Avvocato e giudice onorario, l’incompatibilità fa scattare la sanzione disciplinare

L’avvocato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato onorario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi inerenti a tale funzione, comprese le norme sull’incompatibilità, senza incidere comunque sull’osservanza delle regole di deontologia forense.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13456/17 depositata il 29 maggio. La vicenda. Un avvocato iscritto al COA di Napoli veniva sottoposto a procedimento disciplinare per essersi costituito quale difensore di un condominio dinanzi al Tribunale di Napoli durante lo svolgimento delle funzioni di GOT, comportamento in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro imposti all’avvocato dall’art. 5 del Codice deontologico forense e dall’art. 42 dell’ordinamento giudiziario . Avverso la sanzione della sospensione dell’esercizio dalla professione, l’avvocato ricorre in Cassazione. Contestazione dell’addebito. Per quanto attiene alla formulazione del capo d’imputazione, la Corte richiama l’art. 59, comma 1, lett. b , l. n. 247/2012 secondo il quale deve essere esplicitata l’enunciazione dell’addebito e l’indicazione delle norme violate , affermando che per la contestazione dell’addebito disciplinare non è necessaria la specificazione completa e particolareggiata dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che l’avvocato incolpato sia posto in grado di approntare la propria difesa dalla mera lettura dell’imputazione. Elemento soggettivo. La Corte osserva poi che, ai sensi dell’art. 4 cod. deontologico forense, la coscienza e la volontà delle azioni o omissioni, oggetto di contestazione disciplinare, devono essere ricondotte al potenziale dominio dell’azione od omissione medesima che poteva essere impedita con uno sforzo del volere . Da ciò si deduce la presunzione di colpa per gli atti sconvenienti o vietati a carico dell’agente, ferma restando la possibilità di dimostrate di aver agito senza colpa. Permane dunque in capo all’avvocato l’onere della prova di un errore inevitabile oppure dell’intervento di cause esterne che abbiano escludo l’attribuzione psichica della condotta. In conclusione, secondo gli Ermellini, non può parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti e quindi in grado, quale operatore qualificazione, di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense mentre unicamente l’inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo all’agente . Applicando il principio al caso di specie risulta evidente l’infondatezza del ricorso posto che l’art. 53, comma 3, cod. deontologico forense impone all’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario il rispetto di tutti gli obblighi inerenti a tale funzione e le norme sull’incompatibilità, rendendo dunque esplicito la correlata osservanza delle regole di deontologia forense.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 marzo – 29 maggio 2017, numero 13456 Presidente Rordorf – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. Il 3 ottobre 2013 il Consiglio dell’ordine forense partenopeo instaurò procedimento disciplinare a carico dell’avvocato R.F. perché si costituiva quale avvocato del condominio in Napoli via Salvator Rosa 345 in controversia pendente dinanzi alla sesta e alla quarta sezione del tribunale di Napoli pur contemporaneamente svolgendo le funzioni di GOT, così ponendo in essere un comportamento in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro imposti all’avvocato dell’art. 5 del Codice deontologico forense e dall’art. 42 quater dell’Ordinamento giudiziario. Fatti avvenuti in data 11 febbraio 2011 e tuttora perduranti . 2. All’esito della prima fase del procedimento, si applicò all’incolpato la sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi con decisione del 3 dicembre 2013 parzialmente riformata dal Consiglio nazionale forense che, con sentenza del 28 luglio 2016, ha ridotto la sanzione a quattro mesi. 3. Per la cassazione di tale decisione l’avvocato R.F. propone ricorso affidato a quattro motivi e corredato da istanza di sospensione della sentenza, poi rigettata all’esito dell’adunanza camerale del 25 ottobre 2016 Cass., sez. unumero , 7 novembre 2016, numero 22521 . Il ricorrente si difende anche con ulteriore memoria. Ragioni della decisione 0. Il ricorso non è fondato. 1. In primo luogo, riguardo alla violazione di legge per erronea indicazione della norma violata motivo 1 , si osserva che l’art. 59, comma 1, lettera b , § 1.2 della legge 31 dicembre 2012, numero 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense prescrive sì che il capo d’incolpazione contiene l’enunciazione dell’addebito e l’indicazione delle norme violate. Però il Codice deontologico forense vigente all’epoca dei fatti, all’art. 5, stabiliva che L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro . Tale disposizione è indicata nel capo d’incolpazione in relazione all’art. 42 quater dell’Ordinamento giudiziario sulle incompatibilità dei giudici onorari. Il che costituisce il nucleo normativo dell’incolpazione enunciata - anche in punto di fatto - nel capo d’accusa in termini sostanzialmente sovrapponibili all’art. 53, comma 3, del nuovo Codice deontologico forense del 2014 con disposizione incriminatrice L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità , che si pone, quindi in linea di continuità col combinato disposto dell’art. 5 del vecchio Codice deontologico forense e dell’art. 42 quater dell’Ordinamento giudiziario. Inoltre, in tesi generale, per la contestazione dell’accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, persino la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina di per se stessa una nullità, neppure in sede penale es. Cass. penumero , 19 febbraio - 24 maggio 2013, numero 22434, Nappello conf. 5 dicembre 2013 - 4 febbraio 2014, numero 5469, Russo così come nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati Cass., sez. unumero , 6 dicembre 2012, numero 21913 . Mentre l’addebito di per se stesso non esige neanche una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’avvocato incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascritti Cass., sez. unumero , 14 dicembre 2016, numero 25633 28 maggio 2015, numero 21948 18 novembre 2013, numero 25795 . 2. In secondo luogo, riguardo alla violazione dell’art. 4 del nuovo Codice deontologico forense motivo 2 , si osserva che la coscienza e volontà delle azioni o omissioni consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione che possano essere impedite con uno sforzo del volere e siano quindi attribuibili alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti e quindi in grado, quale operatore qualificato di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense, mentre unicamente l’inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo all’agente v. in generale Cass., 29 dicembre 2011, numero 29736 . L’art. 53, comma 3, del nuovo Codice deontologico forense secondo il quale, come in precedenti edizioni conf. ed. 14 aprile 1997 , l’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sull’incompatibilità - rende esplicita l’intenzione dell’Ordine professionale, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di considerare l’avvocato chiamato a svolgere le suddette funzioni giudiziarie onorarie comunque soggetto, oltre che all’obbligo di rispettare i doveri nascenti da tali compiti, anche alla correlata osservanza delle regole di deontologia della professione legale Cass., sez. unumero , 10 giugno 2003, numero 9216 . 3. Infine, riguardo alle denunce di eccesso di potere per contraddittorietà nella valutazione di gravità motivo 3 nonché per omessa valutazione in attenuazione della natura delle due cause patrocinate motivo 4 , si osserva che dalla lettura della sentenza non emerge alcun eccesso o sviamento di potere, ovverosia l’uso della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito Cass., sez. unumero , 23 marzo 2007, numero 7103 9 maggio 2016, numero 9287 14 dicembre 2016, numero 25627 conf. numero 25633/2016, cit. , ma solo una difforme valutazione delle risultanze processuali rispetto alle tesi difensive dell’interessato, peraltro rispettosa di quel minimo costituzionale ritenuto, in tesi generale, il discrimine ultimo per lo scrutinio del deficit motivazionale in sede di legittimità Cass., sez. unumero , 7 aprile 2014, numero 8053 anche nel contenzioso disciplinare Cass., sez. unumero , nnumero 9287-25627-25633/2016, cit. . In sostanza, si tratta di rilievi che esulano dai poteri del giudice di legittimità richiedendo nuovo esame, scelta e ponderazione del materiale probatorio globalmente sottoposto al giudice di merito. Questo, peraltro, ha compiuto una specifica disamina sia del perché il fatto deve considerarsi grave penult. cpv. pag.5 , sia in punto entità della sanzione ult. cpv. pag.5, primo cpv. pag.6 , così fornendo giustificazione della decisione di merito circa l’applicazione della sospensione prevista dall’art. 53, comma 3, della legge numero 247/2012 per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi , in luogo delle inferiori sanzioni dell’avvertimento per i casi lievi comma 1 e della censura per i casi di minore gravità comma 2 ora unificati nella sola censura dall’art. 53, commi 3 e 6, del nuovo Codice deontologico forense. Di contro, i mezzi in esame - al pari di gran parte del ricorso comportano un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata Cass., sez. unumero , 29 marzo 2013, numero 7931 conf. numero 25627/2016 cit. . 4. Per completezza, è vero che le norme del nuovo Codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge numero 247/2012, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum Cass., sez. unumero , 16 febbraio 2015, numero 3023 e 27 ottobre 2015, numero 21829 . Ma la previsione della sola censura da parte del nuovo Codice deontologico forense art. 53, commi 3 e 6 non ha affatto superato la previsione legale aggravata della sospensione per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi art. 53, comma 3, legge numero 247/2012 . Si rammenta, sul punto specifico, che il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. Cass., sez. unumero , 26 maggio 2011, numero 11564 , con conseguente inammissibilità di ogni doglianza che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio nazionale forense in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata Cass., sez. unumero , 23 gennaio 2004, numero 1229 . 5. Non essendovi costituzione di terzi intimati nessuna statuizione deve essere adottata in punto di spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.