Domiciliazione ex lege in cancelleria solo se l’avvocato non ha indicato la PEC

In considerazione delle modifiche apportate al sistema delle notificazioni previsto dal codice di rito, nonché del progresso tecnologico, si è resa necessaria un’interpretazione adeguatrice dell’art. 82 r.d. n. 37/1934 secondo il quale, in assenza di elezione di domicilio per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale a cui sono assegnati, opera la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22838/17 depositata il 29 settembre. Il caso. La sentenza pone fine alla controversia insorta a seguito di una richiesta di risarcimento per i danni subiti dall’immobile degli originari attori a causa di un’infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento sovrastante di proprietà dei convenuti. A seguito di una prima pronuncia del Giudice di pace, i danneggiati proponevano impugnazione in Tribunale con notifica dell’atto di citazione in appello presso la cancelleria del Giudice di pace a mani del cancelliere. I convenuti, dichiarati contumaci, ricorrono dunque in Cassazione, dolendosi per la nullità della sentenza e del procedimento per omesso notifica dell’atto di citazione in appello. In particolare, secondo i ricorrenti il Tribunale ha errato nel dichiarare la loro contumacia in quanto la domiciliazione ex lege di cui all’art. 82 r.d. n. 37/1934 opera solo nel caso in cui difensore eserciti fuori dalla circoscrizione del tribunale a cui è assegnato e non abbia indicato l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, onere a cui il loro difensore aveva adempiuto con il deposito delle note conclusionali definitive. Domiciliazione ex lege. La Corte di legittimità nega fondamento alla censura e sottolinea come il precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 10143/12 richiamato anche dai concorrenti non possa trovare applicazione nel caso di specie. Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato che le modifiche al codice di rito ed, in particolare, l’introduzione dell’art. 149- bis Notificazione a mezzo posta elettronica , la modifica dell’art. 125 che impone al difensore di indicare il proprio indirizzo PEC negli atti di parte, come l’art. 366 per il giudizio di legittimità, nonché il progresso delle tecnologie informatiche, hanno portato ad una interpretazione adeguatrice dell’art. 82 r.d. n. 37/1934. Gli Ermellini ribadiscono dunque che la norma citata deve essere interpretata nel senso che la mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio per gli avvocati che esercitino il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale a cui sono assegnati, opera la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente solo se il difensore non abbia indicato il proprio indirizzo PEC, in violazione dell’art. 125 c.p.c Tornando al caso di specie, la S.C. rileva che le note conclusionali difensive, in cui l’avvocato aveva indicato la propria PEC, non rientrano tra gli atti indicati dall’art. 125 cit., impedendo dunque l’applicazione del principio richiamato. In conclusione, la notificazione dell’atto d’appello è stata correttamente ritenuta valida, così come il conseguente procedimento. Il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 giugno – 29 settembre 2017, n. 22838 Presidente Di Amato – Relatore Vincenti Fatti di causa 1. - C.F. e C.L. convennero in giudizio P.P.B. ed il figlio, P.F. , per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, in data 30 aprile 2010, dall’immobile di loro proprietà, sito in , a causa di un’infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento sovrastante, appartenente allo stesso P. ed occupato dalla madre danni quantificati in Euro 3.420,00. I convenuti, costituendosi in giudizio, non contestarono l’an debeatur, dissentendo unicamente sul quantum risarcitorio, offrendo a tal fine, dapprima, la somma di Euro 924,39 e, poi, quella di Euro 1.674,00, non accettata dagli attori. 1.1. - L’adito Giudice di pace di Asti, con sentenza non definitiva dell’8 aprile 2011, respinse le domande attoree di condanna generica e di pronuncia di una provvisionale, rimettendo la causa in istruttoria al fine di determinare il quantum debeatur. Con sentenza definitiva, resa pubblica il 21 marzo 2012, il medesimo Giudice di pace dichiarò la carenza di legittimazione passiva di P.P.B. , con condanna solidale degli attori a rifonderle le spese di lite, e riconobbe responsabile del sinistro il solo P.F. , che condannò al risarcimento del danno, quantificato in Euro 2.200,00, e al pagamento delle spese processuali. 2. - Avverso entrambe dette sentenze proponevano appello C.F. e L. , al fine di conseguire la condanna risarcitoria anche della B. e una maggiorazione del quantum, anche per gli accessori. 2.1. - Il Tribunale di Asti, ritenuta la regolare notificazione dell’atto di citazione in appello presso la cancelleria del Giudice di pace di Asti, a mani del cancelliere, ai sensi dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, dichiarava la contumacia dei convenuti non costituitisi poi, con sentenza resa pubblica in data 8 luglio 2013, dichiarava improcedibile l’appello avverso la decisione non definitiva e, in riforma di quella definitiva, condannava gli appellati contumaci, in solido tra loro, al pagamento di Euro 3.177, 32, oltre interessi legali, e alle spese di lite. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.B.P. e P.F. , sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso C.L. e C.F. quest’ultimo rappresentato dall’Amministratore di sostegno Comune di Asti, in persona dell’Assessore p.t. ai servizi sociali V.P. . Ragioni della decisione 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, 125, 149-bis e 330 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in seguito a omessa e/o nullità della notifica dell’atto di citazione in appello, ciò anche ai fini della dimostrazione dell’ammissibilità del presente ricorso per cassazione in relazione al termine posto dall’art. 327 cod. proc. civ Il giudice di appello avrebbe errato a dichiarare la contumacia degli appellati, mancando di rilevare e, quindi, di dichiarare la nullità della notifica dell’atto di appello in quanto, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 cod. proc. civ., recate dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 1 febbraio 2012, e in forza dell’interpretazione datane da Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143, la domiciliazione ex lege ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 nella specie, presso la cancelleria del Giudice di pace di Asti, luogo in cui era stato notificato l’atto di appello da parte dei C. , del quale gli appellati non avevano avuto conoscenza , opera solo se il difensore, che esercita al di fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato nella specie, quello di Torino, essendo il procuratore costituito dei convenuti P. e B. iscritto al relativo albo , non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine ciò che, invece, nel caso in esame, era avvenuto con le note conclusionali definitive depositate il 16 gennaio 2012 dal difensore dei medesimi convenuti. 1.1. - Il motivo è infondato, giacché il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza delle S.U. n. 10143/2012 ed evocato a sostegno delle ragioni di censura - e, con esse, dell’ammissibilità del proposto ricorso per cassazione - non può trovare applicazione nella fattispecie in esame. 1.2. - Con l’anzidetta pronuncia delle S.U. si è ribadita in consonanza con giurisprudenza risalente la validità e l’ampia portata del principio desumibile dall’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - da ritenersi operante in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato, per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario. Al tempo stesso, le S.U., preso atto del mutato contesto normativo, evidenziato dalle modifiche al codice di rito che hanno visto l’introduzione dell’art. 149-bis notificazione a mezzo posta elettronica d.l. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2010 , la modifica dell’art. 125 segnatamente, con la previsione dell’indicazione, da parte del difensore, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata - PEC -, comunicato al proprio ordine legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 1 febbraio 2012 e, analogamente, dell’art. 366 per il giudizio di cassazione, nonché tenuto conto dello sviluppo realizzatosi in tempi assai più rapidi della tecnologia della comunicazione informatica, sono giunte valorizzando gli argomenti a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi quarto e quinto, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria , recata dalla sentenza n. 365 del 2010 della Corte costituzionale ad una interpretazione adeguatrice dell’art. 82 anzidetto. Sicché, è stato affermato il principio per cui, a partire dalla data suddetta ossia, il 1 febbraio 2012 , l’art. 82 cit. debba essere interpretato nel senso che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine . 1.3. - Un duplice ordine di ragioni, tra loro indipendenti, impedisce ad un siffatto principio di operare nel caso di specie. Anzitutto, perché la indicazione di PEC è avvenuta, da parte del difensore degli odierni ricorrenti, con le note conclusionali difensive e, dunque, con atto non contemplato dall’art. 125 cod. proc. civ., che individua quelli citazione, ricorso, comparsa, controricorso e precetto che sono, per ciascuna parte attrice/ricorrente/istante o convenuta/resistente , gli atti processuali introduttivi del giudizio anche esecutivo, quanto al precetto che non possono mancare a differenza delle memorie, anche conclusionali e per i quali è imposta la sottoscrizione della parte stessa se in giudizio personalmente o del difensore ai fini di assunzione della responsabilità circa la provenienza, con evidenti riflessi sull’affidamento riposto dalla controparte in ordine alla pertinenza e veridicità delle indicazioni richieste dalla legge. In secondo luogo, ma, comunque, in via del tutto assorbente quindi, anche a voler intendere l’elencazione di cui al citato art. 125 soltanto esemplificativa ai fini in esame , perché l’indicazione della PEC da parte del difensore degli originari convenuti è avvenuta con le note conclusionali del 16 gennaio 2012, mentre il dictum della citata sentenza n. 10143/2012 - frutto di interpretazione costituente, peraltro, overruling in materia processuale - può trovare applicazione soltanto a partire dal 1 febbraio 2012, e cioè solo dal momento in cui spiega effetti l’anzidetta modifica dell’art. 125 cod. proc. civ E, del resto, proprio in tal senso l’anzidetto principio è stato reso concretamente operante dalle stesse Sezioni Unite nella fattispecie allora all’esame, ritenendosi validamente effettuata in cancelleria, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, la notificazione avvenuta in epoca precedente al 1 febbraio 2012. 2. - Ne consegue che, essendo valida la notificazione dell’atto di citazione in appello effettuata dai C. appellanti ai sensi del citato art. 82 e, quindi, validamente instaurato e proseguito nella contumacia degli appellati non costituitisi il relativo giudizio di gravame, il presente ricorso per cassazione è inammissibile per tardiva proposizione con ciò esimendo il Collegio anche dal dar conto degli ulteriori motivi proposti, condizionatamente all’esito favorevole del primo . Difatti, detto ricorso è stato notificato il 26 giugno 2014, a fronte della pubblicazione in data 8 luglio 2013 della sentenza impugnata dunque, ben oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella sua vigente formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009 , che, nella specie, trova applicazione ratione temporis, essendo il giudizio di primo grado stato instaurato con citazione del 26 maggio 2010 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore di detta modifica legislativa. 3. - I ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 1.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.