Avvocato distratto “paga a caro prezzo” l’errore nella redazione del ricorso

Deve essere respinta l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dall’avvocato nella redazione del ricorso, nella specie il nome del ricorrente, e poi confluita nella sentenza, atteso che l’art. 86 c.p.a. prevede soltanto la correzione di errori materiali commessi dal giudice e non anche dall’avvocato.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con decreto collegiale n. 5404/17, depositato il 21 novembre. Il caso. Nel merito il Consiglio di Stato aveva precedentemente accolto un’ordinanza cautelare, proposta da una pluralità di ricorrenti, con la quale ordinava all’amministratore di inserirli, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento. Una di questi ricorrenti ha proposto istanza di correzione davanti ai Giudici di Palazzo Spada per errore materiale nella citata ordinanza, in quanto nel ricorso il suo cognome non era stato correttamente scritto dal difensore. Impossibile correggere l’errore di parte. Il Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 287 c.p.c. prevede espressamente la possibilità di procedere solo alla correzione di errori materiali commessi dal giudice, ma non di quelli delle parti. Inoltre, anche l’art. 86 c.p.a. dispone che la domanda di correzione per gli errori materiali deve essere disposta dal Giudice che ha emesso il provvedimento. Dalla lettura combinata dei due articoli, secondo il Consiglio di Stato, è chiara la natura del procedimento di correzione che permette di correggere solo gli errori commessi dal giudice. In ragione del fatto che non sia possibile accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di un errore materiale degli scritti delle parti in quanto detti elementi sono nell’esclusiva disponibilità degli scriventi. Infine i Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che, in ogni caso, è fatto salvo il potere dell’amministrazione di valutare se dare ugualmente esecuzione alla decisione di cui era stata chiesta la correzione, pronunciata nei confronti di una pluralità di ricorrenti, anche in relazione alla posizione della ricorrente il cui cognome era stato indicato erroneamente in ricorso, all’esito di una verifica amministrativa che valuti l’effettiva sussistenza dell’errore e dunque la mancanza di dubbi in ordine all’identità della richiedente .

Consiglio di Stato, sez. VI, decreto collegiale 26 ottobre - 21 novembre 2017, n. 5404 Presidente De Francisco Estensore Lopilato Fatto e Diritto Considerato che i difensori di Mannucci Susanna espongono, con l’istanza di correzione di errore materiale indica in epigrafe, che, con ordinanza cautelare 4 dicembre 2015, n. 5445, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da una pluralità di ricorrenti, ordinando all’amministrazione di inserirli, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento che con tale istanza si espone che nella trascrizione dei dati anagrafici per errore la ricorrente Mannucci Susanna è stata indicata come Manucci Susanna , con conseguente errore nell’indicazione della parte nell’epigrafe della predetta ordinanza che si chiede, pertanto, la correzione del suddetto errore materiale che l’istanza non può trovare accoglimento che l’art. 287 c.p.c. prevede espressamente la possibilità di procedere soltanto alla correzione di errori materiali commessi dal giudice, ma non anche a quelli delle parti che l’art. 86 c.p.a. dispone che ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione che tale ultima disposizione deve essere interpretata, in coerenza con la natura del procedimento di correzione, nel senso che sia possibile correggere soltanto gli errori commessi dal giudice, sia perché in tal senso univocamente depone il chiaro tenore dei cit. art. 86 c.p.a. rubricato Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice e art. 287 c.p.c. a tenore del quale Le sentenze e le ordinanze possono essere corrette dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo sia anche perché con riguardo agli scritti delle parti non è possibile svolgere attività volta ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di un errore materiale, venendo in rilievo elementi nella disponibilità della parte che deve, altresì, porsi in evidenza, avuto riguardo al principio di autoresponsabilità, che siffatto genere di errori si correla non di rado anche alla preferenza per la proposizione di ricorsi collettivi e collettivo-cumulativi, che talvolta vengono utilizzati anche pretermettendo una rigorosa verifica della sussistenza di tutti i relativi presupposti legittimanti in questo senso, nell’ambito dello stesso giudizio in esame, cosi si è già espressa la Sezione con decreto collegiale 27 settembre 2016, n. 3984 che nell’istanza presentata, indicata in epigrafe, si chiede la correzione di errori della parte che, pertanto, la stessa non può trovare accoglimento, fermo restando il potere dell’amministrazione di valutare se dare ugualmente esecuzione all’ordinanza di questo Consiglio, anche in relazione alla posizione di Mannucci Susanna all’esito di una verifica amministrativa che valuti l’effettiva sussistenza dell’errore e dunque la mancanza di dubbi in ordine all’identità della richiedente che non v’è luogo a provvedere sulle spese, vertendosi in materia di istanza di correzione di errori materiali rispetto alla quale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non è configurabile alcuna soccombenza. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge, nei sensi e limiti di cui in motivazione, l’istanza di correzione di errore materiale proposta con il ricorso indicato in epigrafe. Nulla per le spese.