Successione delle norme della legge professionale? Intanto le SS.UU. “congelano” il provvedimento inflitto all’avvocato

L’avvocato si vede sospendere l’esecuzione del provvedimento adottato nei suoi confronti dal CNF, ma le Sezioni Unite chiedono di fare una valutazione nel merito rispetto alla successione di norme della legge professionale.

Il caso. Dopo essersi visto infliggere, da parte del CNF, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per 3 anni, un avvocato di Monza proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, richiedendo, contestualmente, la sospensione della provvisoria esecuzione. Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, nel decidere per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nei confronti dell’avvocato ricorrente, si sono occupate anche di una questione non ancora espressamente affrontata dalle stesse Sezioni Unite. Esecuzione sospesa. Nello specifico, infatti, gli Ermellini, rispetto alla successione delle norme della legge professionale, chiedono di approfondire in sede di merito quale sia la misura della sanzione applicabile, quando – individuato il tipo di sanzione in base alle norme vigenti la sospensione, nel caso di specie – per tale sanzione queste stabiliscano limiti massimi superiori a quelli fissati dalle norme oramai abrogate e l’organo disciplinare superi, in concreto – per esempio infliggendo una sospensione per 3 anni – il limite massimo irrogabile per quel tipo di sanzione nel regime previgente , cioè da 2 mesi ad un anno. Nel frattempo, comunque sia, l’avvocato si è visto sospendere il provvedimento adottato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 4 aprile – 5 giugno 2017, n. 13915 Presidente Canzio – Relatore Barreca Fatto e diritto rilevato che il Consiglio Nazionale Forense con decisione del 12 luglio 2016 ha inflitto all’avvocato P.D. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per il periodo di tre anni avverso la decisione l’avv. P. ha proposto ricorso a queste S.U., con contestuale richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ha resistito con deduzioni difensive considerato che col primo motivo è dedotta nullità del capo di incolpazione modificato, violazione del diritto di difesa in relazione alla modifica e mancata rinnovazione istruttoria col secondo motivo è dedotta violazione, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c., dell’art. 40 n. 4 RD 1578/1933 e dell’obbligo di motivazione col terzo motivo è dedotta violazione, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art. 40 n. 3 RD 1578/1933, dell’art. 1 c.p., art. 2 c.p., primo e quarto comma, art. 25 Cost. col quarto motivo è dedotta violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., dell’art. 40 n. 3 RD 1578/1933, dell’art. 1 c.p., art. 2 c.p., primo e quarto comma, art. 25 Cost. e della legge n. 247/2012 il primo motivo attiene al merito ed all’attività istruttoria e procedimentale, mentre i restanti tre attengono ai criteri di determinazione e di applicazione della sanzione rispetto al primo motivo, non sussiste il fumus boni iuris, considerato che, pur essendo stato modificato il capo di incolpazione, la modifica è stata tempestivamente portata a conoscenza dell’interessato, che questi ha potuto svolgere le proprie difese in udienza, che comunque frattanto era intervenuto il giudicato penale rispetto al secondo ed al terzo motivo è parimenti insussistente il fumus boni iuris, poiché il CNF -nel modificare la sanzione disciplinare della cancellazione inflitta dal COA nella sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non ha svolto alcuna attività di commutazione non consentita all’organo di seconda istanza, ma ha determinato la sanzione applicando il principio del favor rei, in riferimento alla successione delle norme della legge professionale ha così adottato una decisione più favorevole per l’incolpato rispetto a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del principio del tempus regit actum in quanto questo avrebbe comportato l’applicabilità della sanzione della cancellazione, in effetti comminata dal COA, con il provvedimento riformato dal CNF il quarto motivo pone, sempre rispetto alla successione delle norme della legge professionale, la questione -non ancora espressamente esaminata da queste Sezioni Unite di quale sia la misura della sanzione applicabile, quando -individuato il tipo di sanzione in base alle norme vigenti nel caso di specie, la sospensione per tale sanzione queste stabiliscano limiti massimi superiori a quelli fissati dalle norme oramai abrogate e l’organo disciplinare superi, in concreto infliggendo la sospensione per tre anni, come accaduto nel caso di specie , il limite massimo irrogabile per quel tipo di sanzione nel regime previgente da due mesi ad un anno trattandosi di questione rilevante, da approfondire in sede di merito, e tenuto conto del periodo di sospensione già sofferto dal ricorrente, appare opportuno, allo stato degli atti, accogliere l’istanza cautelare P.Q.M. La Corte di cassazione, a sezioni unite, sospende l’esecuzione del provvedimento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nel confronti dell’avvocato P.D