Due cause distinte, due diversi compensi per l’avvocato

La Cassazione afferma che l’art. 5, comma 4, d.m. n. 127/04, che presuppone la liquidazione di un unico onorario, non può trovare applicazione nel caso in cui l’avvocato

difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi separatamente introdotti e mai riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e diritto , così ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 21829/17, depositata il 20 settembre. Il caso. Il Tribunale respingeva il reclamo proposto da un avvocato, contro il decreto con il quale il Giudice delegato al Fallimento di una società aveva liquidato gli onorari dovuti quale difensore della procedura concorsuale, nella misura del 20% di quelli già riconosciutogli per le difese svolte in un altro analogo procedimento ex art. l. fall Nel caso in esame, due banche creditrici avevano proposto due reclami sostanzialmente identici contro il medesimo provvedimento del Giudice delegato, tanto da permettere all’avvocato di depositare memorie difensive con contenuti pressoché identico, sebbene si trattasse di atti distinti. Avverso tale provvedimento l’avvocato ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 5, comma 4, d.m. n. 127/04 Criteri generali per la liquidazione . Il calcolo del compenso Nel caso di specie, la Cassazione rileva che il Tribunale non avesse applicato correttamente quando disciplinato dall’ art. 5, comma 4, d.m. n. 127/04, il quale prevede che nel caso in cui l’avvocato assista e difenda più persone con la medesima posizione processuale, qualora le cause siano riunite, l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte, dopo la prima, del 20%, ciò dal momento dell’avvenuta riunione. Pertanto la Cassazione ritiene che quanto contenuto nella sopracitata norma, non lasci alcun dubbio sul fatto che il compenso dell’avvocato possa essere liquidato nella misura del 20%, esclusivamente in cause che siano già state riunite. Per questo motivo la Cassazione, accoglie la censura in esame e rinvia al Tribunale che dovrà attenersi al seguente principio di diritto l’art. 5, comma 4, d.m. n. 127/04, che presuppone la liquidazione di un unico onorario, non può trovare applicazione nel caso in cui l’avvocato difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi separatamente introdotti e mai riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e diritto .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 27 aprile – 20 settembre 2017, n. 21829 Presidente Dogliotti – Relatore Cristiano Fatto e diritto Rilevato che Il Tribunale di Roma, con decreto dell’11.4.012, ha respinto il reclamo proposto dall’avv. C.A. contro il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento di omissis s.p.a. aveva liquidato gli onorari dovutigli quale difensore della procedura concorsuale, nel procedimento ex art. 26 l. fall. promosso da SGC - società Gestione Crediti PB s.p.a., nella misura del 20% di quelli già riconosciutigli per le difese svolte in un altro, analogo procedimento ex art. 26 cit., promosso da Aspra Finance s.p.a. Il tribunale ha rilevato che i due reclami erano stati proposti dalle banche creditrici contro il medesimo provvedimento del G.D. e presentavano le medesime questioni di fatto e di diritto, tanto da aver consentito al legale nominato di depositare due distinte memorie difensive aventi contenuto sostanzialmente identico. Ha pertanto ritenuto che, benché i procedimenti, chiamati alla medesima udienza, non fossero stati formalmente riuniti in quanto le reclamanti avevano rinunciato alle impugnazioni, il G.D. avesse correttamente fatto applicazione dell’art. 5, 4 co., del DM n. 127/04 che, nell’ipotesi in cui l’avvocato difenda più parti in un unico processo, o in quella di riunione di cause, prevede che l’onorario sia unico ed aumentato del 20% per ogni parte oltre la prima. Ha inoltre escluso che, secondo quanto richiesto in subordine dal reclamante, la maggiorazione del 20% andasse operata tenuto conto del valore complessivo dei due procedimenti. Il decreto è stato impugnato dall’avv. C. con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria. Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva. Ritenuto che Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 5, 4 co. D.M. n. 127/04, il ricorrente sostiene, che, non essendo mai intervenuta la riunione, gli onorari avrebbero dovuto essergli liquidati in misura piena, tenuto conto del valore della domanda di SGC s.p.a. deduce, in subordine, che il giudice del merito avrebbe dovuto determinare il compenso quantomeno nella misura del 20% del valore cumulato delle due domande. La prima delle due censure nelle quali si articola il motivo è fondata. L’art. 5, 4 co. del D.M. n. 127/04 stabilisce per ciò che in questa sede interessa che qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone, aventi la stessa posizione processuale, l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% e, più avanti, che la stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione . Non v’è dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinché l’onorario possa essere aumentato in misura percentuale, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benché separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti. Nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l’avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento né, in tal caso, l’onorario relativo alla seconda causa ed a quelle eventualmente successive può essere determinato nella misura del 20% di quello già liquidato per la prima di esse che sia stata definita o nella quale il giudice abbia casualmente provveduto ad emettere il primo provvedimento di liquidazione il chiarissimo tenore testuale del secondo periodo della disposizione dal quale si ricava, a contrario, che la stessa non può trovare applicazione prima della riunione esclude infatti che la sua operatività possa essere estesa, in via di interpretazione analogica, anche all’ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta. L’assunto del tribunale trova, peraltro, smentita anche in un argomento di carattere sistematico, atteso che l’art. 5, 4 comma, delle tariffe approvate con DM n. 392/90 prevedeva la possibilità di liquidare un unico onorario nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralità di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un provvedimento formale di riunione, e che tale previsione non è più contenuta né nelle tariffe approvate col DM n. 127/04, né in quelle precedenti, approvate col DM. n. 585/94, che hanno significativamente introdotto la regola opposta cfr. in motivazione, con riferimento al DM n. 585/94, Cass. nn. 26089/05, 17354/02 . Infine, va rilevato che l’errata applicazione dell’art. 5, 4 comma del ridetto DM n. 127/04 ad una fattispecie in esso non contemplata ha condotto il tribunale a determinare il valore di entrambi i giudizi sulla scorta di una scelta discrezionale, non consentita in materia, ovvero ad assumere quale onorario base, da maggiorare nella misura del 20 %, quello relativo al giudizio di minor valore, solo perché liquidato per primo dal giudice delegato. All’accoglimento della censura sin qui esaminata conseguono la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio del procedimento al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto l’art. 5, 4 comma del DM n. 127 del 2004, che presuppone la liquidazione di un unico onorario, non può trovare applicazione nel caso in cui l’avvocato difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi separatamente introdotti e mai riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. Restano assorbite sia la censura illustrata in via subordinata nel primo motivo, sia quella prospettata nel secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbite le ulteriori censure cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.