Salvo l’onorario dell’avvocato in caso di revoca “sui generis” del decreto ingiuntivo

In tema di liquidazione degli onorari forensi e quindi di obbligazioni da prestazioni professionali, l’ordinamento giuridico, generale e speciale, stabilisce l’obbligo del mandante/committente di retribuire il proprio difensore di fiducia” ma anche il diritto di opporsi alla quantificazione del relativo compenso così, si applica il procedimento camerale quando l’opposizione a decreto ingiuntivo concerna soltanto il quantum della pretesa dell’avvocato.

Il principio si argomenta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1212/17, depositata il 18 gennaio 2017. E’, quindi, legittima, e va pertanto confermata, l’ordinanza di merito con cui, stante la documentazione prodotta dal procuratore in ordine all’effettivo svolgimento della relativa prestazione professionale ed accertata la doglianza del cliente sull’eccessività dell’importo formulata soltanto tramite comparsa conclusionale, venga disposta la revoca parziale del decreto ingiuntivo e venga, comunque, condannato l’opponente, vincitore in riduzione”, al versamento degli onorari all’avvocato, soccombente parziale”. Il caso. Un soggetto presentava opposizione ad un decreto ingiuntivo relativo ai compensi richiesti dal proprio avvocato per l’attività svolta in ambito di scioglimento di comunione legale, lamentandosi dell’eccessività dell’importo a mezzo comparsa conclusionale il Tribunale revocava tale decreto esclusivamente riguardo ad una minima somma richiesta dall’avvocato a titolo di spese e diritti e condannava, comunque, l’opponente suo cliente al pagamento degli onorari. La prestazione forense tra forma e sostanza il compenso intellettuale”. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 4, 23, 41 e 111 Cost., 1173, 1321, 2222, 2229, 2230, 2233 e 2697 c.c. nonché 92 c.p.c., 28, 29 e 30 l. n. 794/1942. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di diritto, obbligo, illecito e responsabilità. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di efficacia, sine conditio et omnibus , di un provvedimento di accoglimento da parte del magistrato. Apparentemente, quindi, bisognerebbe stabilire se possa, concretamente, configurarsi il diritto, da parte del professionista, al pagamento del proprio onorario, in caso di revoca del decreto ingiuntivo e, dunque, se ciò incida sull’ an . In realtà, sotto il profilo formale-sostanziale, la principale osservazione da effettuare inerisce la prova qualificata” da produrre in sede di legittimità e, cioè, l’onere, a carico del presunto” debitore, di specificare analiticamente ciò che ritiene non dovuto e le voci su cui si sia, presumibilmente, configurato il relativo superamento, da parte del presunto” creditore. Sul piano procedurale, due le osservazioni. La prima sull’applicabilità, o meno, della procedura speciale di liquidazione dei compensi per prestazione giudiziale degli avvocati in materia civile sul punto, è da notare che tale procedura non è applicabile, e si applica quindi la forma ordinaria e con sentenza, quando la controversia abbia ad oggetto non soltanto la determinazione della misura del corrispettivo ma anche i presupposti dello stesso diritto, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa Cass. n. 21554/14 . La seconda sulla strutturazione del procedimento di ingiunzione esso si articola, unitariamente, in due fasi, quella monitoria e quella di opposizione. Ciò significa che l’onere delle spese processuali ricade, comunque, sul soggetto che, pur vincitore in sede di opposizione, sia, conclusivamente, soccombente Cass. n. 9587/15 e n. 17469/07 . De iure condito , la discrezionalità dell’autorità giurisdizionale è limitata”, rectius orientata”, esclusivamente ex lege e per i casi da essa stabiliti. Rebus sic stantibus , è irrilevante la correttezza, o meno, della denominazione della prestazione espletata dall’avvocato ed indicata in parcella altresì, è indifferente che trattasi di onorario dovuto per prestazione giudiziale civile. In tal senso, in termini di dinamiche”, il diritto processuale-civile finisce per prevale re su quello privato. Il committente onerato” deve onorare” il proprio legale. In ambito di rapporti obbligatori” tra privati, il magistrato può revocare il decreto ingiuntivo anche soltanto per una minima somma richiesta dal professionista e può procedere, comunque, alla condanna del cliente al versamento delle restanti somme. Ergo, il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 dicembre 2016 - 18 gennaio 2017, n. 1212 Presidente Bucciante – Relatore Scarpa Svolgimento del processo R.G. ha proposto in data 10 dicembre 2012 ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost. nel procedimento camerale ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 nella specie, applicabile ratione temporis , relativo all’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Udine in data 11 novembre 2010 e concernente i compensi richiesti dall’avvocato B.A. , per l’importo di Euro 16.341,73, in ordine all’attività svolta in un giudizio di scioglimento di comunione legale. Con l’ordinanza impugnata, pubblicata il 23 aprile 2012, il Tribunale di Udine revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente R.G. al pagamento in favore dell’avvocato B.A. degli importi di Euro 15,00 per spese imponibili, Euro 5.025,00 per diritti ed Euro 5.975,00 per onorari, oltre IVA, accessori, spese generali e spese di asseverazione. Il ricorso deduce tre motivi il primo motivo denuncia il vizio del procedimento e/o errore di giudizio relativo alla corretta individuazione e valutazione delle questioni di diritto quanto ai compensi liquidati per una comparsa conclusionale il secondo motivo denuncia il vizio del procedimento e/o errore di diritto con riguardo al rito seguito, ovvero la procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante risultassero contestazioni dell’opponente sul fondamento e sull’entità della pretesa dell’avvocato il terzo motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per la disposta condanna alle spese, nonostante l’opposizione fosse stata accolta. L’avvocato B.A. si difende con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Motivi della decisione I. Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, resa all’esito di procedimento ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 nella specie, ancora vigente ratione temporis , va ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., alla luce della forma dell’ordinanza adottata dal Tribunale di Udine Cass. Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011 . Quanto all’eccezione della ricorrente formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c., il controricorso risulta notificato in data 18 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., nel domicilio eletto in Roma dalla stessa R.G. . Devono essere altresì superate le eccezioni pregiudiziali formulate della controricorrente. Quanto all’illegittimità della procura conferita dalla ricorrente, essa è da negare giacché il mandato apposto in calce al ricorso soddisfa il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., l’apposizione topografica della procura è idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede. Neppure sussiste il difetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c., ricavandosi la stessa in maniera sufficiente dal contesto dell’atto. II. È pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso. Esso denuncia il vizio del procedimento e/o errore di diritto con riguardo al rito seguito , e non è immediatamente riferito ad alcuno dei vizi tassativamente stabiliti dall’art. 360 c.p.c Nella sostanza, il motivo lamenta comunque che la procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 doveva essere abbandonata dal Tribunale, alla luce delle contestazioni dell’opponente sul fondamento e sull’entità della pretesa dell’avvocato, sicché la causa andava trattata nelle forme ordinarie e decisa con sentenza appellabile. È consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794 ratione temporis vigenti , non sia applicabile quando la controversia riguardi non soltanto la semplice determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista, bensì anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata, poiché il procedimento ordinario è il solo previsto e consentito per la definizione di tali questioni, sicché, in questo caso, l’intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che abbia forma e sostanza di sentenza, impugnabile con l’appello tra le più recenti, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21554 del 13/10/2014 . Nel caso in esame, per quanto allora risulta dal provvedimento impugnato e per quanto esposto dalla medesima ricorrente, l’opposizione concerneva però soltanto l’entità della pretesa dei compensi professionali, sicché è corretta l’adozione della procedura camerale ex artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942. III. Il primo motivo di ricorso risulta poi inammissibile o comunque infondato. Va al riguardo considerato come il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Il primo motivo del ricorso di R.G. , per contro, non possiede i necessari caratteri della tassatività e della specificità imposti dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., tant’è che il vizio denunciato non viene dalla ricorrente riferito ad alcuna delle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sostanziandosi, piuttosto, in una critica generica dell’ordinanza impugnata. Nella sostanza, il punto 4 dell’ordinanza del Tribunale di Udine ha affermato che la pretesa di compenso di 1.630,00 per diritti e di 142,00 vantata dall’avvocato B.A. fosse documentata, perché riferibile ad una memoria conclusionale ex art. 5, comma 3, lett. e, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, depositata in data 23/05/2008 il Tribunale ha poi aggiunto che le doglianze dell’opponente sull’eccessività dell’importo del compenso fossero state tardivamente avanzate soltanto con la comparsa conclusionale. La ricorrente adduce che l’avvocato B. , invece, avesse originariamente richiesto il suo compenso per una comparsa conclusionale e non per una memoria conclusionale , e che poi soltanto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione la stessa professionista avesse precisato di riferirsi alla memoria del 23/05/2008, sicché l’opponente avrebbe subito contestato la relativa pretesa creditoria nella sua memoria del 19.09.2011, perché indebita o quantomeno clamorosamente sproporzionata . Ora, in tema di liquidazione del compenso per l’esercizio della professione forense, ciò che è determinante per l’accoglimento della a domanda dell’avvocato è la documentazione, ovvero, la prova non equivoca dell’effettività della prestazione professionale, indipendentemente dalla correttezza della denominazione di tale attività indicata nella parcella. Peraltro, anche sotto ulteriore profilo il primo motivo non può trovare accoglimento, in quanto, in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza che decida il merito dell’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad onorari di avvocato, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, il cliente che deduca l’onerosità della liquidazione e la violazione delle tariffe professionali in relazione al compenso determinato dal giudice, ha l’onere di specificare analiticamente ciò che ritiene non dovuto e le voci per le quali vi sia stato il denunciato superamento, in modo da consentire il controllo di legittimità in ordine alla sussistenza delle violazioni di legge lamentate, senza necessità di ulteriori indagini. IV. È infine infondato anche il terzo motivo. Il Tribunale di Udine ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non dovuti Euro 150,00 per spese ed Euro 70,00 per diritti, rispetto agli Euro 16.341,73 oggetto dell’ingiunzione, ma ha poi comunque condannato l’opponente R.G. al pagamento in favore dell’avvocato B.A. degli importi di Euro 15,00 per spese imponibili, Euro 5.025,00 per diritti ed Euro 5.975,00 per onorari, oltre IVA, accessori, spese generali e spese di asseverazione. Tale complessiva soccombenza ha determinato anche la condanna dell’opponente a rimborsare all’opposta le spese del giudizio di opposizione e del procedimento monitorio. La soluzione raggiunta dal Tribunale di Udine si conforma all’orientamento di questa Corte, secondo cui nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, rimane regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, non potendosi certamente ritenere soccombente, ai fini della condanna alle spese, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, seppur decurtato in minima parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17469 del 09/08/2007 . V. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.