Se l’avvocato è disorganizzato, la rimessione in termini della causa non va concessa

In tema di legittimo impedimento, un avvocato non riesce a iscrivere al ruolo la causa per un malore improvviso, pur avendo altri 5 giorni a disposizione. Doveva organizzarsi meglio prima? Doveva poter contare sul collega e co-difensore nell’adempimento di questo dovere?

La risposta è data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 363/17 depositata il 10 gennaio. Il caso. Una società, condannata al pagamento di un corrispettivo di contratto d’appalto, eccepiva l’ammissibilità dell’appello e chiedeva la rimessione in termini, poiché il difensore di fiducia, colto da malore e ricoverato in ospedale, non aveva avuto modo di iscrivere tempestivamente la causa a ruolo. La Corte d’appello però pronunciava ordinanza collegiale, respingendo l’istanza, per due ordini di motivi l’avvocato aveva avuto a disposizione 5 giorni per iscrivere la causa a ruolo prima di essere colto da malore e inoltre, poiché l’appellante era assistita da due legali, l’operazione poteva agevolmente essere svolta dal co-difensore. Avverso l’ordinanza viene proposto ricorso in Cassazione. Decadenze anticipate . Le doglianze del ricorrente sono di diretta risposta alle ultime due critiche operate dalla Corte d’appello da una parte, la pretesa del giudice di ottenere dall’avvocato un adempimento prima del termine fisserebbe un termine di decadenza anticipata in violazione di legge dall’altra, la censura in tema di doppia rappresentanza legale era superata considerando che il co-difensore nulla avrebbe potuto fare, anche se avesse saputo del malore del collega - di cui invece era all’oscuro - essendo in stato di incoscienza. Il motivo di ciò sta anche nel fatto che il fascicolo della causa era in possesso del malato, il cui studio legale era, tra l’altro, ubicato lontano da quello del collega. La causa non imputabile . Secondo la Corte di Cassazione, i motivi sono fondati. Al fine di legittimare l’istanza di rimessione in termini deve sussistere una causa non imputabile alla parte, ex art. 153, comma 2, c.p.c Essa consiste, come già precisato dalla Corte, in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale . Ovviamente, ciò non può consistere in mancanza di diligenza, oppure in cattiva organizzazione e pianificazione dell’attività lavorativa da parte del difensore. Non è giustificato” neanche l’avvocato che non compia il proprio dovere per cause rientranti nella sfera di controllo del soggetto, e quindi prevedibili, quali, a titolo esemplificativo, l’assenza per ferie dalla propria residenza” . Non era questo il caso del difensore legale di cui si tratta, poiché egli aveva comunque altri 5 giorni a disposizione per adempiere all’iscrizione a ruolo, prima che il malore lo colpisse, inopinatamente. Per questo motivo la doglianza merita accoglimento. Inoltre, la Suprema Corte critica il giudice d’appello per non aver esaminato adeguatamente la concreta possibilità in capo al co-difensore di iscrivere tempestivamente al ruolo la causa, così malgovernando i principi giuridici da applicare e omettendo di dare motivazione completa sul punto. Il ricorso viene quindi accolto e la sentenza cassata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 14 ottobre 2016 – 10 gennaio 2017, numero 363 Presidente Manna – Relatore D’Ascola Fatto e ragioni della decisione 1 La Edilveruno di S.S. proponeva appello avverso la sentenza numero 433/2011 del Tribunale di Verbania che, in parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della Marli S.numero c. di M.D.S. , aveva condannato la convenuta al pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo di contratto di appalto. L’appellante insisteva nell’accoglimento della domanda di primo grado. Marli S.numero c., costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ex art. 352 c.p.c., ovvero ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’appello. La Edilveruno appellante, con successiva istanza del 2.10.2012, rilevato che la notifica dell’atto di citazione era avvenuta il 14.9.2012 che l’atto era stato spedito all’avv. Portigliotti, domiciliatario in Torino, il quale lo aveva ricevuto il 19.9.2012 che in quel medesimo giorno tale legale era stato colto da malore e ricoverato in ospedale che, di conseguenza, la causa non era stata iscritta tempestivamente a ruolo ciò premesso, l’appellante chiedeva che fosse disposta la rimessione in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio. 1.1 La Corte di Appello di Torino, con ordinanza collegiale del 6.2.2013, respingeva l’istanza di rimessione, per le seguenti ragioni a il legale domiciliatario dell’appellante aveva avuto a disposizione cinque giorni per iscrivere la causa a ruolo, prima di essere ricoverato in ospedale b la parte appellante era assistita da due avvocati, con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo avrebbe potuto essere effettuata dal co-difensore. Di conseguenza, la medesima Corte dichiarava l’improcedibilità dell’appello, in quanto la causa era stata iscritta a ruolo tardivamente. 2 La Edilveruno ha proposto ricorso per cassazione, sia avverso la sentenza di appello che avverso l’ordinanza collegiale della Corte di appello che aveva negato la rimessione in termini. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo l’accoglimento del ricorso. 3 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto articoli 152 comma 1 e 153 comma 2 c.p.c., in relazione al numero 3 dell’art. 360 c.p.c. . Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto articoli 152 comma 1 e 153 comma 2 c.p.c. e, in relazione all’art. 360 comma 1, numero 3 c.p.c. che si traduce in omessa, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c. . I motivi possono essere trattati congiuntamente. La Edilveruno riferisce che la Corte di appello, pur riconoscendo che il malore del difensore era avvenuto proprio nel giorno in cui si sarebbe verificata la decadenza, aveva ritenuto che il difensore, il quale aveva ricevuto l’atto ben 5 giorni prima della scadenza del termine, avrebbe potuto iscrivere la causa a ruolo nei giorni precedenti al malore. Così facendo, tuttavia, secondo il ricorso, la Corte di appello avrebbe fissato un termine di decadenza anticipata , non dettato dalla legge e non consentito al Giudice , in palese violazione degli artt. 152, comma 1, e 153, comma 2, c.p.c Inoltre, la Corte, nel negare il diritto alla rimessione in termini - sulla base del fatto che parte appellante era assistita da due avvocati - aveva omesso di considerare tre aspetti fondamentali 1 Il fascicolo era in possesso del domiciliatario ossia il difensore colpito da malore - e nulla poteva far supporre all’altro difensore l’incombente impeditivo 2 Il domiciliatario era in quel momento incosciente e quindi privo della possibilità di avvertire il co-difensore 3 Gli studi legali dei due avvocati sono ubicati in località non molto vicine Torino - Castelletto sopra Ticino . 3.1 I motivi appaiono fondati. Nel caso in esame, la malattia del legale domiciliatario è insorta al quinto giorno sui dieci a disposizione per l’iscrizione della causa a ruolo. In considerazione del fatto che la causa non imputabile ex art. 153, comma 2, c.p.c. - legittimante l’istanza di rimessione in termini - deve essere valutata in relazione al tempo ragionevolmente utile, il difensore aveva ancora a disposizione ulteriori 5 giorni per eseguire l’adempimento. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che Cass. 15908/2006 la causa non imputabile consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale . Nella medesima pronuncia si ribadisce, inoltre, che la causa non imputabile non può risolversi in una mancanza di diligenza e non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore . Nel caso in esame non sussiste un’ipotesi di negligenza, in quanto il difensore aveva ancora a disposizione 5 giorni ulteriori per compiere l’iscrizione sopraggiunto un malore ospedale, impedendogli professionale. Tale si deve imprevedibile - a ruolo della causa, allorquando era fisico tale da imporne il ricovero in lo svolgimento della normale attività malattia insorta - in modo sui dieci, provata dal difensore mediante certificazione del ricovero ospedaliero, e idonea ad incidere in modo determinante sulla possibilità di porre in essere le condotte dovute . Diversa è la valutazione della giurisprudenza, nei casi in cui il difensore non compia quanto da lui dovuto per cause rientranti nella sfera di controllo del soggetto, e quindi prevedibili, quali, a titolo esemplificativo, l’assenza per ferie dalla propria residenza Cass. 3357/1997 , senza la cautela di predisporre adeguate modalità di prevenzione. Con specifico riguardo all’impossibilità del difensore a compiere atti relativi alla propria attività professionale per un caso fortuito o per forza maggiore , la Cassazione ha poi affermato Cass. 451/1992 che ricorre una tale ipotesi anche quando la detta impossibilità sia derivata da improvviso ed imprevedibile malore , purché vi sia un nesso causale tra la detta indisposizione e la condotta del soggetto. 4 Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto non sussistente un legittimo impedimento del difensore, senza però motivare sulla presunta gravità o meno del malore tale da incidere sull’attività professionale del difensore. La Corte di appello ha respinto l’istanza di rimessione in termini sulla base del presupposto che il legale domiciliatario aveva avuto a disposizione 5 giorni per iscrivere la causa a ruolo e che, comunque, la parte era assistita da due avvocati con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo avrebbe potuto essere effettuata dal co-difensore . In tal modo non ha verificato se il concreto atteggiarsi della malattia documentata aveva precluso al difensore ammalatosi l’iscrizione a ruolo della causa. Inoltre la Corte non ha adeguatamente esaminato, come denuncia il secondo motivo, la posizione dell’altro difensore. Ha infatti ritenuto che quest’ultimo potesse procedere senz’altro all’adempimento, senza considerare le allegazioni di parte ricorrente, secondo la quale il fascicolo della causa era in possesso del difensore domiciliatario - ossia l’avv. Portigliotti colpito da malore - il quale, proprio a causa della malattia insorta, era impossibilitato ad iscrivere la causa a ruolo. 4.1 La Corte invece avrebbe dovuto verificare se fosse vero quanto dedotto dal ricorrente, e cioè 1 che il domiciliatario, ricoverato in ospedale, non era in stato tale da consentirgli di avvisare l’altro difensore dell’impedimento insorto 2 che gli studi legali dei due avvocati non erano siti nella stessa città. Così facendo, il Giudice di appello, malgovernando i principi giuridici da applicare, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza di un impedimento dovuto a causa non imputabile e al nesso di causalità con il ritardo dell’iscrizione a ruolo. Pertanto i motivi, come rilevato nella relazione preliminare, che il Collegio pienamente condivide, meritano accoglimento. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Torino per il riesame dell’ammissibilità ed eventualmente della fondatezza dell’appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.