Anche se manca la contestazione circa l’attività svolta l’avvocato va pagato

In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della Pubblica Amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c. al contempo l’omessa specifica contestazione di ciascuna delle attività processuali allegate come svolte dall’attore in senso sostanziale, esonera quest’ultimo da provare lo svolgimento delle stesse in applicazione del principio della non contestazione.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13786 depositata il 31 maggio 2017. Il fatto. Con ricorso al Tribunale territorialmente competente, il professionista esponeva di aver svolto su incarico e per conto di un Ente territoriale attività di rappresentanza ed assistenza in diversi giudizi. Chiedeva ed otteneva, pertanto, in danno dell’Ente committente ingiunzione di pagamento dei propri compensi professionali per l’attività legale svolta oltre ad interessi ed accessori come per legge. Successivamente, l’Ente ingiunto proponeva opposizione e deducendo, tra l’altro, l’avventa prescrizione dell’avversa pretesa, nonché la nullità del contratto di opera professionale. Insisteva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo ed in subordine, per la rideterminazione in minor misura del credito ex adverso azionato. Il difensore resisteva nel giudizio di opposizione, sollecitandone il rigetto ed, in subordine chiedendo la condanna dell’Ente opponente al pagamento delle somme pretese. All’esito del giudizio, il Tribunale adito accoglieva in parte l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’Ente a pagare all’opposto una somma nettamente inferiore rispetto a quella liquidata in decreto con compensazione per la metà le spese di lite con condanna dell’opponente al pagamento della residua metà. Il difensore proponeva appello avverso la sentenza resa in primo grado. La Corte distrettuale in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione esperita in prime cure dall’Ente pubblico condannando quest’ultimo alle spese del doppio grado. L’Ente territoriale proponeva ricorso di cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello. Compenso avvocati. Gli ermellini, hanno ritenuto infondato tra gli altri il terzo motivo di ricorso proposto dall’Ente ricorrente per violazione di norme del codice di rito, norme che imponevano al difensore di fornire prova circa l’attività professionale concretamente svolta, nonché circa la proporzionalità - in base alle tariffe professionali - del preteso credito all’attività asseritamente svolta. Nella specie, i Giudici di legittimità evidenziano che la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificatamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di una siffatta contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto. Del tutto ingiustificata appare, pertanto, la prospettazione del ricorrente secondo cui il deposito delle sole parcelle vistate dall’Ordine non ha consentito all’Ente Territoriale di verificare l’attività professionale che sarebbe stata svolta in concreto in suo favore. Del pari ingiustificata, continuano i Giudici, appare la prospettazione del ricorrente a tenor della quale dalla documentazione depositata non risulterebbe neppure la procura conferita dal Sindaco. Al riguardo, i Giudicanti rimarcano che la Corte territoriale nella sua pronuncia ha dato atto specificamente della presenza di valide delibere di conferimento di incarico professionale con previsione di impegni di spesa e successivo conferimento a margine dei singoli atti processuali firmato dal rappresentante dell’Ente territoriale. Concludendo. Secondo i Giudicanti è fuor di dubbio che il contratto di prestazione d’opera professionale, stipulato da un Ente locale con il professionista, sia nullo solo nella ipotesi in cui la delibera di conferimento dell’incarico non è accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria che in quella in cui manca il requisito della forma scritta, richiesta per legge ad substantiam .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 10 marzo – 31 maggio 2017, n. 13786 Presidente Mazzacane – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto Con ricorso al tribunale di Matera l’avvocato D.A. esponeva che aveva svolto su incarico e per conto del comune di Aliano attività di rappresentanza e di assistenza in un giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale della Basilicata ed in quattro giudizi innanzi al tribunale di Matera che il compenso dovutogli non gli era stato corrisposto. Chiedeva ed otteneva in danno dell’ente committente ingiunzione n. 359/2009 per la somma di Euro 22.020,83, oltre interessi ed accessori. Con atto di citazione notificato il 28.9.2009 il comune di Aliano proponeva opposizione. Deduceva, tra l’altro, la prescrizione dell’avversa pretesa e la nullità del contratto d’opera professionale. Instava per la revoca del decreto ingiuntivo ed in subordine per la rideterminazione in minor misura del credito ex adverso azionato. Resisteva l’avvocato D.A. . Sollecitava il rigetto dell’opposizione ed in subordine la condanna del comune opponente al pagamento delle somme pretese ai sensi dell’art. 2041 cod. civ Con sentenza n. 634/2012 il tribunale di Matera accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava il comune di Aliano a pagare all’opposto la somma di Euro 2.135,21, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava l’opponente al pagamento della residua metà. Interponeva appello l’avvocato D.A. . Si costituiva il comune di Aliano proponeva altresì appello incidentale. Con sentenza n. 220 del 25.6.2013 la corte d’appello di Potenza, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione in prime cure esperita dal comune di Aliano e condannava lo stesso ente pubblico alle spese del doppio grado. Esplicitava la corte che era senz’altro da condividere e recepire l’indirizzo giurisprudenziale a tenor del quale in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. così sentenza d’appello, pag. 2 che al contempo l’omessa specifica contestazione di ciascuna delle attività processuali allegate come svolte dall’attore in senso sostanziale, esonera quest’ultimo da provare lo svolgimento delle stesse, in applicazione del principio della non contestazione così sentenza d’appello, pag. 4 . Esplicitava per altro verso che l’appello incidentale era senza dubbio fondato nella parte in cui era stata censurata la condanna al pagamento delle spese generali, non previste dal d.m. n. 140/2012. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il comune di Aliano ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L’avvocato D.A. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna del ricorrente ex art. 96, 3 co., cod. proc. civ Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il vizio di omessa pronuncia, la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento. Deduce che sia in comparsa di costituzione in appello sia in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate in seconde cure aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’avverso gravame, giacché controparte aveva completamente omesso di adempiere alla previsione di cui all’art. 342 c.p.c. così ricorso, pag. 7 che la corte di merito ha omesso qualsiasi pronuncia sull’anzidetta domanda ed eccezione così ricorso, pag. 6 . Il motivo non merita seguito. In proposito è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito pertanto la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701 Cass. 26.9.2013, n. 22083, secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali cfr. Cass. 29.4.2006, n. 10052, secondo cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico - giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con tale domanda . Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il vizio di omessa pronuncia, la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ Deduce che la corte distrettuale ha accolto l’appello incidentale che conseguentemente in dipendenza della reciproca soccombenza la corte non doveva porre per intero a carico del Comune le spese del doppio grado, ma solo una parte così ricorso, pag. 10 . Il motivo del pari è immeritevole di seguito. Al riguardo analogamente è sufficiente ribadire l’insegnamento di questo giudice del diritto secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317 Cass. 11.11.1996, n. 9840, secondo cui in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente . Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ Deduce che controparte non ha depositato alcun atto difensivo idoneo a comprovare l’attività professionale concretamente svolta che sin dal giudizio di primo grado ha eccepito il difetto di prova delle prestazioni eseguite ed il difetto di proporzionalità, in base alle tariffe professionali, del preteso credito all’attività asserita mente svolta. Il motivo è destituito di fondamento. In proposito è sufficiente evidenziare che la parcella del difensore è assimilabile ad rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto cfr. Cass. 11.1.1997, n. 242 Cass. 23.7.1979, n. 4409 . Del tutto ingiustificata è perciò la prospettazione del ricorrente secondo cui il deposito delle sole parcelle vistate dall’Ordine non ha consentito all’Ente comunale di verificare l’attività professionale che sarebbe stata svolta in concreto in suo favore così ricorso, pag. 14 , sicché possibile è stata solo una contestazione in toto. Del pari ingiustificata è la prospettazione del ricorrente a tenor della quale dalla documentazione depositata non risulta neppure la procura conferita dal Sindaco così ricorso, pag. 11 . Al riguardo si rimarca che la corte territoriale ha dato atto specificamente della presenza di valide delibere di conferimento di incarico professionale, con previsione di impegni di spesa e successivo conferimento di mandato a margine dei singoli atti processuali , firmato dal rappresentante dell’ente comunale cfr. sentenza d’appello, pag. 4 . Evidentemente, al cospetto della surriferita affermazione della corte, la summenzionata doglianza non poteva che esser prospettata come errore di fatto, errore rispetto al quale l’unico rimedio esperibile è quello della revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. cfr. Cass. 18.3.2004, n. 5475 . E ciò viepiù se si considera che il controricorrente ha avuto cura di sottolineare che a margine di ogni atto introduttivo delle procedure per cui veniva conferito l’incarico . vi è mandato sottoscritto dal sindaco così controricorso, pag. 7 . Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923, degli artt. 284 e 327 T.U. n. 383/1934, dell’art. 23, 3 e 4 co., dec. leg. n. 66/1989 convertito nella legge n. 144/1989, dell’art. 55 della legge n. 142/1990. Deduce che controparte non ha provato in via documentale che l’onere economico correlato alla prestazione della sua attività professionale fosse coperto da una voce generale del bilancio di esso ente ricorrente, contemplante la relativa spesa che specificamente l’originario ricorrente non ha provveduto a provare la copertura finanziaria dell’intera pretesa creditoria così ricorso, pag. 17 . Deduce dunque che correttamente il primo giudice aveva ritenuto nullo il contratto di prestazione d’opera in assenza di sufficienti elementi di completa copertura finanziaria così ricorso, pag. 18 . Il quarto motivo parimenti è destituito di fondamento. È fuor di dubbio che il contratto di prestazione d’opera professionale, stipulato da un ente locale col professionista, è nullo sia quando la delibera di conferimento dell’incarico non è accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria, sia quando è priva della forma scritta cfr. Cass. 18.11.2008, n. 27406 Cass. 2.7.2008, n. 18144 . E tuttavia la corte di Potenza, siccome si è già anticipato, ha dato atto della presenza di valide delibere di conferimento di incarico professionale, con previsione di impegni di spesa così sentenza d’appello, pag. 4 . Il rigetto del ricorso giustifica la condanna dell’ente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Non vi è margine per far luogo alla condanna dell’ente ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. può essere proposta anche in sede di legittimità per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione cfr. Cass. sez. un. 17.8.1990, n. 8363 . Invero, il controricorrente non ha fornito dimostrazione alcuna quanto meno in ordine all’an del pregiudizio di cui ha invocato il ristoro cfr. in proposito Cass. 1.12.1995, n. 12422, secondo cui l’accoglimento della domanda ex art. 96, 1 co., cod. proc. civ. presuppone l’accertamento sia dell’elemento soggettivo dell’illecito - mala fede o colpa grave - sia dell’elemento oggettivo - danno sofferto ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi . Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 14.11.2013. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall’1.1.2013 , si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente, Comune di Aliano, a rimborsare al controricorrente, D.A. , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit