Un esposto disciplinare forense, la sua archiviazione e la disputa tra CNF, COA e CDD

I provvedimenti del procedimento disciplinare, nella fase pre-procedimentale ed in quella disciplinare vera e propria, se e dinanzi a chi possono essere impugnati, ed i differenti ruoli degli organi disciplinari.

Con ricorso, al quale resisteva con controricorso solamente il Consiglio Distrettuale di Disciplina competente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati chiedeva la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense con la quale quest’ultimo aveva ritenuto non impugnabile l'archiviazione di un esposto disciplinare nei confronti di un avvocato. Il primo giudice, premessa la natura amministrativa ed endo-procedimentale della archiviazione, rilevava che dinanzi al Consiglio Nazionale Forense è impugnabile solo la decisione che segue alla formulazione della incolpazione atteso che l'art. 61 l.p.f. individua quale decisione” solo quella di condanna oppure di proscioglimento assunta all'esito del procedimento ex art. 59 l.p.f., restando la archiviazione confinata in una fase pre-procedimentale così come sarebbe reso palese dal tenore testuale dell'art. 58 l.p.f Secondo la diversa tesi del COA, invece, la normativa prevede la possibilità di gravame per qualunque decisione ex art. 61 l.p.f. con tale espressione cogliendo l'intero ventaglio di determinazioni potenzialmente assunte dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, ivi comprese quelle preliminari di archiviazione delle quali, soprattutto se immotivate, deve essere consentita la impugnazione attesa la copertura costituzionale della tutela contro gli atti amministrativi illegittimi. Quando viene assunta la decisione di archiviazione. Nella struttura logica e giuridica della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, la archiviazione da parte del CDD si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento poiché può essere adottata a in via immediata dal CDD su richiesta de plano del suo presidente per la manifesta infondatezza della notizia dell'illecito disciplinare b in via pre-procedimentale dalla sezione del CDD competente per l'istruttoria disciplinare sulle richieste finali del consigliere istruttore all'esito della inchiesta preliminare c in qualsiasi fase del procedimento ove sia comunque emersa la manifesta infondatezza dell'addebito d in ogni caso, per intervenuta prescrizione della azione disciplinare. Il nuovo assetto normativo sul giudizio disciplinare. La riforma professionale forense del 2012 devolve il potere disciplinare al Consiglio Distrettuale di Disciplina composto da membri eletti su base capitaria e democratica è costituito presso il COA distrettuale. Il CDD agisce in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa ed operativa, costituendo in tal modo un organo che ha compiti propri ma che non è contro-portatore di legittimazione processuale. Infatti, il CDD è attivato dal COA allorquando quest'ultimo riceve un esposto, una denuncia oppure una notifica di rilievo disciplinare. Quindi, si avvia la fase della istruttoria preliminare, detta anche fase istruttoria pre-procedimentale. Il presidente del CDD può chiedere la archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare oppure designare il consigliere istruttorie che, nel termine di sei mesi, deve chiedere la archiviazione oppure l'approvazione del capo di incolpazione con citazione a giudizio dell'incolpato. In quest'ultimo caso si avvia la fase dibattimentale di discussione, cui segue la fase decisoria con esito che è normalmente di esservi luogo a provvedimento disciplinare oppure di irrogazione di una delle sanzioni disciplinari. Degli interessi in gioco e giuridicamente tutelati sono indici rilevatori i poteri di impugnazione riconosciuti all'incolpato a tutela del proprio status, al COA per la tutela sull'ordine locale e dei relativi scritti, al pubblico ministero a garanzia del pubblico interesse. È evidente che in questo quadro il CDD quale organo distrettuale di disciplina ha una funzione certamente amministrativa ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal particolare sistema elettorale sia dalle specifiche garanzie di incompatibilità, astensione e ricusazione. Il CDD diversamente dal COA, quindi, non ha alcun autonomo potere di sorveglianza sugli scritti e, pertanto, non è portatore di alcun interesse ad agire oppure a resistere in giudizio. D'altra parte questo è il senso ultimo della separazione tra i due organi atteso che il COA alla funzione di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni mentre il CDD è l'organo titolare del potere disciplinare natura che fa derivare La essenzialità del livello maggiore di neutralità di quest'ultimo. In materia di giustizia disciplinare deve osservarsi anche che il CNF è il giudice speciale che, tutt'ora, è legittimamente operante poiché è ad esso che viene affidato il corretto esercizio della funzione di giurisdizione in materia deontologica. Tale funzione, con riguardo alla indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi, esclude in radice che esso possa essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite quale parte nei giudizi di legittimità sui ricorsi per cassazione proposti avverso le proprie sentenze. Tutte queste premesse valgono sostanzialmente a negare al CNF ed al CDD la legitimatio ad causam . Ma a parte ciò, le Sezioni Unite ritengono che, nel resto, il contenuto del ricorso del COA sia fondato. Infatti, gli Ermellini precisano che dalla struttura del nuovo procedimento disciplinare non emerge la previsione delle impugnazione da parte del COA come ‘ristretta’ ad un ambito decisorio legato alle deliberazioni di proscioglimento oppure di condanna. Pure ammettendo che nella legge professionale riformata, l'archiviazione è collocata nella fase della istruttoria pre-procedimentale mentre le impugnazioni delle decisioni sono collegate sul procedimento disciplinare, tuttavia, da ciò non deriva che quando l'art. 61 parla di impugnazione delle decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina debba riferirsi solo alle decisioni di condanna oppure di proscioglimento art. 52 l.p.f. e non anche alla archiviazione pre-procedimentale art. 58 l.p.f. . Le Sezioni Unite hanno escluso che l'atto di apertura del procedimento costituisca decisione in senso stretto, ritenendola quindi non impugnabile avendo ritenuto che gli atti di impulso endo/pre-procedimentali siano privi di rilevanza esterna e, quindi, scevri dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di impugnabilità innanzi al giudice naturale precostituito per legge. Ma non così con riferimento al provvedimento di archiviazione ove comunque vi è l'intervento dell'organo amministrativo neutrale che fa abortire sul nascere la vigilanza deontologica degli Ordini locali. La conclusione delle Sezioni Unite. Il principio di diritto che da tale vicenda la Cassazione estrapola è il seguente avverso i provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina e per ogni decisione, ivi compresa la archiviazione, è ammesso ricorso dal parte del Consiglio dell'Ordine presso cui l'avvocato è iscritto avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 20 giugno – 10 luglio 2017, numero 16993 Presidente Rordorf – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. Con ricorso, al quale resiste con controricorso solo il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano CDD , il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Monza COA chiede la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense CNF del 23 gennaio 2017. Con due motivi, articolati per violazione di norme di diritto processuali art. 61 della legge 31 dicembre 2012, numero 247, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense , l.p.f e costituzionali artt. 97 e 113 Cost. , il ricorrente censura l’operato del CNF laddove ha ritenuto non impugnabile l’archiviazione dell’esposto contro l’attuale intimato avv. G.W. , immotivatamente deliberata dal CDD il 18 giugno 2015. Il primo giudice, premessa la natura amministrativa ed endo-procedimentale, dell’archiviazione deliberata ai sensi dell’art. 14 del regolamento 21 febbraio 2014, numero 2 reg. disc. e dell’art. 58 l.p.f., rileva che quella impugnabile dinanzi al CNF è solo la decisione susseguente alla formulazione dell’incolpazione, laddove l’art. 61 l.p.f., non diversamente dall’assetto processuale e procedimentale anteriore, individua quale decisione solo quella di condanna o di proscioglimento assunta all’esito del procedimento ex art. 59 l.p.f., restando l’archiviazione confinata in una fase istruttoria e pre-procedimentale come sarebbe reso palese dal tenore testuale dell’art. 58 l.p.f Il COA ricorrente ritiene, invece che, la possibilità offerta di gravame per qualsiasi decisione dall’art. 61 l.p.f. coglie l’intero ventaglio di determinazioni potenzialmente assunte dal CDD, ivi comprese quelle preliminari di archiviazione delle quali, soprattutto se immotivate, dev’essere consentita l’impugnazione, attesa la copertura costituzionale della tutela contro gli atti amministrativi illegittimi. 2. Il CDD contro-ricorrente, per un verso dubita della propria legittimazione processuale passiva quale organo contro-interessato, per un altro solleva questioni circa le regole per la corretta instaurazione del rapporto processuale e delle difese nel giudizio di legittimità, alla luce della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Sul nucleo centrale del ricorso del COA osserva che l’archiviazione sarebbe di per se stessa non impugnabile, perché collocata in una fase anteriore al procedimento disciplinare vero e proprio. Inoltre stigmatizza che il COA tace sulla legittima motivazione per relationem della delibera impugnata e sulla correlata archiviazione delle parallele indagini penali. 3. Al CDD il COA replica con memoria, mentre l’avv. G.W. e il CNF non svolgono alcuna attività difensiva. Ragioni della decisione 1. In primo luogo, vanno fugati i dubbi avanzati dal CDD circa la corretta proposizione formale del ricorso e del suo stesso controricorso, alla luce della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. L’art. 6, comma 6, l.p.f. riproduce in sostanza l’art. 56, comma 3, della previgente l.p.f Il ricorso va proposto, infatti, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, cioè in termine ancora una volta più breve rispetto a quello ordinario, trattandosi di norma speciale v. Cass. Sez. U, numero 997 del 1964 sorretta da compatibilità costituzionale v. Cass. Sez. U, numero 6252 del 1989 . Gli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, l.p.f. richiamano e conferiscono ulteriore vigenza ai soli artt. 59-65 della previgente l.p.f., ma non agli artt. 66-68 che, dunque, non possono ritenersi ulteriormente in vigore operando, riguardo al ricorso per la cassazione delle sentenze del CNF e per quanto non regolato dalla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, le ordinarie disposizioni previste dal codice di rito per il giudizio di legittimità. Ciò comporta anche l’applicabilità del normale termine per il controricorso - e non quello più breve previsto dalla previgente l.p.f. art. 66 - il che rende le difese del CDD sicuramente tempestive. Egualmente superato è anche il pregresso riferimento alla sola notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario, stante la peculiarità propria del giudizio di legittimità per il quale la notifica a mezzo di PEC, nella specie adottata dal COA, è valida secondo la regola generale sancita dall’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, numero 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali , comunque sopravvenuta anche all’art. 66 della previgente l.p.f 2. È, invece, da escludere che il CDD, destinatario dell’odierno ricorso, sia parte necessaria del giudizio di legittimità, atteso che la nozione di parte nel procedimento disciplinare va inquadrata con riferimento agli interessi concretamente tutelati. La riforma professionale forense del 2012 devolve il potere disciplinare ai CDD composto da membri eletti su base capitaria e democratica art. 50 l.p.f. e costituito presso il COA distrettuale art. 1 reg. disc. . Il CDD, insediato col sistema elettorale introdotto dal regolamento 31 gennaio 2014, numero 1 reg. elett. , agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e operativa art. 2 reg. disc. , così costituendo un organo avente compiti suoi propri, ma non contro-portatore di legittimazione processuale. Infatti il CDD è attivato dal COA che riceve un esposto, una denuncia o una notifica di rilievo disciplinare art. 11 reg. disc. . Indi, si avvia la fase dell’istruttoria preliminare capo III, reg. disc. , detta anche fase istruttoria pre-procedimentale art. 58 l.p.f . Il presidente del CDD può chiedere l’archiviazione de plano per manifesta infondatezza della notizia d’illecito disciplinare art. 58 l.p.f. art. 14 reg. disc. oppure designare il consigliere istruttore, che, nel termine di sei mesi, deve chiedere l’archiviazione o l’approvazione del capo d’incolpazione con citazione a giudizio dell’incolpato artt. 16 e 18 reg. disc. . In quest’ultimo caso si avvia la fase dibattimentale e di discussione capo V, reg. disc. , cui segue la fase decisoria capo VI, reg. disc. con esito che, in disparte alcune ipotesi particolari, è normalmente di esservi luogo a provvedimento disciplinare ovvero di irrogazione di una delle . sanzioni disciplinari art. 52 l.p.f. . Degli interessi in gioco e giuridicamente tutelati sono indici rivelatori i poteri d’impugnazione art. 61 l.p.f. art. 33 reg. disc. riconosciuti all’incolpato a tutela del suo status , al COA per la vigilanza sull’ordine locale e la tutela dei relativi iscritti , al P.M. e al P.G. in sede a garanzia del pubblico interesse . Dunque, il CDD, quale organo distrettuale di disciplina, ha una funzione sicuramente amministrativa ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione art. 3 reg. elett. artt. 6 - 9 reg. disc. . Il CDD, pena la perdita della sua terzietà, non è e non può essere in lite con l’iscritto all’ordine ma gli è devoluta dalla legge l’applicazione delle norme disciplinari al caso concreto e con imparzialità v. infra § 4 . Del resto il CDD, diversamente dal COA, non ha alcun autonomo potere di sorveglianza sugli iscritti e, dunque, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio. È questo, del resto, il senso ultimo della separazione tra il COA, quale organo di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, e il CDD, quale organo titolare del potere disciplinare. Si tratta di una alterità, che, come sarà meglio precisato v. infra § 4 , trova il suo fondamento nell’intento riformatore complessivo in materia di ordini professionali laddove sin dall’art. 3, comma 5, lett. f , del decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138 si afferma che gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina e che la carica di consigliere dell’ordine territoriale . è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali . Da qui deriva l’essenzialità di un livello maggiore di neutralità più volte sottolineata nei lavori di preparatori della nuova l.p.f. v. atti Senato, dossier numero 99, d.d.l. A.S. 711 e A.S. 1198 . Il che risponde a un modulo di neutralità già presente in varie tipologie conosciute di consigli di disciplina, persino nell’ambito dei rapporti d’impiego es. art. 54 r.d. 8 gennaio 1931, numero 148, sul personale autoferrotranviario . A marcare la diversità dell’attuale assetto disciplinare e processuale è proprio l’alterità organica tra il CDD, detentore del potere disciplinare, e il COA, portatore dell’interesse collettivo dell’Ordine locale, laddove nella previgente l.p.f. era il COA stesso a sommare i due ruoli con i relativi riflessi processuali v. Cass. Sez. U, numero 2077 del 1994 . 3. Sempre sul piano della legitimatio a causam , essa va naturalmente negata pure riguardo CNF anch’esso destinatario dell’odierno ricorso , laddove, in materia di giustizia disciplinare, è un giudice speciale che - istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, numero 382 - è tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione. Ne consegue che la disciplina della funzione giurisdizionale del CNF, quale giudice terzo, è coperta dall’art. 108, secondo comma, e dall’art. 111, secondo comma, Cost. v. Cass. Sez. U, numero 12064 del 2014 . Da ciò deriva, l’ulteriore corollario che il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in materia deontologica, con riguardo all’indipendenza del giudice ed all’imparzialità dei giudizi v. Corte Cost. numero 284 del 1986, numero 128 del 1974, numero 73 del 1970 , esclude in radice che esso possa essere evocato dinanzi alle sezioni unite quale parte nei giudizi di legittimità sui ricorsi per cassazione proposti avverso le sue sentenze. 4. Tanto premesso, queste sezioni unite ritengono che, nel resto, il ricorso del COA sia fondato. Come si è visto nel § 2, le decisioni del CDD sono impugnabili dall’incolpato in caso di affermazione di responsabilità art. 61 l.p.f. ovvero per ogni caso dal COA, dal P.M. e dal P.G. in sede. Analogamente si esprime il regolamento art. 33 . Dalla struttura del nuovo procedimento disciplinare, innovato dalla riforma del 2012, non emerge la previsione dell’impugnazione da parte del COA come ristretta a un ambito decisorio legato alle sole deliberazioni di proscioglimento o di condanna. È vero che, nella legge professionale riformata, l’archiviazione è collocata nella fase dell’istruttoria pre-procedimentale art. 58 , regolata dal capo I sulle norme generali , mentre le impugnazioni delle decisioni del CDD sono collocate nel capo II sul procedimento disciplinare . Però da ciò non deriva che l’art. 61 l.p.f., quando parla d’impugnazione delle decisioni del CDD, debba riferirsi alle sole decisioni previste dall’art. 52 l.p.f., ovverosia a quelle di proscioglimento e di condanna, giammai all’archiviazione pre-procedimentale prevista dall’art. 58 l.p.f Le sezioni unite hanno escluso che l’atto di apertura del procedimento costituisca decisione in senso stretto, ritenendola quindi non impugnabile Cass. Sez. U, numero 5199 del 2016 . Ma si tratta di approdo ermeneutico non estensibile all’opposto provvedimento di archiviazione. Si è ritenuto, infatti, che gli atti d’impulso endo/pre-procedimentali siano privi di rilevanza esterna e, dunque, scevri dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale d’impugnabilità dinanzi al giudice naturale precostituito per legge artt. 24, 111, 113 Cost. , non essendovi spazio per l’intervento giurisdizionale del CNF, in prima battuta, e delle sezioni unite della Corte, in sede di legittimità, ovvero del giudice amministrativo Cass. Sez. U, numero 16884 del 2013 . Invece l’intervento dell’organo amministrativo neutrale nella fase dell’archiviazione pre-procedimentale, laddove fa abortire sul nascere la vigilanza deontologica degli ordini locali, risponde sì a ragionevole rispetto dell’art. 97 Cost. quale scelta legislativa semplificante e diretta a prevenire inutili aggravi in una fase del tutto prodromica, ma non può essere intesa quale incontrollabile negazione dell’agire in materia disciplinare, laddove v’è un chiaro interesse del COA alla salvaguardia degli interessi collettivi degli iscritti nell’ordine locale alla salvaguardia della deontologia forense. Ed è appunto l’alterità organica tra il CDD, detentore del potere disciplinare art. 50, comma 1, l.p.f. e il COA, portatore dell’interesse collettivo dell’ordine locale art. 50, comma 4, l.p.f. , che differenzia nettamente l’assetto attuale da quello della vecchia disciplina dell’ordinamento della professione forense, laddove era il COA stesso a sommare i due ruoli. Mentre la fase che precedeva l’iniziativa disciplinare vera e propria era attività caratterizzata dalla più ampia discrezionalità indi, il provvedimento conclusivo, sia nel senso dell’assunzione, sia in quello della non assunzione dell’iniziativa, si poneva sempre come atto di autodeterminazione dell’organo deputato e, dunque, come atto non impugnabile es. Proc. Genumero Cass., ud. CNF, 16 luglio 1998 . Nella struttura logica e giuridica della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, indipendentemente dal nomen iuris dato ai singoli istituti con frequenti imprecisioni terminologiche, l’archiviazione da parte del CDD si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento potendo essere adottata a in via immediata, dal CDD riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all’art. 14 reg. disc. , su richiesta de plano del suo presidente per la manifesta infondatezza della notizia d’illecito disciplinare art. 58 l.p.f. b in via pre-procedimentale, dalla sezione del CDD competente per l’istruttoria disciplinare, sulle richieste finali del consigliere istruttore all’esito dell’inchiesta preliminare art. 58 l.p.f. c in qualsiasi fase del procedimento, dalla sezione competente del CDD, ove sia comunque emersa la manifesta infondatezza dell’addebito art. 19 reg. disc., mod. delib. 26 giugno 2015 d in ogni caso, per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare art. 14 reg. disc., mod. delib. 24 marzo 2017 . Dunque, l’archiviazione disciplinare, nella polisensa accezione recepita dalla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense anche regolamentare , assume quelle connotazioni tipicamente meritali di un obbligo d’immediata declaratoria di cause di non punibilità che vanno dall’infondatezza della notizia d’illecito ovvero dell’addebito, alla prescrizione dell’azione disciplinare, e paiono non dissimili sul piano logico dalla formula assolutoria di non esservi luogo a provvedimento disciplinare che è tipizzata dall’art. 52, lett. a , l.p.f. per quella decisione amministrativa finale che, erroneamente denominata sentenza nell’art. 61 l.p.f. e più correttamente provvedimento o decisione negli artt. 59 e 62 l.p.f., è adottata all’esito del completo dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale. Ciò spiega la ragione per la quale, sia pure con infelice collocazione all’interno della struttura della nuova disciplina, l’art. 61 l.p.f. stabilisce, senza eccezione alcuna, che avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso . avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF . per ogni decisione, da parte del consiglio dell’ordine . , il che risponde anche ai precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e interessi, a mente degli artt. 24, 111 e 113 Cost 5. La decisione del CNF che, nella specie, ha ritenuto radicalmente inammissibile l’impugnazione da parte del COA del provvedimento di archiviazione del CDD, si discosta, dunque, dal principio di diritto che qui di seguito si formula Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso da parte del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense . Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al CNF che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato e regolare le spese anche del giudizio di legittimità. È, quindi, devoluto al giudice di rinvio l’esame delle questioni sollevate dal COA circa l’asserita inosservanza dal parte del CDD dei vincoli motivazionali per la pronunzia di archiviazione art. 58 I.p.f. art. 19 reg. disc. . Invece, dall’inammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti del CNF § 3 e del CDD § 2 per loro difetto di legitimatio a causam , non derivano condanne in punto di spese, atteso che il primo non è costituito né spiega difese, mentre riguardo al secondo l’assoluta novità e l’assenza di giurisprudenza legittimano la pronunzia di compensazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’intimato Consiglio nazionale forense. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del controricorrente Consiglio distrettuale di disciplina compensa integralmente le relative spese processuali. Accoglie nel resto il ricorso del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Monza nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia al Consiglio nazionale forense, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.