Onorario dell’avvocato: quando si applica la disciplina del codice di procedura civile?

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato si applica la disciplina dell’art. 10 c.p.c laddove il valore della causa è stato in concreto dichiarato con riguardo all’oggetto della domanda al momento inziale della lite.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 1666/17 depositata il 23 gennaio. Il caso. L’avvocato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che accoglieva l’opposizione del cliente e gli liquidava l’onorario complessivo di € 11.098,63 per prestazioni giudiziali e stragiudiziali a queste connesse, utilizzando come parametro non il valore della causa bensì della transazione. La doglianza rilevata dalla professionista eccepisce l’errata applicazione dell’art. 6, d.m. n. 127/04 relativo alla tariffa forense laddove, ai fini della liquidazione degli onorari a lei spettanti, il valore della causa sarebbe dovuto essere determinato in base alle norme del c.p.c., con riguardo all’oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite. Il compenso dell’avvocato quando si applica l’art. 10 c.p.c.? La Suprema Corte, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, afferma che l’art. 6 d.m. n. 127/04 non è applicabile al caso di specie. Infatti, continua la Corte, la tariffa forense, come disciplinata dalla norma sovracitata, trova applicazione solo nelle cause per le quali si procede alla determinazione presuntiva del valore in base ai parametri legali e non anche per quelle in cui lo stesso valore è stato in concreto dichiarato. In tal caso è applicabile, per contro, l’art. 10 c.p.c laddove sancisce che Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti . Nella sussunzione della fattispecie alla disciplina appena citata, gli Ermellini rilevano che il valore della causa in questione era stato oggetto di specifica dichiarazione, avendo l’attore agito per la consegna di titoli e denaro per l’importo di €834.167,45. Pertanto essendo tale valore stato dichiarato, la liquidazione dell’onorario dell’avvocato deve essere determinato sulla scorta della norma del c.p.c in precedenza evidenziata, e avendo così riguardo soltanto all’oggetto della domanda considerata all’inizio della lite. Per tutti questi motivi la Corte accoglie il ricorso proposto dall’avvocato e cassa il provvedimento con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 ottobre 2016 – 23 gennaio 2017, n. 1666 Presidente Bucciante – Relatore Manna Motivi della decisione 1. - Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 113 c.p.c. e 6 della tariffa forense approvata con D.M. n. 127/04. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, si sostiene, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all’oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite, che nella specie era pari a Euro 834.167,45. 2. - Il motivo è fondato. In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, l’art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali. e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato. dovendosi utilizzare in tale situazione, il disposto dell’art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio Cass. S.U. n. 5615/98 conformi, Cass. nn. 2701/04, 8660/10 e 4396/85 . In senso analogo, con riferimento all’omologa disposizione dell’art. 6 del D.M. 28 febbraio 1958, questa Corte ha, altresì, chiarito che il principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall’attore Cass. n. 3383/68 . In particolare, poi, per quanto concerne il caso di controversia definita a seguito di transazione fra le parti, è stato affermato che il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all’oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione Cass. nn. 1986/74, 1281/72 e 3496/75 . 3. - Nella fattispecie il valore della controversia era stato oggetto di specifica dichiarazione, avendo l’attore agito per la consegna di titoli e denaro per l’importo complessivo di Euro 834.167,45. Pertanto, il giudice di merito non si è attenuto ad entrambi gli indirizzi interpretativi sopra richiamati, cui conviene assicurare continuità. Conseguentemente, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al medesimo Tribunale di Pordenone, in persona di diverso magistrato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pordenone, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.