Credito dell'avvocato e unicità del rito applicabile

L'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150/2011 non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.

La Seconda Sezione Civile della Cassazione sentenza n. 3993/17, depositata il 15 febbraio , ha fatto chiarezza in materia di compensi professionali degli avvocati, soprattutto con riguardo al profilo processuale inerente al mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione di primo grado che abbia deciso anche l’ an della pretesa del professionista e non solo il quantum . Il caso il decreto ingiuntivo e l’opposizione. Si è trattato di un caso invero piuttosto banale un avvocato otteneva un decreto ingiuntivo avente ad oggetto le pretese spettanze professionali la società ex cliente proponeva opposizione che il Tribunale, con ordinanza ex art. 14, d.lgs. n. 150/2011 e 702- ter c.p.c., accoglieva. L’eccezione di prescrizione accolta. In particolare, il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione breve ex art. 2956, n. 2, c.c., avanzata dalla società, argomentando, per un verso, che l'affermazione dell'opponente di aver versato in determinate date taluni acconti e di aver provveduto quindi a saldare il residuo debito prima dell'ingiunzione non poteva essere qualificata come implicito riconoscimento dalla mancata estinzione del debito e, per altro verso, che i tre capitoli di prova per testi dedotti dall'opposto per dimostrare l'interruzione della prescrizione, erano irrilevanti, e che il terzo di tali capitoli era anche generico. Contro tale ordinanza l’avvocato proponeva ricorso straordinario per cassazione. Appello o ricorso per cassazione? Il Procuratore Generale formulava una eccezione tesa a far valere l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, concernendo la controversia non la mera liquidazione del compenso del professionista ma la stessa sussistenza del credito professionale di conseguenza, l'ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi degli artt. 14, d.lgs. n. 150/2011 e 702- ter c.p.c. sarebbe stata da impugnare con l'appello. I precedenti in materia a favore dell’eccezione di inammissibilità. Gli Ermellini riconoscono di dover tenere in grande considerazione l’eccezione di inammissibilità formulata dal Procuratore Generale, che in effetti poggia su precedenti della medesima Suprema Corte piuttosto costanti. Infatti, la giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 che ha modificato il testo dell'art. 28, legge n. 794/42, abrogando gli artt. 29 e 30 della stessa legge , era uniforme nell'affermare che lo speciale procedimento camerale previsto dagli artt. 28 e seguenti della legge n. 794/42 per la liquidazione di onorari e diritti di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile era applicabile soltanto alle controversie aventi ad oggetto la determinazione del quantum dovuto al professionista, senza estendersi anche all' an della pretesa per contro, nelle controversie che coinvolgevano anche l'accertamento dell’ an della pretesa del professionista, doveva farsi applicazione del rito ordinario. Veniva salvaguardato il principio del doppio grado di giudizio nel merito. Da tale impostazione discendeva il corollario - tendente a preservare la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito per le controversie sull’ an debeatur , sui presupposto che le stesse, involgendo l'accertamento dei fatti costitutivi del credito professionale, presentino normalmente caratteristiche di maggiore complessità rispetto alle controversie limitate all'accertamento del quantum - che il regime di impugnabilità del provvedimento che definiva il procedimento in primo grado variava a seconda che il medesimo si pronunciasse solo sul quantum o anche sull’ an debeatur . Quando era ritenuto ammissibile solo il ricorso straordinario per cassazione Nel primo caso, il provvedimento decisorio, quand'anche adottato in forma di sentenza, veniva qualificato come ordinanza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto non appellabile, ma impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione. E quando, invece, si doveva proporre appello Nel secondo caso, il provvedimento decisorio, quand'anche adottato in forma di ordinanza, veniva qualificato come sentenza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto impugnabile soltanto con l'appello. Tale distinzione è stata mantenuta ferma dalla giurisprudenza anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011. Aspetto che viene sottolineato dalla Cassazione nella decisione qui in rassegna, per cui è stato ribadito, ad esempio, che l’ordinanza che statuisca sull' an del compenso e non solo sul quantum è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione. La questione di fondo va applicato sempre e solo il rito speciale? Ma gli Ermellini ritengono necessario interrogarsi su una questione di fondo, logicamente connessa e propedeutica alla decisione dell’eccezione di inammissibilità fatta valere dal Procuratore generale le controversie che involgano l'accertamento dell’ an debeatur ab origine , o per effetto delle difese ed eccezioni svolte dal committente nei cui confronti il professionista abbia agito in giudizio vanno trattate con il rito ordinario o devono essere trattate con il rito speciale di cui agli artt. 28 l. n. 794/42 nuovo testo e 14 d.lgs. n. 150/11? Il rito deve essere sempre quello di cui al d.lgs. n. 150/2011. Come di recente affermato dalla stessa Cassazione, le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'art. 28, l. n. 794/1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34, d.lgs. n. 150/2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794/1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150/2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l’ an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda. L’ordinanza, quindi, poteva e doveva essere impugnata con ricorso per cassazione. Secondo la Suprema Corte, in definitiva sul punto, in coerenza con il recente principio secondo cui le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 150/11 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l' an della pretesa, l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150/11 non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato. In questo quadro, il ricorso per cassazione è stato considerato ammissibile. Nel merito, il ricorso è stato rigettato l’interruzione della prescrizione ha l’effetto di estendere i relativi termini? Valutato ammissibile, gli Ermellini hanno peraltro rigettato il ricorso. Tra gli altri si segnala l’argomentazione difensiva, in tema di interruzione della prescrizione, secondo cui, in tali casi interruzione comincerebbe a decorrere un nuovo termine di prescrizione non più triennale ma addirittura decennale. Ma tale tesi difensiva viene considerata infondata, perché è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza che il riconoscimento del debito, come qualsiasi altra causa interruttiva della prescrizione, ha il solo effetto di far considerare come non decorso, agli effetti prescrittivi, il tempo anteriormente trascorso, sì che dall'atto interruttivo inizia un nuovo periodo di prescrizione , non già di far escludere l'applicabilità della prescrizione presuntiva al rapporto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 dicembre 2016 – 15 febbraio 2017, n. 3993 Presidente Bucciante – Relatore Cosentino Svolgimento del processo L’avv. C.N. propone ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 702 ter c.p.c. con cui il tribunale di Verona ha accolto l’opposizione della società C. autoriparazioni di C.G. e C. snc contro il decreto ingiuntivo che il medesimo avvocato C. aveva ottenuto nei confronti della stessa società per il pagamento di prestazioni professionali giudiziali in materia civile. Il tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione breve ex articolo 2956, n. 2, c.c. avanzata dalla società argomentando, per un verso, che l’affermazione dell’opponente di aver versato in determinate date taluni acconti e di aver provveduto quindi a saldare il residuo debito prima dell’ingiunzione non poteva essere qualificata come implicito riconoscimento dalla mancata estinzione del debito e, per altro verso, che i tre capitoli di prova per testi dedotti dall’opposto per dimostrare l’interruzione della prescrizione erano irrilevanti e che il terzo di tali capitoli era anche generico. Il ricorso si fonda su tre motivi. La società C. si è difesa con controricorso. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 7.12.16, per la quale solo il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione Prima di procedere all’esame dei singoli motivi è necessario vagliare l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, sollevata dal Procuratore Generale sul presupposto che - concernendo la controversia non la mera liquidazione del compenso del professionista ma la stessa sussistenza del credito professionale - l’ordinanza emessa dal tribunale di Verona ai sensi degli articoli 14 d.lgs. n. 150/2011 e 702 ter c.p.c. sarebbe stata da impugnare con l’appello. La suddetta eccezione si fonda sul duplice presupposto che a nei casi in cui una controversia relativa al compenso per prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile involga l’accertamento della esistenza del credito professionale an debeatur , il provvedimento che definisce il procedimento in primo grado, quand’anche adottato in forma d’ordinanza ex art. 14 D.Lgs. 150/11, abbia valore sostanziale di sentenza e, pertanto, possa essere impugnato soltanto con il mezzo dell’appello b nei casi in cui venga eccepita la prescrizione del credito professionale dell’avvocato, la controversia involga l’accertamento dell’an debeatur. Il presupposto sintetizzato sub a richiede un approfondimento. Nella giurisprudenza antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11 - che, com’è noto, ha modificato il testo dell’articolo 28 della legge n. 794/42, ha abrogato gli articoli 29 e 30 della stessa legge che dettavano disposizioni procedurali relative al ricorso al capo dell’ufficio per la liquidazione di diritti ed onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili e, rispettivamente, al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di tali diritti ed onorari ed ha, con il proprio articolo 14, fissato le nuove regole procedurali del procedimento per la liquidazione di diritti ed onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto tale liquidazione - la giurisprudenza di questa Corte era uniforme nell’affermare che lo speciale procedimento camerale previsto dagli articoli 28 e seguenti della legge n. 794/42 per la liquidazione di onorari e diritti di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile era applicabile soltanto alle controversie aventi ad oggetto la determinazione del quantum dovuto al professionista, senza estendersi anche all’an della pretesa per contro, nelle controversie che coinvolgevano anche l’accertamento dell’an della pretesa del professionista, doveva farsi applicazione del rito ordinario cfr. sentt. nn. 6225/10, 6578/05, 7652/04, 10426/00 e altre . Da tale impostazione discendeva il corollario - tendente a preservare la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito per le controversie sull’an debeatur, sul presupposto che le stesse, involgendo l’accertamento dei fatti costitutivi del credito professionale, presentino normalmente caratteristiche di maggiore complessità rispetto alle controversie limitate all’accertamento del quantum - che il regime di impugnabilità del provvedimento che definiva il procedimento in primo grado variava a seconda che il medesimo si pronunciasse solo sul quantum o anche sull’an debeatur. Nel primo caso, il provvedimento decisorio, quand’anche adottato in forma di sentenza, veniva qualificato come ordinanza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto non appellabile, ma impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione cfr. Cass. 10426/00 . Nel secondo caso, il provvedimento decisorio, quand’anche adottato in forma di ordinanza, veniva qualificato come sentenza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto impugnabile soltanto con l’appello cfr. Cass. 960/09, Cass. 13640/10 . Il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento decisorio, ai fini dell’individuazione del relativo mezzo di impugnazione, era stato peraltro temperato dalle Sezioni Unite di questa corte con la sentenza n. 390/11, che restituì rilevanza alla forma adottata dal giudice nei casi in cui la stessa risultasse frutto di una scelta consapevole, ancorché implicita e desumibile direttamente dalle modalità con le quali si era in concreto svolto il relativo procedimento. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11 si è posto il problema se, nella nuova disciplina, possano ritenersi ancora attuali i principi giurisprudenziali fissati sotto la disciplina previgente, quale risultante dagli articoli 28 e seguenti della legge n. 794/42, sia in tema di rito applicabile ai procedimenti per la liquidazione di diritti ed onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili sia in tema di impugnazione del provvedimento decisorio che tali procedimenti definisca. Il secondo profilo della questione, relativo alla disciplina dell’impugnazione, è stato affrontato da questa sezione con la sentenza n. 19873/15, che ritenendo ancora attuali i principi elaborati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11 - ha affermato che in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/11, dichiarando inappellabile l’ordinanza che definisce la procedura ex art. 28 l. 794/42, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicché l’ordinanza che statuisca sull’an del compenso e non solo sul quantum è impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione. La sentenza n. 19873/15 è poi stata confermata dalla ordinanza della sesta sezione n. 12248/16, che a propria volta ha affermato che, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, ove il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si sia svolto nelle forme ordinarie e sia stata contestata l’esistenza del diritto al compenso, la decisione è impugnabile con appello e non mediante ricorso per cassazione, non trovando in detta ipotesi applicazione l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011. L’orientamento emergente da tali due precedenti, peraltro, definisce la questione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti che si pronunciano in materia di liquidazione degli onorari di avvocato senza affrontare specificamente il tema - a quello logicamente connesso e propedeutico - del procedimento con cui devono essere trattate le controversie in tali materie e, più precisamente, senza affrontare espressamente la questione se, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11, le controversie che involgano l’accertamento dell’an debeatur ab origine, o per effetto delle difese ed eccezioni svolte del committente nei cui confronti il professionista abbia agito in giudizio vadano trattate con il rito ordinario o debbano essere trattate con il rito speciale di cui agli articoli 28 l. 794/42 nuovo testo e 14 d.lgs. 150/11. Quest’ultima questione è stata invece esaminata ex professo nella sentenza della sesta sezione n. 4002/16, che - all’esito di un’approfondita disamina dei termini del problema e dei diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari formatisi al riguardo - ha affermato il principio che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda. Il Collegio condivide le ragioni enunciate nella sentenza n. 4002/16 a sostegno dell’assunto delle necessaria unicità del rito quello speciale, disciplinato dall’articolo 14 d.lgs. n. 150/11 con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l’accertamento dell’an debeatur. D’altra parte, ad avviso del Collegio, il coerente sviluppo di tale assunto impone di superare l’orientamento tradizionale secondo cui il provvedimento che definisca una controversia in materia di compensi di un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile è appellabile se contenga un accertamento anche sull’an debeatur e non lo è se contenga un accertamento solo del quantum debeatur orientamento ribadito, come si è visto, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11, con i citati precedenti nn. 19873/15 e 12248/16. In Cass. n. 12248/16, va peraltro sottolineato, la statuizione di inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, per l’appellabilità del provvedimento impugnato, si fondava su due rationes decidendi distinte, una relativa al contenuto di tale provvedimento in quanto relativo anche all’an debeatur e l’altra relativa alla forma del medesimo trattandosi di sentenza emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi secondo il rito ordinario . Ritiene infatti il Collegio che - una volta che si affermi, come si è condivisibilmente affermato con la sentenza n. 4002/16, che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato devono essere trattate con le regole procedurali indicate dall’articolo 14 d.lgs. 150/11 anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, sarebbe contraddittorio che, solo per questa ipotesi, dalle regole dettate dall’articolo 14 d.lgs. 150/11 si espunga quella, contenuta nell’ultimo comma, della inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio. A suffragio dell’opzione ermeneutica qui preferita, peraltro, con le indicate ragioni di coerenza letterale concorrono anche ragioni di carattere sistematico. Ed invero, da un lato, la perdita del grado di appello nelle controversie che involgano accertamenti sull’an debeatur - oltre a non destare dubbi di costituzionalità, giacché il principio del doppio grado di giurisdizione non gode di copertura costituzionale - risulta bilanciata dalla collegialità del giudice prevista dal secondo comma dell’articolo 14 cfr., sulla portata di tale bilanciamento, la sentenza della Corte Costituzionale n. 65/14 . D’altro lato, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c., a cui rimanda l’articolo 14 d.lgs. 150/11, garantisce alla parti la possibilità del pieno dispiegamento della loro iniziativa probatoria, tanto più quando, come nel procedimento in esame, sia normativamente preclusa la conversione del rito sommario in rito ordinario cfr., sulle modalità dell’istruttoria e sul regime delle preclusioni istruttorie nel procedimento ex art. 702 ter c.p.c., Cass. n. 25547/15, resa con riguardo alla fase giurisdizionale dei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai, ma contenente l’enunciazione di principi validi in tutti i casi in cui il procedimento ex art. 702 ter c.p.c. sia fissato dalla legge senza possibilità di alternativa con quello ordinario . Sotto altro profilo, va evidenziato che l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11 ha marcato una forte discontinuità nel sistema sottolineata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 21675/13, nella cui motivazione - subito dopo l’enunciazione del principio che l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento dei propri onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile va proposta con citazione, si legge Non può dubitarsi che il principio in parola è destinato ad essere radicalmente rivisitato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, 150 , così da giustificare una revisione profonda dei paradigmi ermeneutici consolidatisi sotto la disciplina previgente. Infine il Collegio osserva che - nell’ambito di un sistema di applicazione generalizzata e necessaria del procedimento di cui all’articolo 14 d.lgs. 150/11 a tutte le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile, secondo i principi fissati da Cass. 4002/16 - differenziare il regime di impugnazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento stesso a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l’an debeatur - creerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l’obbiettivo al quale l’interpretazione giurisprudenziale deve sempre, per quanto possibile, tendere, come sottolineato, proprio in questa materia, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12609/12 dell’armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi - in coerenza con il principio, stabilito da Cass. 4002/16, che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’articolo 14 d.lgs. 150/11 anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l’an della pretesa - che l’ordinanza che definisce il procedimento di cui all’articolo 14 d.lgs. 150/11 non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l’esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell’avvocato. L’affermazione di tale principio toglie rilevanza alla questione, sopra indicata sub b , se debba ritenersi pertinente all’an debeatur la controversia in cui il committente, richiesto del pagamento di diritti o onorari per prestazioni giudiziali civili, si difenda unicamente sollevando una eccezione di prescrizione. Quale che sia la soluzione che si ritenga di dare a tale questione nel senso che l’eccezione di prescrizione del credito del professionista non valesse ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale ex artt. 28 e segg. L. 794/42, cfr. Cass. 7957/03 per contro, nel senso che tale procedura non si applicasse alle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di cause estintive della pretesa, cfr. Cass. 13640/10 , il principio che l’ordinanza che definisce il procedimento di cui all’articolo 14 d.lgs. 150/11 non è in nessun caso appellabile impone di ritenere comunque ammissibile il presente ricorso straordinario per cassazione. Passando, dunque, all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue. Con il primo motivo, promiscuamente riferito al vizio di violazione di legge articoli 2956 e 2959 c.c. ed al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente censura la sentenza gravata per avere applicato l’articolo 2956 c.c. omettendo di verificare se il credito dedotto in giudizio sorgesse da uno di quei rapporti che si svolgono privi di formalità e in relazione ai quali il pagamento soglia avvenire senza dilazione e senza il rilascio di quietanza scritta in particolare, secondo il ricorrente, la corte avrebbe errato nel non rilevare che il credito dedotto in giudizio derivava da un contratto stipulato in forma scritta trasfuso nella procura alle liti e che, in relazione a tale contratto, il pagamento era stato differito e, per espressa ammissione del debitore, dilazionato. Il motivo va giudicato inammissibile per la novità della questione che pone, la cui soluzione, peraltro, implicherebbe accertamenti di fatto inammissibili in questa sede. Dalla sentenza gravata, infatti, non risulta che il contratto d’opera professionale fosse stato concluso in forma scritta né che il pagamento delle prestazioni del professionista fosse stato dilazionato. Era quindi onere del ricorrente indicare dove tale circostanze fossero state dedotte in giudizio e con quali mezzi istruttori ne fosse stata offerta la prova cfr. Cass. 8206/16 Qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa . Né ha pregio il riferimento del ricorrente al rilascio per iscritto della procura alle liti, perché, come questa Corte ha precisato con la sentenza n. 11145/12, il contratto scritto che esclude l’operatività della prescrizione del credito dell’avvocato, ai sensi dell’art. 2956, n. 2, cod. civ., non può essere individuato nella procura ad litem, la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista. Con il secondo motivo, promiscuamente riferito al vizio di violazione di legge articoli 2956 e 2959 c.c. ed al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente censura la sentenza gravata per aver ritenuto applicabile nella specie la prescrizione presuntiva nonostante che l’opponente avesse ammesso di non aver estinto il debito ammissione implicita, secondo il ricorrente, nell’affermazione dell’opponente di aver versato due acconti dei quali professionista non avrebbe tenuto conto della somma ingiunta. Il motivo va rigettato perché l’ordinanza gravata, riportando le allegazioni delle parti, riferisce che l’opponente aveva allegato di aver versato in determinate date degli acconti e di aver provveduto quindi a saldare il residuo debito prima dell’ingiunzione . Dalla ricostruzione del contenuto del ricorso in opposizione operata dal giudice di merito, non specificamente censurata dal ricorrente, emerge quindi che l’opponente aveva dedotto di aver saldato il residuo debito vale a dire il debito che residuava al netto degli acconti prima dell’ingiunzione tale affermazione risulta evidentemente incompatibile con una qualunque forma di esplicito o implicito riconoscimento di mancata estinzione del debito. Con il terzo motivo, riferito al vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice territoriale, della lettera interruttiva della prescrizione ricevuta dalla società intimata in data 25 settembre 2008, argomentando che da tale interruzione sarebbe decorso nuovo termine prescrizionale decennale e non più triennale. In subordine il ricorrente deduce che, in ogni caso, il nuovo termine era stato interrotto dal riconoscimento del diritto operato dal signor C. nel corso dei colloqui avvenuti nello studio del professionista nel 2009 nel 2010, come esso ricorrente aveva offerto di provare mediante la deduzione di una prova testimoniale la cui istanza di ammissione era stata erroneamente rigettata dal tribunale veronese. Il relazione al primo profilo di doglianza, il Collegio osserva che va giudicata priva di giuridico fondamento la tesi del ricorrente secondo cui, dopo l’interruzione della prescrizione breve, inizierebbe a decorrere la prescrizione decennale. La risalente giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha chiarito che il riconoscimento del debito, come qualsiasi altra causa interruttiva della prescrizione, ha il solo effetto di far considerare come non decorso, agli effetti prescrittivi, il tempo anteriormente trascorso, sì che dall’atto interruttivo inizia un nuovo periodo di prescrizione, non già di far escludere l’applicabilità della prescrizione presuntiva al rapporto. così Cass. n. 3515/69 si veda anche Cass. n. 3284/68 L’ammissione dell’esistenza del debito fatta dal debitore fuori del giudizio e prima che sia decorso il termine della prescrizione presuntiva non ne impedisce l’applicazione ma funziona unicamente come evento interruttivo della medesima, di guisa che questa ricomincia a decorrere dal giorno del riconoscimento del debito . Conseguentemente, poiché, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, il ricorso per ingiunzione è stato notificato il 13/3/2012, ossia dopo il decorso di tre anni dal 25/9/08, la lettera interruttiva di cui si lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di merito risulta priva di decisività. Quanto al secondo profilo di doglianza, concernente la mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare il riconoscimento del diritto dell’avvocato C. , asseritamente effettuato dal signor C. nel corso dei colloqui avvenuti nello studio del professionista nel 2009 e nel 2010, la censura va disattesa per la genericità dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione trascritti alle pagg. 19 e 20 del ricorso per cassazione . In particolare, per quanto specificamente riguarda l’unico capitolo effettivamente rilevante, il secondo, va osservato che l’espressione riconosceva il debito maturato si risolve nel deferimento al teste di una valutazione giuridica di sentesi, da giudicare inammissibile perché la prova testimoniale poteva avere ad oggetto solo l’esatto contenuto ed il contesto spazio-temporale delle dichiarazioni del C. , essendo riservato al giudice l’accertamento della portata di riconoscimento di debito alle stesse eventualmente ascrivibile. Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida, in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.