L’avvocato minaccia l’azione di responsabilità al giudice, sanzione inevitabile

L’art. 53 del nuovo codice deontologico forense prevede che i rapporti tra avvocato e magistrato devono essere improntati alla dignità e al rispetto reciproco. Minacciare il giudice di una possibile azione di responsabilità nei suoi confronti nell’ambito di un procedimento, di certo, non rispetta i predetti requisiti.

Così le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 17720/17 depositata il 18 luglio. Il caso. Il Consiglio dell’Ordine di Ferrara applicava la sanzione disciplinare dell’avvertimento all’avvocato che durante il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, in violazione dell’art. 53 del codice deontologico forense, aveva fatto richiesta diretta di risarcimento danni alla prefettura locale. La statuizione del COA di Ferrara veniva impugnata dall’avvocato dinanzi il Consiglio Nazionale Forense il quale provvedeva a respingerla. Avverso tale pronuncia, l’avvocato ricorre per cassazione denunciando, da parte del CNF, il superamento dei parametri di riferimento previsti per attribuire la colpa , in quanto l’art. 53 del codice deontologico non menziona la responsabilità dell’avvocato per richieste di risarcimento verso il giudice del procedimento durante la pendenza di questo. Inoltre, prosegue il ricorrente, tale richiesta non era idonea poiché non costituiva un’azione di per sé e, dunque, doveva ritenersi improcedibile ex art. 2 l. n. 117/88 e non tale da imporre l’astensione del giudice. No al principio di tipicità dell’illecito. Gli Ermellini premettono che nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell’illecito che, come si sa, opera nell’ambito del diritto penale, pertanto, non è qui prevista un’elencazione tassativa dei comportamenti vietati ma, piuttosto, solo l’enunciazione dei doveri fondamentali ai quali l’avvocato si deve attenere nello svolgere la sua attività. Minaccia al giudice. Detto ciò, anche l’art. 53 del nuovo codice forense, esattamente come quello vigente al momento dello svolgimento dei fatti, dispone che i rapporti tra avvocato e magistrato, nello svolgimento delle diverse funzioni, devono essere improntati alla dignità e al rispetto reciproco. Previsione, questa, che per la sua ampia latitudine fa sì che si possa includere anche la fattispecie in esame. Infatti, prosegue il Collegio, in pendenza del processo non è lecito minacciare il giudice, giusti o censurabili che ne siano i provvedimenti . In tal senso, la Cassazione ritiene corretta la soluzione adottata dal CNF e, soprattutto, coerente alla natura e alla funzione della responsabilità disciplinare, laddove mira a reprimere condotte incompatibili con il minimo etico esigibile nell’attività professionale forense e che impone di rispettare la serenità e l’autonomia di valutazione del giudice.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 marzo – 18 luglio 2017, n. 17720 Presidente Rordorf – Relatore Manna Svolgimento del processo Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ferrara applicava all’avv. Z.D. la sanzione disciplinare dell’avvertimento per aver, in violazione degli artt. 6 e 53 del codice deontologico, indirizzato direttamente al giudice di pace di Rovigo, ancora titolare di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa tra il cliente del predetto avvocato e la locale prefettura violazione del codice della strada con sospensione della patente di guida , una richiesta diretta di risarcimento dei danni in violazione della legge n. 117/88, così inducendo il predetto magistrato ad astenersi dal procedimento. L’impugnazione proposta dall’avv. Z. era respinta dal Consiglio nazionale forense con sentenza del 28.7.2016. Riteneva al riguardo il predetto Consiglio che l’Ordine ferrarese avesse ricostruito i fatti nel senso che la richiesta di risarcimento danni era stata inoltrata dall’incolpato, per conto del proprio cliente, direttamente al g.d.p. titolare del procedimento allorché questi, dopo due solleciti e comunque in violazione degli artt. 3 e 13 della legge n. 117/88 e dell’art. 328, 2 comma c.p., aveva provveduto sull’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, rigettandola. Tale ricostruzione, basata sulla documentazione in atti e sulle dichiarazioni dello stesso incolpato, rendevano irrilevante l’esame dei testi la cui escussione quest’ultimo aveva sollecitato, sicché la connessa doglianza di mancata ammissione era priva di fondamento. Quanto all’infrazione contestata, richiamava un proprio precedente del 13.3.2013, che aveva ritenuto illecito disciplinare la manifestazione dell’intento di agire in giudizio contro il magistrato titolare del procedimento nella pendenza di questo, e sufficiente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il dolo generico. Osservava, infine, che la condotta contestata all’avv. Z. era espressamente tipizzata dall’art. 53 del nuovo codice deontologico forense, per cui la nuova formulazione della norma non incideva in alcun modo sulla sussistenza dell’illecito contestato. La cassazione di tale sentenza è chiesta dall’avv. Z. sulla base di due motivi. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ferrara non ha svolto attività difensiva. Oltre che a quest’ultimo e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il ricorso è stato notificato anche al Consiglio nazionale forense. Motivi della decisione 1. - Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso quanto alla posizione passiva del CNF, il quale, essendo il giudice che ha emesso la decisione impugnata, non può, non consentendolo la contraddizione, essere nel contempo parte del procedimento d’impugnazione cfr. Cass. S.U. 24 gennaio 2013, n. 1716 e Cass. S.U. 22 luglio 2016, n. 15207 . 2. - Il primo motivo denuncia l’omessa valutazione di una prova determinante e l’illegittima reiezione delle istanze istruttorie formulate dall’avv. Z. . In particolare il ricorrente lamenta che nella ricostruzione dei fatti il Consiglio dell’Ordine di Ferrara non aveva tenuto conto della circostanza che il g.d.p. di Rovigo avvocato anch’egli aveva sì provveduto dopo quattro giorni sull’istanza di revoca del proprio provvedimento di rigetto della sospensione del provvedimento impugnato e di anticipazione dell’udienza, ma aveva ritardato di ben 41 gg. nel provvedere su altra precedente istanza dello stesso tenore. Deduce che il presupposto della violazione deontologica prospettata risiederebbe nell’infondatezza della richiesta, oltre che sul modo di questa. Quindi, quanto al rigetto del motivo di errata ricostruzione dei fatti come esplicitato dalla sentenza del CNF, sostiene parte ricorrente che non si può concordare con l’affermazione della continenza delle risultanze documentali, pur vera, ma che deve avere un riscontro nella motivazione dell’Organo Disciplinare di primo grado che, viceversa, le oblitera, almeno nella ricostruzione operata dall’incolpato, per dare valore unicamente a quella del denunciante. Viceversa l’Organo Disciplinare di secondo grado da sic per scontata la ricostruzione dell’incolpato, dichiarando che per tale solo fatto non è possibile accogliere il motivo di gravame così, testualmente, si legge alla settima pagina del ricorso . Di qui, conclude sul punto il ricorrente, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti o per insufficiente attività istruttoria, in considerazione della differente interpretazione che i due organi disciplinari avrebbero operato dei fatti pur in base alla medesima documentazione probatoria, e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato anche relativamente alla necessità di acquisire prove determinanti ed effettivamente e formalmente dedotte sia in primo, che in secondo grado così, all’ottava pagina del ricorso . 3. - Il motivo è inammissibile per più ragioni. In base alla giurisprudenza assolutamente consolidata di questa S.C. cfr. per tutte e fra le più recenti, Cass. Sez. Un., 20 settembre 2016, n. 18395 e Cass. Sez. Un., 22 luglio 2016, n. 15203 , le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito Cass., S.U., n. 2637 del 2009 e non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Nella specie la censura a fa commistione di profili diversi, e cioè del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o per insufficiente attività istruttoria e di mancata ammissione di prove b difetta di specificità, non avendo parte ricorrente chiarito il contenuto delle istanze istruttorie disattese, rendendone così insondabile la decisività non bastando la semplice rilevanza c pretende da questa Corte un’inammissibile sindacato sul fatto sostanziale oggetto dell’infrazione contestata d non coglie la ratio decidendi, lì dove, sostenendo che il precedente di CNF 13.3.2016 n. 38, richiamato nella sentenza impugnata, avrebbe affermato la responsabilità disciplinare di un avvocato per aver formulato una richiesta risarcitoria palesemente infondata, forza a proprio uso il senso della decisione, attribuendovi il significato per cui la sanzione dipenderebbe anche dall’infondatezza della pretesa risarcitoria minacciata dall’avv. Z. al g.d.p. il che non è, atteso che la sentenza impugnata recita espressamente in ogni caso l’aver manifestato l’intenzione di agire in giudizio nei confronti del magistrato per il risarcimento dei danni, mentre era ancora pendente il procedimento, costituisce senza ombra di dubbio un illecito disciplinare cfr. Consiglio nazionale Forense 13.03.2013 n. 38 per aver in ogni caso dato origine ad un comportamento non qualificabile di rispetto nei confronti della magistratura, così come codificato nell’art. 53 c.d., ed inosservante della dignità e del decoro professionale v. pag. 4 sentenza . 4. - Il secondo motivo, articolato in due censure, denuncia il superamento dei parametri di riferimento previsti per attribuire la colpa così, testualmente, all’ottava pagina del ricorso , in quanto prima censura l’art. 53 del nuovo codice deontologico come del resto il precedente non parla di responsabilità dell’avvocato per richieste di risarcimento verso il giudice del procedimento durante la pendenza di questo inoltre seconda censura , la richiesta di risarcimento dei danni fatta al giudice del procedimento era inidonea, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, non costituendo di per sé un’azione ma semmai il suo prologo , improcedibile per espressa previsione dell’art. 2 legge n. 117/88 e dunque tale da non imporre l’astensione del giudice. 5. - Premesso che il nuovo art. 53 del codice deontologico è pressoché identico al precedente e non certo più favorevole per l’incolpato, poiché prevede la sanzione della censura, il motivo è inammissibile in entrambe le censure, da trattare congiuntamente. Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza artt. 5 e 6 del Codice Deontologico Forense , ai quali l’avvocato deve improntare la propria attività, fermo restando che anche il tentativo di compiere un atto professionalmente scorretto costituisce condotta lesiva dell’immagine dell’avvocato ed assume rilievo ai fini disciplinari. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva ravvisato la sussistenza dell’illiceità della condotta posta in essere da un avvocato, consistita nell’aver proposto la sottoscrizione di ricorsi per cassazione predisposti da soggetti non muniti del relativo jus postulandi, pur senza che si fosse effettivamente verificato alcun caso di firma di motivi di gravame redatti da difensori non abilitati Cass. Sez. Un., n. 27996 del 16/12/2013 . Come l’attuale, anche l’art. 53 del codice deontologico vigente all’epoca dei fatti 2009 , la cui violazione è stata ritenuta integrare l’illecito, disponeva che i rapporti con i magistrati fossero improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni 1 comma . Previsione, questa, la cui ampia latitudine permette di includere anche il caso in esame. Nel resto, come l’accertamento del fatto, così anche l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale v. Cass. Sez. Un. n. 24647 del 2.12.2016 . Nello specifico, pendente il processo non è lecito minacciare il giudice, giusti o censurabili che ne siano i provvedimenti. Questa conclusione, tratta dalla sentenza impugnata, è del tutto coerente alla natura e alla funzione della responsabilità disciplinare, che mira non a reintegrare un danno ma a reprimere condotte incompatibili con il minimo etico esigibile nell’attività professionale forense, che impone di rispettare la serenità e l’autonomia di valutazione del giudice. È dunque insindacabile il giudizio espresso dal CNF, che ha stimato irrilevante sia che alla minaccia non avesse ancora fatto seguito l’azione, sia che la provocata astensione del giudice di pace non fosse un atto dovuto. Non senza rimarcare che si minaccia proprio per ottenere ciò che non è conseguibile con mezzi leciti, sicché illogica non è la sentenza impugnata ma la pretesa per cui una condotta minatoria sarebbe irrilevante sol perché non ancora sfociata nell’attuazione del male minacciato. 6. - S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. 7. - Nulla per le spese, non avendo il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ferrara svolto attività difensiva. 8. - Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.