Un’unica causa, più procedimenti disciplinari per il “cattivo” avvocato

Anche se un procedimento disciplinare a carico dell’avvocato è preceduto da altri due, entrambi originati dal patrocinio ai danni dello stesso cliente nell’ambito della medesima causa civile , non si applica l’istituto della continuazione ex artt. 8 e 8- bis , l. n. 689/1981.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4216/17 depositata il 17 febbraio. Il caso. Un avvocato, che patrocinava la vittima di una sinistro stradale, consegnava al proprio cliente un effetto cambiario mai onorato, a fronte di somme da lui riscosse da una compagnia assicurativa. Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, allora, lo condannava alla sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi, per violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 35, 38 e 41 del codice deontologico. L’avvocato proponeva impugnazione avverso tale decisione, la quale veniva però respinta. E quest’ultima pronuncia formava oggetto di ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L’istituto della continuazione”. Motivo principale di censura si basa sull’omessa applicazione dell’istituto della continuazione, ex artt. 8 e 8- bis , l. n. 689/1981, dovuta al fatto che il procedimento disciplinare di cui si discute era stato preceduto da altri due che erano originati tutti dal patrocinio ai danni dello stesso cliente nell’ambito della medesima causa civile . Tale motivo, però, è infondato. La Corte di Cassazione dice infatti che gli articoli summenzionati non si applicano alla fattispecie, dato che non si tratta di concorso formale, ma di plurime condotte materiali messe in atto dall’avvocato. Inoltre, la materia è estranea all’ambito sanzionatorio delle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza, disciplinate appunto dall’art. 8 citato . Per questo motivo il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 24 gennaio – 17 febbraio 2017, n. 4216 Presidente Rordorf – Relatore Bianchini Fatti di causa Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ha condannato l’avv. L.S. alla sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi, avendolo ritenuto colpevole della violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, di cui agli artt. 5,6,7 ed 8 del codice deontologico nonché dei doveri specifici imposti dagli artt. 35,38,41 dello stesso codice, per aver consegnato ad un proprio cliente, S.R. , il 21 dicembre 2011, un effetto cambiario mai onorato di Euro 3.850,00 a fronte di somme dal medesimo legale riscosse dalla compagnia di assicurazione in favore dello stesso S. , vittima di un sinistro stradale e patrocinato dal predetto professionista. Il L. ha proposto impugnazione avverso tale decisione, che è stata respinta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Avvocati detta sentenza ha formato oggetto di ricorso innanzi alle Sezioni Unite, facendosi valere due motivi di annullamento è stata altresì proposta istanza di sospensiva, rigettata con ordinanza n. 15669/2016 l’Ordine professionale intimato non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1 - Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza disciplinare in quanto il Consiglio nazionale avrebbe tenuto udienza senza accedere alla richiesta di rinvio, dovuto alla documentata impossibilità dell’incolpato a presenziare, per i postumi di lesione ad un ginocchio con prescrizione di divieto di carico statico per sette giorni, accertata presso il Policlinico di e causata da un incidente di moto occorso il giorno prima dell’udienza. 2 - Con il secondo motivo si è sostenuta la nullità della sentenza per omessa applicazione dell’istituto della continuazione, di cui all’ad 8 bis della legge 689/1981, dovuta al fatto che il procedimento disciplinare era stato preceduto da altri due che erano originati tutti dal patrocinio ai danni dello stesso cliente nell’ambito della medesima causa civile il primo, per aver incassato somme destinate allo S. dalla compagnia di assicurazione del danneggiante il secondo, originato da un esposto del medesimo cliente, determinato dal fatto che il legale si era reso inadempiente al pagamento di Euro 3.500,00, concordati con il cliente a bonaria definizione degli esposti precedenti. 3 - I motivi sono infondati. 4 - Quanto al primo, la incidenza della lesione riscontrata al ginocchio - quale impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza disciplinare - ha formato oggetto di specifica disamina, al fine di non accogliere l’istanza di rinvio, supportata da congrua motivazione, riportata integralmente ai foll. 7/8 del ricorso quanto al secondo, perché l’istituto della continuazione ex artt. 8 ed 8 bis della legge 689 del 1981 non può trovare applicazione alla fattispecie, trattandosi di plurime condotte materiali e non di concorso formale e perché la materia è estranee all’ambito sanzionatorio delle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza, disciplinate appunto dall’art. 8 citato vedi Cass. Sez. L n. 12974 del 2008 . 5 - Non vi è materia per provvedere alla ripartizione delle spese in caso di soccombenza, non avendo la parte intimata articolato difese peraltro, dal momento che il ricorso è stato notificato il 23 marzo 2016 e dunque successivamente al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n 228, sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.