L’abogado deve essere affiancato da un avvocato in ogni singola procedura

L’obbligo di esercitare la professione d’intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato ma tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura.

La fattispecie. Nel caso in esame la parte resistente aveva eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dalla parte a un abogado del foro di Madrid stabilito in Italia in quanto l’atto di affiancamento non può avere carattere generale ma deve essere riferibile a una determinata procedura e deve avere data certa prima della costituzione in giudizio. Il parere del CNF. Secondo il Consiglio Nazionale Forense l’obbligo di esercitare la professione d’intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale ma tale integrazione di poteri deve essere fornita per ogni singola controversia. D’altronde un affiancamento in via generale comporterebbe per l’avvocato stabilito una piena abilitazione sottraendolo al controllo del collega abilitato con pieni poteri. La posizione del Magistrato. Il Giudice sabaudo, preso atto dei pareri resi dal CNF, ha considerato irregolare la costituzione a mezzo di un avvocato stabilito in assenza della dichiarazione d’intesa riferibile allo specifico giudizio invitando la parte a regolarizzare la procura. La posizione della Corte Europea sull’abuso del diritto. La Corte di giustizia Europea, con sentenza del 17 luglio 2014, ha già avuto modo di asserire che recarsi in un altro Stato dell’Unione europea allo scopo di acquisirvi il titolo di avvocato, per poi fare immediatamente, e sottolineo immediatamente, ritorno nello Stato membro in cui si è acquisita la laurea in legge al fine di svolgervi la attività professionale forense, non costituirebbe un abuso del diritto e sarebbe perfettamente in linea con gli obiettivi della direttiva 98/5. Tuttavia gli Ordini professionali cercano di rendere difficoltosa tale pratica onde evitare che tale prassi, tutta italiana, sia elusiva dell’esame di stato per ottenere l’abilitazione. Forse più che una battaglia fra posizioni contrapposte sarebbe opportuna una profonda riforma dell’abilitazione forense anche iniziando da una reale selezione nel corso degli studi universitari.

Tribunale di Torino, sez. VIII Civile, ordinanza 17 ottobre 2016 Giudice dell’esecuzione Peila Il giudice dell'esecuzione sciogliendo la riserva che precede letti gli atti di causa e sentite le parti vista l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata da parte opponente ai propri difensori sollevata dalla difesa di parte opposta visto l'art. 8, commi primo e secondo, del d.lgs n. 96 del 2001, secondo cui 1.Nell’sercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. 21 intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito considerato che la dichiarazione d'intesa dell'avvocato affiancante deve soddisfare l'indispensabile requisito della riferibilità dell'atto di intesa ad uno specifico processo, che consente di assimilare tale atto alla procura speciale ex art. 83 c.p.c., a che non vale la circostanza che sia inserita nel fascicolo di parte, dovendo comunque essere indirizzata all'autorità giudiziaria davanti alla quale si svolge il giudizio ed essere anteriore alla costituzione della parte rappresentata o al primo atto di difesa dell'assistito cfr Tribunale di Verona, ordinanza 13 dicembre 2012 richiamati i pareri n. 32/2012, 53/2013 e 6812014 del C.N.F. secondo cui l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura di conseguenza, l'avvocato `affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata , nonché la decisione n. 72 del 2015 del C.N.F. nella quale si è ribadito che non è ammesso un atto di intesa preventiva, a carattere generale ed indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l'avvocato stabilito ed affiancato una piena abilitazione sottraendolo al controllo dell'avvocato affiancante il quale non potrà, quindi, essere indicato in una dichiarazione d'intesa che non sia specificatamente riferita alla singola controversia trattata sentenza C.N.F. 29 gennaio 2015, n. 72 rilevata pertanto l'irregolarità della costituzione di parte ricorrente perché la dichiarazione d'intesa prodotta, ossia quella depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia in data 2 dicembre 2013 dall'avv. di affiancamento all'abogato del Foro di Madrid dichiarazione resa ai fini dell'iscrizione della collega nella sezione speciale dell'Albo è di contenuto generico e non fa riferimento alla presente controversia ritenuto pertanto che sia necessaria la produzione di dichiarazione d'intesa con riferimento al presente giudizio ritenuto di non dover attendere l'eventuale chiarimento del Consiglio dell'Ordine di Civitavecchia interessato della questione essendo irrilevante ai fini della decisione visto l'art. 182 c.p.c. P.Q.M. assegna a parte opponente termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza per la regolarizzazione della procura alle liti in conformità all'art. 8 del d.lgs n. 96 del 2001. Fissa nuova udienza al 29 novembre 2016 h. 13.10.