della sezione civile del Tribunale di Trieste, delegato alla trattazione degli affari civili di competenza del Presidente del Tribunale, vista l'istanza dell'avv. Ca. Fa., quale difensore di GI. Se., per la liquidazione del compenso professionale relativo all'attività svolta in sede di mediazione, obbligatoria, in vista della proposizione di una azione per la reintegrazione della quota di legittima, per la quale era stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 18.2.2014 visto l'accordo raggiunto in sede di mediazione ritenuto che la mediazione, siccome obbligatoria, sia sempre connessa e funzionale alla fase processuale, ancorché questa possa rimanere eventuale, in caso di raggiungimento del fine che si è preposto il Legislatore con l'istituto stesso stimato che l'articolo 75 del D.P.R. numero 115/2002, in tema di ambito di applicabilità dell'ammissione al patrocinio, nella parte in cui prevede che essa è valida per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, debba essere interpretato nel senso che al suo interno sia compresa anche la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale, richiamando sul punto le condivise considerazioni di giurisprudenza di dottrina e merito Tribunale di Firenze, ord. 13.12.2016, Pres. Est. Br., pluriedita, e che richiama altro precedente dello stesso ufficio osservato che la liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 attività stragiudiziale , considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell'art. 130 D.P.R. numero 115/02 apprezzata la natura dell'impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata, appare congruo liquidare all'Avv. Ca. Fa. in relazione all'attività espletata la somma di Euro 4320 per compensi scaglione da Euro 26.001,00 a 52.000,01 in base al valore della quota rivendicata, ridotti ad Euro 1.986,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP, senza aumento per la conciliazione, attesa la incompatibilità della voce con la procedura stessa, in quanto finalizzata proprio alla conciliazione tutto ciò premesso conferma in via definitiva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di nel procedimento suindicato liquida in favore dell'Avv. Ca. Fa. l'attività espletata in favore di nella procedura sopra indicata, Euro 1.986,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 7%, oltre IVA e CAP. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.