Il TAR boccia il ricorso contro i gettoni di presenza del CNF. E la pronuncia stupisce l’ANF

E’ stato dichiarato inammissibile dal TAR il ricorso contro il regolamento del CNF con cui si liquidano i rimborsi spese e i gettoni di presenza, non sussistendo un vulnus in capo ai ricorrenti. Per l’ANF la pronuncia chiude la strada ad una maggiore trasparenza e presta il fianco alla sofferenza economica dell’avvocatura italiana.

Così si è espresso il TAR Lazio con le sentenze n. 4485 e 4486 depositate il 12 aprile 2017. Il caso. Il Sindacato Avvocati di Bari, l’Associazione Provinciale Forense di Bergamo e altri professionisti avevano richiesto l’annullamento del regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa dell'11.12.15, pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale Forense il 12.2.16. Il regolamento, relativo a rimborsi spese e gettoni di presenza dei Consiglieri nazionali, prevede un gettone di presenza” forfetario annuale, oltre al rimborso spese, il quale è parametrato alla carica del beneficiario. L’interesse a ricorrere. Secondo il TAR Lazio, però, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, inteso [] quale utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento . Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere, pur in presenza di atti ritenuti illegittimi, può dirsi sussistente solo qualora essi siano in grado di arrecare un vulnus al ricorrente non essendo, viceversa, consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità Consiglio di Stato sez. IV , n. 1192/17 . Nel caso in esame, invece, attesa la – pacifica - attuale assenza di aggravi di spesa per la classe forense , i ricorrenti paiono invocare un sindacato giurisdizionale di carattere oggettivo, non legato ad un vantaggio attuale e concreto detraibile dall’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati e, per questi motivi, inammissibile. Le reazioni dell’ANF. Il segretario dell’Associazione Nazionale Forense, Pansini, si dichiara stupito e sbigottito dal mancato accoglimento delle censure. Secondo il segretario, infatti, i compensi di cui si parla i cd. gettoni di presenza” variano da un minimo di 650 €, accordati ai consiglieri semplici” ai 90.000 € per il Presidente. Questo crea degli squilibri e potrebbe essere la causa della sofferenza economica di molti avvocati italiani il CNF può assumere qualsiasi iniziativa a favore dei suoi componenti senza che il suo operato possa essere valutato e giudicato , conclude Pansini.

TAR Lazio, sez. III, sentenza 10 gennaio – 12 aprile 2017, n. 4486 Presidente De Michele – Estensore Sinatra Fatto e diritto 1. – Con ricorso spedito per notifica il 4 aprile 2016 e depositato il successivo giorno 21, il Sindacato Avvocati di Bari ed i professionisti segnati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense l’11 dicembre 2015, relativo a rimborsi spese e gettoni di presenza dei Consiglieri nazionali, nella parte in cui esso prevede un Gettone di presenza” forfetario annuale, oltre al rimborso spese, pari ad euro 90.000 per il Presidente, ad euro 50.000 per il Vicepresidente, ad euro 70.000 per il Consigliere segretario e ad euro 50.000 per il Tesoriere, oltre accessori di legge art. 3 nonché un Gettone di presenza” per la partecipazione a ogni seduta amministrativa o udienza giurisdizionale del Consiglio pari ad euro 650, con un limite di 16 sedute o di 22 udienze all’anno, con le modalità di computo indicate nell’art. 4. 2. – L’unico motivo di impugnazione ruota sulla dedotta carenza di potere per assenza, nella legge n. 247 del 2012 che reca la nuova disciplina dell’Ordinamento forense di una previsione che abiliti il Consiglio Nazionale Forense a determinare gli emolumenti in questione sulla impossibilità di rinvenire la fonte di tale potere nell’art. 79 del R.D. n. 37 del 1934 il quale prevede un gettone di presenza, per i componenti il Consiglio, pari a lire 1.000 per ogni giorno di adunanza , che risulterebbe, oramai, superato dalle successive disposizioni in materia di ordinamento forense, e che, ove ancora applicabile, ha già previsto un determinato importo del detto compenso, che, quindi, non sarebbe determinabile dal Consiglio sulla violazione dell’art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, rubricato Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”. 3. – Il Consiglio Nazionale Forense si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con memoria, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e la sua infondatezza. I ricorrenti hanno depositato memoria di replica. 4. – In occasione della pubblica udienza dell’11 gennaio 2017 il ricorso è stato posto in decisione. 5. – Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, inteso così l’A.P. del Consiglio di Stato n. 4 del 2011 quale utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento. Come noto, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere, pur in presenza di atti -in ipotesi illegittimi, può dirsi sussistente solo qualora essi siano in grado di arrecare un vulnus al ricorrente non essendo, viceversa, consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità Consiglio di Stato sez. IV ,17 marzo 2017 n. 1192 . Nel caso in esame, attesa la – pacifica attuale assenza di aggravi di spesa per la classe forense, i ricorrenti paiono invocare un inammissibile sindacato giurisdizionale di carattere oggettivo, non legato ad un vantaggio attuale e concreto detraibile dall’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati. 6. – Attesa la peculiare novità della questione, le spese possono essere interamente compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR Lazio, sez. III, sentenza 10 gennaio – 12 aprile 2017, n. 4485 Presidente De Michele – Estensore Sinatra Fatto e diritto 1. – Con ricorso spedito per notifica ll’11 aprile 2016 e depositato il successivo giorno 27, l’Associazione Provinciale Forense di Bergamo ed i professionisti segnati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense l’11 dicembre 2015, relativo a rimborsi spese e gettoni di presenza dei Consiglieri nazionali, nella parte in cui esso prevede un Gettone di presenza” forfetario annuale, oltre al rimborso spese, pari ad euro 90.000 per il Presidente, ad euro 50.000 per il Vicepresidente, ad euro 70.000 per il Consigliere segretario e ad euro 50.000 per il Tesoriere, oltre accessori di legge art. 3 nonché un Gettone di presenza” per la partecipazione a ogni seduta amministrativa o udienza giurisdizionale del Consiglio pari ad euro 650, con un limite di 16 sedute o di 22 udienze all’anno, con le modalità di computo indicate nell’art. 4. 2. – I tre motivi di impugnazione denunziano 1 Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies L. 241\1990, posta l’ assenza, nella legge n. 247 del 2012 che reca la nuova disciplina dell’Ordinamento forense di una previsione che abiliti il Consiglio Nazionale Forense a determinare gli emolumenti in questione 2 Violazione dell’art. 34 della legge n. 247 del 2012 e dell’art. 79 del R.D. n. 37 del 1934, il quale prevede un gettone di presenza, per i componenti il Consiglio, pari a lire 1.000 per ogni giorno di adunanza, senza distinguere tra i ruoli dei componenti e senza distinzione tra adunanze mattutine o pomeridiane il cui cumulo, per l’art. 4 del regolamento gravato, comporta la corresponsione di due gettoni pari ad euro 650 ciascuno 3 Violazione dell’ar. 6 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto il Regolamento sarebbe stato adottato dai componenti del Consiglio in conflitto di interessi con l’Ente 4 Violazione dell’art. 2 comma 2bis del decreto legge n. 101 del 2013 e dell’art. 5 comma 5 del decreto legge n. 78 del 2010 per violazione degli ivi rassegnati principi di contenimento dei costi degli organi collegiali delle Pubbliche Amministrazioni. 3. – Il Consiglio Nazionale Forense si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con memoria, nella quale ha dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse di tutti i ricorrenti atteso che le previsioni regolamentari invariate non comportano un aumento degli oneri contributivi per la collettività degli Avvocati e, inoltre, il difetto di legittimazione a ricorrere della Associazione ricorrente nel merito ha eccepito l’infondatezza del gravame, in quanto il regolamento impugnato sarebbe stato assunto sulla base dell’autonomia finanziaria riconosciuta dall’art. 34 della legge n. 247 del 2012 all’Ente. I ricorrenti hanno depositato memoria di replica. 4. – In occasione della pubblica udienza dell’11 gennaio 2017 il ricorso è stato posto in decisione. 5. – Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, inteso così l’A.P. del Consiglio di Stato n. 4 del 2011 quale utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento. Come noto, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere, pur in presenza di atti -in ipotesi illegittimi, può dirsi sussistente solo qualora essi siano in grado di arrecare un vulnus al ricorrente non essendo, viceversa, consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità Consiglio di Stato sez. IV ,17 marzo 2017 n. 1192 . Nel caso in esame, attesa la – pacifica attuale assenza di aggravi di spesa per la classe forense, i ricorrenti paiono invocare un inammissibile sindacato giurisdizionale di carattere oggettivo, non legato ad un vantaggio attuale e concreto detraibile dall’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati. 6. – Attesa la peculiare novità della questione, le spese possono essere interamente compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.