Anche gli avvocati possono essere condannati per concorrenza sleale

La sentenza del Tribunale di Milano del 6 giugno 2017, n. 6359 ha avuto modo di innovare la tradizionale visione della concorrenza sleale applicandola ad una fattispecie singolare quanto ad applicazione giudiziaria una concorrenza sleale posta in essere da due avvocati che erano usciti da uno studio legale cui appartenevano e avevano lavorato per qualche anno.

La storia non farebbe notizia poiché rappresenta quanto normalmente avviene negli studi professionali avvocati che decidono di lasciare lo studio dove hanno svolto l’attività per creare un proprio studio, avvocati associati che si separano, avvocati che lasciano uno studio per entrare in uno nuovo più gratificante o semplicemente diversamente strutturato. Il caso. Nel caso di specie era accaduto che ad un certo punto un avvocato avesse avviato su certe basi una collaborazione con uno studio legale milanese entrambi erano interessati ad avvalersi l’uno dell’altro in relazione alla struttura dello studio legale e alla volontà del secondo di aprire un German Desk. Quel che ha caratterizzato, però, il caso di specie – e che ha portato la fine del rapporto in Tribunale – sono state alcune concrete modalità con cui quel rapporto era finito. Ed infatti, la collaborazione non sembra dare i frutti sperati e dopo quasi tre anni ha termine l’avvocato lascia lo studio insieme ad un altro avvocato iniziando una nuova avventura. In quel momento, però, lo studio legale ipotizza qualche comportamento fraudolento del collega che aveva lasciato lo studio e ottiene un provvedimento cautelare di descrizione industriale di tutti quei beni documenti, oggetti, etc. di proprietà industriale ed intellettuale dello Studio, o comunque riconducibili ad esso o ai suoi clienti, che fossero stati indebitamente rinvenuti nel possesso dei due colleghi fuoriusciti presso il loro studio e le abitazioni . Da quel procedimento cautelare emerge l’intrusione illecita nel sistema informatico dello Studio, la riproduzione integrale del suo archivio, l’indebita appropriazione dell’intero know how dello Studio, nonché la riproduzione fotostatica selettiva di documenti personali e privati di componenti dello Studio e di terzi . Azione di concorrenza sleale. Ecco allora che lo studio legale – oltre ad una denuncia che ha portato ad una condanna in sede penale per alcuni reati art. 615- ter c.p. e art. 167 c.p. in relazione agli artt. 4 e 23 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 19 nei confronti del primo avvocato - decide di proporre azione civile per sentir condannare i due avvocati e, cioè, anche l’avvocato dello studio che aveva collaborato con l’avvocato autore dei fatti per fatti integranti una condotta qualificata in termini di concorrenza sleale consistita, oltre che nei fatti prima ricordati, principalmente nello sviare i clienti tedeschi dello studio e stornare collaboratori dello studio quest’ultima circostanza non è stata, però, ritenuta provata . Condotte che secondo la tesi attorea – e contrastata dai convenuti con varie argomentazioni tra le quali un’attività di concorrenza sleale commessa a loro dire dallo studio tesi però non accolta dal Tribunale - avrebbero determinato come danni la perdita di fatturato conseguente allo sviamento della clientela, danno all’immagine, costo delle ore lavorative dei professionisti e dello staff di supporto che sarebbe stato necessario reimpiegare per supplire ai buchi informativi” lasciati con riguardo alle pratiche dei clienti tedeschi a loro affidate. Per il Tribunale non vi può essere alcun dubbio – anche in ragione degli esiti del giudizio penale – di ciò che la copia e il trasferimento dei dati fosse funzionale ad agevolare l’avvio della nuova attività e non fosse destinato all’uso personale, ovvero a far valere i diritti nei confronti dello Studio legale come aveva tentato di sostenere l’avvocato convenuto. Concorrenza sleale e avvocatura. Orbene, il punto centrale della sentenza è rappresentato dalla risposta al quesito volto a sapere se si possano applicare le norme poste a tutela della libera concorrenza nell’ambito delle libere professioni e, in generale, a fronte di soggetti che operano sul mercato ma non hanno le caratteristiche dell’imprenditore . Una questione certamente complessa anche in ragione di un orientamento tradizionale secondo il quale le norme relative alla concorrenza sleale si applicherebbero soltanto agli imprenditori e non già ai liberi professionisti tema certamente complesso e sul quale oggi la possibilità di costituire società dopo la legge sulla concorrenza del 2017 è destinato ad alimentare il dibattito . Secondo il Tribunale di Milano è preferibile la tesi che valorizza la dimensione oggettiva della concorrenza leale”, come obiettivo in sé, e strumento di tutela di interessi generali si pensi all’evoluzione della normativa antitrust in virtù della quale ‘dimensione oggettiva’ è possibile affermare che ciò che rileva ai fini di accedere a detta tutela non è tanto che un certo soggetto sia ‘imprenditore’, quanto, piuttosto, che operi in un contesto entro il quale può vantare il diritto a concorrere e competere in modo leale . Del resto ciò appare coerente anche con il quadro normativo comunitario, ove, rispetto alla disciplina della concorrenza, la Corte di Giustizia è univoca nel far riferimento a qualsiasi entità economica, a prescindere dalla sua forma giuridica e dal suo modo di finanziamento comprese le professioni intellettuali . Ecco allora che non pare sussistere alcun argomento idoneo ad impedire un’interpretazione estensiva della stessa all’attività dei liberi professionisti, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi impiegati, e, quindi, dalla possibilità di ravvisare nell’agire del professionista i requisiti dell’attività dell’imprenditore, come colui che ex art. 2082 organizza i mezzi per la produzione o lo scambio di beni o di servizi e quindi indipendentemente da quanto già prevede l’art. 2238 c.c. . Avvocato uguale imprenditore. In fondo tanto l’impresa, quanto lo studio professionale, sono realtà economiche ove si svolgono attività preordinate all’acquisizione ed alla conservazione di una stabile clientela, dunque di una quota di mercato” acquisizione e conservazione su cui certamente può incidere un atto di concorrenza sleale, senza che la dimensione dei mezzi preordinati al fine economico perseguito abbia alcuna rilevanza . Certo con riferimento allo studio di avvocati resta il problema di individuare di chi siano” i clienti poi contattati” o sviati”. Qui il Tribunale ritiene che non è detto che l’avvocato che collabori con altri professionisti in uno studio professionale associato possa rivendicare come propri i clienti che egli rappresenta in forza della procura ad litem in ipotesi ricevuta, stante la necessità di indagare la complessità dei rapporti tra le parti, ben potendo essere che un cliente si rivolga a realtà strutturate e complesse quali gli Studi Associati con più dipartimenti ciascuno specializzato in una determinata branca del diritto , in forza non della presenza, in quello studio, di un determinato avvocato, bensì del know how vantato dallo stesso nel suo insieme . Il concorso dell’avvocato stornato”. Per il Tribunale – con una motivazione che appare a prima vista un po' troppo affrettata specialmente rispetto alla complessiva motivazione, vi è stato il concorso dell’avvocato stornato” in quanto la prova del concorso [] si può evincere non solo in ragione del comportamento successivo, di piena adesione al risultato dell’avviamento della nuova attività professionale con siffatte modalità, ma anche di una condivisione ex ante , di cui v’è traccia documentale in un appunto redatto [] relativo ad un colloquio avuto con lo stesso [] ove è annotato il contenuto del colloquio in questi termini sto facendo tutti i conteggi, grosse spese [ ] per il futuro visto che a lavoriamo insieme bene b sei un tassello importante c ho fiducia che arriveremo a grandi cose e ho valutato quello che fai, volevo dire che 50.000/anno per te Lui se ci sono spese alte posso fare anche % sul fatturato dello studio Io no meglio che tu abbia una cosa fissa [ ] Lui per me è un grosso passo in avanti per me va benissimo [ ]”. A mio avviso, un po' troppo poco specie laddove non vi sia stato neppure un coinvolgimento in sede penale e pur nella ipotizzata consapevolezza della provenienza dei documenti pure posseduti – ad ipotizzare un concorso nel fatto illecito. In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento del danno che liquida in via equitativa ponendole a carico solidale dei due avvocati e condannando entrambi convenuti al rimborso delle spese legali.

Tribunale di Milano, sez. Impresa, sentenza 5 – 6 giugno 2017, numero 6359 Presidente/Relatore Dal Moro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Lo Studio Legale Ag. e Gi. in persona degli avvocati Pi. Fi. Gi. e Ca. Ag., nonchè personalmente gli avv.ti Pi. Fi. Gi. e Ca. Ag., hanno convenuto in giudizio gli avvocati St. Gr. e Gi. Ma. chiedendo di dichiarare l’illiceità della condotta dei convenuti e, per l’effetto, di condannarli a risarcire lo Studio e gli avv.ti Ag. e Gi. del danno patito, nonché ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza di condanna, secondo le indicazioni specificate in atto. A fondamento delle proprie pretese, gli attori hanno dedotto che nel marzo 2008 l’avv. Gr., dichiarandosi esperto di diritto tedesco e in contatto con numerosi clienti tedeschi, proponeva ad Ag. e Gi. una collaborazione nell’ambito del costituendo German Desk nello studio di questi ultimi, proposta che gli attori accettavano l’accordo di collaborazione, con decorrenza dal 1 settembre 2008, prevedeva che il compenso a favore dell’avv. Gr. fosse determinato su base variabile, ovvero in ragione dell’incassato e delle ore effettive di lavoro sulla singola pratica di clienti da lui apportati”, e che lo Studio si impegnasse a creare le migliori condizioni di lavoro per lo stesso assunzione di una segretaria e instaurazione di una collaborazione con un avvocato che conoscesse il tedesco, iscrizione alla camera di Commercio italo-germanica, abbonamento ad una banca dati tedesca, acquisto di libri di diritto tedesco, etc. nonostante tale accordo, la collaborazione sarebbe risultata difficoltosa, sia per l’incapacità dell’avv. Gr. di inserirsi nel contesto dello Studio, sia poiché avrebbe avanzato pretese di compensi non dovuti a causa del permanere della difficoltosa collaborazione, il 23 dicembre 2011 le parti erano giunte ad un nuovo accordo volto a definire i rapporti economici passati e futuri docomma 1 fascomma caut. attori tuttavia, il 13 aprile 2012 l’avv. Gr. aveva comunicato agli attori la sua intenzione di abbandonare lo Studio e di mettersi in proprio, informando che l’avv. Ma., collaboratore dello Studio, l’avrebbe seguito cosa che, in effetti, questi fece la mattina del 16 aprile, senza fornire alcun preavviso in tal senso a fronte della richiesta dello Studio di dare assistenza per un ordinato passaggio di consegne, l’avv. Gr. avrebbe opposto un ingiustificato rifiuto, non presentandosi più in Studio docomma 1 considerate le anomale modalità di abbandono dello Studio, gli attori avevano dato corso ad attività investigative, volte, in particolare, a verificare eventuali manomissioni o un’indebita appropriazione di informazioni riservate dei clienti, ed avevano instaurato un procedimento cautelare per ottenere il sequestro o, in subordine, la descrizione di tutti quei beni documenti, oggetti, etc. di proprietà industriale ed intellettuale dello Studio, o comunque riconducibili ad esso o ai suoi clienti, che fossero stati indebitamente rinvenuti nel possesso dell’avv. Gr. e del Ma. il Tribunale disponeva la descrizione inaudita altera parte sia presso il nuovo studio dei convenuti Gr.& amp Partner , sia presso l’abitazione dell’avv. Gr., cui seguiva il sequestro di quanto ivi rinvenuto attraverso la CTU e quanto reperito nella documentazione oggetto di descrizione come riportato anche nell’Ordinanza del 2-17 luglio 2013, poi non reclamata sarebbe emersa l’intrusione illecita nel sistema informatico dello Studio, la riproduzione integrale del suo archivio, l’indebita appropriazione dell’intero know how dello Studio, nonché la riproduzione fotostatica selettiva di documenti personali e privati di componenti dello Studio e di terzi considerata la gravità di quanto compiuto, gli odierni attori avevano sporto querela nei confronti dell’ avv. Gr., il quale veniva rinviato a giudizio ex art. 552 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 615-ter e 167 c.p., in relazione agli artt. 4 e 23 del D.Lgs. numero 196/2003. Ciò premesso, gli attori lamentano il compimento da parte dei convenuti di plurime attività di concorrenza sleale dal novembre 2011 l’avv. Gr. avrebbe dedicato buona parte della giornata a predisporre ed organizzare la nuova struttura, compiendo colloqui volti all’assunzione di praticanti, avvocati e segretarie cfr. doccomma da 23 a 26 , etc. dal 23 dicembre 2011 data in cui era stato predisposto il nuovo accordo per la regolazione dei rapporti economici passati e presenti per cui v. supra l’avv. Gr. si sarebbe indebitamente appropriato del know how dello Studio, mediante copia massiva di documentazione ad esso afferente atti, schemi negoziali, informazioni sui clienti il 30 gennaio 2012 l’avv. Gr. e Ma. avrebbero partecipato ad una riunione il cui verbale, vergato a mano dall’avv. Gr., è stato rinvenuto nella sua abitazione docomma 28 nel corso della quale il primo formalizzava l’offerta di collaborazione al secondo, in tal modo stornandolo dallo Studio, ove prestava la sua attività professionale dal febbraio 2012, ma probabilmente da prima, l’avv. Gr. avrebbe dato avvio ad un complesso di attività volto a sviare i clienti tedeschi dallo Studio, contattandoli e incontrandoli personalmente, anche durante l’orario di lavoro, e tentando di convincerli a seguirlo nella sua nuova avventura professionale”, come dimostrerebbe il docomma 27 redatto dallo stesso avv. Gr. dal 12 marzo 2012 l’avv. Gr. avrebbe tentato di stornare anche altri collaboratori dello Studio, ovvero l’avv. Ca. e il dott. Fi., senza, però, riuscirvi cfr. doccomma da 29 a 31 infine l’avv. Gr. non avrebbe più consegnato i time-sheets sulla base dei quali lo Studio avrebbe potuto fatturare gli importi relativi ai clienti tedeschi, consegnava un elenco di clienti fittizio” e cessava di compiere attività per i clienti che intendeva evidentemente sviare. Da detti comportamenti sarebbero derivati danni in termini di perdita di fatturato conseguente allo sviamento della clientela, danno all’immagine , costo delle ore lavorative dei professionisti e dello staff di supporto che sarebbe stato necessario reimpiegare per supplire ai buchi informativi” lasciati dall’avv. Gr. e dal Ma. con riguardo alle pratiche dei clienti tedeschi a loro affidate. L’avv. Gr. si è costituito, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per materia del Tribunale adito, ovvero l’insussistenza dei presupposti per adire la Sezione specializzata in materia di impresa stante la non applicabilità nella specie della fattispecie delittuosa di cui agli artt. 98-99 c.p.i., poiché a la documentazione rinvenuta nel corso delle operazioni di descrizione sarebbe composta da documenti di carattere essenzialmente fiscale e contabile di cui il convenuto si sarebbe appropriato al fine di far valere le sue ragioni di credito nei confronti degli odierni attori, ovvero di cui era entrato in possesso per errore e comunque da documentazione non segreta e priva in sé di valore economico , predisposta anche dagli odierni convenuti nello svolgimento della loro attività professionale b il legislatore, qualificando con l’aggettivo aziendale” le informazioni coperte da segreto, avrebbe dimostrato la volontà di limitarne l’operatività solo all’attività di impresa, e non a quella di uno studio professionale, in conformità di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale cfr., ad es., Cass. numero 16092/2013, Cass. numero 560/2005 e Cass., s.u., numero 10942/1993 . In ogni caso la domanda degli attori sarebbe infondata c il convenuto non avrebbe sviato clienti appartenenti a parte attrice ma si sarebbe limitato, una volta abbandonato lo Studio, a portare con sé” clienti gestiti da sempre esclusivamente da lui con la collaborazione del Ma. , come sarebbe dimostrato dal fatto che, prima del suo arrivo, non esisteva alcun German Desk dal fatto che Gi. gli avrebbe chiesto un elenco dettagliato dei clienti da te seguiti, precisando per ciascuno l'attività svolta e/o da svolgere, con le relative scadenze, o le ragioni del contatto”, con ciò dimostrando che gli attori non avevano conoscenza neppure di quali fossero i clienti dalla circostanza che detti clienti conferivano procura esclusivamente all’esponente d non avrebbe compiuto uno storno di dipendenti, sia in quanto i soggetti del cui storno si tratta non sono dipendenti ma lavoratori autonomi, sia perché mancherebbero gli elementi costitutivi della fattispecie sottrazione di un numero di lavoratori tale da provocare un danno considerevole, indizio dell’animus nocendi della condotta . Non sussisterebbero, quindi, condotte rilevanti ex art. 2598, numero 3, c.c., ovvero contrarie ai principi di correttezza professionale, disciplina che, peraltro, non si potrebbe applicare alla libera professione di avvocato. Con riguardo alla pretesa risarcitoria, l’avv. Gr. ha rilevato che controparte non avrebbe fornito alcuna prova del danno preteso ed ha, altresì, rilevato che il danno è stato domandato anche con la costituzione di parte civile nel procedimento penale r.g.numero r. 34026/12, con conseguente rinuncia ex art. 75 c.p.p. agli atti del giudizio civile. L’avv. Gr. ha anche formulato domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, deducendo che tra l’aprile e il maggio 2012, gli attori avrebbero inviato ai vari ‘suoi’ clienti doccomma 6, 15 e 39-45 , individuati sulla base dell’elenco da lui fornito docomma 46 , una comunicazione infarcita” di affermazioni censurabili ai sensi dell’art. 2598 c.c., ovvero che l’avv. Gr. avrebbe sempre operato sotto la guida” degli avv.ti Ag. e Gi., il quale sarebbe professore ordinario di diritto commerciale e societario comparato presso l’università statale di Milano” che l’avv. Ag. si sarebbe da sempre presa cura della pratica, ragion per cui chiedevano di confermare” il ruolo di procuratore legale di quest’ultima, ovvero di comunicare se intendevano avvalersi di un altro avvocato, dando così ad intendere che il loro rapporto con l’avv. Gr. non fosse più possibile affermazioni che costituirebbero un mendacio, un’indebita appropriazione dei meriti dell’avv. Gr., nonché una réclame menzognera, volta a indurre i suoi vecchi clienti a revocare il mandato a favore degli attori a seguito della comunicazione di recesso” dal rapporto di collaborazione professionale l’avv. Gr. avrebbe inutilmente richiesto la restituzione dei fascicoli dei suoi clienti, fascicoli di cui sarebbe riuscito a ritornare in possesso solo a distanza di quattro mesi e solo grazie alla presentazione di un esposto all’Ordine degli Avvocati di Milano, donde un considerevole danno sia in termini di difficoltosa gestione dei clienti, sia in termini di immagine. Il sig. Gi. Ma. si è costituito eccependo in via preliminare l’incompetenza per materia del Tribunale adito ed affermando la sua completa estraneità ai fatti di causa, l’infondatezza delle tesi attoree e chiedendo il rigetto di tutte le domande. In particolare, ha dedotto che a nel maggio 2010 egli aveva risposto ad un annuncio pubblicato sul sito dell’Ordine con cui Gr. cercava un collaboratore con una buona conoscenza del tedesco e, all’esito di un colloquio, i due avevano cominciato a collaborare a stretto contatto per quasi tre anni b col tempo il Ma. aveva assistito al progressivo deteriorarsi del rapporto tra l’avv. Gr. e gli odierni attori che aveva, infine, convinto il primo ad abbandonare lo Studio per aprirne uno proprio egli aveva optato per seguirlo, in ragione del rapporto che col tempo si era instaurato tra i due e della convinzione che, lì dove si trovava, non avrebbe potuto ambire ad una reale crescita professionale e reddituale c alla notizia comunicata il 13 aprile 2012 che i convenuti avrebbero abbandonato lo Studio a decorrere dal mese di maggio, questi avrebbero reagito in modo inaspettato, non solo mostrando indisponibilità al dialogo ma come avrebbe scoperto il Ma. il giorno dopo recandosi in Studio cambiando la serratura della porta di accesso sicchè, il lunedì successivo, una volta arrivato in Studio, e constato di non avere più a disposizione il computer, aveva raccolto i suoi effetti personali ed aveva lasciato lo Studio mandando poi un’e-mail docomma 3 Ma. in cui si dichiarava disponibile ad organizzare un’ordinata chiusura dei rapporti d in ogni caso, all’esito delle operazioni di descrizione ordinate dal Tribunale, nulla di segreto o privato sarebbe stato reperito sul PC e sulla pen drive del Ma., che sarebbe risultato in possesso solamente di documenti di carattere personale, inerenti pratiche cui lo stesso aveva lavorato e che, quindi, era del tutto normale e legittimo si trovassero nel suo possesso e alcuna prova vi sarebbe di un accordo economico tra l’avv. Gr. e il Ma. f la sua chiamata in causa sarebbe stata compiuta per ovviare al rischio che egli deponesse quale testimone, oltre che in segno di ritorsione per la scelta professionale da lui compiuta. Nei termini assegnati le parti hanno precisato le domande e le richieste istruttorie. Nonostante siano state depositate ulteriori memorie autorizzate al fine di chiarire le richieste istruttorie, il contraddittorio deve ritenersi chiuso con le memorie di trattazione di cui all’art. 183, VI comma, c.p.comma Il giudice ha disposto la traduzione dei documenti contestati. Quindi, con ordinanza del 17 novembre 2015, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio, fissando l’udienza di precisazione delle conclusioni al 5 ottobre 2016. Motivi della decisione a L’eccezione di incompetenza per materia L’eccezione di incompetenza per materia” della Sezione Specializzata in materia di Impresa, sollevata dai convenuti, è infondata, anche se per ragioni diverse da quelle esposte dalla difesa degli attori il Tribunale di Milano è il Tribunale competente per la materia oggetto di controversia, non rilevando agli effetti di escludere la competenza per materia la suddivisione di ordine meramente tabellare ed organizzativa dell’Ufficio in diverse sezioni peraltro, in ragione della suddivisione del settore civile del Tribunale adito, alla Sezione Specializzata in materia di Impresa -A è attribuita non solo la materia specializzata” di cui agli art. 3-4 D.Lgs numero 168/2003 modificati dal D.l. numero 1 /2012 convertito e modificato dalla L. 27/2012 ma anche la concorrenza sleale semplice, non interferente con privative industriali. Di qui l’inconferenza delle ragioni di contrasto all’eccezione illustrate da parte attrice con riguardo alla ravvisabilità nella specie della violazione dell’illecito di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i, che sono, oltretutto, infondate. Invero, la prospettazione della violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i dagli odierni attori effettuata solo in sede cautelare non rende affatto irrilevante” il ribadire nel presente giudizio l’ascrivibilità delle condotte avversarie alle predette norme già invocate negli atti del procedimento cautelare” l’allegazione nel giudizio di merito è autonoma e non può invocarsi quanto dedotto in sede cautelare ante causam ove, peraltro, la contestazione di quello specifico illecito era necessaria perché funzionale ad un provvedimento di descrizione che, in mancanza, non avrebbe potuto neppure essere richiesto sicchè, una volta raccolto il materiale probatorio ricercato con il procedimento di descrizione, era specifico onere della parte attrice del giudizio di merito allegare anche detto illecito se intendeva contestarne a controparte la commissione. Nella specie, invece, alla luce dell’atto di citazione ed anche della successiva memoria integrativa concessa dal giudice all’udienza del 24.1.2014 non risulta che la parte attrice abbia mai invocato nel presente giudizio la violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., cioè la violazione di segreti industriali”, bensì l’appropriazione nel complesso attraverso la documentazione copiata di un know how, rilevante sotto il profilo della concorrenza sleale, unico illecito dedotto essendo del tutto irrilevante, quindi, che gli artt. 98 e 99 siano applicabili nel caso di specie come già accaduto in sede cautelare ” se l’illecito che esse configurano non è stato allegato. b Il rapporto tra giudizio civile e giudizio penale. Nelle more del giudizio la sentenza penale pronunciata nel giudizio di primo grado, confermata in appello salvo revoca della liquidazione provvisoria del danno morale è stata definitivamente confermata in Cassazione ed è passata in giudicato. La difesa dell’avv. Gr. ha sostenuto l’irrilevanza della circostanza stante la non sovrapponibilità dell’illecito civile qui contestato a quello penale ivi accertato, in quanto i reati contestati [1] sono quelli posti a tutela della riservatezza del domicilio informatico e dei dati personali dei querelanti. L’osservazione dell’avv. Gr. circa la diversità degli illeciti oggetto dei due giudizi è pertinente e rilevante agli effetti del rigetto dell’eccezione formulata dal medesimo Gr. di avvenuta rinuncia da parte degli attori all’azione civile qui esercitata per effetto della loro costituzione di parte civile nel giudizio penale, ex art. 75 c.p.p. Non è, invece, decisiva quanto all’insussistenza di un ‘giudicato’, poiché altro è l’accertamento dei fatti e della loro imputabilità questioni su cui si è formato un giudicato disciplinato ex art. 651 c.p.p. altro la qualificazione giuridica dei fatti accertati agli effetti della verifica della sussistenza di una fattispecie di reato ovvero anche di un illecito civile. Il ‘nuovo’ codice di procedura penale del 1988, anche influenzato dai ripetuti interventi della Corte Costituzionale che avevano minato nel corso degli anni il principio dell'unità della giurisdizione, ha consentito che il giudizio penale e quello civile scorrano su due binari paralleli. La norma fondamentale della nuova disciplina relativa al rapporto tra giudizio civile e azione penale è stata introdotta attraverso l'art. 75 c.p.p., che sostanzialmente prevede tre ipotesi a. l'azione proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fin tanto che in sede civile non sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche non passata in giudicato tale trasferimento comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile b. l'azione civile può proseguire in sede civile, se non viene trasferita in sede penale, ovvero se è iniziata quando non è più possibile la costituzione di parte civile comma se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il giudizio civile deve essere sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Lo schema legislativo è stato poi completato con le norme di cui agli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. che regolano l'efficacia della sentenza penale pronunciata a seguito di dibattimento o di rito abbreviato ex art. 651, comma 2, c.p.p. . L'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio pendente nei confronti del condannato e del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale . Ciò premesso, il Tribunale reputa che nella fattispecie oggetto del presente giudizio non sussistono i presupposti per ritenere che sia avvenuto un trasferimento” dell’azione civile nel processo penale avviato nei confronti dell’avv. Gr. con relativo effetto di rinuncia agli atti del giudizio civile di cui all’art. 75 c.p.c., poiché l’azione civile qui promossa come afferma la stessa difesa dell’avv. Gr. non riguarda la violazione della riservatezza, del domicilio informatico e dei dati personali dei querelanti e il danno ad essi conseguente, oggetto, appunto, del giudizio penale e della costituzione di parte civile ma riguarda la violazione delle regole della leale concorrenza, in parte attraverso i fatti oggetto di imputazione, in parte attraverso fatti diversi sviamento di clientela e di collaboratori che, nel loro insieme, costituiscono una diversa causa petendi peraltro, in ragione di detta causa petendi, diverso è, nel giudizio civile, anche il soggetto danneggiato, ovvero lo Studio associato, e non le persone fisiche costituitesi parte civile , che non sono neppure legittimate, come tali, a chiedere né l’accertamento di atti di concorrenza sleale ai danni dello Studio associato, né la condanna al risarcimento del danno dedotto, qui, in termini di danno da perdita di fatturato dello Studio, lesione dell’immagine dello Studio, costi sopportati dallo Studio per far fronte al repentino abbandono dello stesso da parte dei convenuti dovrà tenersi conto del fatto che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., si è formato un giudicato quanto all’accertamento di alcuni dei fatti qui contestati, in quanto oggetto altresì di imputazione in sede penale. c Le condotte illecite contestate e l’accertamento dei fatti. Come risulta dalle sentenze di merito confermate in sede di legittimità relative ai reati di cui all’art. 615 c.p. di cui all’art 167 D.Lgs. numero 196/2003 , il convenuto, avv. Gr., accedendo abusivamente al sistema informatico dello Studio legale, ed in particolare seguendo il percorso G /”e Desktop” nella date 6,11,12 aprile 2012 ed il percorso E f” o Usb” nelle date 11,12,13 aprile 2012 , si è impossessato di tutta la documentazione individuata nella relazione tecnica depositata all’esito del procedimento di descrizione dall’ing. Bongiovanni che ha concluso che i files rinvenuti presso lo Studio e l’abitazione del convenuto erano esattamente corrispondenti all’elenco dei files di cui ai documenti 12,13,15 del fascicolo di parte ricorrente” cfr pag. 12 rel. tecnica di descrizione e pag. 13 e 14 sentenza penumero di I grado , per poi riversarla in un personal computer, denominato GMA W7.Gr local”, e nella pen drive PenDrive2 collegata al predetto personal computer, rinvenuti presso lo studio Gr. & amp Partners” ‘dell’imputato’ in un personal computer, denominato PC-SESSA” PC portatile , in una pen drive denominata Dikom”, e in un hard disk esterno denominato My passport”, rinvenuti presso l’abitazione ‘dell’imputato’. Alla luce del fatto che la contestazione qui effettuata da parte attrice attiene alla finalità dell’accesso abusivo e del conseguente impossessamento/trattamento dei dati ovvero quella di avvalersi, nell’avviare una nuova ed autonoma attività professionale, di un complesso di informazioni riservate appartenenti allo studio concorrente” che potessero effettivamente fornire il vantaggio di un archivio di dati, contenuti e strumenti operativi pre-confezioanti” rileva soprattutto il ‘trasferimento’ dei seguenti documenti 1. Sito internet Ag. e Gi. parte lavoro rivista e parole chiave” contenente l’intero contenuto in word del sito dello Studio e files tesi alla diffusione al pubblico delle informazioni inerenti le attività svolte all’interno dello studio legale 2. Versioni varie di timesheet” file contenente tabelle riepilogative attestanti le ore lavorate da ciascun collaboratore dello studio legale, con indicazione specifica dei singoli clienti nonché dei relativi compensi, che come accertato in sede penale non riguardava affatto esclusivamente le ore lavorate dai due convenuti, poiché la maggior parte dei timesheet non sono riferibili al solo German Desk onde il file costituisce copia massiva di tutti i timesheet dello Studio 3. Contatti A& amp G”, che attiene a tutti i contatti dello Studio, comprensivi di nominativi dei clienti, degli indirizzi e dei numeri di telefono, suddivisi per ciascun operatore dello Studio 4. Archivio in corso”, contenente l’intero archivio delle pratiche aperte presso lo Studio 5. contratto di associazione tra professionisti”, atto che contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato/convenuto non è una bozza ma un atto definitivo con firme degli associati, stipulato in epoca precedente all’ingresso dell’avv. Gr. in studio 6. riunioni litigation”, contenente i verbali delle riunioni inerenti ciascuna pratica del gruppo del contenzioso, riunioni alle quali non figura la partecipazione del convenuto e che riguardano argomenti anche del tutto estranei al German Desk 7. documenti contabili economici e fiscali”, quantomeno per la parte relativa all’elenco delle fatture emesse dallo Studio quanto al Desk Spagnolo i prospetti relativi a pagamento di compensi a favore di professionisti il prospetto predisposto dal commercialista dello Studio relativo agli anni 1998-2004 gli estratti conto del 2010 dello Studio i bonifici dello studio a favore dei soci e dei collaboratori del medesimo tutti dati che offrono una visione della dimensione dei volumi di ricavi e costi dello Studio, utili non solo ad organizzare e dimensionare una propria autonoma attività, ma anche a conoscere le tariffe applicate a clienti e i compensi offerti a collaboratori da contendere allo Studio. Come conclude il giudice in sede penale seppure in funzione dell’accertamento del fine di profitto del reato contestato la disponibilità di una tale mole di documenti, vero e proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze dello studio Ag. e Gi. evidenzia con chiarezza il fine di profitto personale che l’imputato intendeva trarre nell’ambito della futura attività professionale che si accingeva a intraprendere autonomamente”. Del resto, che la copia e il trasferimento dei dati fosse funzionale ad agevolare l’avvio della nuova attività e non fosse destinato all’uso personale, ovvero a far valere i diritti che l’avv. Gr. vantava verso lo Studio lo dimostrano a i numerosi appunti rinvenuti nella disponibilità dell’avv. Gr. tradotti in questo giudizio, cfr. CTU-Traduzione, pagg. 89-94, docomma manoscritti/pagg. 41-45 relativi a previsione di costi, ricavi e margini attesi della nuova struttura professionale. b le risultanze delle verifiche eseguite dapprima presso lo Studio in particolare sul PC in uso al Ma. e sulla pen drive sempre in uso al medesimo Ma. e poi nell’abitazione del convenuto in particolare sul PC portatile e sulla pen drive e sull’hard disk esterno infatti il c.t.u. ing. Bongiovanni ha concluso che, essendo stati rinvenuti sull’hard disk esterno ben numero 33.312 files, articolati in numero 4819 cartelle, dal contenuto esattamente corrispondente a quello dei files presenti sul server dello Studio A& amp G, l’hard disk esterno può essere considerato l’insieme iniziale dal quale sono stati estratti i vari sottoinsiemi rinvenuti su altri computer o dispositivi presso lo studio e l’abitazione dell’avvocato Gr.” dal che si evince che tutti i files indebitamente aperti ed acquisiti dall’imputato dal sistema informatico dello studio A& amp G erano stati, dall’avv. Gr., dapprima trasferiti sull’hard disk esterno ritrovato presso la sua abitazione, e poi copiati sul disco rigido di altri computer o su pen drive, alcuni dei quali messi a disposizione dell’avv. Ma., collaboratore del nuovo studio” pag. 25 sent. I gr. . Circostanza quest’ultima che, mentre comprova che si trattava di dati ed informazioni ritenuti utili allo svolgimento della nuova attività professionale, smentisce, altresì, la difesa del Ma., che ha infondatamente insistito sulla propria estraneità ai fatti addebitati proprio invocando il contenuto neutro” del proprio PC quand’anche Ma. non abbia ‘materialmente’ preso parte al trasferimento dei dati fatti per i quali invero non è stato imputato né querelato egli ha collaborato nel nuovo studio dell’ avv. Gr. avvalendosi di strumenti, dati e contenuti trasferiti nel suo PC e nella pen drive ad esso collegato, di cui certamente non poteva ignorare né la presenza né la provenienza. d La qualificazione delle condotte accertate. I convenuti hanno contestato che si possa ravvisare nella fattispecie oggetto di causa un’ipotesi di concorrenza sleale, in mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi asseritamente necessari per detta qualificazione dell’illecito dedotto. Qualificazione per la quale, invece, gli attori insistono. In effetti la possibilità di applicare le norme poste a tutela della libera concorrenza nell’ambito delle libere professioni ed, in generale, a fronte di soggetti che operano sul mercato ma non hanno le caratteristiche dell’imprenditore, è questione controversa. d.1 La tesi tradizionale Da parte di chi contesta la possibilità/necessità di una interpretazione estensiva della disciplina in discorso, si muovono sostanzialmente due tipi di obiezioni da un lato, si osserva che, stante la difficoltà per l’utente di verificare la bontà del servizio ricevuto bontà che si fonda su un novero di conoscenze assai complesso , i professionisti più idonei” e più capaci” vengono scelti attraverso una selezione per esami e concorsi e non solo tramite la libera concorrenza sul mercato , e che la presenza di discipline deontologiche diverse a seconda del contesto professionale specifico sarebbe, in sé, un incentivo idoneo a far sì che il professionista orienti le proprie scelte ‘in modo etico’, atto a supplire ad un vuoto che, invece, contraddistingue la realtà imprenditoriale, cui risponde la disciplina della concorrenza sleale dall’altro, si sottolinea che, stante la struttura classica dell’istituto, che presuppone la presenza di un imprenditore, la possibilità di riconoscere l’applicabilità della disciplina della concorrenza sleale alla libera professione dipende dal fatto che l’attività del professionista si innesti su una struttura organizzata di rilevanti dimensioni, tale da prevalere sugli aspetti personali dell’attività professionale stessa, ed in cui siano, quindi, ravvisabili i caratteri dell’impresa come già prevede l’art. 2238 c.c. . Invero, secondo la concezione classica, gli elementi costitutivi dell’art. 2598 c.comma sono, a quanto al presupposto soggettivo, la qualifica di imprenditore, in capo sia al soggetto che compie l’atto di concorrenza sleale, sia a quello che lo subisce, e la sussistenza tra i due soggetti di un rapporto di concorrenzialità che si verifica quando due o più soggetti offrono sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare bisogni identici o simili, così rivolgendosi alla medesima clientela finale [2] b quanto al presupposto oggettivo, una condotta idonea ad integrare un atto di concorrenza sleale. Nel senso di escludere l’applicabilità della norme sulla concorrenza sleale ai liberi professionisti in ragione della concezione classica dell’istituto predetta si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, perlopiù trattando dell’applicabilità alla libera professione forense e non di altre normative, che presupponevano la qualifica di imprenditore o la nozione di impresa [3] . Tuttavia si tratta di argomentazioni cui altri muovono ragionate critiche, che, considerata la storia, le finalità e l’evoluzione dell’istituto della libera concorrenza, dunque la sua ratio, appaiono più convincenti della tesi tradizionale. Invero, poiché nessuna norma descrive espressamente i confini dell’esenzione relativa ai professionisti intellettuali dell’applicabilità delle norme dettate per l’impresa e l’imprenditore il 2238 c.comma semmai introducendo, quale norma di chiusura, la possibilità di estenderle a determinate condizioni , solo l’analisi della ratio può consentire di dire se una norma apparentemente scritta per l’impresa sia, in realtà, suscettibile di estensione al professionista. d.2 Critiche alla tesi tradizionale Quanto alla sostanziale autosufficienza in termini di rispetto della correttezza delle relazioni interne ed esterne del sistema che regola l’accesso e la permanenza nel circuito della libera professione, si osserva che, né il sistema di selezione per esami e concorsi, né la presenza di un codice deontologico con relativi risvolti disciplinari, appaiono elementi idonei ad escludere l’applicabilità delle norme sulla concorrenza sleale, in quanto si tratta di strumenti che mirano a tutelare beni diversi dalla lealtà della concorrenza, ovvero, rispettivamente, la selezione di professionisti capaci stante l’asimmetria informativa in cui può trovarsi l’utente rispetto al prestatore e il decoro della professione. Quanto ai requisiti strutturali dell’istituto secondo la nozione classica ed alla compatibilità dello stesso con l’esercizio della professione forense, si osserva che, alla luce del mutato contesto economico e normativo di riferimento che contempla anche una cornice di regolamentazione Europea , le ragioni dell’interpretazione della norma di cui all’art. 2598 c.comma che ne restringono l’applicazione al solo ‘imprenditore’ in senso proprio, devono essere ripensate, valorizzando soprattutto la ratio dell’istituto e la corretta individuazione del bene protetto. La concorrenza sleale, infatti, è un istituto introdotto a partire dall’inizio del secolo scorso con la finalità di consentire/garantire il fisiologico funzionamento del mercato secondo i dettami del ‘liberismo economico’, che vede nella libertà di accesso al mercato e nel regime di concorrenza la migliore garanzia del raggiungimento di livelli ottimali di qualità e prezzi, così come di gratificazione dei migliori ed espulsione dei peggiori meccanismo la cui fisiologia andrebbe, appunto, preservata con le norme a tutela della lealtà del libero agire, e da cui dovrebbe naturalmente conseguire la promozione dell’interesse comune. Ferma detta finalità, originariamente la giurisprudenza riconduceva gli atti di concorrenza sleale nell’alveo dell’art. 1151 c.comma ora 2043 c.c. , qualificandoli come illecito aquiliano, donde una concezione personale” e soggettiva del diritto alla lealtà della concorrenza”, imperniato sulle figure dell’ ‘autore del fatto’ e del ‘danneggiato’. Concezione, questa, che ha continuato a riverberare i suoi effetti anche dopo l’introduzione dell’art. 2598 c.comma che, pure, oggettivizza la disciplina della concorrenza sleale, imperniandola, in effetti, sulla tutela del bene protetto ovvero la lealtà della concorrenza quale obiettivo da promuovere relativamente ad ogni aspetto e forma dell’agire in senso economico nel mercato. Tanto più nella prospettiva evolutiva dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che rende maggiormente pregnante in senso funzionale alla tutela dell’interesse dei consumatori la disciplina della concorrenza sleale, stante l’art. 41 della Costituzione e la cornice da intendersi anche in termini di ‘limiti’ che esso pone alla libertà di iniziativa economica [4] . Che la concezione ‘soggettivistica’ abbia continuato a riverberare i suoi effetti sino ai nostri giorni, lo dimostra la questione della definizione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui all’art. 2598 c.c., che ha continuato a ricorrere frequentemente nella casistica giurisprudenziale, così come l’affermazione per cui tale disciplina sarebbe applicabile soltanto ai rapporti intercorrenti fra due soggetti che siano entrambi imprenditori, oltre che in reciproca relazione di concorrenza. Tuttavia è proseguita anche la critica alla insufficienza di tale impostazione e, parimenti, la valorizzazione della dimensione oggettiva della concorrenza leale”, come obiettivo in sé, e strumento di tutela di interessi generali si pensi all’evoluzione della normativa antitrust in virtù della quale ‘dimensione oggettiva’ è possibile affermare che ciò che rileva ai fini di accedere a detta tutela non è tanto che un certo soggetto sia ‘imprenditore’, quanto, piuttosto, che operi in un contesto entro il quale può vantare il diritto a concorrere e competere in modo leale. Detto orientamento, mentre favorisce un’espansione dell’applicazione del divieto di comportamenti sleali, appare coerente a con il quadro normativo costituzionale di riferimento tanto più come è stato osservato da acuta dottrina se si considera che, con la riforma costituzionale del 2001, all’art. 117, comma 2, Cost. è stata introdotta, come materia di competenza esclusiva del legislatore statale, la ‘tutela della concorrenza’, intervento normativo che sembra rafforzare nel testo della Carta la dimensione della tutela della concorrenza quale tutela oggettiva del libero mercato, piuttosto che quale tutela della mera libertà dell’operatore economico b con il quadro normativo comunitario, ove, rispetto alla disciplina della concorrenza, la Corte di Giustizia è univoca nel far riferimento a qualsiasi entità economica, a prescindere dalla sua forma giuridica e dal suo modo di finanziamento comprese le professioni intellettuali [5] . In altre parole, se si guarda alla ratio della disciplina di cui agli artt. 2598-2961 c.c., non pare sussistere alcun argomento idoneo ad impedire un’interpretazione estensiva della stessa all’attività dei liberi professionisti, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi impiegati, e, quindi, dalla possibilità di ravvisare nell’agire del professionista i requisiti dell’attività dell’imprenditore, come colui che ex art. 2082 organizza i mezzi per la produzione o lo scambio di beni o di servizi e quindi indipendentemente da quanto già prevede l’art. 2238 c.c. . Sicchè sembra preferibile l’opinione di chi sottolinea che anche gli elementi testuali” che rimandano alla figura dell’imprenditore in senso tecnico giuridico sono il frutto del contesto storico/economico cui il legislatore dell’epoca faceva necessariamente riferimento, in cui il fenomeno della concorrenza sleale si manifestava per l’appunto solo nell’ambito produttivo e commerciale imprenditoriale in senso stretto. Del resto, anche a volere restare fedeli al requisito dell’imprenditore, si dovrebbe considerare come autorevolmente sostenuto il ‘senso dell’imprenditorialità’, e, quindi, che anche nel lavoro autonomo, compreso quello professionale, i tre requisiti che dovrebbero marcare la linea di confine rispetto all’attività d’impresa professionalità, intellettualità e personalità , alla prova dei fatti, non sono sufficientemente distintivi, poiché anche nell’esercizio della libera professione è insito lo scopo del raggiungimento di un ‘plusvalore’ rispetto al mero scambio energie individualiretribuzione”, che costituisce anche investimento e fattore di moltiplicazione della ricchezza del singolo e, quindi, della collettività ed, inoltre, che anche a detta tipologia di lavoro si accompagna, nella quasi totalità dei casi, un’organizzazione di mezzi e risorse che consentono un’assimilazione dell’esercizio della libera professione all’attività di tipo imprenditoriale assimilazione che, invero, è pacifica nella realtà statunitense e nel diritto comunitario, che riconoscono l’attività professionale come commercial activity. Per ciò che riguarda specificamente la professione di avvocato, poi, la giurisprudenza comunitaria ha rilevato che gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l'avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi. Essi svolgono dunque un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione sia regolamentato influiscano su tale valutazione così Corte Giustizia CE, 19.2.2002 in causa C-309/99 . Tanto che proprio la direttiva numero 98/5/CE attuata con d.lgs. numero 96/2001 ha consentito di superare il divieto di esercitare la professione forense in forma collettiva, costituendo lo specifico tipo di società per l’esercizio associato delle professioni la c.d. società tra professionisti” [6] . In questa prospettiva interpretativa offre, infine, interessante elemento di conforto quanto affermato dall’AGCM [7] nell’indagine conoscitiva relativa al settore degli ordini professionali, indagine in cui ha inteso richiamare l’attenzione sull’assoggettabilità al diritto della concorrenza dei professionisti e delle delibere degli organismi rappresentativi dei medesimi in quanto delibere di associazioni di imprese, posto che l’indagine ha mostrato come il fondamento ideologico della vigenza delle limitazioni relative alla determinazione del compenso e dell’attività pubblicitaria dei professionisti, nonché delle restrizioni concernenti la costituzione delle società multidisciplinari appare ancora oggi risiedere nel mancato riconoscimento della natura imprenditoriale dell’attività svolta dai professionisti” ed in cui ha, altresì, ricordato, onde chiarire la rilevanza giuridica del diritto antitrust anche per i servizi professionali”, che il diritto comunitario non conosce deroghe al principio secondo cui l’attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta”. In definitiva, proprio la ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela della libertà d’iniziativa economica in quanto tutela anche dell’interesse della collettività, e, quindi, del benessere dell’ utente/consumatore, pare consentire di valorizzare in funzione di un’interpretazione estensiva dell’istituto l’elemento che accomuna i due ambiti dell’attività d’impresa e dell’esercizio della libera professione, ovvero il fatto che, tanto l’impresa, quanto lo studio professionale, sono realtà economiche ove si svolgono attività preordinate all’acquisizione ed alla conservazione di una stabile clientela, dunque di una quota di mercato” acquisizione e conservazione su cui certamente può incidere un atto di concorrenza sleale, senza che la dimensione dei mezzi preordinati al fine economico perseguito abbia alcuna rilevanza. A parere del Tribunale che con ciò condivide l’opinione di autorevoli e molteplici voci dottrinali la lettura restrittiva dell’ambito di applicazione della norma risulta, dunque, anacronistica e riduttiva, giacché, nel contesto economico contemporaneo, caratterizzato da processi di sempre maggiore smaterializzazione della ricchezza, essa finisce per escludere dalla garanzia offerta dalla repressione degli atti sleali con cui i soggetti che operano nel mercato si contendono quote dello stesso ambiti e fenomeni economicamente assai rilevanti, come, appunto l’attività liberoprofessionale. Del resto la giurisprudenza di merito dovendo affrontare questioni relative all’applicabilità di normative dettate apparentemente solo per gli imprenditori ha più volte valorizzato lo svolgimento di un’attività economica piuttosto che la sussistenza di specifiche caratteristiche dell’imprenditorialità. Così, ad esempio il Tribunale di Torino [8] , nell’affermare che accertata la natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’associazione [9] la disciplina dei segni distintivi si applica anche a soggetti ‘non imprenditori’ che svolgono, tuttavia, un’attività obiettivamente economica attraverso una propria organizzazione, ha osservato che E’ infatti ormai ampiamente acquisito in dottrina e giurisprudenza che la disciplina dei segni distintivi dell’impresa come quella della concorrenza si applica anche alle associazioni o enti che pur non perseguendo finalità di lucro svolgono un’attività obiettivamente economica avvalendosi di una propria organizzazione.” Ed il Tribunale di Bologna ha ritenuto compiere atto di concorrenza sleale il consulente del lavoro che abbia prestato la sua opera alle dipendenze di un’associazione artigiana nell’ambito di un’attività diretta fornire alle imprese il servizio di consulenza in materia di lavoro se cessato rapporto di lavoro si appropria della clientela dell’associazione ” [10] . Infine, questo stesso Tribunale, nel procedimento cautelare che ha preceduto la presente causa di merito, ha ritenuto di ammettere la tutela richiesta dalla ricorrente .qualora venga dato rilievo all’aspetto specificamente imprenditoriale dell’organizzazione dell’attività professionale dello studio associato non venendo in contestazione nella fattispecie alcun profilo attinente all’esercizio della professione di avvocato nel rapporto con la clientela, bensì i rapporti tra la struttura organizzativa dello studio e alcuni professionisti già appartenenti ad essa” . Né gli arresti giurisprudenziali di legittimità, anche recenti, paiono convincente ostacolo all’interpretazione qui condivisa, poiché la Corte, anche nella sentenza più recente volta ad escludere l’applicabilità di sgravi fiscali previsti dalla normativa per l’imprenditore si è limitata a richiamare il proprio risalente orientamento [11] senza affrontare e respingere nessuna delle questioni qui poste, per ribadire, in definitiva, che il professionista intellettuale non è imprenditore [12] questione, tuttavia, che, oltre a presentare, come detto, ampi margini di opinabilità, non appare dirimente onde escludere l’applicabilità in senso estensivo della disciplina della concorrenza, per la quale ciò che conta è che i soggetti coinvolti svolgano un’attività obbiettivamente economica attraverso una propria organizzazione, a prescindere dal fatto che essi possano dirsi o meno rivestire la qualità di imprenditori. Del resto, la stessa Suprema Corte, con altra pronuncia, ha sottolineato che Accanto al permanere dei tradizionali principi della fiduciarietà del rapporto e della personalità della prestazione, si assiste ad un superamento della considerazione dell'opera intellettuale come irrelata dal momento organizzativo, tenuto conto come è stato osservato in dottrina delle nuove tendenze verso la commercializzazione, la specializzazione e la socializzazione” evoluzione assecondata dal formante normativo con l'introduzione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2001, numero 96, art. 16 e ss., recante attuazione della direttiva 98/5/CE, della possibilità di esercitare la professione di avvocato in forma societaria con il venir meno per effetto del D.L. 4 luglio 2006, numero 223, art. 2 del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di professionisti” [13] . E, si potrebbe oggi aggiungere, con la nuova legge professionale forense numero 247 /2012, che, oltre a consentire l’esercizio della professione in forma societaria art. 16 e seg. stabilisce all’art. 3 che 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. e. L’appropriazione del know how, lo sviamento della clientela e lo storno di dipendenti. Alla luce di ciò che precede pare al Tribunale che nella specie vadano ravvisati i requisiti dell’illecito contestato da parte attrice in ragione dei seguenti fatti accertati. e.1 L’appropriazione del know how. L’accesso abusivo ed il trasferimento fraudolento di una mole notevolissima di documenti contenenti tabelle riepilogative attestanti le ore lavorate da ciascun collaboratore dello studio legale, con indicazione specifica dei singoli clienti nonché dei relativi compensi tutti i contatti dello studio comprensivi di nominativi dei clienti, degli indirizzi e dei numeri di telefono, suddivisi per ciascun operatore dello Studio l’intero archivio delle pratiche aperte presso lo studio, compresi pareri, atti e persino i verbali delle riunioni settimanali inerenti ciascuna pratica del gruppo del contenzioso, che si riuniva sotto la direzione dell’avv. Ag. per affrontare le diverse questioni che le pratiche dello Studio ponevano, e stabilire la strategia difensiva, costituiscono, nel loro insieme, un patrimonio di conoscenze ed esperienze dello studio Ag. e Gi. che ben consentiva al convenuto avv. Gr. e al suo collaboratore Ma. che è pacifico abbia concorso con Gr. ad avviare il nuovo studio e che è provato aveva la disponibilità sul PC personale di tutti i dati illecitamente sottratti dall’avv. Gr. , non solo di avviare un’autonoma attività professionale con un archivio preconfezionato” di pareri in materia di diritto ambientale, diritto societario, diritto fallimentare, diritto della proprietà intellettuale, diritto amministrativo legato all’edificazione, autorizzazione e gestione di impianti di produzione di energie rinnovabili, solo per fare qualche esempio delle materie trattate dallo Studio e, quindi, un corredo di informazioni e know how raccolti dallo studio A& amp G in anni di esperienza professionale, ma anche di poter avviare contatti con tutta la clientela dello studio predetto, con il vantaggio di conoscere le condizioni economiche già da questo praticate. -- e.2 Lo sviamento della clientela Deve ritenersi pacifico in causa che, a partire dai primi mesi del 2012, è stata intrapresa da parte dell’avv. Gr. un’attività volta a contattare la totalità dei clienti tedeschi onde convincerli a seguirlo nella nuova esperienza professionale. Invero, proprio il convenuto Gr. non ha contestato quanto affermato dagli attori pag. 13 citazione a proposito del docomma 27, da intendersi quale promemoria” da lui stesso redatto a partire quantomeno dal febbraio 2012 relativamente alla sistematica predetta attività di contatto di tutti i clienti tedeschi del German Desk né il convenuto ha contestato che nel documento sarebbe annotato non solo il tipo di contatto intrattenuto telefonico o incontro ma anche la data nel quale questo è avvenuto e l'esito del medesimo. Sul punto sviamento di clientela” l’avv. Gr. si è difeso sottolineando l’infondatezza della tesi avversaria in ragione del fatto che il mandato professionale è personale e attribuirebbe, comunque, al professionista incaricato la titolarità esclusiva del rapporto con i clienti e che, nella specie, i clienti del German Desk avevano conferito la procura al Gr., il quale avrebbe intrattenuto con gli stessi rapporti professionali in totale autonomia rispetto allo Studio, salvo la sola collaborazione dell’avv. Ma., tanto che l’avv. Gi. aveva dovuto chiedergli un elenco dettagliato dei clienti seguitiprecisando l’attività svolta e/o da svolgere con le relative scadenze o le ragioni del contatto”. Detti clienti avrebbero fatturato” allo Studio solo perché l’accordo di ripartizione costi/ricavi concluso inter partes prevedeva che l’avv. Gr., a compenso dell’uso delle strutture dello Studio, fatturasse tramite lo stesso”, il quale ad incasso avvenuto gli avrebbe riversato una quota di quanto pagato dai ‘suoi’ clienti. Sicchè egli non avrebbe mai attentato all’avviamento dello studio AG insidiandone i clienti” semmai sarebbe avvenuto il contrario ma i clienti non si sarebbero lasciati sviare dalle illecite manovre avversarie” ed avrebbero seguito il convenuto. In altre parole, una volta abbandonato lo Studio, l’avv. Gr. si sarebbe limitato a portare con sé” clienti gestiti da sempre ed esclusivamente da lui con la collaborazione del Ma. . Il Ma. ha svolto sul punto analoghe difese. - La riconducibilità della clientela del German Desk allo Studio A& amp G. Ciò premesso va, anzitutto, valutata la fondatezza della difesa dei convenuti che affermano che i clienti del German Desk fossero, in ragione dei mandati conferiti, clienti dell’avv. Gr. e non dello studio A& amp G. Sul punto va condiviso quanto affermano gli attori circa l’interpretazione della natura personale del mandato conferito all’avvocato e circa la necessità di distinguere il conferimento della procura, in sé, dall’incarico fiduciario di assistenza legale, il quale ultimo, in determinate circostanze, può ben ritenersi conferito ad uno studio professionale in ragione della fiducia riposta dal cliente nella competenza e capacità di una team di persone, e non ad un singolo [14] , cui è conferita solo la procura ad litem in quanto necessariamente personale. La stessa Corte di legittimità ha affermato che essendo l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute, regolati dagli accordi tra gli associati, questi ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, . ” Cassazione numero 9110 del 15 aprile 2013, in Diritto e Giustizia 2013 . Quindi non è detto che l’avvocato che collabori con altri professionisti in uno studio professionale associato possa rivendicare come propri i clienti che egli rappresenta in forza della procura ad litem in ipotesi ricevuta, stante la necessità di indagare la complessità dei rapporti tra le parti, ben potendo essere che un cliente si rivolga a realtà̀ strutturate e complesse quali gli Studi Associati con più̀ dipartimenti ciascuno specializzato in una determinata branca del diritto , in forza non della presenza, in quello studio, di un determinato avvocato, bensì del know how vantato dallo stesso nel suo insieme. Ulteriore conforto a questa impostazione fornisce altra pronuncia di legittimità in cui la Suprema Corte, in tema di contratto di cessione di uno studio legale, ha ritenuto possibile la cessione della clientela” a prescindere dal fatto che il pregresso mandato fosse stato conferito ad un avvocato specifico, affermando che Accanto al permanere dei tradizionali principi della fiduciarietà del rapporto e della personalità della prestazione, si assiste infatti ad un superamento della considerazione dell'opera intellettuale come irrelata dal momento organizzativo, tenuto conto come è stato osservato in dottrina delle nuove tendenze verso la commercializzazione, la specializzazione e la socializzazione” ed ha aggiunto che anche nelle ipotesi in cui non è configurabile una prevalenza del momento organizzativo e la persona del professionista rimane predominante, è da ritenere validamente stipulato, il contratto avente ad oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale ad altro soggetto” in tal caso verificandosi un vero e proprio trasferimento dell'attività̀ in cui, accanto al complesso dei beni strumentali e dei rapporti contrattuali di fornitura, l'alienante cede per via indiretta, al professionista che subentra, la clientela, nel senso che assume a tal fine obblighi positivi di fare mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione e negativi di non fare quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo , volti a consentire al successore che ne abbia le qualità di mantenere la clientela del suo predecessore, previo conferimento di un nuovo incarico” [15] . Pertanto, stabilito che il conferimento della procura in sé non è sintomatico di un legame professionale/fiduciario con il procuratore all’occorrenza designato, ben potendo il cliente aver inteso attribuire l’incarico di assistenza legale ad uno studio professionale nel suo complesso, si tratta di stabilire in concreto a chi fossero riferibili i clienti del German Desk seguiti dall’avv. Gr., se fossero, cioè, clienti suoi” o dello Studio, tenuto conto, peraltro, del fatto che l’avv. Gr. non era partner dello Studio, ma vi collaborava con un accordo che prevedeva una percentuale sull’incasso generale che fosse riconducibile alla sua attività, e un compenso per le ore effettivamente lavorate c.d. timesheet . Va, cioè, valutato in concreto in che modo i clienti del German Desk erano stati acquisiti e perché avevano, infine, conferito il mandato all’ avv. Gr. piuttosto che a un diverso componente dello Studio A& amp G. A questo proposito si osserva gli accordi inziali non prevedevano affatto come pretende l’avv. Gr. che questi lavorasse” i suoi clienti lasciando allo Studio per il disturbo di fornirgli la struttura, il 30% dell’incassato a titolo di spese generali, 70.000 Euro per spese specifiche del Gemran desk ed il 73% della restante parte” bensì prevedevano che l’avv. Gr. ricevesse una somma fissa 45.000,00 Euro determinata sulla base della stima di Avv. Gr. di quanto dovrebbe essere incassabile dai clienti dal medesimo apportati”, dal momento che lo Studio avrebbe affrontato tutti i costi di impostazione di un German Desk destinato all’assistenza di clienti tedeschi che avessero richiesto i servizi dello Studio per propri affari in Italia costi relativi all’assunzione del collaboratore Ma., di un’assistente di segreteria dedicata ai clienti tedeschi, all’acquisto di banche dati e riviste giuridiche tedesche, l’iscrizione alla Camera di Commercio Italo tedesca, la partecipazione a convegni in Italia e in Germania , ed avrebbe, altresì, offerto tutti i servizi della struttura, compresa la consulenza e l’assistenza dei collaboratori dello Studio per ogni richiesta che avessero avanzato i clienti significativi in proposito i timesheet e relativa parcellazione relativi al solo 4. trimestre 2010 per consulenza in materia lavoristica per il German Desk inviati dall’avv. Vi. Ca. il 14.1.2011, collaboratore dello studio, e pari a oltre 30.000,00 Euro [16] risulta, poi, in atti e non è contestato che gran parte dei clienti del German Desk si erano rivolti allo studio A& amp G in quanto la Camera di Commercio italo-germanica, di volta in volta, segnalava loro lo Studio, il quale, poi, indicava l’avv. Gr. come referente in quanto germanofono [17] il che depone nel senso allegato dagli attori, ovvero conferma che i clienti tedeschi intendevano essere assistiti dallo Studio A& amp G, al quale si rivolgevano per le referenze che esso forniva anche in ragione della qualifica professionale della del Prof. Avv. Gi., a prescindere dal fatto che essa fosse spesa in modo ingannevole come reputa il convenuto v. infra e che erano confermate” dall’accreditamento dello stesso presso la Camera di Commercio Italo germanica che indicava lo studio A& amp G tra gli Sudi Partner” come dimostra la pagina internet sotto riportata nei confronti di detti clienti del German Desk solo lo Studio emetteva fattura e solo ad esso i clienti pagavano il compenso non risulta alcuna prova o indizio del fatto che i clienti di cui al docomma 27 quelli contattati da Gr. per indurli a seguirlo si fossero rivolti all’avv. Gr. personalmente, e fossero, quindi, stati da lui introdotti o apportati allo Studio, ipotesi che certo gli accordi anche economici inter partes prevedevano, ma che in causa non ha trovato quello specifico riscontro che era onere del convenuto offrire così come non v’è prova del fatto non allegato in comparsa e tardivamente discusso in sede di replica che l’avv. Gr. fosse giunto allo studio AG con un proprio pacchetto clienti e una propria rete di relazioni”, essendo del tutto insufficiente a tal fine il richiamo al punto 3 del docomma 2 accordo iniziale , ove si parla solo di una previsione di incasso da parte di Gr. e tanto più insufficiente alla prova del fatto che i clienti del German Desk al 2012 quelli asseritamente sviati fossero stati introdotti/apportati dall’avv. Gr. appare il richiamo ai nuovi accordi del dicembre 2011 ritenuti insoddisfacenti e disattesi dallo stesso Gr. in quanto non prevedevano che egli divenisse partner dello studio , poiché la frase invocata dal convenuto la percentuale dell’incassato da te originato in via esclusiva compresi i clienti della camera di commercioè pari al 27% su eventuali clienti da te non originati ma da te lavorati ci accorderemo ” è molto ambigua, non prestandosi affatto ad essere letta in modo univoco nel senso che gli accordi prevedessero di distinguere i clienti originati” da avv. Gr. dagli altri ben potendosi leggere, invero, nel senso che le parti dovessero distinguere l’incassato originato in via esclusiva dall’avv. Gr. tramite il German Desk da quello frutto di una collaborazione con lo Studio cfr. parcella Ca. sopra richiamata infine, non è significativo neppure il fatto che l’avv. Gi. con e-mail dell’8.5.2012 cfr. docomma 3 attrice abbia dovuto chiedere a Gr. un elenco dettagliato dei clienti seguitiprecisando l’attività svolta e/o da svolgere con le relative scadenze o le ragioni del contatto”, aspetto del tutto fisiologico dell’epilogo dei rapporti tra le parti, che non comprova affatto la pretesa assoluta autonomia” con cui l’avv. Gr. svolgesse l’incarico per i clienti del German Desk che del resto è smentita anche dai doccomma 41 a 41d, e dalle parcelle emesse dall’avv. Ca. , ed appare piuttosto una naturale conseguenza del repentino abbandono dello Studio da parte di Gr. e Ma. senza altro preavviso che un termine di 15 giorni cfr email del 15.4.2012 da Ca. Ag. a Gi. Ma. e sua risposta nonché e-mail da Fi. Gi. ad avv. Gr., doccomma 2 e 3 dunque, della necessità di assicurare la continuità nell’assistenza ai clienti che si erano rivolti allo Studio. La condotta di sviamento” dell’avv. Gr. rispetto a detti clienti Rispetto ai clienti del German Desk l’avv. Gr. risulta aver posto in essere, a partire dal febbraio 2012, un’attività di sviamento” sistematico il docomma 27 come si evince anche dalla sua traduzione giurata è uno schema meticolosamente redatto e, via via, aggiornato dallo stesso Gr. cfr. docomma 40 che contempla i clienti contattati, la modalità di contatto, la possibilità in percentuale che il cliente venisse coinvolto” e, nell’aggiornamento, l’esito del contatto , il fatturato mensile che ciascuno di essi era in grado di apportare cfr. doccomma 27 e 40 dalla traduzione dei documenti di cui alla memoria 16.10.2014 cfr. CTU pagg. 42-45 si evince che l’avv. Gr. aveva predisposto lettere che i clienti avrebbero dovuto inoltrare allo studio AG”, diverse a seconda che si trattasse di pratiche nuove” o pratiche vecchie” o pratiche in corso” al termine dell’appunto l’avv. Gr. annotava i clienti sono dello studio AG” [18] particolarmente significativo è l’appunto a pag. 45, relativo alla lettera preconfezionata che i clienti di pratiche in corso” avrebbero dovuto spedire allo Studio suggerita dal legale, avv. Scarselli, cui Gr. stesso afferma si era rivolto per un consiglio, cfr. replica conclusionale, pag. 6, in nota numero 3 , lettera del seguente tenore Spett. Studio AG, l’avv. SG ci ha comunicato di non far parte dello studio ci ha comunicato di rivolgerci a Voi. Esprimiamo il nostro sconcerto/sorpresa eccomma xché per noi il ns.professionista era/è Avv.SG. A questo punto vorremmo comprendere ricevendo idonea relazione sullo stato delle pratiche affidate all’Avv.SG entro 2 giorni e motivi per i quali. All’esito del ricevimento delle relazioni prenderemo le ns decisioni”. Invero, a margine di detta lettera è appuntato Rischio di sviamento della clientela sottolineato nel testo, ndr molto elevato se non faccio il passo con la sopra citata mail”. Appunto che inequivocabilmente dimostra la consapevolezza che l’avv. Gr. aveva circa i rischi della condotta che stava assumendo, tanto da rivolgersi, come lui stesso afferma, ad un avvocato per ricevere idonei consigli su come approcciare i clienti, che, evidentemente, non erano come pretende suoi, bensì dello Studio. Onde appare inconsistente la difesa che egli stesso abbozza nella nota della replica alla conclusionale pag. 6 affermando che con l’espressione storno di clientela” paventava che controparte avrebbe con ogni mezzo cercato di ostacolarlo nei rapporti con la sua clientela”. Se la clientela fosse stata Sua, non avrebbe scritto i clienti sono dello studio AG”, né avrebbe avuto bisogno di predisporre lettere per studio preconfezionate per il cliente, è logico, invero, ritenere che questi lo avrebbero seguito senza necessità di giustificarsi con lo Studio. Il concorso dell’avv. Ma. La prova del concorso dell’avv. Ma. in questa attività si può evincere non solo in ragione del comportamento successivo, di piena adesione al risultato dell’avviamento della nuova attività professionale con siffatte modalità, ma anche di una condivisione ex ante, di cui v’è traccia documentale in un appunto redatto dal Gr. in data 30.1.2012 relativo ad un colloquio avuto con lo stesso cfr. pag. 107 della CTU di traduzione giurata ove è annotato il contenuto del colloquio in questi termini sto facendo tutti i conteggi, grosse spese per il futuro visto che a lavoriamo insieme bene b sei un tassello importante c ho fiducia che arriveremo a grandi cose e ho valutato quello che fai, volevo dire che 50.000/anno per te Lui se ci sono spese alte posso fare anche % sul fatturato dello studio Io no meglio che tu abbia una cosa fissa Lui per me è un grosso passo in avanti per me va benissimo ”. e.3 Lo storno di dipendenti Non risulta, invece, provata la condotta di storno di dipendenti, mancano infatti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie induzione del dipendente a dimettersi e l’animus nocendi individuato in ragione a della quantità̀ del soggetti stornati, b della posizione che i dipendenti stornati rivestivano all’interno dell’azienda concorrente c della scarsa fungibilità̀ dei dipendenti . Invero, anche se non è contestato il fatto che l’avv. Gr. avrebbe cercato di convincere i collaboratori Ca. e Fi. a lasciare lo Studio per seguirlo, è pacifico che ciò non è avvenuto, e che l’unico che ha seguito Gr. è stato l’avv. Ma., il quale con l’avv. Gr. aveva un rapporto fiduciario del tutto particolare il Ma. ha, invero, risposto ad un annuncio che lo stesso Gr. aveva fatto pubblicare sul sito dell’Ordine degli avvocati di Milano, perché cercava un collaboratore con buona esperienza della lingua tedesca docomma 1 , ed ha sostenuto con lui il colloquio funzionale all’instaurazione del rapporto di collaborazione ha, poi, lavorato insieme all’avv. Gr. nel c.d. German Desk per circa tre anni. Sicchè, stante il rapporto fiduciario tra i due professionisti, la decisione del Ma. di lasciare lo Studio una volta deterioratisi i rapporti tra lo stesso e l’avv. Gr. appare decisione del tutto autonoma e non indotta da quest’ultimo. f. L’esito della condotta predetta e il danno. Legittimazione attiva del solo studio associato. Venendo agli esiti di detta attività di ‘sviamento’, si osserva che parte attrice ha effettuato affermazioni piuttosto generiche invero, pur affermando che i contatti dell’avv. Gr. avrebbero spesso avuto successo” cfr. pag. 22 memoria 9.6.2014 , non ha specificato con riguardo a quali clienti, né ha documentato alcunchè quanto al fatturato che a questi clienti si collegava, rimettendo alla prova testimoniale la conferma di quanto risulta in proposito dallo stesso docomma 27, che, comunque, come detto non è stato contestato dai convenuti. Peraltro il Tribunale reputa che le richieste di emissione di ordini di esibizione nei confronti dello studio Gr. & amp Partners, su cui parte attrice insiste, siano superflue ed anche inconferenti, poiché non è tanto rilevante quanto detto studio fatturi/realizzi risultato condizionato da molti fattori anche del tutto estranei alla clientela acquisita , bensì quanto eventualmente lo Studio AG abbia perduto in termini di fatturato/margine per l’effetto della perdita dei clienti del German Desk, questione di fatto” che era onere della parte attrice provare. Tanto premesso va osservato a anzitutto che la presenza del dott. Fi., germanofono, già fidato collaboratore dello studio di comprovate capacità cfr memoria 183, VI comma, numero 3 c.p.c. risulta aver consentito allo studio di riprendere la gestione del German Desk, che a quanto risulta dal contraddittorio non è mai stato sospeso o abbandonato cfr. anche docomma 6 Gr., tradotto a pag. 6 della CTU, da cui si evince che l’avv. Ma. Fi. si proponeva già il 3.5.2017 quale nuovo responsabile del German Desk b che dal docomma 27 si evince che numerosi clienti tedeschi avrebbero accettato di lasciare lo Studio AG per rivolgersi a Gr. & amp Partenrs, ed anche che il fatturato mensile che gli stessi erano in grado di assicurare era pari nel complesso ad Euro 16.000,00 dalle puntigliose previsioni che lo stesso Gr. aveva fatto ricostruite attraverso la Traduzione giurata degli appunti rinvenuti nello Studio cfr pag. 91 CTU Traduzione risulta che detto fatturato avrebbe potuto concorrere a garantire al nuovo studio un margine nella peggiore delle ipotesi di 3.000,00 Euro al mese c d’altro canto, risulta dai documenti in atti cfr. e-mail scambiate tra Gi. e Gr. circa i termini del nuovo accordo che l’avv. Gr. avesse diritto a percepire per il 2011 la somma di Euro 50.000,00 poiché detto compenso corrispondeva al 27% di quanto incassato dallo Studio attraverso il dipartimento del German Desk, è ragionevole e logico ritenere che il margine dello studio sul German Desk fosse di circa 100.000 Euro, corrispondente al rimanente 73% dell’incassato d infine come dimostra il docomma 66 conv. ma anche il docomma 27 non tutti i clienti del German Desk hanno abbandonato lo Studio, avendo taluni preferito conferire a questo un nuovo mandato. Sicchè, in mancanza di diverse evidenze che gli attori non hanno fornito, considerato che lo Studio A& amp G ha potuto ragionevolmente riprendere la propria attività di assistenza legale a clienti tedeschi nel giro di un anno, e quanto i clienti sviati” avrebbero garantito in termini di ‘margine’ sull’incassato allo Studio al netto di quanto dovuto all’avv. Gr. , il danno subito per effetto della condotta illecita qui esaminata può determinarsi in via equitativa in Euro 80.000,00 su detta somma da ritenersi già comprensiva della rivalutazione spettano gli interessi compensativi nella misura legale dalla data dell’evento maggio 2012 al saldo. f.1 Altri danni Parte attrice ha chiesto il risarcimento anche del danno all’immagine che come detto sopra non è impedito dalla costituzione di parte civile dello Studio nel giudizio penale, essendo diversa la condotta illecita ivi dedotta tutela del domicilio informatico e dei dati personali , nonché il danno emergente, pari al costo delle ore lavorative dei professionisti e dello staff di supporto che sarebbe stato necessario impiegare per supplire ai buchi informativi” lasciati dai convenuti. Quanto a quest’ultimo danno, si osserva che parte attrice non ha offerto alcun supporto probatorio documentale poiché la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia dimostrato, non essendo uno strumento per elidere l’onere della prova dell’ ‘an’, la domanda va respinta poiché ogni liquidazione sarebbe del tutto arbitraria in mancanza di elementi concreti cui ancorarla. Quanto al danno all’immagine, che certamente lo Studio ha subìto presso la clientela per effetto della condotta del Gr. e del Ma., reputa il Tribunale che esso possa essere liquidato in Euro 20.000,00, ovvero in una frazione 1/4 del danno arrecato al patrimonio. In definitiva i convenuti vanno condannati in solido a rifondere allo Studio Associato AG la somma complessiva di Euro 100.000,00, oltre interessi compensativi nella misura legale dalla data dell’evento maggio 2012 al saldo pari ad Euro 6.372,15. Invero, ove la costituzione degli avv.ti Ag. e Gi. personalmente” non dovesse essere intesa in senso meramente descrittivo del ruolo di associati” dello Studio attore, non può che osservarsi che ai predetti avvocati personalmente non può riconoscersi autonoma legittimazione attiva infatti l’art. 36 c.comma stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti , sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici” e nella specie detta struttura dell’associazione è rivendicata senza alcuna contestazione dagli stessi attori nella memoria autorizzata 13.2.2015 in cui detta giurisprudenza viene citata per provare che i clienti erano dello Studio” e non dell’avv. Gr., a prescindere dal carattere personale della procura alle liti [19] . L’avv. Ma. non ha chiesto di graduare la propria responsabilità in caso di eventuale condanna, onde in questa sede non può farsi luogo ad una valutazione diversificata del rispettivo concorso dei convenuti nell’illecito. Il Collegio non dispone la richiesta pubblicazione della sentenza poiché nella specie non reputa sussistenti esigenze ripristinatorie o riparative diverse ed ulteriori rispetto a quelle già adeguatamente soddisfatte attraverso l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni. g La riconvenzionale del convenuto Avv. Gr. Il convenuto avv. Gr. ha dedotto che gli attori avrebbero violato l’art. 2598 c.comma a con l’invio ai clienti dello Studio di una comunicazione in cui all’avv. Gi. veniva indebitamente attribuito il titolo di Professore ordinario” ordentlicher Professor” titolare della cattedra di diritto commerciale e societario comparato presso l’Università Statale di Milano” l’ espressione ordentlicher Professor” sarebbe, invero, idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione, facendo loro pensare al Gi. come a un professore, al grado più elevato della carriera accademica b con l’invio ai clienti dello Studio di una comunicazione in cui si affermava che l’avv. Gr. Aveva sempre svolto la sua attività presso lo Studio sotto la guida” degli odierni attori c ritardando indebitamente per mesi la consegna dei fascicoli relativi alle pratiche dei suoi clienti e la comunicazione dei nuovi recapiti dopo la sua uscita dallo Studio. La domanda è infondata. Certamente non costituisce una comunicazione decettiva idonea a trarre in inganno i clienti, e quindi idonea a sviarli, la designazione dell’avv. Pi. Fi. Gi. quale ordentlicher Professor”, ovvero professore ordinario di diritto commerciale e societario comparato presso l’università statale di Milano”, non rilevando in Germania la diversa qualifica di ordinario” o associato” risultanze della perizia linguistica disposta in accoglimento dell’istanza del Avv. Gr., che, con riguardo all’utilizzo dell’espressione ordentlicher Professor”, ha rilevato che alla luce dei motivi sopra esposti, oltre agli esempi forniti dai dizionari dal sito ufficiale della Ue e al dato empirico, . l’aggiunta dell’aggettivo ordentlich” a Professor” non debba indurre erroneamente ad interpretare tale espressione nell’accezione equiparabile a quella italiana” . Inoltre non è rilevante né agli effetti di un potenziale sviamento di clientela né agli effetti della sussistenza di una comunicazione denigratoria la comunicazione inviata ai clienti onde rappresentare la disponibilità dello Studio di proseguire nell’assistenza legale, dato che l’avv. Ag. si sarebbe da sempre presa cura delle pratiche in precedenza seguite dal Gr., unita alla richiesta ai clienti stessi di informare lo Studio se intendessero avvalersi di un altro avvocato invero ciò non dava affatto ad intendere ai clienti che il loro rapporto con l’avv. Gr. non fosse più possibile, bensì che questo non poteva proseguire come di fatto era per iniziativa del Gr. nello studio professionale associato AG del resto, l’avv. Gr. come s’è visto poco sopra si era premurato di contattare se non di incontrare di persona” tutti i clienti onde convincerli a seguirlo, tanto che la parallela disponibilità manifestata dallo Studio Ag. e Gi. non ha, certo, costituito un ostacolo allo sviamento di fatto perpetrato a suo danno. Peraltro, come emerge dai numerosissimi messaggi di posta elettronica sub docomma 41-a diretti all’avv. Ag. e sub docomma 41-b diretti all’Avv. Gi. , gli odierni convenuti si rivolgevano sistematicamente all’avv. Ag. per ottenere l’approvazione degli atti prima dell’invio al cliente o prima del deposito in giudizio, e all’Avv. Gi. per ottenere assistenza in materia societaria, o, ancora, all’avv. Ca. per consulenza in materia lavoristica docomma 41-c . Del tutta infondato è poi l’assunto dell’avv. Gr. quanto alla ignorata richiesta di restituzione dei fascicoli dei suoi” clienti fascicoli di cui sarebbe riuscito a ritornare in possesso solo a distanza di quattro mesi e solo grazie alla presentazione di un esposto all’Ordine degli Avvocati di Milano , dal momento che tale condotta non è idonea ad essere qualificata come scorrettezza nell’ambito dei rapporti di concorrenza professionale, potendo, semmai, costituire un inadempimento di obblighi interni al rapporto di collaborazione interrotto con il recesso non detto, tuttavia, in questo giudizio . Spese. Le spese seguono la soccombenza, sicchè i convenuti devono essere condannati in solido a rifondere quelle sopportate da parte attrice che si liquidano in considerazione delle tariffe professionali e dell’impegno difensivo in concreto profuso in Euro 25.254,00, oltre Euro 908,00 per spese C.U.e marca da bollo , 15% per spese forfettarie sui compensi, CPA e IVA come per legge. I convenuti devono essere condannati in solido anche a sopportare le spese della CTU, già liquidate in Euro 3.000,00 oltre oneri di legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa A così decide, accogliendo la domanda di Studio Legale Ag. e Gi. in persona dei soci avv. Ca. Ag. e avv. Pi. Fi. Gi. a accerta e dichiara che i convenuti St. Gr. e Gi. Ma. hanno compiuto in concorso tra loro atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art . 2598 numero 3 c.comma ai danni dello Studio Legale Ag. e Gi. in persona dei soci avv. Ca. Ag. e avv. Pi. Fi. Gi. come sopra in motivazione indicati per l’effetto b condanna i convenuti St. Gr. e Gi. Ma. in solido fra loro al risarcimento dei danni in favore di Studio Legale Ag. e Gi. in persona dei soci avv. Ca. Ag. e avv. Pi. Fi. Gi. liquidati in Euro 106.372,15 oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo c condanna i convenuti St. Gr. e Gi. Ma. in solido fra loro a rifondere in favore di Studio Legale Ag. e Gi. in persona dei soci avv. Ca. Ag. e avv. Pi. Fi. Gi. le spese di lite liquidate in Euro in Euro 25.254,00, oltre Euro 908,00 per spese C.U.e marca da bollo , 15% per spese forfettarie sui compensi, CPA e IVA come per legge. d pone definitivamente a carico dei convenuti St. Gr. e Gi. Ma. le spese di CTU liquidate in Euro 3.000,00 oltre C.P. e Iva come per legge. a Reato di cui all’articolo 615 ter c.p. Perché, quale collaboratore dello studio legale Ag. e Gi. abusivamente si introduceva nel sistema informatico dello studio e vi si manteneva acquisendo documentazione ivi custodita trasferendola su supporti in uso esclusivo a sé e a terzi b reato di cui all’articolo 167 c.p. in relazione agli articoli 4 e 23 D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196 perché ai fini tranne profitto e di recare ad altri danno procedeva al trattamento di dati personali raccolti presso studio legale senza il consenso degli interessati in particolare si appropriata indebitamente e custodiva all’interno del proprio studio professionale in Milano Piazza Duse due E all’interno della propria abitazione in Milano Via Pedrocchi 21 della documentazione informatica e cartacea di seguito indicata”. Cfr. Cass., 20.5.1997, numero 4458, in Dir. ind., 1997. Cass. numero 13677/2004 richiamata in Cass. numero 2520/2016 per cui anche i professionisti intellettuali in generale , possono teoricamente assumere la qualità di imprenditore commerciale quando esercitano la professione nell’ambito di un’attività organizzata in forma di impresa, ciò vale solo in quanto essi svolgano una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale proprio per il diverso ruolo che assume il sostrato organizzativo il quale cessa di essere meramente strumentale e per il diverso apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d’opera intellettuale, ma involgente una prevalente opera di organizzazione di fattori produttivi che si affiancano all’attività tecnica ai fini della produzione del servizio”. il caso riguardava il diritto all'applicazione, con riferimento ad una dipendente, del beneficio di sgravio contributivo ritenuta dall’INPS non applicabile ai datori di lavoro non imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c. Con riguardo alla possibilità di configurare uno studio professionale quale ‘imprenditore’, la Corte di legittimità ha ritenuto che anche gli studi professionali, infatti, possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza dei locali adibiti all’attività talli che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppur separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione ” Cass. numero 10178/2007 nello stesso senso v. anche Cass. numero 14642/2006 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Corte di Giustizia 23 aprile 1991, Hofner Sent. 18 giugno 1998 Commissione contro Rep.Italiana relativa agli spedizionieri doganali la cui attività viene considerata per la propria essenza intellettuale” inoltre per i servizi accessori prestati, certamente di carattere imprenditoriale nello stesso senso e orientata la Commissione, cfr decisione 31 gennaio 1995 con riferimento agli agenti di brevetto spAg La giurisprudenza di legittimità in alcune pronunce ammette l’assimilazione tra studio professionale e azienda nella prospettiva della cessione d’azienda osservando che anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell'attività svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un'ampiezza di locali adibiti all'attività, tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppure non separata dall'attività del titolare, assuma una rilevanza economica così Cass. 10178/07, Cass. 11896/02 v. anche Cass. 8989/08 e Cass. 13667/04 . AGCM, 15.1.2009, indagine conoscitiva IC15 sul settore degli ordini e dei collegi professionali, parag.330-331 Trib. Torino, 9 gennaio 2003, in GADI, 4540, 703 cfr. anche Trib Venezia, ordinanza 20.11.2011 Trib. Milano, ord. reclamo nel caso Greenpeace/Enel. Nella specie associazione registro Fiat Italiano associazione impegnata in attività di organizzazione di manifestazioni convegni raduni dedicati alle vetture della celebre casa automobilistica nonché di erogazione di servizi 10 Trib. Bologna, 13 agosto 1999 in Dir. Ind., 2000, 36. Trib. Bologna, 13 agosto 1999 in Dir. Ind., 2000, 36. l'esercizio di una professione intellettuale non può mai configurarsi come attività di impresa, come evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte Cass. sez. unumero numero 1889 del 1967 , secondo cui lo studio di un professionista non può costituire un'azienda, secondo la nozione datane dall'art. 2555 cod. civ., che postula, insieme, un soggetto qualificato imprenditore , ed un complesso di beni organizzati per l'esercizio di una determinata impresa. L'attività del libero professionista è invece sempre ancorata ad una prestazione d'opera intellettuale, non riconducibile ad un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi”. l'esercizio di una professione intellettuale non può mai, salvo il caso ora esaminato, configurarsi come attività di impresa, come evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte Cass. sez. unumero numero 1889 del 1967 , secondo cui lo studio di un professionista non può costituire un'azienda, secondo la nozione datane dall'art. 2555 cod. civ., che postula, insieme, un soggetto qualificato imprenditore , ed un complesso di beni organizzati per l'esercizio di una determinata impresa. L'attività del libero professionista è invece sempre ancorata ad una prestazione d'opera intellettuale, non riconducibile ad un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi”. Cass., 9.2.2010, numero 2860. Essendo invero evidente, ad esempio, ciò che gli attori affermano, ovvero che se una corporation americana, cliente storico di uno studio americano interpella per una vicenda giudiziale la cd. filiale” italiana che individua, tra i tanti collaboratori, quello che debba provvedere a costituirsi in giudizio per la corporation, è irragionevole affermare, in ossequio alla personalità dell’incarico professionale, che la corporation è il cliente del singolo avvocato. Cass.9.2.2010 numero 2860 cfr pag. 35 CTU traduzione giurata. cfr. docomma 36-39 a titolo esemplificativo docomma 36, contenente lo scambio di corrispondenza intercorso fra la Camera di Commercio italo-germanica e la società EKW, inoltrato anche agli studi partner prescelti dalla Camera stessa, che dimostra come fosse chiaro al cliente, allo studio e all’ interlocutore che solo lo studio partner avrebbe svolto l’attività richiesta qui di seguito il contenuto del documento Egregio Signor Bo., grazie per l’invio della dichiarazione sottoscritta. Lei desidera essere contattato da tre studi partner della Camera per essere assistito nell’espletamento di una due diligence relativamente all’acquisizione del 60% delle quote di una società srl sita nella provincia di Brescia, e nel successivo acquisto. Gli studi partner che dispongono della necessaria specializzazione ed esperienza sono i seguenti Studio Legale Jenny & amp Partners Interlocutore Avv. Ch. Je. e Avv. Da. Al. Studio Legale Ag. e Gi. Interlocutore R.A. Avv. St. Avv. Gr. CBA Studio Legale e Tributario Interlocutore Avv. e R.A. Ma. Dalla Co.”. A pag. 42 cfr la traduzione dell’appunto per pratiche nuove Eg Avv.SG, in attesa di definire i rapporti con lo stdio AG con il quale Lei ci ha comunicato non collabora più e poiché il ns legale di fiducia è lei le affidiamo ” per Pratiche vecchie P” era indicato inoltre sotto l’indicazione i clienti sono dello studio AG” A pag. 43, quanto al cliente HVA che nel documento 27 è indicato come il maggior cliente quello in gardo di apporatre 13.000 Euro di fatturato mensile l’avv. Gr. aveva appuntato il da farsi per ogni pratica es. Mototecnica far inviare nuovo incarico Bonifica farci dare mandato ex novo . A pag. 44 sempre per HVA, l’avv. Gr. scrive Ho dettato a Poser rappr. Legale HVA ndr il 24/4 ‘Preso atto che l’Avv. SG non fa più parte del Vs Studio e tenuto conto del fatto che il nostro referente di fiducia è l’avv. SG gli abbiamo conferito l’incarico di seguire le ns pratiche ed in particolare le seguenti”. Sent. numero 15417 del 26/07/2016 cfr. anche gli accordi tra gli associati, ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati” Sent. numero 15694 15.7.2011 .