L’avvocato spacciatore non può essere sospeso dall’esercizio della professione per più di un anno

L’art. 40 r.d.l. n. 1578/1933, nei casi in cui risulta applicabile ratione temporis, prevede una tipizzazione delle sanzioni disciplinari che possono essere irrogate a carico degli avvocati e tra quest’ultime figura la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno.

Così si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza n. 9860/17 depositata il 19 aprile. Il caso. Un avvocato, radiato dall’albo per aver subito una condanna penale per traffico e detenzione di stupefacenti, ricorreva al CNF per ottenere la revisione della misura disciplinare. Il ricorso veniva accolto solo parzialmente con la sostituzione della sanzione della radiazione con quella della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni, decisione fondata sul principio di tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari che ispira il nuovo ordinamento forense e su alcune circostanze di fatto come la giovane età dell’avvocato, le modalità della condotta illecita e la sua breve durata tali da far presumere un recupero di linearità di comportamento. L’avvocato impugna la decisione del CNF in Cassazione denunciando la violazione dell’art. 40 r.d.l. n. 1578/1933 che prevede la sospensione dall’esercizio della professione per non oltre un anno. Sanzioni disciplinari tipiche. Come sottolinea il Supremo Collegio, la norma invocata dal ricorrente, che deve trovare applicazione ratione temporis al caso di specie, elenca le sanzioni disciplinari irrogabili a carico degli avvocati e, nello specifico, l’avvertimento, la censura, la radiazione dall’albo e appunto la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno . Si tratta di un elenco chiuso che non ammette dunque sanzioni diverse per natura, presupposti o durata. La Corte accoglie dunque il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio al CNF.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 22 novembre 2016 – 19 aprile 2017, n. 9860 Presidente Rordorf – Relatore Di Iasi Fatti di causa Il COA di ha comminato all’Avvocato D.S.F. la sanzione della radiazione avendo ritenuto rilevanti sul piano disciplinare le circostanze accertate in sentenza penale di condanna a suo carico per il delitto di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti il ricorso proposto dal D.S. al C.N.F. è stato parzialmente accolto - con sostituzione della irrogata sanzione della radiazione con quella della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni - sul rilievo che nel nuovo ordinamento forense, ispirato al principio di tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari, la condotta contestata non risulta considerata espressamente e che possono essere valutate a favore dell’incolpato una serie di circostanze di fatto giovane età, modalità del coinvolgimento nella condotta illecita, breve arco temporale di consumazione dell’illecito idonee a far presumere il recupero di una linearità di comportamento tale da legittimare il suo reinserimento nell’ordinamento forense. Avverso la decisione del C.N.F. il D.S. ha proposto ricorso denunciando violazione di legge, posto che l’art. 40 r.d.l. n. 1578 del 1933, applicabile al momento della commissione dell’illecito, prevede la sanzione della sospensione in misura non superiore ad un anno e ha sollecitato in via di urgenza la sospensione della irrogata sanzione disciplinare queste sezioni unte, su conforme pare del P.G., hanno già provveduto sull’istanza cautelare accogliendola. Ragioni della decisione Il ricorso è fondato. L’art. 40 r.d.l. n. 1578 del 1933, applicabile nella specie ratione temporis, prevede che che Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono 1 l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del segretario del sindacato 2 la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso 3 la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’art. 43 4 la radiazione dall’albo . Già secondo a disciplina applicabile nella specie si evince chiaramente che le sanzioni irrogabili per gli avvocati costituiscono un numero chiuso, con la conseguenza che ogni sanzione diversa da quelle previste ovvero irrogata al di fuori della previsione di legge deve ritenersi illegittima. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata che ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni deve essere cassata con rinvio al C.N.F. anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al C.N.F