Opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia

Qual è il termine da applicare all’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia?

Lo spiega la Suprema Corte con ordinanza n. 21051/17 depositata l’11 settembre. Il caso. Dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione al decreto di pagamento in favore dell’avvocato, i Giudici d’Appello rilevavano che questa sarebbe dovuta essere proposta entro 20 giorni dall’avvenuta comunicazione del decreto impugnato. La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno ricorre per cassazione. Termini. Relativamente alla doglianza circa il termine da applicare all’opposizione che, secondo la ricorrente, doveva essere quello di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, e non di 20 come ha invece sostenuto la Corte territoriale, gli Ermellini affermano la fondatezza del ricorso. Infatti, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale, nella decisione n. 106/2016, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 17, d.lgs. n. 150/2011 laddove sopprime il termine di 20 giorni dall’avvenuta comunicazione, previsto dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia. Inoltre, continua la Corte, nel rito sommario il termine per la proposizione è quello di 30 giorni, stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza. Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 7 luglio – 11 settembre 2017, n. 21051 Presidente Petitti – Relatore Criuscuolo Ragioni in fatto ed in diritto Con ordinanza dell’8/5/2015 la Corte d’Appello di Salerno dichiarava inammissibile in quanto tardiva l’opposizione proposta dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno ex artt. 84 e 170 del DPR n. 115 del 2002, avverso il decreto di pagamento n. 86/2014 in favore dell’avv. B.F. , emesso nel procedimento civile n. 1640/2007 RG pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno. Rilevava l’ordinanza che a norma dell’art. 170 del citato DPR l’opposizione poteva essere proposta entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione del decreto impugnato. Nel caso di specie emergeva che il decreto era stato comunicato al PG in data 5 giugno 2014 e che viceversa l’opposizione era stata proposta mediante deposito presso la Cancelleria della Corte in data 3 luglio 2014, ben oltre il suddetto termine. Avverso tale provvedimento propone ricorso la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno sulla base di un motivo. Con ordinanza del 21/2/2017 la Corte disponeva la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato e, provvedutosi a tanto, il Ministero proponeva controricorso aderendo alle richieste della ricorrente, mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è fondato. Lamenta la ricorrente che erroneamente sia stato applicato all’opposizione de qua il termine di venti giorni di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002, senza tenere conto del fatto che a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 150/2011, è stata soppressa la previsione relativa al termine di venti giorni per l’opposizione, dovendo invece farsi riferimento, in assenza di diverse indicazioni da parte del legislatore, al termine generale di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. A tal fine deve richiamarsi quanto di recente statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 17, d.lg. 1 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione, previsto dall’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all’art. 54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all’art. 76 cost. In tal senso il giudice delle leggi ha poi precisato che l’attrazione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016 . Per l’effetto, avendo la decisione gravata fatto ricorso, ai fini della valutazione della tempestività, ad un termine non più suscettibile di applicazione, occorrendo invece tenere conto ai fini in esame delle autorevoli indicazioni offerte dalla Consulta, l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio per alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le statuizioni in merito alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.